Testo integrale con note e bibliografia

1. La sentenza delle Sezioni Unite nel quadro europeo.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24414 del 9 settembre 2021, che, su sollecitazione della Sezione Lavoro , ha esaminato la questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche – precisamente della scuola media superiore – offre davvero un’occasione di riflessione intorno a temi cruciali per lo Stato democratico e la preminenza del diritto quali sono la laicità dello Stato e la libertà religiosa.
La questione riguardava la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta ad un docente per non aver osservato la prescrizione, rivolta dal dirigente scolastico a tutto il corpo docente, in conformità a quanto aveva deliberato l’assemblea degli studenti, di esporre il crocifisso durante lo svolgimento delle lezioni. In particolare il docente ricorrente rimuoveva il crocifisso dalla parete per il tempo della sua lezione e poi lo ricollocava al suo posto. I giudici di merito avevano confermato la legittimità della prescrizione dirigenziale, e quindi della sanzione disciplinare inflitta al docente, escludendo che il docente avesse subito una discriminazione a causa delle sue convinzioni.
È una evidenza che l’importanza di queste questioni sia di molto cresciuta con il progressivo evolversi delle nostre società europee in senso multietnico e multiculturale.
Non è un caso che negli ultimi quindici-venti anni il numero dei ricorsi in materia di libertà religiosa portati a Strasburgo davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito: la Convenzione) sia aumentato in modo esponenziale, e che anche la Corte di giustizia dell’Unione europea se ne sia occupata .
E la sentenza ci proietta subito in questa dimensione europea. Se viene innanzitutto in rilievo la compatibilità della sanzione disciplinare inflitta al docente con i diritti tutelati dall’art. 1 del d.lgs. n. 297/1994, diritti che garantiscono la libertà d’insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, e che sono da bilanciare con quelli previsti dall’art. 2 dello stesso strumento legislativo, diritti questi ultimi posti a tutela del rispetto della “coscienza morale e civile degli alunni”, sono evidentemente in gioco temi più generali.
Si tratta di temi, sui quali sono intervenute importanti pronunce di corti nazionali ed europee, rilevanti in relazione al significato e all’impatto sulla libertà religiosa del simbolo rappresentato dal crocifisso, e di altri simboli religiosi, oltre che all’eventuale carattere discriminatorio di atti o comportamenti del datore di lavoro che, in ragione delle convinzioni religiose del lavoratore, pongano quest’ultimo in condizioni di svantaggio rispetto agli altri.
Questa dimensione europea è di grande rilievo. Ricordiamo tutti le due sentenze della Corte di Strasburgo nel caso Lautsi c. Italia, quella della Camera della seconda sezione del 2009, che aveva ritenuto all’unanimità l’esposizione del crocifisso nelle scuole elementari contraria al diritto dei genitori di assicurare l’educazione dei figli conformemente alle loro convinzioni religiose (art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma speciale rispetto all’art. 9 della Convenzione, che tutela la libertà di coscienza e di religione) e quella della Grande Camera della Corte del 18 marzo 2011, che, a larga maggioranza (15 a 2) aveva ribaltato quella decisione, escludendo che la norma del Protocollo fosse stata violata. Ricordiamo pure che a questa soluzione la Grande camera era giunta valorizzando in particolare due elementi. Da una parte la natura “essenzialmente passiva” del simbolo rappresentato dal crocifisso, che quindi non implicava la violazione del dovere di neutralità dello Stato, tanto più in un contesto nel quale non erano registrabili comportamenti intolleranti nei confronti di alunni appartenenti a religioni diverse da quella cattolica e, d’altra parte, il “margine di apprezzamento” da riconoscere agli Stati in queste materie.

2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà di coscienza e di religione.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà religiosa e di dovere di neutralità dello Stato è ricchissima e non è possibile darne conto compiutamente in questo breve intervento.
È una giurisprudenza che non cessa di evolversi. Per esempio, il 20 ottobre 2020 una Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza, nel caso Perovy c. Russia, con la quale si è ritenuto non violato l’art. 2 del Protocollo, né l’art. 9 della Convenzione in tema di libertà di religione, per il fatto che le autorità scolastiche avevano tollerato che in una scuola elementare, in seguito ad un incontro genitori-insegnanti tenutosi in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, un sacerdote della Chiesa Ortodossa, padre di un alunno, era stato invitato a benedire l’aula. La sentenza sta facendo discutere, anche perché è stata adottata con maggioranza di quattro giudici a tre.
Tuttavia, è opportuno riferirsi ad alcuni punti fermi.
La norma convenzionale fondamentale in materia di libertà religiosa, cioè l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che protegge la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, non è l’unica che la Corte assume a parametro di giudizio quando è confrontata con queste questioni. Diverse norme convenzionali possono venire in rilievo. In taluni casi la Corte ha affrontato questioni di libertà religiosa nella prospettiva dell’art. 6 della Convenzione, cioè la norma sul giusto processo, o dal punto di vista dell’art. 8, che protegge la vita privata e familiare, e anche di altre disposizioni. Ma quelle più rilevanti in questo contesto sono l’art. 2 del Protocollo addizionale, già menzionato, e l’art. 14, che tutela dalla discriminazione. In effetti l’art. 2 del Protocollo addizionale viene pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza norma speciale rispetto all’art. 9, come si accennava.
L’art. 9 della Convenzione protegge la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il che comprende le convinzioni di natura non religiosa e anche l’ateismo (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 31, e Lautsi c. Italia, cit. § 58). Ma quali convinzioni assurgono ad una consistenza tale da ricevere la protezione dell’art. 9 (la questione è rilevante anche nell’ambito dell’art. 2 del Protocollo addizionale, a proposito delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori degli alunni nell’ambito del diritto all’istruzione)?
La Corte ha chiarito che l’art. 9 non tutela le opinioni puramente personali, non caratterizzate da sufficiente cogenza, serietà, coesione e importanza (Leela Förderkreis e V. c. Germania, 6 novembre 2008, § 80). Naturalmente le opinioni che non raggiungono questo livello restano protette dall’art. 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione. Come è stato notato, anche altre norme della Convenzione possono venire in gioco.
Tra le convinzioni che la giurisprudenza ha considerato meritevoli della tutela dell’art. 9 ci sono il pacifismo (Commissione europea dei diritti dell’uomo, Arrowsmith c. Regno Unito, decisione, 16 maggio 1977) e il rifiuto della forza militare (Bayatyan c. Armenia, Grande Camera, 7 giugno 2011, §§ 110-111).
Viceversa, per esempio, le convinzioni relative alle modalità di fine vita hanno trovato tutela attraverso l’art. 8 della Convenzione, che protegge la vita privata e familiare (Pretty c. Regno Unito, 29 aprile 2002, § 82), quelle anti-caccia attraverso gli art. 10 e 11 della Convenzione (Chassagnou c. Francia, Grande Camera, 29 aprile 1999, §§ 113-114) .
Quanto al problema di stabilire che cosa sia una religione, è vero che la giurisprudenza della Corte rinvia normalmente alla qualificazione dello Stato (Church of Scientology Moscow c. Russia, 5 aprile 2007, § 64), ma ovviamente la Corte si riserva l’ultima parola, per evitare che la tutela dell’art. 9 e delle altre disposizioni pertinenti venga aggirata mediante una qualificazione riduttiva dell’organizzazione interessata, ad esempio come setta (Magyar Keresztény Mennonita Egyhàz et al. c. Ungheria, 8 aprile 2014, §§ 87-89).
È poi chiaro nella giurisprudenza della Corte europea che la libertà delle minoranze religiose è tutelata in modo assoluto, e non è sottoposta alla condizione della sua tolleranza da parte della maggioranza (Association Les Témoins de Jéhovah c. Francia, 30 giugno 2011, §§ 48-51).

3. Segue: foro interno e foro esterno. Obblighi negativi e positivi.
Un punto importante è quello della distinzione tra foro interno e foro esterno. Come tutti i diritti di libertà previsti dalla Convenzione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è limitabile nei modi previsti dal secondo comma dell’art. 9, cioè con una base legislativa, per perseguire uno degli scopi legittimi indicati dalla norma, cioè la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute, la morale o la tutela dei diritti e delle libertà altrui, e purché la limitazione sia “necessaria in una società democratica”, cioè sia proporzionata. Tuttavia, dal raffronto tra il primo ed il secondo comma dell’art. 9 emerge con assoluta chiarezza che le limitazioni possibili riguardano esclusivamente la manifestazione della propria religione o delle proprie credenze, per cui nessuna limitazione è possibile con riferimento al foro interno, che è convenzionalmente del tutto al riparo da qualsivoglia ingerenza statale. Si è osservato che la distinzione tra foro interno e foro esterno non è sempre agevole, e che la Corte europea sembra avere una tendenza ad apprezzare restrittivamente la nozione di foro interno .
Va anche ricordato che in questa materia, accanto agli obblighi negativi che gravano sugli Stati di non interferire con l’esercizio della libertà in parola se non nei modi consentiti dalla Convenzione, vi sono anche obblighi positivi, che impongono all’autorità statale di adoperarsi perché il libero esercizio del questo diritto non venga impedito o limitato da altri (Members of the Gldani Congregation of the Jehova’s Witnesses c. Georgia, 3 maggio 2007, § 133-134

4. La sfera pubblica.
Sul tema dell’uso dei segni religiosi nella sfera pubblica, che è quello toccato dalla sentenza delle Sezioni Unite, vi è una ricchissima giurisprudenza, alla quale è possibile solo accennare in questa sede. Non c’è bisogno di dire che, in questo ambito, l’ambiente scolastico, al quale si riferiscono in particolare quest’ultima sentenza e quella nel caso Lautsi, assume una dimensione particolare. Sempre in questo quadro, sono da tenere in considerazione le prese di posizione della Corte di Strasburgo in ordine alle manifestazioni di fede religiosa nell’ambito dei rapporti di lavoro, questione che è ugualmente rilevante nel caso deciso dalla Corte di cassazione.
Se la Corte di Strasburgo ha ritenuto sproporzionato il divieto di portare abiti o segni di significato religioso sulla pubblica via (Ahmet Arslan et al. c. Turchia, 23 febbraio 2010, §§ 44-52), è stato ammesso, invece, il divieto stabilito in Francia di portare in pubblico il burqa o il niqab, cioè dei capi di abbigliamento che celano quasi completamente il viso (S.A.S. c. Francia, Grande Camera, 1° luglio 2014, §§ 121-159, giurisprudenza ribadita nel caso del Belgio (Belcacemi e Oussar c. Belgio, 11 luglio 2017, §§ 50-62).
Nell’ambito educativo, si è ritenuto conforme a Convenzione il divieto alle studentesse di portare il velo islamico in un’università turca (Leyla Sahin c. Turchia, 10 novembre 2005, §§ 111-122) e nelle scuole e altri edifici pubblici francesi (Dogru c. Francia, 4 dicembre 2008, §§ 60-78; analogamente, per il turbante sikh, Ranjit Singh c. Francia, decisione, 30 giugno 2009). In questo si è notata una diversità di approccio tra la Corte europea e il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, nel quadro del Patto del 1966 sui diritti civili e politici, che in casi analoghi si è espresso in senso diverso .

5. Rapporti di lavoro.
Nel quadro del pubblico impiego, approvando la valorizzazione della laicità dello Stato, la Corte europea ha ritenuto conforme a Convenzione, per esempio, il divieto di portare il velo islamico imposto ad una insegnante di una scuola pubblica svizzera, facendo valere da una parte l’obbligo di neutralità cui la scuola, e quindi l’insegnante, sono tenuti e, dall’altra, l’influenza che la manifestazione di fede religiosa può avere sugli allievi (Dahlab c. Svizzera, decisione, 15 febbraio 2001).
Nei rapporti di lavoro privati, a proposito dei quali, trattandosi di ingerenze non ascrivibili direttamente agli Stati contraenti, vengono in gioco gli obblighi positivi ai quali si faceva cenno, se si è ritenuto legittimo, ad esempio nel caso Eweida, lo scopo aziendale – si trattava in questa vicenda della compagnia aerea British Airways - di offrire un’immagine di neutralità confessionale, la Corte ha precisato che occorre in ogni caso un bilanciamento con il diritto del dipendente di manifestare la propria fede religiosa. Nel caso di specie la lavoratrice, signora Eweida, era stata sospesa senza stipendio a causa del suo rifiuto di eliminare dalla sua tenuta un collare con una croce. La Corte ha ritenuto nella fattispecie che i diversi interessi non fossero stati correttamente bilanciati, tenendo conto da una parte che il simbolo esposto dalla ricorrente era discreto e, d’altra parte, che la compagnia autorizzava per i dipendenti complementi di abbigliamento come lo hijab o il turbante (Eweida et al. c. Regno Unito, 15 gennaio 2013, § 94) .

6. Neutralità, pluralismo e tradizioni.
Un principio solidamente ancorato nella giurisprudenza è quello del dovere di neutralità dello Stato.
La Corte prende atto che in Europa non esiste un unico modello di relazioni tra lo Stato e le comunità religiose; ben al contrario, esiste una grande varietà di modelli costituzionali che disciplinano queste relazioni (Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania, Grande Camera, 9 luglio 2013, § 138). Vi sono essenzialmente tre categorie: a) l'esistenza di una Chiesa di Stato, b) una separazione totale tra lo Stato e le organizzazioni religiose, e c) dei rapporti di tipo concordatario (quest'ultimo modello prevale nella maggior parte dei paesi europei). La Corte ha riconosciuto che tutti e tre i tipi di regime sono, in quanto tali, compatibili con l'articolo 9 della Convenzione, e che quindi non spetta ad essa imporre agli Stati una o l’altra forma di cooperazione con le diverse comunità religiose (İzzettin Doğan e altri c. Turchia, Grande Camera, 26 aprile 2016, § 183).
Detto questo, la giurisprudenza ha costruito il concetto del dovere di neutralità degli Stati. Dovere di neutralità non significa indifferenza delle autorità statali nei confronti dell’espressione del sentimento religioso e delle sue forme organizzative, al contrario, la giurisprudenza considera il pluralismo religioso come una componente essenziale dello Stato democratico per come esso viene concepito dalla Convenzione, e assegna allo Stato il ruolo di ultimo garante di questo pluralismo, con l’obbligo che ne consegue di non favorire nessuna confessione a detrimento di un’altra.
In quest’ottica la Corte ha ripetutamente posto l’accento sul ruolo dello Stato in quanto organizzatore neutrale e imparziale dell’esercizio dei diversi culti, religioni e credenze, e ha indicato che questo ruolo contribuisce ad assicurare l’ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica (Bayatyan c. Armenia, cit., § 120; S.A.S. c. Francia, Grande Camera, 1° luglio 2014, § 127). Ciò riguarda sia i rapporti tra credenti e non credenti che le relazioni tra gli adepti dei diversi culti, religioni e credenze (Lautsi e altri c. Italia, cit. § 60).
Nell’ambito scolastico, è di grande rilievo la giurisprudenza elaborata nel quadro del diritto all’istruzione di cui all’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione, a partire dalla fondamentale sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Petersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, che insiste sul carattere pluralistico dell’istruzione da impartire. Ciò sia perché il pluralismo è insito nel principio democratico, che innerva l’unico modo di organizzazione della società compatibile con la Convenzione, e anche per tener conto della seconda parte dell’art. 2, che stabilisce il diritto dei genitori a ottenere che l’istruzione impartita ai figli sia rispettosa delle loro convinzioni filosofiche o religiose.
Un altro elemento di grande rilievo, che si legge molto in filigrana nella sentenza della Grande Camera nel caso Lautsi, è quello dell’importanza delle tradizioni e della storia di ciascun Paese. Il dovere di neutralità non può essere interpretato nel senso di sminuire il ruolo di una fede o di una Chiesa alle quali aderisce storicamente e culturalmente la popolazione di un determinato paese (Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, cit., § 132). Infatti, la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. La Corte deve peraltro tener conto del fatto che l’Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, soprattutto sul piano dell’evoluzione storica e culturale.
D’altra parte il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. È significativo, però che quest’ultima affermazione sia stata fatta dalla Corte proprio nella sentenza Lautsi di Grande Camera, nella quale si concludeva nel senso della compatibilità della tradizione con le norme convenzionali (Lautsi e altri c. Italia, cit., § 68).

7. La soluzione offerta dalla sentenza n. 24414 del 2021.
Venendo ora alla soluzione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite del settembre 2021, non è difficile rilevare l’importanza di questa decisione .
Il ricorrente si era doluto della violazione del principio di laicità dello Stato e anche di una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, par. 2, lettera b) della direttiva 27 novembre 2000 n. 2000/78/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216.
La sentenza ha escluso la discriminazione osservando che la decisione del dirigente scolastico di esporre il crocifisso nell’aula in seguito alla delibera degli studenti «…non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente … perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente».
Quanto al resto, i principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite sono stati così sintetizzati: a) «in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso»; b) «l’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi».
La sentenza ha ovviamente delle implicazioni notevolissime e avrà certamente delle ricadute oggi non completamente prevedibili.
Ci limiteremo a qualche notazione rapidissima, lasciando un po’ sullo sfondo la questione della discriminazione, nella consapevolezza che analisi più articolate sono già oggi disponibili , anche nell’ottica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che si è sinteticamente evocata più sopra.
Innanzitutto, con l’enunciazione del primo principio di diritto, secondo cui, in base alla Costituzione repubblicana non è consentita l’affissione obbligatoria, per decisione delle autorità, del simbolo religioso del crocifisso, le Sezioni Unite si pongono in continuità con la giurisprudenza della Corte di cassazione, sia civile sia penale. Per esempio, la sentenza della Cassazione penale n. 4273/2000, richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 329/1997, in merito all'utilizzo dell'aula scolastica per lo svolgimento delle operazioni elettorali, evidenziata la natura esclusivamente religiosa del simbolo, aveva ritenuto impossibile giustificare, attraverso il richiamo alla coscienza sociale, una scelta che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, disponendo l'esposizione del solo crocifisso, viola il divieto di «discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione. Analogamente, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 5924 del 2011, in materi di disciplina dei magistrati, è stata confermata la sanzione disciplinare inflitta ad un magistrato che si era rifiutato di tenere udienza in un’aula nella quale era esposto il crocifisso, ma non perché in assoluto non si potesse ravvisare nell'ostensione del crocifisso una lesione di diritti soggettivi inviolabili ed una violazione del principio di laicità dello Stato, ma perché il magistrato incolpato aveva perseverato nel rifiuto di rendere la giurisdizione anche quando gli era stata messa a disposizione un’aula priva del crocifisso.
Viceversa, è noto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva mostrato una diversa sensibilità. L’organo supremo della giustizia amministrativa, dapprima in sede consultiva (parere n. 63/1988) e poi in sede giurisdizionale (Sezione VI, n. 556/2006), ha escluso che l’esposizione del crocifisso possa assumere un significato discriminatorio sotto il profilo religioso e che la decisione delle autorità scolastiche di tenere esposto il simbolo si ponga in contrasto con il principio della laicità dello Stato, sul presupposto che, potendo assumere significati diversi a seconda del luogo nel quale è esposto, lo stesso svolga in ambito scolastico una funzione simbolica educativa nei confronti degli alunni, credenti e non credenti, perché richiama valori laici, quantunque di origine religiosa, quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona.
Queste dissonanze tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e quella del Consiglio di Stato erano note alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che non ha mancato di menzionarle nella sentenza Lautsi (Lautsi, cit., §§ 16, 23 e 68). In effetti la sentenza della Grande Camera si era confrontata proprio con la sentenza del Consiglio di Stato n. 556/2006, pronunciata nello stesso caso. Nella stessa occasione la Corte di Strasburgo aveva anche sottolineato come fosse mancata una presa di posizione della Corte costituzionale (Lautsi, cit., § 68) che, pur investita della questione, l’aveva ritenuta inammissibile a causa della natura secondaria della normativa di riferimento, cioè per le scuole medie l’art. 118 del R.D. n. 965 del 1924; per le scuole elementari l’art. 119 del R.D. n. 1297 del 1928 che rimanda alla allegata tabella C).
Relativamente al valore del simbolo, la Grande Camera della Corte europea, pur riconoscendone il valore religioso, ha escluso che fosse configurabile una violazione dell’art. 2 del Protocollo addizionale ritenendo che dalla semplice esposizione di un “simbolo essenzialmente passivo” non derivasse la violazione del principio di neutralità dello Stato e che alla sua ostensione non potesse essere riconosciuta un’influenza sull’educazione degli allievi, da porsi sullo stesso piano di un discorso didattico o della partecipazione ad attività religiose, e quindi da assimilarsi ad una forma di indottrinamento, in presenza di comportamenti assolutamente rispettosi delle credenze e delle convinzioni degli alunni non cattolici.
Va detto che con la sentenza n. 24414 le Sezioni Unite, quanto al valore del simbolo, sembrano aver attenuato il rigore delle prese di posizione precedenti, giacché esse, nella motivazione relativa alla questione della discriminazione, sia pure in un contesto di esposizione del crocifisso dovuta ad una decisione amministrativa non autoritaria, ma che recepiva la volontà degli studenti, sembrano recuperare la formula - coniata dalla Grande Camera della Corte europea - del “simbolo essenzialmente passivo”, non idoneo a condizionare gli alunni e, a più forte ragione, una persona matura e dotata di spirito critico come un insegnante.
Tornando alla questione dell’esposizione del crocifisso, le Sezioni Unite, che per la prima volta erano confrontate frontalmente con la assai risalente nel tempo normativa di riferimento, e quindi con l’art. 118 del R.D. n. 965 del 1924, hanno innanzitutto ritenuto applicabile questa disposizione, relativa alle scuole medie, anche agli istituti superiori, ricompresi all’epoca tra le scuole “medie”.
Un punto fermo della sentenza è quello secondo cui nella attuale democrazia costituzionale non è più consentita l'identificazione dello Stato con una religione ed un eventuale obbligo di esporre il crocifisso di Stato nelle scuole pubbliche entrerebbe in conflitto con il pluralismo religioso; lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria, perché l'imparzialità e l'equidistanza devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico. Lo Stato laico è uno dei profili imprescindibili della forma dello Stato democratico-costituzionale ed il contenuto e la funzione del principio supremo di laicità hanno un inscindibile legame con l’uguaglianza e le libertà. È dunque la Costituzione, in primis, che annovera tra i suoi principi fondamentali quello di laicità, ad escludere che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo che unisce il popolo italiano; per la Costituzione l'unico simbolo della Repubblica è la bandiera (art. 12 Costituzione), l’unico simbolo dell’unità nazionale è il Presidente della Repubblica (art. 87 Costituzione). Su questi temi, come è noto vi è una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale. Oltre alla già citata n. 329 del 1997, per esempio, n. 508/2000, 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 440/1995.
A fronte di questa affermazione sarebbe stato agevole per le Sezioni Unite ritenere l’illegittimità dell’art. 118 del R.D. del 1924 e disapplicarlo. Il risultato sarebbe stato il “muro bianco”.
Le Sezioni Unite hanno invece escluso questa soluzione “binaria”, e hanno imboccato una strada probabilmente più impervia, ma certamente più inclusiva, quella dell’”accomodamento ragionevole”, proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della vetusta norma applicabile, concepita in un’epoca nella quale, in pieno regime autoritario, la religione cattolica era fede di Stato.
Come si è anticipato, il principio affermato dalle Sezioni Unite è che l’interpretazione della norma alla luce della Costituzione e della legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, è nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.
La decisione, esclusa l’obbligatorietà, viene rimessa alla comunità scolastica, la quale potrebbe anche scegliere di accogliere altri simboli. Ciò nell’ottica di una visione della scuola come luogo di dialogo interreligioso e interculturale, anziché di divisione e di conflittualità; luogo di confronto, di comprensione reciproca e di arricchimento al contatto con identità “altre”; luogo di democrazia pluralista, nel quale le identità e le istanze religiose hanno diritto di esprimersi, anche simbolicamente, come proposte culturali e non come dogmi, come opportunità di arricchimento spirituale e non come imposizione di divieti integralisti.
La sentenza propone la reasonable accommodation come soluzione mite, espressione di una laicità “dialogante”, perché non indifferente al sentimento religioso. Nel caso concreto, non avendo la decisione delle autorità scolastiche seguito questo metodo, essa doveva considerarsi illegittima, per cui tale era anche la sanzione disciplinare inflitta all’insegnante.
Non si è mancato di sottolineare come la soluzione offerta dalla sentenza non sia priva di aporie ,, per cui sarebbe comunque auspicabile un intervento del legislatore, che, in effetti, non sembra molto entusiasta rispetto a questa idea.
Dal punto di vista della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo crediamo in ogni caso che la sentenza sia senz’altro da salutare con favore, sia dal punto di vista dell’uso dei simboli religiosi nello spazio pubblico, specie in quello scolastico, giacché essa riflette pienamente l’approccio pluralistico propugnato dalle decisioni di Strasburgo, sia da quello della tutela della libertà di coscienza e di religione degli insegnanti, assicurata in modo bilanciato e proporzionato dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite.

 

 

 

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