TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
1. Quando il gioco diventa lavoro: cenni introduttivi.
La figura del c.d. kid influencer si colloca nel più ampio contesto dell’influencer marketing, la cui crescente rilevanza economica richiama l’attenzione anche del diritto del lavoro, ponendo in primo piano il problema della tutela del lavoro minorile.
L’esposizione mediatica dei minori non costituisce un fenomeno nuovo, avendo interessato dapprima la stampa, il cinema e la televisione, ma assume nell’ambiente digitale caratteristiche peculiari. I social media, infatti, si inseriscono nella quotidianità del minore, accentuandone la vulnerabilità soprattutto quando lo spazio virtuale, da luogo di relazione, espressione e gioco, diviene anche sede (dematerializzata) di attività aventi valore economico.
La sovrapposizione tra queste diverse dimensioni rende più complesso individuare, nei processi di content creation che coinvolgono bambini e adolescenti , il momento in cui la loro partecipazione oltrepassi la sfera meramente ricreativa per inserirsi nei processi di produzione e monetizzazione dei contenuti.
La precoce familiarità con le tecnologie, evocata dalla fortunata formula dei “nativi digitali” , può rendere ancora meno percepibile tale passaggio, attenuando la distinzione tra forme di comunicazione spontanee e forme di partecipazione che trascendono il carattere meramente ludico.
La difficoltà di tracciare tale confine si riflette sul piano della qualificazione giuridica dell’attività, ponendo, nella prospettiva del diritto del lavoro, la questione di stabilire se e a quali condizioni il coinvolgimento del minore possa assumere una consistenza propriamente lavorativa.
A partire da questi interrogativi, il contributo propone un sintetico inquadramento delle nuove forme di coinvolgimento del minore nell’ambiente digitale, soffermandosi su talune criticità che emergono rispetto all’applicazione del vigente quadro normativo giuslavoristico.
L’analisi prende, inoltre, in considerazione il progressivo moltiplicarsi delle iniziative legislative nell’ordinamento italiano, espressione della crescente attenzione riservata alla materia e della ricerca di risposte regolative più adeguate alle sue specificità, anche alla luce dell’esperienza francese, prima ad aver introdotto una disciplina specifica.
2. Dall’esposizione digitale alla produzione di valore: una questione (anche) terminologica.
Un primo elemento di interesse emerge già sul piano terminologico.
È significativo osservare, infatti, come le diverse espressioni utilizzate per identificare il fenomeno, apparentemente contigue, ne riflettano anche l’evoluzione: tra le altre, sharenting, commercial sharenting, content creation, kidfluencer e digital child labour segnano il progressivo spostamento dell’attenzione dalla mera esposizione online del minore alla dimensione economica della sua partecipazione alla produzione dei contenuti.
Sul primo versante si colloca, anzitutto, lo sharenting , con il quale si indica la pratica dei genitori di condividere online immagini, video e informazioni riguardanti i propri figli. Estranea, di per sé, a finalità di carattere economico, tale forma di condivisione risponde prevalentemente a esigenze di comunicazione o emulazione, non di rado accompagnate da una conoscenza solo parziale dei meccanismi delle piattaforme . Non sorprende, pertanto, che il dibattito de qua si sia concentrato prevalentemente sulla reputazione digitale del minore e sugli effetti di un’esposizione decisa dai genitori prima che il figlio possa determinarne autonomamente contenuti e confini.
Il quadro muta, tuttavia, con il commercial sharenting, espressione dell’ingresso della condivisione familiare nelle dinamiche dell’influencer economy e della conseguente valorizzazione economica dell’immagine e della quotidianità del minore .
Parallelamente si afferma la figura del baby influencer, kidfluencer o child influencer, riferita al minore che contribuisce, più o meno consapevolmente, alla produzione di contenuti digitali, alla costruzione dell’audience e alla promozione di prodotti, servizi o marchi. Tale denominazione pone, tuttavia, l’accento soprattutto sulla capacità del minore di influenzare il pubblico, lasciando sullo sfondo la natura e le modalità dell’attività svolta.
È proprio su questo diverso profilo che si innesta la nozione di digital child labour : qui il minore non è più soltanto, certamente, oggetto della rappresentazione, ma concorre alla produzione di contenuti economicamente valorizzati, spostando la questione oltre i profili dell’immagine e della riservatezza , verso quello della possibile rilevanza lavoristica della sua attività.
3. La disciplina del lavoro minorile: coordinate essenziali e problemi di adattamento all’ambiente digitale.
Come è noto, la disciplina internazionale del lavoro minorile si è storicamente sviluppata lungo due direttrici complementari: da un lato, il contrasto all’accesso precoce al lavoro; dall’altro, la protezione del minore rispetto ad attività suscettibili di comprometterne l’istruzione, la salute e lo sviluppo. Alla prima risponde, in particolare, la Convenzione OIL n. 138 del 1973 sull’età minima di ammissione al lavoro , mentre alla seconda si riconduce la Convenzione OIL n. 182 del 1999 .
In una prospettiva più ampia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 riconosce, all’art. 32 , il diritto alla protezione dallo sfruttamento economico e da attività lavorative suscettibili di compromettere l’educazione, la salute o lo sviluppo in coerenza con il principio del superiore interesse sancito dall’art. 3. Ne emerge un approccio che guarda non soltanto alle situazioni di accesso e di svolgimento del lavoro, ma considera più latamente l’incidenza dell’attività sulla condizione del minore .
Una chiave di lettura che assume particolare rilievo nell’ambiente digitale.
Su questo piano, merita di essere segnalato il Commento generale n. 25 del 2021 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia , che riconosce come i minori, attraverso la creazione e la condivisione di contenuti, possano assumere il ruolo di attori economici, con conseguenti rischi di sfruttamento, invitando gli Stati a riesaminare la disciplina applicabile anche al lavoro e alle relative opportunità di remunerazione .
L’indicazione appare particolarmente pertinente rispetto al commercial sharenting e, più in generale, alla content creation in cui la presenza online del minore si intreccia con il gioco e la vita familiare, inserendosi al contempo in processi di monetizzazione gestiti dai genitori, cui possono essere destinati i relativi proventi.
Il confronto con il quadro eurounitario di tutela del lavoro minorile evidenzia, tuttavia, le prime difficoltà poste da queste nuove forme di attività. Il principale riferimento è rappresentato dalla direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro , che vieta, in linea generale, il lavoro dei bambini, ammettendo specifiche deroghe per le attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie, subordinate ad autorizzazione preventiva e alla salvaguardia della sicurezza, della salute, dello sviluppo e dell’istruzione del minore. La content creation solleva, in particolare, il problema della sua riconducibilità alle categorie contemplate dalla direttiva, segnatamente alle attività pubblicitarie e dello spettacolo, rispetto alle quali presenta caratteri peculiari per la frequente commistione con il gioco e la vita familiare.
La medesima impostazione si riflette nell’ordinamento nazionale.
La l. 17 ottobre 1967, n. 977, come adeguata al quadro eurounitario, assoggetta in via generale l’ammissione al lavoro al compimento dei sedici anni e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per i minori di età inferiore, l’art. 4, comma 2, ammette, in deroga, l’impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e autorizzazione dell’autorità competente .
Il raffronto con le nuove forme di attività digitale ripropone, dunque, anche nell’ordinamento interno, il problema dell’adattamento di categorie costruite con riferimento a modalità di impiego tradizionali. Un primo elemento di chiarimento proviene dall’AGCOM , che, con specifico riferimento agli influencer minorenni, ha espressamente incluso tra le disposizioni applicabili la l. n. 977/1967 e il d.P.R. n. 365/1994. L’indicazione dell’Autorità, pur confermando la possibile rilevanza lavoristica del fenomeno, lascia tuttavia impregiudicati sia il problema delle condizioni alle quali le diverse forme di coinvolgimento del minore nella content creation possano ricadere nell’ambito di applicazione della disciplina vigente, sia quello dell’adeguatezza delle relative garanzie rispetto alle peculiarità dell’ambiente digitale.
Sul primo versante, la difficoltà non risiede soltanto nella riconducibilità astratta dell’attività alle categorie previste dalla normativa, ma soprattutto nell’individuazione, in concreto, del momento in cui ciò che si presenta come gioco, relazione familiare o semplice presenza sui social assuma i caratteri di una partecipazione organizzata a contenuti economicamente valorizzati, tale da richiedere l’attivazione delle relative tutele.
Se si guarda, anzitutto, al piano autorizzatorio, tale difficoltà emerge con particolare evidenza. Il sistema delineato dalla disciplina vigente presuppone, infatti, la possibilità di individuare preventivamente un’attività sufficientemente definita nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di svolgimento, presupposto difficilmente verificabile quando la content creation si realizza nello spazio domestico, si frammenta nel corso della giornata e tende a confondersi con la quotidianità del minore.
La difficoltà si accentua quando il minore, pur non essendo titolare dell’account né assumendo direttamente la veste di influencer, partecipi, anche con continuità, alla produzione di contenuti monetizzati, mentre l’organizzazione dell’attività, i rapporti con piattaforme, brand e sponsor e la gestione dei proventi rimangano interamente in capo ai genitori. Si determina, in questi casi, un’ulteriore sovrapposizione tra la funzione di tutela dell’interesse del minore e quella di organizzazione e gestione economica della sua partecipazione, entrambe riconducibili ai medesimi soggetti. Una coincidenza di ruoli che può rendere meno agevole l’emersione della possibile rilevanza lavoristica dell’attività e, con essa, l’attivazione di quel controllo esterno sul quale si fonda il sistema di protezione.
Lo stesso ordine di problemi si ripropone, su un diverso piano, una volta accertata, nel caso concreto, l’applicabilità della disciplina del lavoro minorile. Viene qui in considerazione l’effettiva adattabilità delle garanzie predisposte dalla l. n. 977/1967 a modalità di svolgimento dell’attività nelle quali si attenuano i confini tra spazio domestico e luogo di lavoro e, soprattutto, tra tempo di lavoro e tempo di vita.
Emblematico, sotto questo profilo, è il problema dell’orario. I limiti giornalieri e settimanali, così come le garanzie in materia di riposi e lavoro notturno , presuppongono la possibilità di delimitare il tempo destinato all’attività lavorativa; operazione assai meno agevole nella produzione di contenuti digitali, nella quale assumono potenzialmente rilievo, oltre alla registrazione, la preparazione, le prove, la ripetizione di riprese e scatti e le ulteriori attività funzionali alla realizzazione dei contenuti.
Analoghe criticità investono la tutela della salute e dell’integrità psicofisica e la compatibilità dell’attività con gli impegni scolastici e formativi. Più in generale, emerge l’esigenza di preservare tempi e spazi propri della vita, del gioco, del riposo e delle relazioni del minore dalla loro progressiva incorporazione nei processi di produzione e monetizzazione dei contenuti, in un contesto nel quale la fluidità dei confini tra attività e quotidianità rende sempre meno agevole mantenerne una chiara separazione.
Di tali complessità è significativa testimonianza la progressiva emersione, anche nel nostro ordinamento, di proposte regolative volte ad adeguare il quadro di tutela alle peculiarità delle nuove forme di attività digitale .
4. Nuove istanze di tutela: uno sguardo alle proposte italiane di regolazione.
Nel dibattito legislativo italiano sono emerse diverse iniziative che, pur muovendo dalla comune attenzione per l’utilizzazione economica della presenza e dell’attività del minore sulle piattaforme digitali, delineano un quadro ancora in evoluzione, nel quale si sperimentano differenti soluzioni quanto all’individuazione dell’attività rilevante e al suo raccordo con la disciplina del lavoro minorile. Senza pretese di esaustività, appare dunque utile richiamarne brevemente le principali direttrici, soffermandosi, nella prospettiva qui considerata, sulla proposta C. 1771 e sui d.d.l. S. 1136 e, da ultimo, S. 1817 .
Tra queste iniziative, la proposta C. 1771, presentata il 12 marzo 2024, si colloca più direttamente sul terreno giuslavoristico, intervenendo sulla l. n. 977/1967 per estenderne l’apparato protettivo all’impiego e allo sfruttamento commerciale dei minori sulle piattaforme digitali. Il nuovo art. 4-bis subordina l’applicazione della disciplina al raggiungimento di determinate soglie, definite sulla base di due criteri: uno quantitativo, relativo alla durata dell’attività o al numero dei contenuti diffusi, e uno economico, riferito agli introiti diretti o indiretti generati. La loro concreta determinazione è rimessa a un successivo decreto, al quale è affidato anche il compito di precisare tempi, durata e condizioni di svolgimento dell’attività, con una scelta che rinvia alla fase attuativa la soluzione di alcune delle criticità già evidenziate, anzitutto quanto alla delimitazione e al computo del tempo di attività. Inoltre, al superamento delle soglie si collega l’operatività di alcune ulteriori garanzie .
Un analogo raccordo con la disciplina del lavoro minorile caratterizzava la formulazione originaria del d.d.l. S. 1136, presentato il 13 maggio 2024. L’art. 5 subordinava all’autorizzazione prevista dall’art. 4 l. n. 977/1967 la diffusione non occasionale dell’immagine di un minore di quindici anni, quale soggetto principale del contenuto, quando finalizzata a produrre o comunque produttiva di entrate dirette o indirette superiori a 10.000 euro annui. Diversamente dalla proposta C. 1771, la soglia economica era dunque fissata direttamente dal legislatore e alla medesima erano collegate le garanzie relative ai tempi e alle modalità dell’attività, all’integrità psicofisica e alla frequenza scolastica, nonché la protezione patrimoniale dei proventi. Da questa impostazione si allontana, tuttavia, la successiva rielaborazione del d.d.l., che sposta il baricentro verso una più generale regolazione della presenza dei minori sulle piattaforme digitali . Il nuovo testo interviene, tra l’altro, sull’età di accesso ai social network e alle piattaforme di condivisione di video, fissata a quindici anni, e affida all’AGCOM l’adozione di linee guida per i minori ultraquindicenni che esercitino attività di influencer, senza riproporre l’espresso raccordo con il sistema autorizzatorio della l. n. 977/1967. Sul versante giuslavoristico, la soluzione risulta così meno incisiva: la possibile natura lavorativa dell’attività non è esclusa, ma la sua individuazione e l’applicazione delle relative tutele restano affidate alla disciplina generale e alla verifica dei relativi presupposti nel caso concreto.
Il collegamento con la tutela lavoristica riemerge, invece, nel più recente d.d.l. S. 1817, presentato il 24 febbraio 2026. L’art. 5 richiama espressamente l’autorizzazione di cui all’art. 4 l. n. 977/1967 quando ricorrano congiuntamente l’età inferiore a quindici anni, la centralità del minore nel contenuto, la non occasionalità della diffusione e proventi diretti o indiretti superiori a 12.000 euro annui. La soluzione appare, sotto questo profilo, più definita, poiché individua direttamente i presupposti ai quali si collega l’attivazione del sistema protettivo: all’autorità lavoristica è affidata la determinazione dei tempi e della durata dell’impiego e delle misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica e la frequenza scolastica del minore; alla medesima soglia economica è collegata, inoltre, la protezione dei proventi mediante il loro versamento su un conto intestato al minore.
La sintetica ricognizione restituisce, dunque, un quadro ancora frammentario , nel quale emerge la necessità di individuare criteri capaci di intercettare la possibile rilevanza lavoristica dell’attività del minore anche attraverso indici di carattere economico, difficilmente affidabile alle sole modalità concrete di svolgimento in ragione della loro fluidità; in questa prospettiva, merita particolare attenzione l’esperienza francese, che ha anticipato gli altri ordinamenti europei introducendo, già nel 2020, una disciplina specifica.
A questo quadro si aggiunge, in una prospettiva sovranazionale, la recente proposta della Commissione europea di un regolamento recante l’EU KIDS Act – “EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy”, adottata il 17 settembre 2026. La proposta si colloca, tuttavia, su un piano diverso rispetto alle iniziative esaminate, non introducendo una disciplina specificamente rivolta al lavoro dei minori o alla qualificazione giuslavoristica delle attività di content creation. Il suo rilievo rispetto al fenomeno qui considerato risiede piuttosto nella regolazione dell’ambiente digitale nel quale tali attività possono svolgersi. La proposta introduce, infatti, un sistema armonizzato di regole sull’accesso dei minori ai servizi di social networking e di video-sharing, prevedendo, per i servizi interessati, il divieto di creazione di account autonomi per i minori di quindici anni e, per la fascia compresa tra tredici e quindici anni, la possibilità di account a funzionalità limitate attivati e gestiti con il coinvolgimento del genitore o del tutore. Per i minori di tredici anni è inoltre prevista, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di accesso a servizi di video-sharing specificamente progettati per tale fascia d’età attraverso l’account del genitore. A tali disposizioni si affiancano obblighi di sicurezza e protezione “by design”, strumenti di controllo per genitori e minori e un sistema europeo di age assurance .
La proposta assume così interesse anche rispetto alla figura del kid influencer, sebbene non affronti direttamente il problema della remunerazione dell’attività del minore, della destinazione dei proventi o dell’applicazione delle discipline nazionali sul lavoro minorile. Proprio tale limitazione rende evidente una possibile area di intersezione tra regolazione dell’ambiente digitale e tutela lavoristica: il KIDS Act interviene sulle condizioni di accesso e di fruizione delle piattaforme e sulla loro configurazione rispetto agli utenti minorenni, mentre resta affidata agli ordinamenti nazionali la questione della qualificazione e della protezione dell’attività economicamente organizzata del minore. La proposta europea sembra dunque rafforzare, sul versante della regolazione delle piattaforme, quell’esigenza di protezione che, sul piano lavoristico, emerge invece dalle difficoltà di ricondurre la content creation entro categorie elaborate per forme di lavoro tradizionali .
5. L’esperienza francese: la graduazione delle tutele tra lavoro e utilizzazione commerciale dell’immagine.
L’esperienza francese, alla quale può qui dedicarsi soltanto un breve richiamo, assume particolare interesse per il modello di regolazione delineato dalla loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, rivolta anche all’utilizzazione commerciale dell’immagine dei minori sulle piattaforme online. Ne emerge un sistema articolato su più livelli di tutela e caratterizzato, per quanto qui interessa, da un significativo raccordo con la disciplina del lavoro minorile .
Un primo livello opera direttamente sul terreno lavoristico. L’art. L. 7124-1, n. 5, del Code du travail assoggetta ad autorizzazione individuale preventiva l’impiego di un minore di sedici anni quale soggetto principale di registrazioni audiovisive realizzate da un datore di lavoro e destinate alla diffusione a titolo lucrativo su una piattaforma online . L’attività viene così ricondotta all’apparato protettivo già previsto per l’impiego dei minori nello spettacolo e nelle attività assimilate.
La tutela non si arresta, tuttavia, alle ipotesi riconducibili a tale fattispecie. Per quelle che ne restano al di fuori, l’art. 3 introduce un distinto meccanismo di protezione: quando il minore di sedici anni sia il soggetto principale dei contenuti diffusi su una piattaforma online, i rappresentanti legali sono tenuti a dichiararne l’attività all’autorità competente qualora sia superata, alternativamente, una soglia relativa alla durata cumulativa o al numero dei contenuti diffusi, oppure una soglia riferita ai redditi diretti o indiretti generati dalla loro diffusione .
Alla questa peculiare dichiarazione si accompagna l’intervento dell’autorità competente, chiamata a formulare raccomandazioni concernenti gli orari e la durata dell’attività, le condizioni di igiene e sicurezza, i rischi, anche psicologici, connessi alla diffusione dei contenuti e la salvaguardia della frequenza scolastica. Al superamento della soglia economica si aggiunge una specifica protezione dei proventi, affidati alla Caisse des dépôts et consignations sino alla maggiore età o all’emancipazione del minore, secondo le modalità stabilite dalla legge .
È proprio nell’articolazione tra questi diversi livelli che sembra risiedere uno degli aspetti di maggiore interesse della soluzione francese. Il legislatore non riconduce ogni forma di utilizzazione economicamente rilevante dell’immagine o dell’attività del minore alla fattispecie prevista dal Code du travail, ma neppure subordina ogni forma di protezione alla sua previa qualificazione lavoristica. Alla tutela direttamente collegata alla disciplina del lavoro minorile si affianca, infatti, un distinto regime protettivo, la cui attivazione è legata all’intensità della presenza del minore nei contenuti o alla rilevanza economica della loro diffusione. Il nodo qualificatorio non viene, dunque, eliminato, ma risulta almeno in parte disgiunto da quello della necessità di protezione, consentendo l’attivazione di specifiche garanzie anche al di fuori della fattispecie espressamente ricondotta al Code du travail.
Completa il sistema il coinvolgimento delle piattaforme, chiamate dall’art. 4 ad adottare apposite chartes volte, tra l’altro, a informare utenti e minori sulla disciplina applicabile e sui rischi connessi alla diffusione dell’immagine, a favorire la segnalazione dei contenuti lesivi e ad agevolare l’esercizio del diritto alla cancellazione .
6. Considerazioni conclusive.
L’obiettivo di queste pagine non era ricondurre a una categoria unitaria le diverse forme attraverso le quali la presenza e l’attività del minore possono essere economicamente valorizzate sulle piattaforme digitali, quanto piuttosto indagarne la possibile rilevanza giuslavoristica e le risposte offerte o prospettate dall’ordinamento.
Espressioni come kid influencer, commercial sharenting e digital child labour rinviano, infatti, ad attività eterogenee, rispetto alle quali né la presenza del minore né la produzione di valore economico sono, isolatamente considerate, sufficienti a fornire una risposta qualificatoria univoca. Anche le iniziative legislative italiane riflettono tale complessità, facendo emergere la questione dei criteri attraverso i quali riconoscere la possibile rilevanza lavoristica di attività che, per modalità e contesto di svolgimento, tendono a confondersi con la vita quotidiana del minore.
È su questo terreno che il diritto del lavoro è chiamato a misurare l’adeguatezza dei propri strumenti di tutela rispetto alle trasformazioni dell’ambiente digitale, aprendosi a logiche di protezione non rigidamente binarie, affinché la fluidità delle nuove forme di attività non si traduca in un arretramento della tutela.