Testo integrale con note e bibliografia

1. Introduzione: obiettivi e metodo.

Il presente studio si propone di calare nel contesto del lavoro in cooperativa l’applicazione del primo indice di sfruttamento individuato dall’art. 603 bis, co. 3, n. 1, c.p., legato alla “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

A tal fine, si intende porre a confronto i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle principali centrali cooperative, per ciascuno dei più importanti ambiti del lavoro cooperativo. Il risultato è tradotto in tabelle Excel, che permettono la facile individuazione dei contratti collettivi applicabili ad un dato settore e ad una data attività e il confronto tra le principali voci retributive in essi contenute.

Lo studio si avvale dell’archivio del Cnel dei contratti collettivi nazionali di lavoro, su cui si è voluto condurre un’analisi avanzata[1]. Tale archivio rappresenta infatti un’ottima base di partenza, poiché contiene l’elaborazione di rilevanti informazioni preliminari.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione dei Ccnl, il Cnel ha suddiviso il settore privato in novantasei settori contrattuali (ad es., logistica, trasporto merci e spedizioni; pulizia, facility management, servizi integrati), raggruppati in quattordici macrosettori (ad es., trasporti; aziende di servizi). La presente indagine muove dalla selezione di alcuni di questi settori, che, nell’ambito del lavoro cooperativo, appaiono di potenziale interesse per la diffusione di fenomeni di caporalato e di dumping contrattuale: si è scelto di concentrare l’attenzione su logistica, trasporto merci e spedizioni (I01); sanità e assistenza non statale (T04 e T05); pulizia, facility management, servizi integrati (K05); terziario, distribuzione e servizi (H01). Al lavoro in agricoltura è dedicato un separato studio, che comprende anche l’attività cooperativa.

Negli ambiti oggetto della presente indagine si è compiuto un primo esame, avanzato e innovativo rispetto a quello condotto dal Cnel, volto ad individuare, tra tutti i Ccnl in vigore astrattamente applicabili, quelli specificamente dedicati al lavoro cooperativo.

A ciascuno di questi Ccnl si è poi associato un preciso ambito di applicazione oggettivo attingendo dai dati organizzati dal Cnel, che ha associato alle varie attività ricomprese nel campo di applicazione di ciascun contratto collettivo i codici Ateco che vi corrispondono. In questo modo, a partire da una determinata attività concreta, è possibile individuare quali contratti collettivi potrebbero esservi astrattamente applicabili e, dunque, presi a riferimento per individuare il trattamento economico di cui all’art. 603 bis, co. 3, n. 1, c.p.

Le tabelle del Cnel contengono rilevanti informazioni anche sull’ambito di applicazione soggettivo dei Ccnl: grazie a un collegamento con il flusso di dichiarazioni Uniemens che i datori di lavoro trasmettono mensilmente all’Inps, viene ricostruito e indicato il numero di datori di lavoro e il numero di lavoratori a cui ciascun Ccnl risulta applicabile.

Pure di questa informazione, ove disponibile, si è dato conto nelle tabelle Excel, anche se, come si dirà[2], il relativo dato non appare risolutivo nell’individuazione delle “organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”, di cui all’art. 603 bis, co. 3, n. 1, c.p.

2. Logistica, trasporto merci e spedizioni

Nel settore della logistica, trasporto merci e spedizioni, associato al codice I01 e ricondotto al macrosettore I-Trasporti, sono stati selezionati sei Ccnl. Di questi, cinque dettano condizioni specifiche per i soci lavoratori, mentre il sesto ha carattere più generale, avendo una significativa applicazione pure al di fuori dell’ambito cooperativo:

  • Ccnl per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, sottoscritto da Unicoop, Ugl Viabilità e Logistica e Ugl in data 11 luglio 2017 e rinnovato il 1° aprile 2021: I145
  • Ccnl per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini sottoscritto da Unci, Fast, Fast Camionisti Autisti Dipendenti in data 1° aprile 2014: I140
  • Ccnl per i soci e i dipendenti delle cooperative e dei dipendenti delle micro e piccole aziende esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci e logistica, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Confsaap, Aecp, Upla, Trasportounito Fiap, Cepa A, Cepa A Terziario, Faspi Confsal, Pmia, Aldepi, Alppi, Fenalpi, Conflavoratori Confsal, Conail in data 28 maggio 2014: I146
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di autotrasporto e spedizione merci dell’artigianato, delle Pmi e della cooperazione, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 30 gennaio 2019: I134
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell’autotrasporto e spedizione merci dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar Confamar in data 29 maggio 2019: I137
  • Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione, sottoscritto da Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, Confetra, Anita, Fai, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap; Unitai, Conftrasporto, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Casartigiani, Claai, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil in data 3 luglio 2014, cui hanno successivamente aderito le centrali del movimento cooperativo (Agci Servizi, Federlavoro Confcooperative, Legacoopservizi): I100.

Tra i contratti collettivi selezionati, spicca il Ccnl individuato dal codice I100, che, nel dettare regole valevoli al di fuori dell’ambito cooperativo ed estese anche a quest’ultimo, detta condizioni di particolare favore per i lavoratori (anche soci) delle cooperative: i minimi retributivi del livello di inquadramento più basso ammontano a 1328,17 euro, mentre quelli del livello più elevato a 2246,66 euro. Si garantisce anche la corresponsione della quattordicesima mensilità e pure le maggiorazioni per lavoro straordinario raddoppiano quelle indicate da alcuni degli altri contratti: vi si prevede una maggiorazione del 30% per il lavoro straordinario e del 70% per il lavoro straordinario notturno festivo.

Quanto ai Ccnl più specificamente dedicati al lavoro cooperativo, i trattamenti più vantaggiosi sono contenuti nei contratti I145, I140 e I146: essi prevedono minimi retributivi collocati, rispettivamente, tra i 1195 euro del primo livello di inquadramento e i 2175 euro del nono livello di inquadramento; tra i 1260 euro e i 2040 euro; tra i 1113 euro e i 1880 euro.

Il contratto I146 riporta un trattamento di particolare favore anche quanto alle maggiorazioni retributive, che oscillano tra il 25% del lavoro straordinario e il 60% del lavoro straordinario notturno festivo, a fronte del range tra il 20% e il 35% di cui ai contratti I145 e I140

Un trattamento economico complessivamente inferiore è previsto invece dal contratto I134 e dal contratto I137, pur di applicazione più limitata rispetto agli altri: entrambi prevedono minimi retributivi che oscillano tra i 1000 euro del primo livello e i 1800 euro del nono livello di inquadramento, con maggiorazioni retributive che vanno dal 15% per il lavoro straordinario al 25% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui i contratti sono applicati è noto solamente per alcuni di questi Ccnl. Peraltro, la cospicua applicazione del contratto I100 non pare poter rappresentare un dato significativo, poiché riferito anche all’applicazione che il contratto riceve al di fuori del contesto cooperativo: considerato che non esiste una misurazione specificamente dedicata al lavoro cooperativo, laddove un Ccnl risulti applicato sia al lavoro cooperativo che a quello non cooperativo, non è possibile estrapolare dal dato sull’applicazione complessiva del contratto quello riferito al solo lavoro in cooperativa, e non si dispone quindi di un dato omogeneo confrontabile con quelli dei Ccnl specificamente dettati per il lavoro in cooperativa.

3. Sanità non statale e assistenza non statale

La sanità e l’assistenza non statale sono associate ai codici Cnel T04 e T05 e ricondotte al macrosettore T-Istruzione, sanità, assistenza, cultura, enti, sindacati.

In questo ambito, lo studio ha selezionato dieci Ccnl:

  • Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unicoop, Ugl Sanità Nazionale, Ugl in data 22 dicembre 2016 e rinnovato il 23 luglio 2020: T124
  • Ccnl per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività non medica presso case di cura, comunità educative e socio-assistenziali, case di soggiorno per anziani, servizi socio-assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, studi dentistici, sottoscritto da Unci, Fials Confsal, Confsal in data 18 aprile 2011: T013
  • Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili del settore servizi alla persona, sottoscritto da Sistemacoop, Sistema Impresa, Fesica Confsal, Confsal in data 4 novembre 2020 e rinnovato il 2 marzo 2021: T196
  • Ccnl per i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unci, Ancos, Fials, Confsal Fisals in data 11 luglio 2007: T156
  • Ccnl per i dipendenti e soci delle cooperative e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unci, Ancos, Cisal, Cisal Terziario in data 15 febbraio 2017: T155
  • Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo triennio 2010-2012, sottoscritto da Agci Solidarietà, Legacoopsociali, Federsolidarietà Confcooperative, Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl in data 16 dicembre 2012 e rinnovato il 28 marzo 2019: T151
  • Ccnl per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio sanitario, assistenziale, educativo e inserimento lavorativo, sottoscritto da Italia Impresa, Unfi, Isa in data 27 febbraio 2019: T148
  • Ccnl Social Coop, sottoscritto da Uai, Uai Uaat, Uai Fngi, Ateca, Federliberi, Unionliberi, Unioncontribuenti, Aisi, Professione & Famiglia, Impresa & Famiglia, Confintesa in data 15 febbraio 2021:T154
  • Ccnl per i dipendenti e soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto da Unfi e Isa in data 28 luglio 2014: T157
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di “assistenza”, nonché il trasporto, il reinserimento ed assistenza sociale alla persona delle piccole e medie imprese e della cooperazione sociale e non ed assimilabili ai suindicati settori, sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 22 gennaio 2019: T150

Va preliminarmente sottolineato che, mentre in alcuni di questi contratti il trattamento economico dei soci è definito in modo specifico e distinto rispetto a quello dei lavoratori subordinati non associati alla cooperativa, in altri i soci ricevono lo stesso trattamento economico dei lavoratori non soci. In queste ultime ipotesi, è frequente un’omologazione al ribasso dei livelli retributivi, a discapito della posizione economica dei lavoratori non soci.

Il campo di applicazione oggettiva dei Ccnl selezionati fa registrare frequenti sovrapposizioni, almeno parziali (si v. tabella n. 2), ed è quindi utile avviare un confronto tra il trattamento in essi previsto.

Le previsioni dei Ccnl esaminati sembrano sostanzialmente allineate quanto alle retribuzioni minime dei soci lavoratori riferite agli inquadramenti più bassi, che oscillano tra i 1155 euro di cui al contratto T124 e i 1254,62 euro previsti dal contratto T196; risultano invece più variabili i minimi di trattamento economico dei soci lavoratori con inquadramenti più elevati: questi spaziano dai 2180,72 euro del contratto T157 a ben 2907 euro del contratto T013, che peraltro risulta l’unico applicabile in diversi ambiti oggettivi (ad es., fisioterapia Ateco 86.90.21 e attività svolta da psicologi Ateco 86.90.30).

Nel maggior numero di contratti esaminati, il trattamento delle maggiorazioni retributive varia da un incremento del 15% previsto per il lavoro straordinario a un incremento del 50% associato al lavoro straordinario notturno, mentre il contratto che prevede minimi più vantaggiosi per gli inquadramenti più elevati (T013) dispone una maggiorazione del 20% per il lavoro straordinario e del 35% per il lavoro straordinario notturno.

Da questo gruppo di contratti, abbastanza omogeneo quanto al trattamento economico considerato, si discostano il contratto T150 e, soprattutto, il contratto T156.

Il primo prevede dei minimi compresi tra i 1000 e i 1800 euro e aumenti che variano dal 15% del lavoro straordinario al 25% del lavoro straordinario notturno festivo.

Il secondo contratto, sottoscritto, per la parte sindacale, da Fials e Confsal Fisals, detta condizioni vistosamente inferiori rispetto agli altri esaminati: i minimi di trattamento oscillano tra i 797,03 euro per il livello di inquadramento più basso e i 1540,42 euro per il livello più elevato. Il lavoro straordinario è compensato con una maggiorazione del 15% fino alla 48° ora settimanale e del 25% per le prestazioni eccedenti tale soglia, mentre non risultano specifiche compensazioni per il lavoro straordinario notturno festivo. Un simile scarto può essere forse giustificato pure dal fatto che questo contratto è stato sottoscritto nel 2007 e risulta oggi in vigore grazie alla clausola di ultrattività contenuta in premessa (pag. 6), anche se i dati del Cnel non permettono di ricostruire l’ampiezza dell’attuale ambito di applicazione soggettiva.

Invero, pure per gli altri contratti collettivi esaminati in questi ambiti non è sempre noto il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui il contratto risulta applicato, anche se spiccano alcuni dati di particolare intensità: il contratto T151, sottoscritto per la parte sindacale da Fp Cgil, Fps Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs, risulta applicato da 8420 datori di lavoro e 319709 lavoratori.

Se è vero che la particolare ampiezza di tale ambito soggettivo potrebbe indurre a ritenere che il rinvio contenuto nell’art. 603 bis, co. 3, n. 1, c.p. si rivolga proprio a questo Ccnl, è anche vero che la gravità delle conseguenze associate (tra le altre cose) alla violazione dei livelli retributivi previsti da tale contratto potrebbe suggerire di ricercare una diversa soluzione interpretativa.

4. Pulizia, facility management, servizi integrati

L’ambito in esame è associato al codice Cnel K05, riconducibile al macrosettore K-Aziende di servizi, e ha permesso l’individuazione di ben quattordici Ccnl che disciplinano il lavoro cooperativo, a conferma del particolare affollamento contrattuale che caratterizza questo settore:

  • Ccnl per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, logistica, guardiania, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Confimpreseitalia, Confimpreseitalia Artigianato, Acs, Cse, Cse Fulscam, Cse Fnilapmi, Cse Fnlei, Cse Dir, Cse Coop, Cse Fnilasu, Cse Fnilel, Cse Fnilt, Cse Fnila, Cse Fnilm in data 22 dicembre 2011: K552
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di “pulizie” esercenti servizi di pulizie nonché affini ed ausiliarie al settore del pulimento, della disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, sottoscritto da Coopitaliane, Italia Impresa, Famar Confamar in data 30 gennaio 2019: K560
  • Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto da Sistemacoop, Sistema Commercio e Impresa, Fesica Confsal, Confsal Fisals, Confsal in data 15 marzo 2016 e rinnovato in data 20 ottobre 2021: K570
  • Ccnl per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Confimpresa e Cnl in data 30 novembre 2015: K571
  • Ccnl per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività del settore multiservizi, pulizia e logistica, sottoscritto da Coopitaliane, Famar, Confamar in data 3 gennaio 2018: K572
  • Ccnl di facility management per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manutenzione nelle strutture ricettive turistico-alberghiere, sottoscritto da Unicoop, Ugl Terziario, Ugl in data 28 maggio 2018: K595
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di facility management ed affini delle piccole e medie imprese dell’artigianato e della cooperazione sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Famar Confamar in data 22 gennaio 2019: K590
  • Ccnl settore multiservizi sottoscritto da Fdp Italia, Unione, Conflap il 20 febbraio 2020: K575
  • Ccnl multiservizi, sottoscritto da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal, Confsal Fisals, Confsal in data 23 maggio 2019 e rinnovato in data ottobre 15 ottobre 2021: K574
  • Ccnl per le imprese e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici, sottoscritto da Cesid, Usipe, Sel in data 16 gennaio 2014: K553
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di pulizie nonché affini ed ausiliarie al settore pulimento, della disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar Confamar in data 29 maggio 2019: K562
  • Ccnl per i dipendenti delle Pmi e i soci e dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia facchinaggio, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi multiservizi ai vari settori merceologici sottoscritto da Coopitaliane, Impresa Italia, Confsaap, Aecp, Upla, Cepa A, Cepa A Terziario, Cepa A Aima, Aldepi, Alppi, Fenalpi, Conflavoratori Confsal, Confail, Faspi Confsal in data 28 maggio 2014: K554
  • Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi sottoscritto da Fise Confindustria, Legacoopservizi, Federlavoro Confcooperative, Agci Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil in data 31 maggio 2011 e rinnovato l’8 giugno 2021: K511
  • Ccnl per i dipendenti e i soci lavoratori delle cooperative esercenti attività nei settori terziario e servizi, facility management, lavorazioni meccaniche, lavori edili ausiliari, sottoscritto da Unci, Anpit, Cisal Terziario, Failms Cisal Metalmeccanici, Cisal Edili, Cisal in data 24 febbraio 2015 e sottoscritto da UAI il 5/6/2017: V910

I contratti collettivi selezionati hanno campi di applicazione oggettiva sovrapponibili (si v. tabella n. 3), e possono dunque essere utilmente posti a confronto. Merita un discorso a sé stante il contratto V910: definito dal Cnel come contratto “plurisettoriale”, si applica anche ad ambiti ulteriori rispetto a quello delle aziende di servizi qui in esame (ad es., terziario e servizi, lavorazioni meccaniche e lavori edili ausiliari).

Come nei settori della sanità e assistenza non statale, anche negli ambiti ora in esame vi sono contratti che non dettano una disciplina differenziata per il trattamento economico dei soci lavoratori e dei lavoratori non soci, ma in questi casi ciò sembra andare soprattutto a vantaggio della posizione dei soci: i contratti di tal fatta si collocano infatti nella fascia che garantisce i minimi di trattamento più elevati.

Questo primo gruppo di Ccnl, composto dai contratti K511, K570, K595, K575 e K574, prevede minimi che variano, per i livelli più bassi, tra i 1050 euro del contratto K595 e i 1292 euro del contratto K575; mentre, per i livelli di inquadramento più elevati, si oscilla tra i 1943,30 euro circa dei contratti K511 e K574 e i 2343,93 euro del contratto K575. Questi Ccnl presentano anche un trattamento particolarmente favorevole degli straordinari, con compensazioni che raggiungono il 65% (K574) e il 75% (K570 e K511) per il lavoro straordinario notturno festivo. E alcuni di essi prevedono anche la quattordicesima mensilità (K570, K574, K511).

Un secondo gruppo di Ccnl si colloca in una fascia economica intermedia e comprende i contratti K560, K572, K590 e K562, in gran parte sovrapponibili tra loro, anche per le organizzazioni sindacali e datoriali che li hanno sottoscritti (Coopitaliane, Famar e Confamar). Questi testi, infatti, risultano allineati su un trattamento minimo di 1000 euro per il livello di inquadramento più basso e di 1800 euro per quello più elevato; mentre le maggiorazioni retributive, invero piuttosto scarne, oscillano tra il 15% del lavoro straordinario e il 25% del lavoro straordinario notturno festivo.

Nella fascia più bassa si collocano, infine, i contratti K552, K571, K553, K554, che associano al livello di inquadramento più basso minimi compresi tra i 936,03 euro dei contratti K571 e K553 e i 972,06 del contratto K554; e, al livello di inquadramento più elevato, minimi che variano dai 1330,04 euro dei contratti K571 e K553 ai 1515,21 euro del contratto K554. Le maggiorazioni retributive previste da questo gruppo di contratti sembrano complessivamente più favorevoli rispetto a quelle previste dal gruppo intermedio: alcuni Ccnl prevedono, per il lavoro straordinario, una maggiorazione del 15% fino alla 48.ma ora e, oltre tale soglia, del 25% e una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario notturno festiv.

La disciplina dettata dal contratto V910 sembra nel complesso avvicinabile a quest’ultimo gruppo di contratti, anche se la cornice dei minimi retributivi risulta più ampia, spaziando dai 900 euro del livello più basso ai 1980 euro di quello più elevato, e gli aumenti retributivi per lavoro straordinario sono più contenuti.

Venendo, infine, all’ambito di applicazione soggettiva dei contratti analizzati, non per tutti il Cnel fornisce i dati circa il numero di datori di lavoro e di lavoratori a cui i contratti risultano applicati. Sulla base dei dati parziali disponibili, risulta di applicazione particolarmente ampia il contratto K511, riferito a 8816 datori di lavoro e 316343 lavoratori, cui seguono con notevole scarto il contratto K574, applicato da 87 datori di lavoro e 1742 lavoratori, e il contratto K572, applicato da 77 datori di lavoro e 1415 lavoratori. Sono disponibili anche i dati circa l’applicazione del contratto V910, che paiono però difficilmente confrontabili con quelli riferiti ai Ccnl specifici del settore esaminato: trattandosi di un contratto collettivo plurisettoriale, i relativi dati applicativi si riferiscono ad un ambito oggettivo notevolmente più esteso rispetto a quello degli altri contratti. Anche in questo caso, come nei settori della sanità e assistenza non statale, la selezione del contratto K511, di ampissima applicazione, potrebbe non soddisfare le esigenze complessive del sistema.

5. Terziario, distribuzione e servizi

Nel settore terziario, distribuzione e servizi (codice H01 e macrosettore H-Commercio) sono stati selezionati sette Ccnl dedicati al lavoro in cooperativa, di ambito oggettivo spesso sovrapponibile (si v. tabella n. 4). A questi si aggiunge il contratto plurisettoriale V910, applicabile anche a questi ambiti, per il cui esame si rimanda al paragrafo che precede.

  • Ccnl per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa sottoscritto da Ancc Coop, Confcooperative, Agci, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil in data 22 dicembre 2011 e rinnovato in data 19 febbraio 2019: H016
  • Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di commercio e servizi sottoscritto da Adli, Coopitaliane, Famar, Confamar in data 14 febbraio 2019: H01U
  • Ccnl per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa (terziario, distribuzione e servizi) sottoscritto da Federdat, Aepi, Flaits, Consil in data 18 giugno 2019: H03K
  • Ccnl per gli addetti delle cooperative e micro, piccole e medie imprese operanti nel settore servizi e attività affini del sistema di rappresentanza For.Italy sottoscritto da For Italy, Sistema Industria dell’Area Vasta, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa, Aic, Fagri, Aspera, Assotec, Imprenditori&Imprese, Ugl Terziario, Ugl in data 22 febbraio 2016: H03R
  • Ccnl per i lavoratori dipendenti non soci e per i soci lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività del settore “delle attività ausiliarie e complementari ai principali settori merceologici” sottoscritto da Unsic, Unsicoop, Asnali, Fna Confsal, Snalv Confsal, Confial in data 12 maggio 2016: H05P
  • Ccnl per i dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi sottoscritto da Fedarcom, Ciìfa, Fiadel in data 8 luglio 2009: H044
  • Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, operanti nel settore “Commercio, terziario e servizi” sottoscritto da Unsic, Unsicoop, Ugl Terziario in data 13 gennaio 2016: H03Q

La contrattazione collettiva del settore terziario registra ampie variazioni nel trattamento economico dei soci lavoratori, soprattutto in relazione ai livelli di inquadramento più bassi. I contratti H016 e H03K, infatti, prevedono dei minimi di trattamento di soli 744,04 euro, a fronte dei minimi non inferiori ai 1000 euro previsti dagli altri contratti. Il trattamento minimo del livello di inquadramento più elevato, invece, appare in proporzione meno svantaggioso: nei contratti H016 e H03K esso ammonta a 1897,32 euro, a fronte dei 2025,53 di cui al contratto H044, dei 2056,14 euro del contratto H03Q e dei 2058,78 del contratto H05P. Ad ogni modo, queste differenze di trattamento appaiono almeno in parte compensate dal fatto che i contratti H016 e H03K riconoscano, oltre alla tredicesima, anche la quattordicesima mensilità.

Tra i Ccnl esaminati, risulta particolarmente vantaggioso il contratto H03R, che associa minimi di trattamento economico piuttosto elevati sia al livello più basso di inquadramento (1247 euro), sia a quello più elevato (2109 euro), mentre si colloca in una fascia intermedia il contratto H01U, con minimi che oscillano tra i 1000 euro previsti per il livello di inquadramento più basso e i 1800 euro associati a quello più elevato.

Il trattamento delle maggiorazioni retributive appare piuttosto uniforme, spaziando da aumenti compresi tra il 15 e il 25% per il lavoro straordinario a una maggiorazione del 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Anche in questi casi, i dati circa l’applicazione soggettiva dei Ccnl sono parziali e, come nei settori della sanità e assistenza non statale e della pulizia, spicca per particolare diffusione il contratto H016, applicato da 2630 datori di lavoro e 78721 lavoratori.

6. Osservazioni conclusive

In esito all’esame condotto, colpisce il significativo affollamento contrattuale che caratterizza (anche) il lavoro cooperativo: a partire dai sei e otto Ccnl analizzati nella logistica e nel terziario, si segnalano addirittura undici e quattordici Ccnl nei settori della sanità e assistenza non statale e in quello delle pulizie.

Da ciò deriva la necessità di individuare, tra tutti i contratti collettivi astrattamente applicabili, quale possa essere preso a riferimento per individuare il trattamento imprescindibile di cui all’art. 603 bis, co. 3, n. 1 c.p., la cui palese e reiterata violazione costituisce un indice della fattispecie incriminatrice. Si tratta, in sostanza, di dare significato all’espressione “contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale”, di cui alla norma in parola.

Come noto, il tema della rappresentatività sindacale e della sua misurazione occupa il dibattito scientifico, sindacale e politico da diverso tempo, lasciando insolute diverse questioni preliminari, quali la tecnica di misurazione della rappresentatività e la definizione dell’ambito oggettivo a cui essa va riferita.

La questione conosce una specifica declinazione nel lavoro in cooperativa: a fronte della necessità di “corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo [...] non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine” (art. 3, l. 142 del 2001), l’art. 7, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008, prevede che “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

In questo contesto, occorre domandarsi se la selezione a cui indirizza l’art. 603 bis, co. 1, n. 3 c.p. vada operata mutuando il criterio selettivo di cui all’art. 7, d.l. n. 248 del 2007, o se sia più opportuno ricercare una soluzione diversa, maggiormente coerente con il contesto penalistico in cui si inserisce la norma.

In quanto elemento extrapenalistico richiamato dalla fattispecie incriminatrice, si potrebbe essere tentati di interpretare l’espressione di cui all’art. 603 bis, co. 1, n. 3 c.p. attingendo sic et simpliciter dalla disciplina giuslavoristica, giungendo così a selezionare il Ccnl che, in base ai dati forniti dal Cnel, risulti applicato dal maggior numero di datori di lavoro e di lavoratori.

Tale soluzione, però, non sembra condurre a risultati soddisfacenti, per diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, l’art. 603 bis, co. 1, n. 3 c.p. dimostra elementi di diversità rispetto alla disciplina giuslavoristica, omettendo di precisare che i contratti collettivi selezionati sono quelli “maggiormente” o, ora più frequentemente, “comparativamente più rappresentativi”; e soprattutto, su di un piano più generale, la disciplina penalistica si ispira a principi che potrebbero entrare in conflitto con il tradizionale favor che l’ordinamento giuslavoristico riserva al lavoratore: primo tra tutti, il principio del favor rei, che, in questi casi, dovrebbe portare a valorizzare la tutela del datore di lavoro coinvolto nella (presunta) fattispecie illecita.

Ebbene, in questo quadro, la selezione del Ccnl che risulti di più ampia applicazione potrebbe condurre alla conseguenza di incriminare per caporalato il datore di lavoro che, sì, corrisponda in via reiterata retribuzioni palesemente difformi da quelle previste dal contratto collettivo selezionato, ma esercitando la libertà costituzionalmente riconosciuta dall’art. 39, co. 1 Cost. di applicare un diverso contratto collettivo. E la questione potrebbe porsi di frequente, in tutti i casi, pur non generalizzabili, in cui i contratti collettivi stipulati dalle sigle sindacali “storiche” dettano condizioni vistosamente più favorevoli rispetto ad altri contratti collettivi.

A simili obiezioni di ordine teorico, peraltro, si aggiungono alcune difficoltà operative: al momento, il dato circa l’applicazione soggettiva dei Ccnl è noto solamente per alcuni testi; e in diversi casi ha portata generica, riferendosi sia al lavoro cooperativo che a quello non cooperativo oppure ad ambiti di applicazione oggettiva di particolare e significativa ampiezza.

Pertanto, sembra preferibile una soluzione diversa, che combini l’esigenza di tutelare il lavoratore destinatario di trattamenti economici indegni con il principio del favor rei che ispira il diritto penale. Così, assecondando la formulazione letterale dell’art. 603 bis, co. 1, n. 3, si potrebbe ritenere che il Ccnl selezionato dalla norma penale non sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; ma quello che, anche prevedendo condizioni inferiori rispetto agli altri contratti collettivi, sia stipulato da organizzazioni sindacali che, in base a un giudizio assoluto e non comparativo, superino una soglia minima di rappresentatività, data dal non incorrere nel divieto di sindacati di comodo di cui all’art. 17 St. lav. In questo modo, l’applicazione di livelli retributivi coniati da un contratto collettivo stipulato da sindacati (anche minimamente) rappresentativi è sufficiente per evitare che il datore di lavoro incorra nella fattispecie incriminatrice del caporalato. Ciò, ovviamente, ferma ogni conseguenza civilistica in punto di insufficienza del trattamento economico corrisposto, anche ai sensi dell’art. 36 Cost. e, nel contesto cooperativo, degli artt. 3, l. n. 142 del 2001 e 7, d.l. n. 248 del 2007.

In questo modo, proprio l’individuazione di diverse soglie per la responsabilità penale e per la responsabilità civile del datore di lavoro potrebbe contribuire a garantire una migliore coerenza complessiva del sistema, attento a tutelare i principi fondativi di ambedue le discipline.

 

Campi di applicazione oggettiva

Tabella n. 1: logistica, trasporto merci e spedizioni (I01)

 


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Tabella n. 2: Sanità non statale e assistenza non statale (T04 e T05)

 

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Tabella n. 3: Pulizia, facility management, servizi integrati  (K05)

                                 

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