testo integrale con note e bibliografia

Tra i vari incentivi introdotti dal D.l. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023, l’art. 28 dovrebbe agevolare l’occupazione e l’inclusione lavorativa dei soggetti disabili.
Lo stesso articolo infatti, al comma 1, dichiara in maniera esplicita il proprio obiettivo: valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali dei soggetti destinatari del beneficio economico.
Si tratta in particolare degli Enti del Terzo Settore (come definiti all’art.4, D.lgs. n. 117/2017), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro Unico (art. 54, D.lgs. n. 117/2017) e delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe.
Il contributo spetta per ogni assunzione effettuata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023, di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni. La norma precisa, inoltre, che l’assunzione deve essere effettuata ai sensi delle Legge n. 68/1999 e, condizione imprescindibile, deve essere finalizzata allo svolgimento di attività conformi allo statuto, così che il soggetto disabile apporti all’ente un effettivo contributo.
Per l’erogazione del suddetto beneficio economico, l’articolo 28 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale fondo, per l’anno 2023, ha a disposizione fino ad un massimo di 7 milioni di euro. Non si tratta di nuove risorse, ma di una riassegnazione di somme non utilizzate dal Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, istituito dall’art. 104, co.3, D.l. n. 34/2020, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori di tali strutture che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno dovuto affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione e prevenzione.
Nulla però si dice in merito alla copertura finanziaria per l’anno 2022 considerato che il contributo riguarda anche le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2022; pertanto o non c’è copertura finanziaria o si tratta di un errore nell’indicazione del riferimento temporale. In entrambi i casi la conversione in Legge del Decreto ha perso l’occasione di fare chiarezza.
Questa non è l’unica incertezza.
Infatti, le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo, saranno definite da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Decreto del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
Inoltre, come si evince dalla recente guida “Gli incentivi all’assunzione” realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà necessaria anche una circolare Inps.
Sempre nella medesima guida si specifica, sulla base di quanto riportato al comma 3 dell’art. 28, che l’erogazione avverrà mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.
Siamo di fronte quindi a un incentivo non ancora utilizzabile, le cui modalità operative saranno probabilmente definite quando il termine per le assunzioni potenzialmente beneficiarie è già scaduto e per cui non è possibile stimare quanto effettivamente verrà erogato per ciascuna persona assunta.
Tutto ciò potrebbe rendere lo strumento poco utilizzato e scarsamente efficace limitando in tal mondo l’obiettivo dichiarato che si pone la norma; il tutto se consideriamo che sono già presenti nel nostro ordinamento benefici strutturali per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili, come gli incentivi previsti dall’art. 13 della Legge n. 68/1999.
Ricordiamo infatti che la Legge del 12 marzo del 1999, n. 68 aveva istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Fondo il cui funzionamento è stato profondamente modificato dal D.lgs. del 14 settembre 2015 n. 151. È stato superato infatti il sistema che prevedeva il riparto annuale dello Stato alle Regioni e la successiva erogazione dalle Regioni ai datori di lavoro. Ora è l’Inps che eroga gli incentivi, tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili, previa presentazione della domanda tramite apposita procedura telematica. Per l’anno 2022, il Decreto 26 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2022 - dispone uno stanziamento pari complessivamente a euro 76.220.440. Forse, se c’erano delle risorse disponibili da allocare, si poteva pensare di implementare, ad esempio, il suddetto Fondo assegnato a Inps, invece di introdurre nuovi benefici di cui lo stesso Legislatore sembra non aver chiara la modalità realizzativa e di conseguenza l’effettiva possibilità di ottenere i risultati desiderati.
La stessa Corte dei Conti, nella Relazione concernente “La gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (2016-2021) , riteneva le risorse stanziate non adeguate e nelle raccomandazioni sollecitava l’Amministrazione del lavoro a utilizzare, come previsto dall’art. 13, co. 4, L. n. 68/1999, una percentuale delle suddette risorse, per il finanziamento di sperimentazioni di inclusione lavorativa; risorse che sono sempre state utilizzate invece per le assunzioni agevolate in ragione proprio della scarsezza dei fondi a disposizione.

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