TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA

Ritengo opportuno muovere dal contributo critico di Paolo Tosi , segnatamente dal richiamo ivi contenuto alla metodologia del Maestro Luigi Mengoni quanto alla funzione di “controllo” che la dottrina deve esercitare nel merito delle operazioni ermeneutiche condotte dai giudici nella soluzione dei casi concreti, sia in generale, sia in relazione al licenziamento disciplinare, su cui, come noto, è intervenuta da ultimo la Corte costituzionale con sentenza n. 129/2024.
Procedendo per sintesi, Mengoni parte dalla consapevolezza che la precomprensione incide sull’interpretazione del testo normativo; precomprensione che l’interprete ha il dovere di contenere, controllare, al fine di produrre la propria interpretazione coerentemente alla lettera della legge, alla ratio legis e alla sua collocazione sistematica nell’ordinamento positivo .
Su questi aspetti vale la pena soffermarsi, giacché l'intenzione del Maestro non è proporre il ritorno ad un'asettica "riproduzione" del testo normativo tipica del modello interpretativo ottocentesco, bensì la rilettura del positivismo giuridico alla luce del sistema costituzionale di riferimento e degli effetti che il diritto produce sul tessuto sociale, secondo quella che egli stesso definisce una "metodologia postpositivista" . In tale prospettiva assumono rilievo tanto il ruolo della Corte costituzionale quale interprete privilegiato della Costituzione , quanto i valori e i principi costituzionali che pongono al centro la persona.
Qui è opportuno sottolineare un ulteriore aspetto , che riguarda il rilievo attribuito a quest’ultima, alla persona, intesa non nella sua accezione meramente cristiano-cattolica, ma in quanto soggetto generatore di relazioni sociali, sulle quali insiste, regolandole, l’ordinamento giuridico.
Da ciò consegue che i principi costituzionali, oltre ad avere natura morale, assumono piena dimensione giuridica; alla cui stregua, però, non è possibile erigere una gerarchia tra i valori, riassumibili, secondo la tripartizione di Mengoni, nei principi di economicità, giustizia sociale e libertà individuale , ma, al contrario, si impone il loro bilanciamento e contemperamento a seconda del caso concreto.
Quanto detto non significa, tuttavia, che il bilanciamento tra i valori costituzionali sia rimesso alla libera discrezionalità dell'interprete. Diversamente, proprio perché nessun valore può aspirare a una posizione gerarchicamente sovraordinata , l'operazione di contemperamento deve svolgersi entro le coordinate tracciate dall'ordinamento positivo e dalle scelte normative espresse dal legislatore.
L’impossibilità di addivenire ad una gerarchia, d’altronde, è ravvisabile nella Storia stessa, intesa non nel senso di “fonte costitutiva dei valori”, ma di contesto storico - quindi sociale, economico e politico - in cui i medesimi si inverano nel tempo . L’interpretazione viene così concepita come la ragion d’essere pratica, e, se del caso, attualizzata della legge, in rapporto ai valori e agli interessi che quest’ultima intende salvaguardare.
Mengoni sottolinea che “il diritto è un prodotto della storia, ma non è giustificato dalla storia. Altro è riconoscere la storicità del nostro modo di conoscenza dei valori, altro attribuire alla storia una funzione costitutiva dei valori” . In altri termini, il diritto non può essere ridotto a un insieme di regole formalmente valide: per restare vivo e capace di guidare la società deve mantenere un rapporto con valori morali e umani che non dipendono semplicemente dalle procedure giuridiche o dai fatti storici.
In tale prospettiva, il riconoscimento della storicità del diritto non autorizza l'interprete a sostituire le proprie valutazioni a quelle del legislatore , ma gli impone piuttosto di verificare se e in quale misura la disciplina positiva sia ancora idonea a realizzare i valori che l'ordinamento assume come fondamentali.
Il descritto orientamento metodologico appare particolarmente persuasivo poiché tende a disciplinare il ruolo della precomprensione mediante criteri di razionalità argomentativa e fedeltà al dato normativo, evitando che l'interprete trasformi il momento ermeneutico in un'attività di sostanziale produzione del diritto, fatta salva la possibilità di sollecitare il legislatore a migliorare la legge .
Alla luce di tale canone metodologico, cui non può sottrarsi neppure la Corte delle leggi, va quindi esaminata la sentenza n. 129/2024.
La questione, infatti, non consiste nello stabilire se la soluzione accolta dalla Corte sia assiologicamente condivisibile, bensì se il percorso argomentativo seguito rispetti quei criteri di “autocontrollo dell'interprete” che Mengoni individuava nella fedeltà alla lettera della legge, alla ratio legis e alla coerenza del sistema positivo .
A partire dal raccomandato rigore metodologico, è inevitabile individuare nella decisione della Consulta alcune criticità ricostruttive. Mi riferisco, in particolare, alla tensione interna all'iter argomentativo della Corte che, pur dichiarando “adeguato e dissuasivo” (Punto 8.4) il regime di tutele previsto per i licenziamenti illegittimi irrogati nei rapporti di lavoro costituitisi a partire dal 7 marzo 2015, come disciplinato dal d.lgs. n. 23/2015, ha ritenuto comunque necessario incidere, mediante una decisione interpretativa di rigetto, sulla fattispecie ex art. 3, comma 2, del citato decreto.
Nello specifico, la Corte ha esteso la cd. tutela reale, oltre che al caso in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto materiale contestato , anche qualora la contrattazione collettiva abbia tipizzato la condotta incriminata tra quelle punite con una sanzione conservativa; fattispecie che, prima dell’intervento della Corte, era attratta nell’orbita dell’indennità risarcitoria (tutela obbligatoria).
Viene così riproposto nella sostanza, anche se parzialmente, per quanto dirò a breve, il vecchio regime di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).
I punti su cui è opportuno soffermarsi sono diversi.
In primo luogo, la Corte finisce per operare una reductio ad unum, ricollegando due fattispecie, l’insussistenza del fatto materiale e la tipizzazione degli illeciti disciplinari puniti con sanzione conservativa, che sono ontologicamente distinte. La prima preclude l'efficacia espulsiva del licenziamento quando viene constatata in giudizio l’assenza dell’inadempimento, come previsto dall’art. 3, comma 2 cit.; la seconda, invece, rappresenta un vizio che il legislatore ha (rectius, aveva) deciso di sanzionare prevedendo un apparato rimediale differente .
A partire da questo passaggio emergono le ulteriori contraddizioni dell’iter argomentativo, rilevate già dal Prof. Tosi .
La Corte sostiene che l’assenza di un richiamo, nell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, alle tipizzazioni della fonte pattizia comprime la libertà sindacale, ex art. 39 comma 1 Cost., nella misura in cui non assolve alla funzione di determinare “i canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti” (Punto 9.3).
In questo passaggio - il più importante - occorre sottolineare due criticità.
Attingendo al metodo di Mengoni nella norma in commento manca qualsiasi richiamo alla fonte contrattuale, che risulta altresì consapevolmente esclusa dall’inciso “rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”; rinvio alla fonte contrattuale invece espressamente previsto nell’art. 18, comma 4 dello Statuto dei lavoratori. L’esplicita omissione di qualsiasi riferimento alla proporzionalità e alle tipizzazioni collettive sembra dunque esprimere una precisa opzione legislativa. Né tantomeno potrebbe dirsi giustificato il richiamo “in negativo” all’art. 30, comma 3, legge n. 183/2010, che rinvia alle tipizzazioni previste dai contratti collettivi per la valutazione giudiziale delle motivazioni poste a base del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il rinvio a norme “inespresse”, non previste dal dato letterale, diventa così la premessa di una “costruzione giuridica” inconferente rispetto alla voluntas legis. La Corte ricostruisce una scelta normativa che il legislatore aveva consapevolmente abbandonato.
Nella prospettiva metodologica prescelta, il problema non è tanto stabilire se tale opzione legislativa fosse la migliore possibile, quanto verificare se l'interprete possa sostituirla con una diversa soluzione senza oltrepassare il limite che separa l'attività interpretativa da quella creativa. Per tali ragioni, l’interpretazione della Corte appare forzata, o quantomeno poco argomentata .
In questo senso, già la Corte costituzionale, con sentenza n. 526/1990 , aveva dato indicazioni circa l’interpretazione giudiziale, ammettendone l’utilizzabilità “solo nei limiti consentiti dalla massima espansione della portata semantica (corsivo dell’A.) dell'espressione legislativa. Si deve ritenere, invece, che si versa ancora nel campo dell'interpretazione (senza trasmodare nel procedimento analogico, produttivo di nuove norme) quando l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto”.
Se, come sostiene Mengoni, il diritto, diversamente dalla tecnica, ha la capacità di scegliere uno scopo , nella sentenza n. 129/2024 tale scopo viene ricostruito in termini antitetici rispetto all'opzione legislativa originaria.
La Corte intende rimediare alla compressione della libertà sindacale di disciplinare la legittimità/illegittimità del licenziamento derivante dall’omissione, nel testo legislativo, del rinvio alle tipizzazioni pattizie delle condotte inadempienti ritenute meritevoli solo di sanzioni conservative. Il ripristino, in tali casi, della tutela reintegratoria varrebbe pertanto a preservare la funzione conformativa delle tipizzazioni collettive.
Invero, l'argomentazione non è persuasiva dal momento che il legislatore continua a qualificare come illegittimo, il licenziamento privo di giusta causa e giustificato motivo (art. 3, comma 1. d.lgs. n. 23/2015), tale dovendosi ritenere quello disposto a fronte di condotte corrispondenti a quelle previste dalle anzidette tipizzazioni pattizie.
Dunque, con la riforma non viene meno il vizio di legittimità dell’atto espulsivo. La difformità rispetto al passato regime emerge solo quanto agli effetti giuridici (la tutela obbligatoria) che ne conseguono, diversi da quelli previsti nel caso di insussistenza del fatto materiale (la tutela reale). Ma si tratta allora di una scelta discrezionale di politica legislativa come riconosciuto, sin qui, da tutta la giurisprudenza costituzionale sul Jobs Act.
Non è allora oggetto di questo contributo la questione circa la condivisibilità o meno dell’apparato rimediale predisposto dal Jobs Act per il licenziamento illegittimo . Resta che la stessa Corte, nel confermare l’adeguatezza e la dissuasività di tale apparato, lasciando così trasparire, almeno in controluce, la presa d’atto che esso esprime un (discrezionale) bilanciamento tra principi costituzionali.
Resta ancora da considerare un ulteriore aspetto, attinente al monito della Corte costituzionale, che esplicitamente limita la reintegra ai soli casi di puntuale tipizzazione da parte della contrattazione collettiva e, diversamente, attrae nell’orbita della tutela indennitaria quelle condotte inadempienti riconducibili a clausole elastiche e generali previste dai medesimi contratti collettivi . Qui occorre ancora una volta rievocare alcune indicazioni metodologiche di Mengoni, secondo il quale “nel processo costituzionale, il controllo delle conseguenze è uno strumento che agevola il controllo di razionalità della legge” .
Il ricorso, nella sentenza n. 129/2024, ad un’interpretazione adeguatrice, anziché manipolatrice, amplifica il rischio di un’applicazione espansiva della pronuncia della Consulta da parte dei giudici, che potrebbero piegarne le argomentazioni in maniera impropria, come emerge in alcune sentenze di merito successive all’intervento del giudice delle leggi . Tale orientamento potrebbe incidere negativamente sulla certezza del diritto in tema di licenziamenti.
Tuttavia, preme sottolineare che, trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, viene esclusa l'interpretazione ritenuta incostituzionale, senza però rendere vincolante quella considerata conforme alla Costituzione nei giudizi diversi da quello in cui la questione è stata sollevata.
Le considerazioni che precedono consentono di collocare la sentenza n. 129/2024 all'interno di una più ampia linea evolutiva della giurisprudenza costituzionale in materia di licenziamenti, rappresentata anche dalle sentenze nn. 194/2018 e 150/2020 . In tali pronunce, ancorché relative a fattispecie differenti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo di quantificazione automatica dell'indennità fondato esclusivamente sull'anzianità di servizio. Pur senza mettere in discussione la scelta legislativa di un modello prevalentemente indennitario, la Consulta ha così valorizzato l'esigenza di adeguare il rimedio alle peculiarità del caso concreto, escludendo criteri eccessivamente rigidi e uniformi.
È proprio in questa prospettiva che emerge una tensione non priva di interesse. Da un lato, la Corte aderisce ad un'opzione metodologica che valorizza la concreta situazione del lavoratore e la specificità delle singole vicende espulsive; dall'altro, la sua impostazione tende inevitabilmente ad attenuare la funzione di prevedibilità della regola giuridica, specie in un ambito nel quale sono coinvolti valori fondamentali quali l'economicità, la libertà individuale e la giustizia sociale.
Se, secondo la lezione di Mengoni, i valori costituzionali non sono suscettibili di una rigida gerarchizzazione, allora il problema non consiste nello stabilire quale tra essi debba prevalere in astratto, bensì nel verificare se il bilanciamento concretamente operato dall'interprete rispetti i limiti istituzionali delle proprie funzioni. È sotto questo profilo che l'intervento della Corte costituzionale desta perplessità.
La stessa sentenza n. 129/2024 mostra consapevolezza di tale esigenza di prevedibilità , nella misura in cui circoscrive l'operatività della reintegra alle sole ipotesi puntualmente tipizzate dalla contrattazione collettiva, escludendo invece quelle riconducibili a clausole generali o elastiche .
Nondimeno, l'esigenza di certezza del diritto rischia di indebolirsi a fronte del recepimento della pronuncia da parte di una parte della giurisprudenza di merito che, come accennato, in alcuni casi ha dilatato l'interpretazione adeguatrice della Consulta sino a ricomprendere anche fattispecie riconducibili a clausole elastiche previste dalla contrattazione collettiva. In tal modo, il limite che la stessa Corte aveva individuato per contenere gli effetti espansivi della reintegra rischia di perdere parte della propria funzione ordinante.
In definitiva, la sentenza n. 129/2024 sembra difficilmente conciliabile con quei canoni di autocontrollo dell'interprete richiamati da Paolo Tosi attraverso la lezione di Luigi Mengoni. Più che limitarsi a verificare la compatibilità costituzionale della disciplina, la Corte finisce per ricostruire una soluzione normativa che il legislatore del 2015 aveva consapevolmente escluso.

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