Testo integrale con note e bibliografia

Ho letto l’articolo pubblicato sulla vostra rivista sulle conciliazioni mono sindacali in materia di lavoro. Mi è venuto spontaneo pensare al mito greco perché la storia della conciliazione mono sindacale, alla quale si è data patria giuridica interpretando l’art. 411 cpc, mi sembra che abbia avuto lo stesso sviluppo. Il mito greco parte da un racconto semplice, poche parole, poi, si sviluppa in decine di direzioni perché ogni narratore successivo vi aggiunge qualcosa di suo e di diverso. Alla fine vi sono tante versioni di quell’unico iniziale racconto che assomigliano ben poco a quello da cui hanno tratto origine. Lo stesso fenomeno si potrebbe dire che è avvenuto anche nelle conciliazioni mono sindacali. Da una innocua e innocente proposizione incidentale condizionata dell’art. 411 cpc , poche e semplici parole, ( “…se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale ...”) si è creata la nuova narrazione della sede conciliativa in sede mono sindacale. All’organizzazione sindacale, associazione non riconosciuta, si ha la pretesa di attribuire il potere pubblicistico di svolgere funzioni pari a quelle dei direttori del lavoro, dei giudici, dei collegi arbitrali irrituali, delle sedi bilaterali di certificazioni, per formare atti di transazione non più impugnabili, con gli effetti dell’art. 2113 ultimo comma del codice civile. E’ vero che la mitologia greca non ha limiti nel suo sviluppo, ma nel nostro caso, in materia di conciliazione sindacale e delle sue funzioni, il mito italico dell’era digitale, ha superato, per invenzione e fantasia, quello greco.
Al sindacato dei lavoratori il legislatore ben potrebbe attribuire la facoltà di raccogliere la volontà conciliativa tra le parti sostanziali del rapporto di lavoro. Lo ha già fatto con l’art. 412 ter cpc attribuendo questa facoltà che, però, deve essere esercitata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore merceologico di appartenenza, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Ma per poter attribuire analoga facoltà al solo sindacato dei lavoratori il legislatore deve preventivamente attuare le previsioni dell’art. 39 della Costituzione: deve dare personalità giuridica al sindacato, con registrazione presso gli uffici locali o centrali, regole certe sulle iscrizioni e sui metodi democratici di elezione degli organismi dirigenti e di formazione della linea politico-sindacale, rappresentanza proporzionale agli iscritti, stipulazione di contratti collettivi valevoli erga omnes etc. In questo nuovo quadro normativo a divenire si potrebbe creare anche la figura del “conciliatore mono sindacale” con funzione pubblica, che raccolga la volontà conciliativa delle parti contrattuali del rapporto di lavoro. Quel conciliatore sindacale dovrebbe, poi, essere selezionato per qualità soggettive e professionali e inserito in un registro pubblico, a garanzia della sua competenza e delle qualità necessarie per svolgere quella funzione. Allora sì che avremmo un nuovo spartito e le garanzie giuste per rendere quella conciliazione sottoscritta in sede mono sindacale veramente non più impugnabile ai sensi dell’art. 2113 del codice civile. A garanzia di tutti, lavoratori e imprese. Nel frattempo gli Ispettorati del lavoro dicano, in modo forte e chiaro, che quelle conciliazioni sono dei semplici atti di transazione, impugnabili. Il mercato delle false conciliazioni mono sindacali, perché di mercato si tratta, non può avere copertura dagli enti pubblici che devono vigilare sull’osservanza delle leggi.

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