testo integrale con note e bibliografia

testo dell'ordinanza

1. Il caso concreto.
L’ordinanza in esame concerne il rinvio pregiudiziale, promosso dal Tribunale di Padova alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia di lavoro a tempo determinato, ed in particolare se la clausola 4, punto 1, della Direttiva n. 99/70/CE (principio di non di-scriminazione) trovi applicazione nei confronti di contratti di lavoro a termine stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della Direttiva medesima e nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di quest’ultima e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione.
La questione interpretativa è sorta nell’ambito del ricorso proposto da un lavoratore per l’accertamento del proprio diritto al riconoscimen-to dell’intero periodo di lavoro prestato a termine presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) , anteriormente alla sua assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo Ente, conseguente alla vincita di concorso pubblico.
Nello specifico, il ricorrente aveva stipulato tre differenti contratti a termine : a) il primo, in qualità di Tecnologo III livello, ha avuto inte-grale svolgimento e conclusione anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva; b) il secondo, con la medesima qualifica, è sorto invece prima dell’entrata in vigore della Direttiva e si è concluso, per scadenza del termine contrattuale, nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigo-re della Direttiva medesima e la scadenza del termine di trasposizione; 3) il terzo, come Ricercatore di III livello, risolto anticipatamente in se-guito alla vincita di concorso pubblico, ha avuto svolgimento pressoché integrale nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della Direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizio-ne.
Ciò premesso, il giudice padovano, in ragione delle molteplici opzioni interpretative formatesi all’interno della giurisprudenza nazionale circa l’applicazione ratione temporis del principio di non discriminazione, sanci-to dalla clausola 4, punto 1, della Direttiva n. 99/70/CE, ha rivolto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione della suddetta clausola, ed in particolare:
“- se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti e conclusi per sca-denza del termine contrattuale in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999);
- se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato in data antecedente l’entrata in vigore del-la direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e conclusi per scadenza del termine contrattuale in data compresa tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizio-ne (10.7.2001);
- se essa debba trovare applicazione ratione temporis ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti in forza di contratto individuale di lavoro stipulato nel periodo compreso tra l’entrata in vi-gore della direttiva 1999/70/CE (10.7.1999) e la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la sua trasposizione (10.7.2001), e con-clusi per scadenza del termine contrattuale successivamente quest’ultima data.”
2. L’applicazione ratione temporis del principio euro-unitario di non discriminazione.
Come è noto, la Direttiva n. 99/70/CE ha dato attuazione all’accordo quadro sul lavoro a termine tra le associazioni sindacali co-munitarie (CES, UNICE e CEEP) al dichiarato fine di fornire uno stan-dard uniforme di tutela del lavoratore per prevenire le discriminazioni e gli abusi del ricorso al contratto a tempo determinato: si tratta, dunque, di una direttiva c.d. «obiettivo», non autoapplicativa, richiedendo che siano gli Stati membri a fornirne concreta attuazione .
La clausola della Direttiva oggetto del rinvio pregiudiziale è la nume-ro 4, che cristallizza, al punto 1, il principio euro-unitario di non discri-minazione, secondo cui «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavora-tori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei la-voratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggetti-ve» .
In particolare, la questione oggetto del rinvio pregiudiziale concerne l’applicazione temporale del citato principio ed ha vivacemente animato la giurisprudenza, conducendo nel tempo a divergenti posizioni, ricon-ducibili a due differenti e principali orientamenti, che involgono un tema più generale, ossia l’ampiezza del principio di irretroattività del diritto dell’Unione .
Un primo indirizzo, ha inteso il suddetto principio nel senso che le norme di diritto sostanziale possono e devono trovare applicazione esclusivamente alle situazioni di fatto sorte a partire dalla loro entrata in vigore, a meno che non sia lo stesso legislatore europeo a stabilirne la portata retroattiva .
In ragione di tale posizione, i giudici nazionali hanno escluso che il principio enunciato dalla clausola 4 della Direttiva n. 99/70/CE possa produrre i suoi effetti per quei rapporti di lavoro a tempo determinato che abbiano avuto integrale compimento anteriormente al termine im-partito agli Stati membri per la trasposizione della Direttiva medesima.
Per un diverso e più recente orientamento, invece, anche i periodi di lavoro a tempo determinato, conclusi per scadenza del termine in data anteriore all’entrata in vigore del provvedimento europeo, sono compu-tabili ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva del lavoratore assunto a tempo indeterminato .
La giurisprudenza aderente a tale seconda posizione pone a fonda-mento delle proprie argomentazioni la consolidata interpretazione forni-ta dalla Corte di Giustizia , per la quale la norma nuova (salvo deroghe) si applica immediatamente e per «gli effetti futuri», cioè anche se le si-tuazioni sono sorte sotto la vigenza della legge precedente .
Il divieto contenuto nella clausola 4.1, è stato inoltre ritenuto dal Giudice del Lussemburgo incondizionato e sufficientemente preciso, ta-le da non richiedere atti di trasposizione interna della Direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su «ragioni oggettive», le quali, tuttavia, rimangono soggette al sindacato giurisdizionale .
In ragione di questa interpretazione, il principio di non discrimina-zione, di diretta applicazione , imporrebbe al datore di lavoro di rico-noscere al prestatore, ai fini delle progressioni stipendiali e di carriera, l’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a termine, così come avviene per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo inde-terminato, anche qualora il rapporto a tempo determinato si sia esaurito in data antecedente all’entrata in vigore della Direttiva .
3. La posizione del Tribunale di Padova e la giurisprudenza eu-ropea.
Il giudice rimettente, con articolate argomentazioni, non si allinea all’interpretazione appena descritta bensì al primo dei due orientamenti giurisprudenziali citati.
Il particolare, secondo il Tribunale di Padova «la giurisprudenza della Corte Giustizia, ove afferma che la norma sopravvenuta trova applica-zione agli “effetti futuri”, intende riferirsi, in linea di principio, alle sole situazioni di fatto sorte in un tempo antecedente l’entrata in vigore della nuova norma di diritto dell’Unione le quali si protraggano, in sostanziale continuità, anche nel tempo successivo, non invece alle situazioni che siano sorte e completamente esaurite prima che la norma sopravvenuta entrasse in vigore».
Tale conclusione sarebbe conforme ai vincoli imposti dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, i quali escludo-no che le norme euro-unitarie sostanziali siano applicabili, in via retroat-tiva, a rapporti giuridici definiti precedentemente alla loro entrata in vi-gore, a meno che dal testo, dalla ratio o dalla struttura delle disposizioni medesime risulti chiaramente che vada loro attribuita tale efficacia .
Il Tribunale di Padova ritiene che una simile lettura discenda dai me-desimi arresti giurisprudenziali europei, riguardanti fattispecie anche dif-ferenti dal contratto a termine, richiamati dalla Cassazione a fondamen-to del primo indirizzo giurisprudenziale in materia di irretroattività del diritto dell’Unione.
In particolare, nella sentenza Butterfly Music , concernente la revivi-scenza dei diritti d’autore, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto il di-ritto nazionale conforme al diritto europeo proprio perché, in quel caso, doveva essere considerata «non del tutto esaurita», e quindi ancora in corso di svolgimento, la situazione di fatto di chi, alla data di entrata in vigore della Direttiva n. 93/98/CEE, avesse già fabbricato supporti so-nori, ma senza aver ancora provveduto alla loro commercializzazione.
Nello stesso senso, nella sentenza Pokrzeptowicz-Meyer , la Corte ha affermato l’applicabilità dell’Accordo di associazione Comunità-Polonia del 16 dicembre 1991 (in materia di divieto di trattamenti discriminato-ri), agli «effetti futuri» prodotti da un rapporto di lavoro a termine sorto prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, in ragione del fatto che esso si era protratto anche successivamente, senza soluzione di continuità, sino alla scadenza del termine di durata fissato nel contratto.
Nella sentenza Kuso , poi, i giudici europei hanno ritenuto applicabile la Direttiva n. 76/207/CEE (sulla parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro, poi modificata dalla Direttiva n. 2002/73/CE), agli «effetti futuri» del rapporto di lavoro oggetto della controversia – costi-tuito, inizialmente, a tempo indeterminato e poi convertito a termine - proprio perché in corso di svolgimento nel momento della sua entrata in vigore.
In modo analogo, nella sentenza Pantuso la Corte del Lussemburgo ha asserito che l’obbligo di assicurare una remunerazione adeguata a copertura dei periodi di formazione come medico specializzando, intro-dotto dall’art. 16 della Direttiva n. 82/76/CEE, trova applicazione nei confronti dei soli periodi di formazione professionale, iniziati prima del-la scadenza del termine di trasposizione della Direttiva, che siano pro-seguiti successivamente a tale data.
La Corte, infine, in ulteriori pronunce, ha affrontato l’ipotesi specifi-ca in cui la norma sopravvenuta sia contenuta in una direttiva che ne-cessita di essere recepita da parte degli Stati membri dell’Unione. In tale circostanza, la data di scadenza del termine fissato per la sua trasposi-zione indica il riferimento cronologico di discrimine per la verifica se vi sia continuità di una situazione giuridica in corso ovvero rottura tra si-tuazioni di fatto non continuative, sul presupposto che soltanto a parti-re da tale momento la Direttiva può avere un effetto diretto nei con-fronti delle autorità dello Stato membro inadempiente .
Così, a titolo esemplificativo, nella sentenza INPS , concernente il calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, i giudici hanno ritenuto che le previsioni della Direttiva n. 97/81/CE (sul lavoro a tempo parziale), si applicano anche ai periodi di attività lavorativa anteriori alla scadenza del termine di trasposizione, in ragione della ravvisata continuità del rapporto giuridico previdenziale sorto anteriormente a tale data e protrattosi nel tempo successivo.
Anche sulla scorta di tali argomentazioni, il giudice padovano, seb-bene scelga di rimettere alla CGUE la questione interpretativa circa l’applicazione ratione temporis della clausola 4, punto 1, della Direttiva n. 99/70/CE, ritiene che quest’ultima non estenda la sua efficacia ai rap-porti di lavoro a termine, come quelli in controversia, poiché ognuno di essi ha trovato integrale esaurimento in data antecedente alla scadenza del termine di trasposizione della Direttiva medesima.

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