testo integrale con note e bibliografia

LA NORMATIVA

L'articolo 39 del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, interviene nuovamente sull'esonero della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS), dopo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) aveva esteso a tutto l'anno 2023 la misura già sperimentata nel corso dell'anno 2022.

La Legge di Bilancio 2023, infatti, nel rivedere la formulazione dello sgravio rispetto alle misure applicate per l'anno 2022, aveva previsto che la riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, fosse pari:

  • al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

Tale riduzione si intende parametrata su base mensile per tredici mensilità (i limiti indicati devono essere pertanto maggiorati del rateo di tredicesima, nel mese di erogazione della stessa).

La norma approvata nel Decreto Lavoro, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede:

  • l'aumento di 4 punti percentuali rispetto alle misure in vigore fino al mese di giugno;
  • la non applicabilità di tale aumento sul rateo di tredicesima.

Conseguentemente, la riduzione dell'aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita

  • 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
  • 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

L'aumento della riduzione contributiva previsto dal Decreto Lavoro non si applica al rateo di tredicesima mensilità. La norma del Decreto Lavoro, infatti, è chiara nell'affermare che l'aumento è da intendersi "senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima", il quale pertanto continuerà a beneficiare dello sgravio nelle misure previste dalla Legge di Bilancio (2% o 3%, a seconda dell'imponibile dello stesso).

Schematizzando, la riduzione dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2023 può essere riassunta nella tabella seguente.

 Tipologia retribuzione

Imponibile previdenziale mensile

Periodo gennaio - giugno 2023

Periodo luglio - dicembre 2023

Riduzione aliquota IVS

Riduzione aliquota IVS

Retribuzione corrente del mese

<= 1.923 euro

3%

7%

> 1.923 euro e <= 2.692 euro

2%

6%

> 2.692 euro

0%

0%

Tredicesima - unica soluzione

<= 1.923 euro

3%

3%

> 1.923 euro e <= 2.692 euro

2%

2%

> 2.692 euro

0%

0%

 

 

LA PRASSI

L’Inps con Msg. 24 maggio 2023, n. 14182, ancor prima della conversione in Legge del Decreto Lavoro è intervenuto repentinamente fornendo le prime indicazioni sulla misura dell'esonero dei versamenti contributivi conto dipendente.

L’Inps, riepilogando la misura dell’esonero, ha precisato che la verifica sarà effettuata in maniera distinta, valutando di mese in mese, a seconda della tipologia di erogazione, la riduzione da applicare.

Nei casi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Inoltre, con tale messaggio, l’Inps ha fornito indicazioni di esposizione nella denuncia Uniemens.

L’Inps, a seguito della conversione del Decreto Lavoro in Legge, torna sul tema della riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori dipendenti con Msg. 10 agosto 2023, n. 2924 con alcune precisazioni in merito a:

  • Esonero in relazione alla tredicesima mensilità
  • Cumulabilità incentivi

Esonero contributivo in relazione alla tredicesima mensilità

L’Inps precisa che l’esonero contributivo nel caso di tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

Cumulabilità esonero con altri incentivi

L’istituto precisa, inoltre, che l’esonero contributivo qui in commento, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET. 

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre. Resta fermo che non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nell’intento del legislatore, l’esonero contributivo è una misura volta a ridurre il c.d. cuneo fiscale attraverso la riduzione della trattenuta contributiva IVS. Infatti, l’esonero contributivo aumenta il netto in busta paga e non influisce sulla pensione, che verrà calcolata come se i contributi fossero versati in misura intera.

Trattandosi di un esonero contributivo non strutturale, genera incertezza tra i dipendenti che potrebbero vedersi riconoscere un netto più basso, nel caso in cui tale esonero non venga riconosciuto anche per i successivi anni.

Sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a rendere strutturale la riduzione del c.d. cuneo fiscale.

Inoltre, anche per gli addetti all’amministrazione del personale, diventa difficile effettuare previsioni del Lordo-Netto di un lavoratore dipendente in quanto la presenza dell’esonero contributivo modifica notevolmente il netto del dipendente, soprattutto alla luce delle recenti modifiche apportate con il Decreto Lavoro in commento.

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