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L’approvazione della legge 12 novembre 2011 n 183, che ha aperto la possibilità di costituire società tra professionisti per svolgere l’attività o le attività professionali, rappresenta una opportunità per le aggregazioni o lo sviluppo delle professioni in Italia.
Anche se le novità non sono mai immediatamente recepite come tali da parte degli operatori o degli stessi Ordini professionali che devono approvare gli statuti delle società per far dare il via libera all’attività professionale in forma societaria ordinaria, la possibilità di svolgere la professione attraverso lo strumento della società ordinaria del codice civile, è sicuramente una opportunità da vagliare attentamente. Soprattutto per capire il quadro legale nel quale la norma si situa.
Il carattere multidisciplinare
Molti commentatori si sono cimentati nel trovare una soluzione al dilemma in cui i professionisti che vogliano costituire una società multidisciplinare si trovano di fronte per l’iscrizione al relativo Albo. La legge, sia la 183/2011, sia la 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) sembrerebbe non dire nulla, mentre il decreto di applicazione del febbraio 2013, all’ articolo 8, sancisce che la società multidisciplinare deve iscriversi presso l’albo professionale relativo alla attività individuata come prevalente nello statuto sociale. Ma come definire il concetto di prevalenza ? In realtà se si analizza più attentamente l’intero quadro normativo stabilito dal legislatore si scopre che il concetto di prevalente va affiancato al concetto di oggetto esclusivo previsto dall’art. 10 comma 4 comma a) della legge 183/2011. Le società tra professionisti non possono essere considerate delle normali società commerciali. (Cfr Studio n 224-2014 del Consiglio nazionale del notariato in Società tra professionisti -questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore). Esse sono società che svolgono attività professionali in forma societaria. La componente professionale risulta essere fondamentale tanto che il legislatore ha posto come condizione fondante nello statuto che venga indicato l’oggetto esclusivo della società. Lo strumento poi societario trova le altre condizioni nelle norme previste per le normali società nel codice civile Ma la condizione che i soci debbano svolgere l’ attività in maniera esclusiva all’interno della società caratterizza, la specialità della forma societaria. Dall’analisi del carattere di esclusività dell’oggetto sociale deriva quindi, come tutti i commentatori hanno sottolineato che la S.T.P. non può svolgere attività commerciale di nessun tipo. Ne discende anche che per svolgere l’attività indicata nello statuto occorre che la stessa sia iscritta al relativo ordine professionale. Se le attività esclusive sono due, senza alcuna prevalenza indicata nello statuto, è ovvio che la S.T.P., per svolgere la propria funzione, debba iscriversi a tutti e due gli ordini professionali indicati nello statuto senza alcun riferimento a chi possiede la maggioranza del capitale o delle teste. È evidente che se per svolgere l’attività professionale individuale occorre iscriversi ad un Albo, lo stesso criterio va applicato alle S.T.P., in quanto è lo stesso legislatore che l’ha stabilito. Non esistono dilemmi interpretativi sul concetto di prevalenza. O i soci stabiliscono che alcuni svolgeranno l’attività professionali e altri svolgeranno solo una azione di investimento, saranno loro stessi nello statuto ad indicare la prevalenza. Ovvero ad indicare quale attività professionale svolgere con la società.
La svolgimento della professione in forme non previste dal nostro ordinamento, lo sanno bene gli avvocati, sono sempre soggette a procedimenti penali o amministrativi legati all’abusivismo professionale. Quindi indicare in una S.T.P. multidisciplinare più attività professionali e poi iscrivere la società ad un solo Albo ritenuto prevalente, espone la stessa, per l’altra attività svolta, ad azioni sanzionatorie e procedimenti penali. Se non viene indicata quale attività prevalente debba essere svolta, in maniera esclusiva, all’interno dello statuto, come ha giustamente sottolineato il decreto del ministero della Giustizia nel 2013, espone la stessa ad iscriversi a tutti gli albi a cui i soci svolgono l’ attività.
Questo aspetto assume infatti una importanza fondamentale soprattutto per la difesa della fede pubblica a cui tutti i professionisti devono riferirsi. E permette anche ai rispettivi Albi di fare attività di controllo e promozione verso forme legali e corrette nello svolgimento della professione a tutela di tutti i consumatori e cittadini.
Il carattere di specialità della norma delle S.T.P.
Il quadro normativo in vigore delinea senza alcun dubbio un carattere speciale della disciplina delle S.T.P., individuabile anche nel fatto che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della Legge 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Un elemento di sicura novità è rappresentato dal fatto che possano essere costituite società di capitali per l’esercizio di attività professionali. Tuttavia, il legislatore ha mantenuto fermo il c.d. intuitus personae, requisito essenziale del rapporto professionale, in quanto l’atto costitutivo deve prevedere le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale con esplicita designazione del socio professionista.
Di particolare importanza è la necessità che l’oggetto sociale - come sopra sottolineato - debba prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Tale previsione normativa va intesa nel senso che il contenuto dell’oggetto sociale debba essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e debba essere realizzato dal lavoro dei soci professionisti, in quanto iscritti nei relativi albi, collegi, ordini. Dal dettato normativo si evince che nell’oggetto sociale potranno essere comprese solo attività professionali. Infatti, il criterio della esclusività si pone a tutela del carattere professionale della prestazione, che diversamente assumerebbe carattere di imprenditorialità. L’inserimento di tali aspetti nello statuto rappresenta sicuramente un fattore distintivo delle S.T.P. che non può essere tralasciato e soprattutto prevale sulla previsione dello schema ordinario degli statuti di natura commerciale.
La prevalenza del carattere professionale
Come è noto la Legge 183 del 2011 delinea un sistema societario in cui il professionista acquisisce posizione dominante, prevedendo, tra le altro, che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci . Tale posizione prevalente viene poi rafforzata dal fatto che il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.
Orbene, il sistema delineato non comporta il superamento della riserva legale di attività, che ha fondamento nella previsione di cui all’articolo 33, quinto comma, Cost., circa l’esame di Stato per l’abilitazione professionale (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015). La valorizzazione della essenzialità del ruolo del professionista nell’ambito della S.T.P. viene, dunque, ribadito dal legislatore. Infatti, la norma in commento non ha comportato l’effetto di liberalizzazione del sistema delle professioni, ma ha soltanto previsto la possibilità di esercitare anche in forma societaria attività professionali specifiche, che richiedono un previo vaglio attitudinale e la conseguente iscrizione ad un apposito albo. Queste attività restano tali e perciò regolamentate in quei sensi, anche se possono ora essere esercitate secondo moduli organizzativi in parte nuovi e a talune speciali condizioni (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015). La ragione funzionale della S.T.P. va ricondotta nell’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte di soggetti abilitati, a cui la Legge riconosce il pieno controllo decisionale e deliberativo, soprattutto come partecipazione al capitale sociale.
Le S.T.P. possono sicuramente essere un nuovo modo di concepire e svolgere la professione se concepite, secondo lo spirito della norma, come svolgimento dell’attività professionali in forma societaria e non come commercializzazione dell’attività professionale.

 

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