testo integrale con note e bibliografia
La legge n. 146 del 12 giugno 1990 — che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali — ha superato i 35 anni e questo anniversario può rappresentare l’occasione per fare un bilancio e per pensare all’ avvio di una riflessione sulla sua attualizzazione. Indubbiamente ci troviamo di fronte ad una legge che rappresenta una delle esperienze europee più avanzate e questo non può che essere un vanto per il nostro Paese e che, in questi 35 anni, ha garantito un equilibrio e un contemperamento -non sempre facile - tra diritti costituzionali. Ma, nonostante ciò, è una legge che non può rimanere immune dai cambiamenti: ha bisogno di evolversi con il Paese.
Il contesto sociale e politico nel quale nacque è profondamente modificato e oggi siamo consapevoli e convinti come UIL che sia una legge che vada rivista e riadattata ai cambiamenti, senza però minarne l’essenza, perché il suo impianto- a nostro avviso – ha definito un modello di conflitti civilizzato che non può e non deve essere messo in discussione.
La regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ha segnato una tappa importante nella storia del diritto di sciopero.
La garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti e il loro contemperamento, la previsione di regole condivise per la proclamazione e attuazione dello sciopero e l’istituzione della Commissione di Garanzia quale organo indipendente che vigila sul rispetto della legge, continuano -dopo 35 anni- a rappresentare i tre baluardi della normativa, che, come detto poc’anzi andrebbe però riadattata al nuovo contesto. Un nuovo contesto nel quale, a titolo esemplificativo: ha preso piede la digitalizzazione anche nei servizi pubblici modificandone le modalità di fruizione (sanità digitale); si sono modificate nuove modalità di esercizio del diritto di sciopero che, al di là della loro condivisione o meno nel merito, esistono e vanno affrontate e comprese (sciopero virtuale, flash mob…); ha visto l’introduzione di nuovi diritti costituzionalmente garantiti che non compaiono nell’elenco tassativo dell’art. 1 della legge, pensiamo alla “fruizione del patrimonio storico ed artistico della Nazione”; il mondo del lavoro ha subito un’evoluzione, pensiamo soprattutto a seguito della pandemia degli scorsi anni alla diffusione dello smart working; si è intensificato il ricorso all’esternalizzazione dei servizi pubblici e che pone il problema delle stazioni appaltanti che dovrebbero essere integrate come parti attive nella procedura di sciopero.
Si tratta questi solo di alcuni dei cambiamenti e delle evoluzioni che si sono avute in questi 35 anni e che non possono non essere prese in considerazione in un percorso di revisione della legge n. 146/1990.
Altra modifica del contesto sociale che si è avuta in questo trentennio e che, come sindacato, ci preme evidenziare è quella legata alla proliferazione delle organizzazioni sindacali. Senza voler precludere a nessuno l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale appunto quello di sciopero all’art. 40 Cost., appare innegabile, oramai, la necessità di collegare, comunque, tale esercizio ai principi della democrazia rappresentativa.
Il ripetuto ricorso allo sciopero, soprattutto in particolari e delicati servizi, pensiamo a titolo esemplificativo ai trasporti, proclamato da organizzazioni sindacali dall’incerta rappresentatività non è a nostro avviso più accettabile in quanto non solo mina la credibilità del sindacato in generale, ma di fatto rende quasi impossibile l’esercizio concreto del diritto di sciopero, pensiamo al tal proposito alla difficoltà di poter individuare una data utile (nel rispetto delle regole della rarefazione) all’interno di un calendario quasi totalmente “bloccato” da queste organizzazioni sindacali che ricorrono spesso all’azione di sciopero più per avere visibilità tramite il c.d. effetto annuncio, che per la tutela effettiva degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal fine sarebbe necessario che nella legge n. 146/1990 fossero inseriti criteri più stringenti di rappresentatività per proclamare scioperi nei servizi pubblici essenziali, per evitare azioni decise da sigle minoritarie, nonché si introducessero una maggiore trasparenza e limiti in merito alle motivazioni alla base delle rivendicazioni dell’azione di sciopero.
Nella riflessione sulla legge n. 146/1990 non può mancare un riferimento alla Commissione di Garanzia, organismo indipendente introdotto dalla legge 146/1990 posto a tutela dell’osservanza della normativa e la cui azione è fondamentale, un ruolo delicato che potrebbe avvalersi di un maggiore rapporto diretto, strutturato e permanente con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative per raggiungere una maggiore condivisione e sinergia, al fine di aggiornare le regole procedurali, procedere all’analisi dei conflitti e alla promozione di buone pratiche in un’ottica di corresponsabilità e trasparenza.
Concludendo siamo di fronte ad una legge che ha avuto, e continua ad avere, un ruolo centrale e delicato nel sistema delle relazioni industriali italiane, che però figlia del tempo in cui è nata, ha necessità di un aggiornamento normativo — a nostro avviso condiviso tra Governo, Organizzazioni Sindacali e Commissione di Garanzia — che continui a tutelare il diritto di sciopero, garantire l’utenza e favorire un dialogo sociale più moderno ed efficace.