Testo integrale con note e bibliografia

Il 29 ottobre 2022 è entrata in vigore nel nostro Paese, grazie alla legge di ratifica ed esecuzione 15 gennaio 2021, n. 4, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 . Questa è la ragione per cui appare opportuno, nel presente numero della Rivista, soffermarsi sulla legge in parola e, in particolare, sulla Convenzione oggetto di ratifica ed esecuzione.
In primis occorre rilevare che sebbene “l’investimento economico” sulla legge appaia nullo, posto che l’art. 3 della l. n. 4 del 2021 sancisce espressamente che dall'attuazione della legge non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il testo della Convenzione appare nondimeno dirompente sia nelle premesse che nei contenuti.
Innovativa appare innanzitutto la presa d’atto, presente nell’incipit della Convenzione, circa la pericolosità dei fenomeni di violenza e molestie nel mondo del lavoro a causa delle ripercussioni negative che esse determinano non solo “sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona” , ma anche “sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività” .
Questa è la ragione per cui, allo scopo di essere il più efficace possibile, la Convenzione appare assai ampia sia nell’oggetto che nei destinatari.
Per quanto concerne il primo aspetto, la Convenzione mira a contrastare non solo le molestie (fenomeno, come noto, da tempo oggetto di una attenzione ad hoc nell’ambito del diritto antidiscriminatorio ) ma, addirittura, tutte quelle “pratiche” e “comportamenti inaccettabili” (anche di genere) , messi in atto o solo minacciati che si manifestino (persino una tantum) in occasione del lavoro, o in connessione con il lavoro o comunque scaturenti dal lavoro anche a prescindere dall’animus nocendi dell’agente.
Quanto ai soggetti tutelati, la Convenzione appare innovativa non solo laddove afferma di trovare applicazione oltre che nel settore privato e pubblico anche nell’economia informale , ma anche laddove specifica di tutelare tutte le persone che lavorano indipendentemente dal loro status contrattuale, incluse: le persone in formazione, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate ad un lavoro, nonché addirittura – continua la Convenzione – gli individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro .
Nello specifico, gli Stati membri che abbiano ratificato la Convenzione sono tenuti a: i) mettere a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché delle autorità competenti, misure adeguate e accessibili di orientamento, formazione e sensibilizzazione verso i fenomeni di violenza e molestie sul lavoro ; ii) introdurre politiche, strategie e divieti volti a prevenirli e reprimerli ; iii) predisporre non solo strumenti efficienti di monitoraggio e controllo , ma anche procedimenti di denuncia e meccanismi di ricorso, nonché di risoluzione delle controversie accessibili, sicuri, equi, effettivi ed efficaci ; iv) prevedere, adeguati strumenti sanzionatori , risarcitori e di sostegno delle vittime .
Alla luce di questa breve sintesi non può sfuggire l’importanza dell’atto in esame. Sebbene, infatti, come detto in apertura, la l. n. 4 del 2021 si preoccupi di specificare che alla Convezione in parola debba essere data attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente , cionondimeno nell’obbligare l’Italia a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie attraverso l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o l’adozione di leggi e regolamenti, contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali che definiscano e proibiscano tali fenomeni , non vi è dubbio che un atto di tal genere imponga agli addetti ai lavori quanto meno l’onere di interrogarsi sulla adeguatezza della legislazione italiana vigente in materia.

 

 

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