testo integrale con note e bibliografia
sent cgue del 24 3 2026 nella causa c-767.23
sent cgue del 12 2 2026 nella causa c.5625
1. Premessa. In questo intervento esamineremo due recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ( CGUE) che hanno come oggetto i doveri che gravano sul Giudice nazionale ogni volta entri in gioco una questione di “ diritto dell’Unione”, doveri che sembrano doversi progressivamente estendere, per la logica immanente al sistema europeo, anche alle Corti costituzionali ogni qual volta operano in questa situazione.
La prima del 12.2.2026 C-56/2025, Petlichev, su rinvio pregiudiziale di un Giudice bulgaro ( non di Grande Sezione, come avviene prevalentemente in questa materia), piuttosto scontato nei suoi esiti tanto che nel procedimento non era stato neppure richiesto il parere dell’Avvocato generale, ma che sembra utilizzato come pretesto per stilare una sorta di sintesi su quali siano i limiti di discrezionalità del legislatore nazionale nel disciplinare i rapporti tra Corti nei casi di cosidetta “ doppia pregiudizialità” e gli obblighi che sussistono per gli organi giudiziari nazionali.
Per il lettore italiano indubbiamente la sentenza rappresenta- come sommariamente vedremo- una conferma che le ipotesi di preferenza per l’incidente di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale (o alla diretta disapplicazione della norma nazionale in assenza di dubbi interpretativi) stilate nella sentenza n. 181 del 2024 dalla nostra Consulta vanno intese tutte come meri suggerimenti privi di obbligatorietà per il Giudice, il quale deve rimanere del tutto libero di scegliere tra strada “europea” (rinvio pregiudiziale e/o disapplicazione) o strada “nazionale” tramite incidente di costituzionalità anche per violazione del diritto dell’Unione per ottenere (in quest’ultimo caso) la rimozione della norma interna violativa del diritto UE, sempre che questo si riesca ad ottenere dalla Consulta .
Forse, proprio per questo, la Dottrina interna ha già analizzato con grande attenzione questa decisione .
Con la seconda sentenza, di poco successiva, del 24.3.2026, C767/23, Remling la CGUE è tornata ad occuparsi, questa volta nella sua più alta composizione di Grande Sezione in un caso olandese nel quale si affronta la questione se sia possibile, per una Corte di ultima istanza, una motivazione “semplificata” delle ragioni per le quali la Corte non ritenga di disporre un rinvio pregiudiziale che offre, ci sembra, indicazioni a carattere integrativo (rispetto a quanto già detto nei precedenti Cilfit e Consorzio Italian Management), importanti per il futuro, soprattutto per la nostra Corte di cassazione (e come vedremo anche per la Corte costituzionale) in tutti i casi nei quali venga interpretato il diritto dell’Unione, senza rivolgersi previamente alla Corte di giustizia.
Sebbene entrambe le decisioni puntualizzino gli obblighi motivazionali delle Corti di ultima istanza quando “ maneggiano” il diritto dell’Unione le decisioni non affrontano i doveri di motivazione laddove venga adottata una “interpretazione conforme “ che, ovviamente riguarda il solo diritto interno, ma pur sempre al fine di adattarlo ad una certa interpretazione del diritto sovranazionale che quindi dovrebbe avere quelle caratteristiche di solidità e certezza che rende inutile un rinvio pregiudiziale. Si conferma, così, che il terreno dell’interpretazione conforme rimane una zona di discrezionalità piuttosto “ libera” nei suoi contorni anche nei conflitti o nelle tensioni che talvolta coinvolgono CGUE e Corti nazionali delle leggi.
2.La sentenza Petlichev: repetita iuvant
Torniamo alla prima decisione della CGUE Petlichev: il Giudice bulgaro (in un procedimento penale per detenzione di stupefacenti nel quale emergeva in modo piuttosto eclatante la non “proporzionalità” della sanzione perché non correlata alla quantità delle sostanze in concreto detenute) dubitava della legittimità “ sovranazionale” di un norma interna (alla luce dell’art.267 TFUE così come interpretato dalla CGUE) che lo obbliga- in caso di doppia pregiudizialità ed anche laddove valuti opportuno ricorrere alla Corte costituzionale -a pena di rigetto per irricevibilità - ad offrire una “valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia su cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi, ivi incluso delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale“. Il Giudice del rinvio si chiedeva se questa valutazione preliminare di compatibilità sovranazionale della norma interna applicabile dovesse tenere conto anche di disposizioni chiaramente incostituzionali. Ed ancora, con un’argomentazione non limpidissima, se quest’obbligo legislativo valutativo imposto sia indebitamente finalizzato ad indurlo a sollevare un rinvio pregiudiziale e solo successivamente a poter interpellare il Giudice delle leggi proteggendo così ” la reticenza di tale Corte nel garantire l’osservanza del principio del primato del diritto dell’Unione, nonché la sua volontà di controllare la conformità del diritto dell’Unione alla Costituzione bulgara” che si troverebbe in tal modo ad avere l’ultima parola.
Ora la CGUE ribadisce sul primo punto che sino all’espunzione formale dall’ ordinamento di una norma nazionale la stessa va considerata valida ed operativa e quindi il Giudice non può anticipare gli effetti di una rimozione ancora non avvenuta e che spetta alla Corte costituzionale interna effettuare. Del resto come nota argutamente un recente saggio sulla decisione CGUE qui in commento una eventuale risposta diversa avrebbe legittimato, in casi di doppia pregiudizialità, i meccanismi (come quelli che voleva introdurre la 269 del 2017 prima del revirement della Consulta ) che vorrebbero imporre il previo accertamento della eventuale illegittimità costituzionale di una norma contestata rispetto all’operatività immediata del diritto dell’Unione (tramite applicazione conforme o disapplicazione) o all’accertamento di una violazione delle norme unionali attraverso il rinvio pregiudiziale.
Sul secondo più ambiguo punto in discussione la CGUE, come già anticipato, finisce con il riassumere i principi elaborati con la Simmenthal e, poi, con le due notissime sentenze Cilfit e Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi sui rapporti e sui doveri tra Giudice nazionale e Corte di giustizia.
Posto, come ha notato la Dottrina, che la CGUE negli ultimi anni ha sviluppato una giurisprudenza che non rifiuta il contributo delle Corti costituzionali all’applicazione del diritto dell’Unione attraverso meccanismi che autorizzano, nei casi di doppia pregiudizialità, i Giudici comuni a rivolgersi prima alle proprie Corti delle leggi che alla Corte dell’Unione. L’importante è- detto in estrema sintesi- che si salvaguardi la possibilità (l’essenza della sentenza Simmenthal) per il Giudice comune di disapplicare la norma interna o di procedere ad un rinvio pregiudiziale in ogni stato e grado del procedimento anche dopo il pronunciamento della Corte delle leggi, discostandosi dalla sua pronuncia. In questa decisione della CGUE ricorda che
“la Corte ha già dichiarato che, anche se può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti di causa siano già accertati e le problematiche coinvolgenti il solo diritto nazionale già risolte al momento del rinvio alla Corte di giustizia, i giudici nazionali sono liberi di procedere a tale rinvio in qualsiasi momento della procedura essi giudichino appropriato (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1993, Enderby, C 127/92, EU:C:1993:859, punti 11 e 12; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C 5/14, EU:C:2015:354, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 14 febbraio 2019, Milivojević, C 630/17, EU:C:2019:123, punto 46 e giurisprudenza citata) .
Tuttavia la CGUE rammenta che la Corte costituzionale (bulgara)
“ in linea di principio, è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando sia sollevata dinanzi ad essa una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto di diritto derivato, salvo quando essa abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte di giustizia, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C 144/23, EU:C:2024:881, punti 34 e 36 e giurisprudenza citata).
Ed infine che la ” Corte di giustizia ha già dichiarato che, qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione”.
Sottolinea ancora la CGUE come adire la propria Corte costituzionale non sgravi in alcun modo il Giudice comune dalla responsabilità di dover decidere su una questione di diritto europeo che , ove non venisse idoneamente risolta, tornerebbe al suo esame costringendo, ove necessario, a sconfessare quanto deciso:
“a tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che una sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. Tale giudice nazionale deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C 430/21, EU:C:2022:99, punti 74 e 75 e giurisprudenza citata]. Dall’altro lato, va sottolineato che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, anzitutto, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione. L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi del diritto dell’Unione. Tale obbligo di interpretazione conforme conosce tuttavia taluni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, punto 57; del 15 ottobre 2024, KUBERA, C 144/23, EU:C:2024:881, punto 52, nonché del 20 novembre 2025, Framholm, C 195/25, EU:C:2025:904, punti 67 e 68)” (punti 47 e 48).
Insomma l’ingresso in scena delle Corti costituzionali nel “dialogo giudiziario europeo” avviene estendendo alcune regole che sino a poco tempo orsono si ritenevano gravanti solo sui Giudici comuni e non sulle “sacre” Corti delle leggi, a cominciare dall’obbligo di motivazione specifica sulle ragioni per le quali non viene disposto un rinvio pregiudiziale su cui torneremo più avanti con riguardo alla successiva sentenza CGUE.
L’altro passaggio rilevante per il nostro ordinamento è il punto 42 della decisione nel quale si afferma esplicitamente che “l’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i giudici nazionali che nutrono dubbi quanto alla conformità di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione sia alla Costituzione nazionale sia al diritto dell’Unione, debbano adire la Corte costituzionale del loro Stato membro prima di avvalersi della facoltà o di ottemperare all’obbligo di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale”.
Nel caso bulgaro non si è superato tale limite assoluto e neppure nel caso italiano laddove venga confermato nel tempo che le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale sulla “doppia pregiudizialità “ rimangono mere sollecitazioni prive di obbligatorietà alcuna, rimanendo così nel nostro sistema il Giudice libero di decidere. ll dubbio era nato perché la Corte delle leggi, in un passaggio (piuttosto infelice) della 181 del 2014, aveva parlato di scelta “ineludibile” per l’incidente di costituzionalità; ma le successive sentenze hanno comunque chiarito il punto ribadendo che rimane il potere discrezionale del giudice comune di adire la strada che preferisce ed eventualmente di disporre in ogni stato e grado del giudizio il rinvio pregiudiziale o la disapplicazione della norma interna contestata (la Corte ha attenuato l’”ineludibile” in “particolarmente proficuo”). Oggi sappiamo con certezza che se la Consulta sul punto dovesse cambiare idea una procedura di infrazione sarebbe certa e davvero ineludibile.
3. La sentenza Remling: adeguatezza della di motivazione per le Corti di ultima istanza sul rinvio pregiudiziale anche non richiesto dalla parti
.
A distanza di solo un mese la CGUE è tornata ad occuparsi, questa volta nella sua più alta composizione di Grande Sezione, di rinvio pregiudiziale con la sentenza del 24.3.2026, C767/23, Remling in un caso olandese.
La controversia riguarda la richiesta di A.M., cittadino marocchino con figli residenti nei Paesi Bassi di permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione, che veniva rigettata in primo grado dal giudice amministrativo perché il richiedente già possedeva un permesso di soggiorno in Spagna. Il Consiglio di stato olandese, adito dal cittadino marocchino che lamentava che non era stato disposto in primo grado un rinvio pregiudiziale nonostante divergenze nella giurisprudenza nazionale sul suo vantato diritto di soggiorno “derivato” (anche alla luce dei precedenti della CGUE), rilevava che ai sensi di una procedura specifica riguardante i diritti degli stranieri poteva avvalersi di ricorrere ad una motivazione sommaria, visto che le questioni sollevate non riguardavano l’unità, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale in generale. Questa specifica procedura rappresentava un equilibrio tra la possibilità di proporre sempre appello per gli stranieri e la celerità delle risposte giudiziarie: ben 11.047 sentenze su questioni riguardanti gli stranieri erano state emanate dal 2020 al 2023, di cui l’85% motivate sommariamente. Posto che la risposta ai quesiti di interpretazione posti dal ricorrente emergeva già chiaramente dalla giurisprudenza della CGUE applicata in primo grado e che, quindi, la controversia rientrava tra i casi di deroga al dovere di rinvio pregiudiziale ( fissati nelle sentenze Cilfit c-283/82 e Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi C-561/1919), il Consiglio si chiedeva se, come Giudice di ultima istanza, fosse tenuto comunque a motivare espressamente sul punto nonostante la motivazione sommaria cui lo autorizzava la legge olandese applicabile nello specifico procedimento sugli stranieri. Poneva quindi il seguente quesito:
“Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che queste disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 91, paragrafo 2, [della legge sugli stranieri], in base alla quale l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato), in quanto giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre [ricorso], può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull’interpretazione del diritto dell’Unione, eventualmente in combinazione con una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza motivare quale delle tre deroghe al suo obbligo di rinvio si configuri».
La Corte ricorda il rilievo centrale che l’istituto del rinvio pregiudiziale ha nel sistema europeo tirando in ballo anche l’art. 47 della Carta dei diritti:
“ Occorre ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati. Esso instaura infatti un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione. In tal modo, detto procedimento permette di garantire la coerenza, la piena efficacia e il carattere stesso di tale diritto nonché l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C 144/23, EU:C:2024:881, punto 3 “ (punto 19).
L’art. 47 della Carta sembra altresì determinante nelle seguenti argomentazioni con le quali la CGUE sancisce il dovere di motivazione sempre e comunque, anche manca una esplicita richiesta, sul rinvio pregiudiziale per una Corte di ultima istanza che può essere evaso solo se si rientra in una delle deroghe della giurisprudenza prima richiamata dalla stessa Corte:
“A tal riguardo, dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre eccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C 561/19, EU:C:2021:799, punto 51, nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C 144/23, EU:C:2024:881, punto 62). Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale del procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamento giuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevano una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffatto giudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, in ogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamato al punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali tale eccezione si applica” (punti 23/24).
Ricorda la CGUE che con la sua decisione del 6.10.2021,Consorzio italian Multisevizi era stato effettivamente menzionata come deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale anche l’ipotesi che il ricorso fosse stato dichiarato irricevibile per motivi processuali attinenti alla procedura attivata ma non era questo il caso esaminato.
E’ vero che la giurisprudenza Cedu ( Corte Edu 24.4.2018, Bayder c. Paesi Bassi ed altre) stabilisce un dovere di motivazione per le Corti di ultima istanza sulla necessità di un rinvio pregiudiziale solo se è stata avanzata una esplicita istanza, ma tale giurisprudenza assolve a una garanzia minima contro l’arbitrarietà con la dimostrazione che le richieste dell’imputato sono state ascoltate. Diverso è invece il sistema UE che ha finalità più ampie:
“per quanto riguarda il diritto dell’Unione, l’obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali essi ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti si impone tuttavia qualora una delle parti di tale controversia si avvalga del diritto dell’Unione, prescindendo, a tal proposito, dal fatto che essa chieda un rinvio pregiudiziale alla Corte. Infatti, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo da giudice a giudice, il cui avvio si fonda interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità di tale rinvio compiuta dal giudice nazionale (sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C 2/06, EU:C:2008:78, punto 42), senza che sia richiesta una domanda in tal senso delle parti. Di conseguenza, affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell’Unione, senza che sia necessario esigere che essa abbia, inoltre, espressamente formulato una domanda di rinvio pregiudiziale” (punto 29).
La facoltà del giudice olandese di ultima istanza nei casi ricordati di motivare “ sommariamente” non può autorizzarlo a non esporre “ specificamente e concretamente” le ragioni per cui ritiene che il caso rientri nelle deroghe che abbiamo ricordato; certamente può richiamarsi alle ragioni già evidenziate nei precedenti gradi di merito, ma solo se sono “ adeguate”. La CGUE ammette che nel caso in cui la questione interpretativa sollevata non sia pertinente per la decisione una motivazione possa essere più contenuta, ma dubita che possa davvero essere contenuta e troppo stringata laddove vengano ad essere richiamati i precedenti della CGUE dovendosi dimostrare una “ rigorosa identità” tra le questioni già esaminate e quelle poste nel processo.
Infine si richiama una condizione aggiunta nella sentenza Multiservizi del 2021, davvero di difficile esigibilità, per l’esenzione dal rinvio pregiudiziale, ma che sembra oggi attenuata per i giudici comuni,
“Infine, in linea generale, una motivazione più dettagliata sarà parimenti necessaria per dimostrare che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, dal momento che l’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso deve indicare, alla luce di tali elementi, perché ha maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso e alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C 561/19, EU:C:2021:799 (punto 37).
La Corte aggiunge che “ tale giudice nazionale non è tuttavia tenuto a dimostrare in modo circostanziato che tali altri giudici nazionali e la Corte effettuerebbero la stessa interpretazione,” il che sembra mitigare quest’obbligo diabolico di valutazione giudiziaria paneuropea, che in effetti la Dottrina in genere non ha preso troppo sul serio.
Le conclusioni sono nel senso che:
“L’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21)”.
In conclusione l’impatto della sentenza sarà prevedibilmente molto rilevante anche sul piano interno: la Corte di cassazione infatti applica piuttosto rigorosamente la giurisprudenza Cedu sull’obbligo di motivazione sul dovere di rinvio pregiudiziale se richiesto esplicitamente ma certamente non ogni decisione nella quale viene applicato il diritto dell’Unione offre una valutazione sul dovere di rinvio pregiudiziale, anche alla luce della sussistenza di una delle tre eccezioni sviluppate dalla giurisprudenza CGUE . Dovrebbe derivarne un approfondimento a tutto campo dei profili di compatibilità sovranazionale ed una conoscenza (e discussione) più approfondita delle sentenze della CGUE che finirà (come “effetto inducente”) per coinvolgere anche i Giudici di merito non tenuti ad una motivazione ad hoc sulle scelte sul rinvio pregiudiziale che potrebbero, in campo civile, anche utilizzare il nuovo strumento del rinvio ex art. 363 bis cod. civ. proc.
Analogamente, ci sembra, a questi criteri dovrà uniformarsi necessariamente la Consulta se investita di una questione di diritto dell’Unione con un incidente di costituzionalità che dovrà- come Giudice comune rispetto all’interpretazione del diritto sovranazionale – motivare se sono applicabili le famose eccezioni Cilfit di cui abbiamo parlato e se, quindi, ritenga “inutile” e non necessario rivolgersi alla Corte del Lussemburgo, come già aveva evidenziato dalla Dottrina nelle animate discussioni sulla “ doppia pregiudizialità” .
Cuis commoda eius et incommoda; se si vuole attrarre nella sfera decisionale della Consulta un numero davvero considerevole di controversie “europee” (il “decalogo” della 181 riguarda gran parte delle controversie più importanti che affollano i nostri Tribunali) occorrerà, però, seguire il dictum ultimo della CGUE, se non si vuole che il “bel paese” incorra in un procedimento di infrazione .
Va da ultimo constatato che queste indicazione sono state prontamente raccolte, il che è di conforto nel senso di una futura intensa e felice collaborazione tra Corti, in una recentissima sentenza della Consulta, la n. 63 del 2026 (in materia di cittadinanza italiana) nella quale la Corte esamina con scrupolosa attenzione l’ipotesi di un rinvio pregiudiziale, con grande consapevolezza dei nuovi obblighi motivazionali posti anche a suo carico dalla CGUE, mostrando di volersi adeguare compiutamente ad essi. Il passaggio (punto 11), davvero notevole, a distanza di pochi giorni dalla Remling, merita di essere riportato per esteso:
“ Infatti, quando esistono dubbi sul contenuto del diritto dell’Unione, che viene in rilievo in un giudizio di legittimità costituzionale, questa Corte propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel caso di specie, però, le pronunce di quest’ultima relative agli artt. 9 del TUE e 20 del TFUE rendono evidente, per le ragioni sopra esposte, che ricorrono i presupposti che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, esonerano dal dovere di operare il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, Grande sezione, sentenze 24 marzo 2026, Remling, causa C-767/23, e 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, causa C-561/19; sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit e altri, causa C- 283/81)”.
