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Testo della sentenza

1. Premessa
La pronuncia del Tribunale di Milano del 2 agosto 2019, n. 1891, costituisce un cruciale approdo per tracciare i confini del diritto dell’agente di commercio d’esigere, ai sensi dell’art. 1749, c. 3, c.c. che gli siano fornite dalla preponente tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.
Espressione del generale principio di correttezza e buona fede contrattuale, la norma è tesa – afferma il Giudice milanese - a “correggere l’asimmetria informativa che connota i rapporti tra agente e preponente”, ponendo in capo a quest’ultimo un preciso obbligo informativo e, così, permettendo all’agente di perseguire il proprio interesse ad accedere a tutte le informazioni, di cui necessita per controllare le provvigioni maturate.
Così recita il c. 3 dell’art. 1749 c.c., di cui si discorre: “L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Dal momento che, in passato, tale disposizione ha fatto sorgere annose questioni interpretative, riversantesi, poi, sul piano strettamente pratico-operativo, d’estremo rilievo è, sotto il profilo in esame, la sentenza in commento perché cristallizza un principio che mitiga il diritto dell’agente e chiarisce l’onere gravante su quest’ultimo al fine di correttamente esigere la consegna documentale, a maggior ragione se il diritto è esercitato in sede di giudizio monitorio.
2. Significato di “estratto dei libri contabili” e inammissibilità di un’istanza giudiziale meramente esplorativa
Anzitutto, si ritiene che l’utilizzo del Legislatore nella disposizione in parola del termine “estratto” non sia casuale ed irrilevante, dovendosi riferire a una riproduzione dell’originale limitata alle sole informazioni contenute nei libri contabili (vari documenti, che vanno specificatamente indicati) afferenti al rapporto preponente/agente, il tutto al fine di consentire a quest’ultimo di verificare il corretto computo delle provvigioni liquidate.
Al riguardo, il Tribunale meneghino ha osservato che “d’altronde, il termine ‘estratto’ contenuto nella norma richiamata indica con chiarezza la necessità di delimitare l’obbligo di consegna delle scritture contabili ai soli dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia”.
Ragionando diversamente – ha aggiunto il Tribunale – “il preponente avrebbe un onere oltremodo gravoso e per nulla giustificato”, costretto, infatti, a rilasciare al collaboratore importanti informazioni economico-gestionali aziendali, che nulla hanno a che fare con il mandato agenziale.
Evidenti ragioni di riservatezza del preponente (tutelato, tra l’altro, dall’art. 2711 c.c., norma di portata generale applicabile anche al rapporto agenziale) impongono di porre un argine all’uso distorto del diritto ex art. 1749, c. 3, c.c., che, se esercitabile senza alcun limite, potrebbe esplicarsi in un’illecita intromissione nel trattamento di dati riservati della casa mandante, con evidente abuso del diritto stesso, traducendosi nella possibilità per l’agente d’acquisire indiscriminatamente la contabilità aziendale, nella speranza che vi siano informazioni per lui rilevanti.
In particolare, l’onere gravante sull’agente d’indicare in maniera specifica, e non indeterminata, i documenti che gli sono necessari per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, è stato affermato in giurisprudenza in tema d’istanza giudiziale ex art. 210 c.p.c., che disciplina l’ordine d’esibizione d’un documento rivolto alla parte o al terzo (e che pur, stabilisce l’art. 94 disp. att. c.p.c., “deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa”).
Inoltre, la richiesta dell’agente dev’essere circostanziata con riferimento alle vicende rilevanti del rapporto ed ai fatti che, coi richiesti documenti, l’istante intende provare, dimostrando che tali documenti sono indispensabili, sul piano probatorio, ai fini dell’accertamento dei diritti che intende far valere in giudizio; l’agente deve, quindi, avere e provare l’effettivo interesse ad ottenere l’esibizione in giudizio dei documenti contabili del preponente (vd., parte motiva, Cass. 12660/2019, citata nella sentenza in commento, e Cass. 19319/2016).
L’istanza giudiziale d’esibizione è certamente giustificata quando l’agente non abbia mai ricevuto gli estratti provvigionali periodici, mentre merita d’essere rigettata ove la pretesa si presenti come una generica istanza esplorativa, priva del necessario carattere strumentale (vd., parte motiva, Cass. 19136/2016, Cass. 25544/2018 e Cass. 20707/2018).
Quanto suesposto vale, a maggior ragione, nell’ambito d’un procedimento monitorio, che proprio per le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono - senza contraddittorio tra le parti - esige che il bene di cui si chiede la consegna sia specificatamente determinato.
3. Il caso de quo e la decisione
Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano riguardava un agente che, con ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto ed ottenuto l’ingiunzione nei confronti dell’ex preponente per l’immediata consegna de “l’estratto dei libri contabili per il periodo I trimestre 2018 al III trimestre 2018”.
L’ingiunto proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, anzitutto, per la genericità della domanda formulata in ricorso dall’agente, non rispettosa dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c., posto che quest’ultimo -che, peraltro, in costanza di rapporto (durato più di vent’anni, senza alcuna sua contestazione sul computo delle provvigioni liquidategli), puntualmente, ogni mese, aveva ricevuto dal preponente gli estratti conto provvigionali ed i tabulati delle consegne effettuate alla clientela - non aveva minimamente indicato quali erano i libri contabili (registro IVA, libro giornale, libro degli inventari, etc.), di cui aveva chiesto, in parte (un estratto), la consegna, né il suo effettivo interesse ad ottenere tale consegna.
Ciò – a detta dell’opponente – comportava l’indeterminatezza della cosa mobile di cui l’agente aveva chiesto la consegna, e quindi la violazione dell’art. 633 c.p.c..
A complicare la vicenda de qua, nelle more dell’udienza fissata per discutere della sospensione della provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo, l’ufficiale giudiziario accedeva presso la sede del preponente per eseguire l’ordine di consegna, ove, attesa – come argomenta il Tribunale di Milano nella pronuncia in commento – “l’eccessiva indeterminatezza del ricorso per ingiunzione nella parte in cui chiede la consegna dell’estratto dei <libri contabili>, espressione con cui possono essere indicati una molteplicità di documenti: libro giornale, libro degli inventari, libro delle fatture di vendita, libri IVA, estratti conto provvigionali, le bolle di consegna della merce, le ricevute di versamento ENASARCO”, era costretto a farsi “coadiuvare da un ausiliario commercialista per ottenere una più precisa indicazione di quali libri contabili fossero oggetto dell’intrapresa esecuzione” e a domandare allo stesso richiedente di “limitare la propria domanda, accettando la consegna del solo registro IVA fatture (di vendita) emesse” per un limitato lasso temporale.
In questo scenario, il Giudice milanese ha accolto l’opposizione del preponente, non solo “stante la mancata delimitazione dell’obbligo di consegna alle sole scritture contabili afferenti al rapporto di agenzia”, ma anche perché “è la specificità dello strumento monitorio azionato a richiedere un maggior sforzo di determinatezza nell’indicazione delle cose mobili di cui si chiede la consegna, come emerge dalla lettura dell’art. 633 c.p.c.”.
Concludendo, la sentenza esaminata dà un significativo apporto a livello pratico agli operatori del diritto che, nel vaglio delle azioni da intraprendere per tutelare il diritto dell’agente di commercio a sopperire all’asimmetria informativa che inficia la sua posizione rispetto a quella della mandante, dovranno avere a mente la specificità dello strumento attivato e, ove optassero per quello monitorio, delimitare con ancora maggiore precisione le cose mobili di cui si chiede la consegna, pena la mancata concessione o successiva revoca del decreto ingiuntivo per sua indeterminatezza.

 

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