Testo integrale con note e bibliografia

1. Premessa: lo scopo dell’indagine.
L’oggetto della ricerca è costituito dall’analisi comparativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti nel settore logistico.
Essa prende le mosse dall’esame della fattispecie punita all’art. 603-bis c.p., il quale – insieme al reato di reclutamento illegale di manodopera (co. 1, n. 1) – persegue la condotta di chi utilizzi, assuma o impieghi lavoratori sottoponendoli a «condizioni di sfruttamento», altresì «approfittando del loro stato di bisogno» (co. 1, n. 2) .
Come noto, pur senza definire in maniera immediata il concetto di sfruttamento, la norma positivizza taluni indici attraverso cui risalire alla prova della sua sussistenza, il primo dei quali è individuato nella «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato» (art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p.).
Di qui, la necessità di identificare il contratto collettivo che possa fungere da parametro per il riscontro, in concreto, dell’applicazione di un trattamento economico situato al livello di sfruttamento: l’obiettivo dell’indagine è allora fornire all’interprete una sorta di “mappatura” dei contratti collettivi che insistono nel settore di riferimento, mettendo così a confronto le principali voci retributive in essi previste, quali i minimi tabellari; la tredicesima e quattordicesima mensilità (ove esistente); gli scatti di anzianità; le maggiorazioni per il lavoro straordinario, il lavoro festivo e il lavoro notturno; nonché eventuali specifiche indennità.
Come si vedrà, il presente lavoro è stato condotto anche attraverso l’indispensabile ausilio di tabelle riassuntive, in modo da facilitare l’individuazione dei dati oggetto di valutazione nonché la lettura delle relative conclusioni.

2. Indicazioni metodologiche: l’utilità del sistema dei codici Ateco per la delimitazione dell’ambito di applicazione oggettivo dei contratti collettivi.
Concentrando l’attenzione sul comparto della logistica – ormai divenuto, in ragione della sua forte espansione, nuovo territorio dello sfruttamento lavorativo – dal punto di vista operativo, l’analisi è stata condotta a partire dall’archivio dei contratti collettivi nazionali tenuto dal Cnel, selezionando, nell’ambito del macro-settore dei trasporti contrassegnato dalla lettera I, il settore contrattuale logistica, trasporto merci e spedizioni, identificato dal codice I01. All’interno di esso, uno studio dedicato è stato parallelamente condotto sui contratti collettivi nazionali applicabili alle micro, piccole e medie imprese (cfr. par. 5).
Escludendo i testi contrattuali riguardanti il lavoro cooperativo, sono risultati 27 contratti collettivi , il cui ambito oggettivo di applicazione appare in gran parte sovrapponibile: scorrendo la tabella dei codici Ateco elaborata dal Cnel, si nota infatti che, salvo minime eccezioni , a tutte le attività ricomprese nel settore (a cui sono associati 15 diversi codici Ateco) è astrattamente applicabile ciascuno dei contratti collettivi che vi compaiono.
Il ricorso al sistema di classificazione dei Ccnl in relazione alle attività economiche di cui al sistema statistico nazionale (cioè, appunto, ai codici Ateco) è risultato fondamentale data l’estrema ampiezza del campo di applicazione dichiarato nei vari contratti e la difficoltà di procedere, per questa via, alla identificazione e delimitazione delle diverse categorie contrattuali .
Si riporta, dunque, di seguito l’elenco dei codici del settore Ateco Trasporto e magazzinaggio (Ateco H, 49-53), a cui sono associati i Ccnl del settore contrattuale logistica, trasporto merci e spedizioni (I01):
CO “Logistica”
1. 49.41.00 Trasporto di merci su strada
2. 49.42.00 Servizi di trasloco
3. 50.40.00 Trasporto di merci per vie d’acqua interne
4. 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi
5. 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
6. 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse
7. 52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale
8. 52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
9. 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei
10. 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
11. 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
12. 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
13. 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
14. 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
15. 77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

3. L’individuazione della retribuzione-parametro: il rilievo dell’art. 39 Cost. nell’interpretazione dell’art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p.
Così delimitato il perimetro entro cui effettuare la comparazione, occorre tenere a mente che, ai fini dell’art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p., a venire in rilievo quale termine di raffronto è, in primis, la remunerazione prevista dai «contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».
Anche in questo caso – sebbene non possa certo dirsi per ciò solo risolta la questione della misurazione del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti – può essere utile richiamare le informazioni contenute nella banca dati Cnel-Inps, da cui è possibile ricavare, per ciascun Ccnl, il numero medio di datori di lavoro e di lavoratori (rilevati attraverso il flusso informativo Uniemens) a cui esso viene applicato .
Tale osservazione va condotta con l’avvertenza per cui il dato in discorso risulta disponibile solo per 8 dei 27 contratti collettivi oggetto d’indagine: e tuttavia, nonostante il carattere inevitabilmente parziale della rilevazione, non può comunque trascurarsi l’esistenza di uno scarto sensibile tra il contratto dotato di più ampia diffusione (I100) e il resto dei contratti per cui è noto il numero dei soggetti ai quali si applica.
Il contratto I100, sottoscritto per parte sindacale da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, risulta applicato da 35.568 datori di lavoro a 473.418 lavoratori, mentre il secondo per numero di lavoratori a cui è destinato è il contratto I14G, autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio Unimpresa-Confail, che conta su un bacino di 216 datori di lavoro e 1.562 lavoratori.
A ciò può aggiungersi un ulteriore elemento di valutazione fornito dalla medesima tabella, costituito dall’informazione relativa a quanti e quali siano i contratti collettivi sottoscritti da (almeno) una organizzazione datoriale e/o sindacale rappresentata al Cnel ai sensi della legge n. 836/1986.
Ebbene, dei contratti qui considerati, sempre il contratto confederale I100 risulta l’unico stipulato da organizzazioni sia sindacali, sia datoriali rappresentate in tale sede nella consiliatura attuale: degli altri 26, 11 godono, invece, di una rappresentanza in seno al Cnel solo dal lato sindacale, ma non anche datoriale (si tratta dei contratti I170, I142, I143, I144, I14A, I14B, I14H, I14L, I14N, I14P, I160) ; mentre i 14 restanti sono siglati da associazioni non rappresentate al Cnel né per parte sindacale, né datoriale (I134, I135, I136, I137, I138, I14G, I14M, I147, I148, I14C, I155, I156, I157, I158) .
Se anche tale circostanza non è in grado, da sola, di dimostrare la supposta incapacità rappresentativa dei soggetti che non siedono al Cnel in ragione del numero limitato dei posti che, in questa sede, sono riservati ai rappresentanti delle categorie produttive, l’insieme dei dati descritti mostra perlomeno – insieme all’evidente esistenza di un elevato tasso di frammentazione degli attori collettivi che funge da sponda per la conseguente sovrapposizione dei confini contrattuali – come il problema della rappresentatività (e della sua misurazione) riguardi le associazioni sindacali dei lavoratori tanto quanto il sistema di rappresentanza dei datori di lavoro .

 

Ccnl id

Ccnl titolo

Contraenti

Numero datori

Numero lavoratori

Datoriale Cnel

Sindacato Cnel

I100

Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)

Aiti; Assoespressi; Assologistica; Fedespedi; Fedit; Fisi; Trasportounito Fiap; Confetra; Anita; Fai; Assotir; Federtraslochi; Federlogistica; Fiap; Unitai; Conftrasporto; Cna Fita; Confartigianato Trasporti; Sna Casartigiani; Claai; Confcooperative Lavorlavoro e Servizi; Legacoop Produzione e Servizi- Agci Servizi; Filt-Cgil; Fit-Cisl; Uiltrasporti

34888

474326

VERO

VERO

I14G

Ccnl per i dipendenti delle imprese esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio

Unimpresa; Unimpresa Trasporti; Confail; Falt Confail

216

1562

FALSO

FALSO

I134

Ccnl per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di Autotrasporto e Spedizione Merci dell’artigianato, delle Pmi e della Cooperazione

Coopitaliane; Impresa Italia; Famar Confamar

53

1134

FALSO

FALSO

I170

Ccnl distribuzione merci, logistica e dei servizi privati

Conflavoro Pmi; Fesica Confsal; Confsal Fisals; Confsal

85

619

FALSO

VERO

I14B

Ccnl logistica, trasporti merci e spedizioni

Federdat; Ciu; Confial; Consil

74

589

FALSO

VERO

I138

Ccnl trasporto, spedizioni, logistica e attività affini

For Italy; Famar; Confamar

58

303

FALSO

FALSO

I14H

Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione

Unilavoro Pmi; Sistema Industria Italia; Confsal Fisals

18

103

FALSO

VERO

I137

CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell’Autotrasporto e Spedizione Merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione

Adli; Coopitaliane; Famar Confamar

9

90

FALSO

FALSO

I144

Ccnl settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini

Transfigoroute Italia Assotir; Fast Confsal

-

-

FALSO

VERO

I14A

Ccnl Autotrasporti Merci, Logistica, Spedizioni e Affini

Lega Impresa; Filap; Ciu

-

-

FALSO

VERO

I14L

Ccnl per la distribuzione delle Merci, la gestione multifase della Logistica e dei Servizi verso la PA e il cittadino

Assopostale; Ciu

-

-

FALSO

VERO

I14N

Ccnl per i dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni

Federterziario; Federterziario Logistica e Servizi; Ugl Viabilità e Logistica; Ugl; Ancl

-

-

FALSO

VERO

I14P

Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

Cnl; Federazione Nazionale Autotrasportatori Cnl; Fild Confsal; Fild Ciu

-

-

FALSO

VERO

I142

Ccnl micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini

Confimpreseitalia; Fast Autotrasporto e Spedizione Merci; Fast Camionisti e Autisti Dipendenti; Fast Confsal; Confsal

-

-

FALSO

VERO

I143

Ccnl micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini

Unsic; Fast Autotrasporto e Spedizione Merci; Fast Camionisti e Autisti Dipendenti; Fast Confsal; Confsal

-

-

FALSO

VERO

I160

Ccnl imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica

Esaarco; Cepa A; Esaarco Autotrasporti; Sai; Fer; Ciu; Si Cel; Fenals Cgel; Onaps; Fisnalcta

-

-

FALSO

VERO

I14M

Ccnl Logistica e Trasporti

Uai; Uai Uaat; Uai Tcs; Uai Fngi; Ateca; Federliberi; Unionliberi; Unioncontribuenti; Aisi; Professione & Famiglia; Impresa & Famiglia; Confintesa

-

-

FALSO

FALSO

I147

Ccnl Autotrasporto Merci, Logistica, Spedizioni e Affini

Confimprenditori; Usil

-

-

FALSO

FALSO

I148

Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica

Mida; Snial

-

-

FALSO

FALSO

I14C

Ccnl Autotrasporto, Spedizione e Movimentazione Merci, Logistica ed Affini

Unsic; Unsicoop; Confial

-

-

FALSO

FALSO

I156

Ccnl per i dipendenti delle imprese che svolgono attività nel settore Trasporti e Logistica

Federsicurezza Italia; Fiadel Sp

-

-

FALSO

FALSO

I157

Ccnl per i lavoratori e impiegati delle imprese che svolgono attività nel settore dei Trasporti e Logistica

Ateca; Aneas; Asso Pro; Pmia Autotrasporti; Fiadel Sp

-

-

FALSO

FALSO

I141

Ccnl trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie

Confimpreseitalia; Confimprese Trasporti; Acs; Cse; Cse Fulscam; Cse Fnilapmi; Cse Fnlei; Cse Dir; Cse Coop; Cse Fnilasu; Cse Fnilel; Cse Fnilt

-

-

FALSO

FALSO

I158

Ccnl settore dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affine e/o ausiliarie

Unione; Fdp Italia; Conflap

-

-

FALSO

FALSO

I135

Ccnl autotrasporto e spedizione merci

Fedimprese; Famar Nazionale; Snapel

-

-

FALSO

FALSO

I136

Ccnl autotrasporto e spedizione merci

Acis; Famar; Confamar; Unionliberi

-

-

FALSO

FALSO

I155

Ccnl Trasporto e Logistica

Italia Impresa; Associazione Imprese Italiane; Aiva Sgsl; Fitra Italia; Union Formatori; Assobeautymanager; Sitlav

-

-

FALSO

FALSO

 

note:

VERO = associazione datoriale/sindacale rappresentata al Cnel.

FALSO = associazione datoriale/sindacale non rappresentata al Cnel.

In ogni caso, occorre però sottolineare come nel testo dell’art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p., non si menzioni il criterio della maggior rappresentatività in termini comparativi, normalmente utilizzato dal legislatore allorché si tratti di selezionare, tra una pluralità di contratti collettivi potenzialmente applicabili, il cd. “contratto leader” da assumere quale parametro di riferimento .
Anzi, a questa prima parte – che sembrerebbe volta a fissare l’asticella del trattamento retributivo da comparare a quello in concreto erogato al livello assicurato dai contratti che si presumono “migliori” – fa da contraltare il periodo successivo, in cui si stabilisce che, in alternativa, è indice di sfruttamento anche la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo […] comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»: come a sottolineare che il termine di raffronto sia costituito, in ultima istanza, da quanto impone il rispetto del principio di giusta retribuzione, testualmente privo del richiamo al canone di sufficienza.
Il che, in un certo senso, costringe l’interprete a tornare al punto di partenza, considerato che il diritto del lavoratore a ricevere una remunerazione conforme al precetto dell’art. 36, co. 1, Cost., è sempre stato tradotto nella coerenza alle tabelle salariali definite dai contratti collettivi.
Se, da un lato, ciò sminuisce l’aver dato esclusivo rilievo al principio di proporzionalità – posto che, di norma, la giurisprudenza ha considerato i minimi tabellari in sé idonei a realizzare un’esistenza libera e dignitosa, sebbene, essendo basati sull’inquadramento professionale, essi siano costruiti su base proporzionalistica – dall’altro, non sposta la questione circa la necessità di individuare, tra quelli in competizione, quale sia il contratto da assumere a referente per la valutazione giudiziale.
Invero, il principio di libertà sindacale sembra far propendere per una lettura della norma tesa ad escludere dagli indici di sfruttamento la corresponsione di una retribuzione che non sia sproporzionata rispetto a quella fissata da un prodotto genuinamente espressione dell’autonomia collettiva, anche se, per ipotesi, meno vantaggioso di quello fissato dal “contratto leader”.
Simile interpretazione è da ritenere coerente con la natura penale della disposizione, rivelandosi utile a scongiurare il pericolo della perseguibilità di un datore di lavoro che, muovendosi nel perimetro d’azione consentitogli dall’art. 39 Cost., applichi un contratto diverso da quello dei sindacati più rappresentativi, ma pienamente legittimo .
L’espressione in parola suona piuttosto come formula di chiusura, volta a semplificare il ruolo del giudice, indirizzandolo a verificare la proporzione della retribuzione in concreto corrisposta in rapporto alla quantità e qualità della prestazione, e cioè alle ore lavorate e alla qualifica effettivamente ricoperta, potendosi ritenere configurata la condizione di cui all’art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p., quando il suo importo sia tale da violare oggettivamente un “dimidiato” art. 36 Cost.

4. L’analisi del settore logistica, trasporto merci e spedizioni.
Tralasciando i contratti collettivi rivolti alle piccole e medie imprese (oggetto d’esame nel paragrafo seguente), nel settore logistica, trasporto merci e spedizioni (I01) compaiono 16 Ccnl, tra loro comparabili in ragione dell’identico ambito di applicazione oggettivo.
È bene precisare che tale selezione è stata operata, anzitutto, sulla base di quanto indicato nel campo di applicazione descritto in ciascun contratto.
Tuttavia, come si vedrà, si è ritenuto di ascrivere all’insieme dei Ccnl dedicati alle imprese di piccola e media dimensione anche due contratti siglati, per parte datoriale, da associazioni che si rifanno alle Pmi ma che non contengono alcuna esplicita limitazione soggettiva del loro ambito applicativo: si tratta del Ccnl distribuzione merci, logistica e dei servizi privati, siglato l’1 maggio 2019 da Conflavoro Pmi, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal (I170) e del Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione, Unilavoro Pmi, Sistema Industria Italia, Confsal-Fisals del 5 dicembre 2019 (I14H). Si è pervenuti a questa decisione giudicandosi opportuno preservare la corrispondenza tra la qualità dell’agente negoziale (in quanto associazione di Pmi) e l’ambito di destinazione del prodotto contrattuale.
Mettendo a confronto, in una ideale classifica, i minimi tabellari per la qualifica più bassa e le altre componenti fisse della retribuzione come la tredicesima o quattordicesima mensilità e l’Edr, là dove previsti, si osserva immediatamente un divario di circa il 45% tra il trattamento fissato, da un lato, dal contratto del sistema confederale I100 o dal Ccnl I14P, Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, sottoscritto da Cnl, Federazione Nazionale Autotrasportatori Cnl, Fild-Confsal, Fild-Ciu, l’1 ottobre 2021 (tra i quali lo scarto è di poche decine di euro), e, dall’altro, quello del Ccnl per la distribuzione delle merci, la gestione multifase della logistica e dei servizi verso la p.a. e il cittadino siglato da Assopostale e Ciu il 29 gennaio 2021 (I14L).
A fronte dei 1339,53 euro per quattordici mensilità previsti dal contratto I100 a favore del livello di inquadramento minore – cui, da ultimo, l’accordo di rinnovo del 18 maggio 2021 ha aggiunto un Edr mensile (per 13 mensilità) di 7,58 euro e 4 euro netti a titolo di bilateralità – o dei 1.343,18 euro mensili (per quattordici mensilità) previsti dal contratto I14P , si passa infatti ai 1000 euro (per tredici mensilità) del Ccnl I14L, i quali scendono ulteriormente a 950 euro per i lavoratori di primo ingresso e a 940 euro per le imprese di nuova costituzione .

Ccnl id

Mensile

Mensilità

EDR

Mensilità EDR

Totale

I100

1.339,53 €

14

7,58 €

13

18.851,96 €

I14P

1.343,18 €

14

-  

 

18.804,52 €

I14B

1.328,17 €

14

8,26 €

13

18.701,76 €

I14M

1.330,82 €

14

 

18.631,48 €

I14N

1.328,17 €

14

 

18.594,38 €

I157

1.378,00 €

13

-  

 

17.914,00 €

I156

1.378,00 €

13

-  

 

17.914,00 €

I160

1.246,36 €

14

8,26 €*

13

17.556,42 €

I144

1.246,83 €

14

-  

 

17.455,62 €

I14C

1.325,75 €

13

-  

 

17.234,75 €

I14A

1.323,17 €

13

-  

 

17.201,21 €

I147

1.323,17 €

13

-  

 

17.201,21 €

I14G

1.310,00 €

13

-  

 

17.030,00 €

I148

1.283,74 €

13

8,51 €

13

16.799,25 €

I138

1.008,00 €

13

-  

 

13.104,00 €

I14L

1.000,00 €

13

-  

 

13.000,00 €

note:
* nel Ccnl I160 è previsto un Edr di 8,26 euro per la sezione Trasporto merci; per la sezione Ccnl Assologistica, l’importo dell’Edr è di 4,13 euro.

Nel complesso, considerando gli istituti retributivi principali, i trattamenti più vantaggiosi sono dunque previsti – oltre che dai contratti I100 e I14P – dai Ccnl I14B (Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni, Federdat, Aepi, Assidal, Flaits, Consil, Clas, Ciu, Uic, dell’11 marzo 2020), I14M (Ccnl Logistica e Trasporti, Uai, Uai-Uaat, Uai-Fngi, Ateca, Federliberi, Unionliberi, Unioncontribuenti, Aisi, Professione & Famiglia, Impresa & Famiglia, Confintesa, del 15 febbraio 2021) e I14N (Ccnl per i dipendenti delle imprese di autotrasporto merci, logistica e spedizioni, stipulato da Federterziario, Federterziario Logistica e Servizi, Ugl Viabilità e Logistica, Ugl, Ancl, il 19 luglio 2021), che stabiliscono retribuzioni (sempre comprensive delle mensilità aggiuntive e dell’eventuale Edr) tra i 18851,96 euro del contratto I100 e i 18594,38 euro del contratto I14N.
Il contratto I100 riconosce un trattamento di particolare favore anche per quanto riguarda le maggiorazioni retributive: nelle varie articolazioni che può assumere il lavoro straordinario, esso infatti prevede maggiorazioni che spaziano dal 30% per il lavoro straordinario feriale diurno, fino al 75% per il lavoro straordinario festivo notturno.
Lo stesso può dirsi considerando la disciplina dell’indennità di trasferta cui ha diritto il personale viaggiante, quantificata tra un minimo di 20,60 euro e un massimo di 39,96 euro per i servizi in territorio nazionale e tra un minimo di 28,74 euro e un massimo di 59,29 euro per i servizi in territorio estero .
Rispetto a questo testo, il contratto I14P prevede, invece, maggiorazioni meno generose per ciò che riguarda la remunerazione degli straordinari, riconoscendosi un incremento che va dal 15% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno al 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo: d’altro canto, risultano leggermente più alti gli importi corrisposti al personale viaggiante inviato in trasferta per motivi di servizio (22-41,80 euro per i servizi in territorio nazionale, 31-61,50 euro per i servizi in territorio estero).
Si collocano, invece, nella fascia più bassa dell’elenco in esame il Ccnl autotrasporto merci e logistica Mida-Snial del 23 dicembre 2015 (I148), il Ccnl per gli addetti delle imprese del settore trasporto, spedizioni, logistica e attività affini For Italy-Famar del 30 dicembre 2016 (I138) e, come visto, il contratto I14L.
Mentre il primo si scosta dalle somme riconosciute dal contratto I100 di 2.052,71 euro – prevedendo una retribuzione annua di 16.799,25 euro – il differenziale negativo aumenta ancor più sensibilmente raggiungendo i 5.747,96/5.851,96 euro per i contratti I138 e I14L, che stabiliscono minimi retributivi oscillanti tra i 13.104,00 e i 13.000 euro .
Parallelamente, se il contratto I148 contempla per il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro domenicale/festivo, degli incrementi retributivi di ammontare identico a quelli assicurati dal contratto I100 , nei contratti I138 e I14L spicca un trattamento deteriore non solo rispetto a tali voci , ma anche per ciò che riguarda, ad esempio, il lavoro reso in trasferta (la definizione dell’ammontare della diaria da riconoscere al lavoratore non è contenuta nel Ccnl I14L, ma è rinviata al regolamento aziendale) o in regime di orario flessibile (nel contratto I14L la maggiorazione prevista per ogni ora prestata oltre quanto previsto contrattualmente si attesta, infatti, al 5% contro il 17% riconosciuto dal contratto I100).

ccnl

id

Mens.

13a

14a

Scatti anz.

Magg. lavoro straord.

Magg. lavoro nott./
dom./
fest.

Magg. orario fless.

Indennità trasferta

Altre indennità

Ind.  cassa e maneg.

 denaro

EDR

I100

1.339,53 €

   sì

5 ∀ biennio = 18,78-29,44 €

30-75%

15-50%

17-25%

20,60-59,29 €

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.
di mensa 0,06 € /die
reperibilità 25,82 €/mese

4-5%

7,58 €

I14P

1.343,18 €

   sì

5 ∀ biennio = 1% retr.

15-40%

25-35%

15%

22-61,50 €

mezzi di locomozione 5%
lavoro disagiato 10%
di alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.

rimozione scorie 3%

5%

-

I14B

1.328,17 €

   sì

5 ∀ biennio = 18,78-30,99 €

30-75%

15-50%

17%

20,60-59,29 €

-

-

8,26 €

I14M

1.330,82 €

   sì

5 ∀ biennio = 18,82-31,05 €

15-50%

15%

18%

-

-

10%

-

I14N

1.328,17 €

   sì

5 (= 1% retr.∀ scatto) 

15-40%

25-40%

15%

22-61,50 €

mezzi di locomozione 5%
lavoro disagiato 10%
di alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.

rimozione scorie 3%

5%

-

I157

1.378,00 €

  no

ogni biennio 18,50-30,80 €

15-65%

15-55%

15%

35-65 €

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.

5-7%

-

I156

1.378,00 €

  no

ogni biennio 18,50-30,80 €

15-65%

15-55%

15%

35-65 €

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.

5-7%

-

I160

1.246,36 €

5 ∀ biennio = 20,25-30,99€

30-75%

15-50%

17%

-

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C

4-5%

4,13-8,26 €

I144

1.246,83 €

5 ∀ biennio = 21-31 €

30-75%

15-50%

-

21-59,50 €

D.C.

4%

-

I14C

1.325,75 €

no

5 ∀ biennio = 2% retr.

25-50%

35-50%

-

10-35 €

di turno 7-15%
di presenza D.C.
lavoro disagiato D.C.
pulizia reparti/ambienti radioattivi D.C.
aeroportuale D.C.

3%

-

I14A

1.323,17 €

no

5 ∀ biennio = 3% retr.

15-40%

20-25%

-

15-35 €

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.
premio di operosità 2%

4-5%

-

I147

1.323,17 €

no

5 ∀ biennio = 3% retr.

15-40%

20-25%

-

30-45 €

mezzo di trasporto D.C.

zona malarica D.C.

alta montagna D.C.

lontananza centri abitati D.C.

premio di operosità 2%

4-5%

-

I14G

1.310,00 €

no

6 ∀ biennio = 2,5% retr.

20-35%

25-35%

-

16-40 €

mezzi di locomozione D.C.
lavoro disagiato 10%
di alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.

rimozione scorie D.C.

4%

-

I148

1.283,74 €

no

5 ∀ biennio = 19,34-31,92 €

30-75%

15-50%

17-25%

50% fino a 24 h
50% retr. per i gg di missione oltre le 24 h

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananza centri abitati D.C.
di mensa 0,06 € /die
reperibilità 27,11€/mese

5%

8,51 €

I138

1.008,00 €

no

5 ∀ biennio = 22,21-41,42 €

15-50%

15-20%

banca ore

25-60 €

-

D.C.

-

I14L

1.000,00 €

no

5 ∀ trienn. =

1,5% retr.

15-50%

15%

5%

D.C.

-

5%

-

note:

D.C. = da concordare in sede di contrattazione di secondo livello.

I dati Cnel-Inps sulla diffusione dei contratti collettivi stipulati conducono, infine, a formulare due osservazioni.

Da un lato, sulla base di quanto illustrato nella tabella 2, emerge come il contratto che, con ragionevole approssimazione, può dirsi stipulato dai sindacati più rappresentativi fissa un trattamento economico, di massima, equiparabile a quello sancito in altri contratti collettivi, seppure applicati a un numero molto inferiore di datori di lavoro e lavoratori o di cui nemmeno si conosce il dato applicativo. Dando uno sguardo alle informazioni disponibili, si nota infatti che il contratto I14B riguarda 74 datori di lavoro e 589 lavoratori, mentre nessun confronto può essere fatto rispetto ai contratti I14P e I14M.
D’altro lato, tra i contratti che si distinguono per una maggiore convenienza in punto di costo del lavoro, si conosce la diffusione del solo contratto I138 For Italy-Famar, che si riferisce a 58 datori di lavoro e 303 lavoratori.

5. I contratti collettivi per le Pmi.
Come anticipato, si è deciso di compiere un esame separato per i contratti collettivi del settore logistico riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze di micro, piccole e medie imprese .
Volendo seguire lo stesso metodo di indagine condotto nel paragrafo precedente, si osserva l’esistenza di un notevole differenziale anzitutto con riguardo ai minimi tabellari riconosciuti nei vari contratti, se è vero che dai 1.347,20 euro mensili previsti dal Ccnl distribuzione merci, logistica e dei servizi privati, Conflavoro Pmi, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals, Confsal, dell’1 maggio 2019 (I170), si scende ai 1.130 euro del Ccnl trasporto e logistica siglato da Italia Impresa, Associazione Imprese Italiane, Aiva Sgsl, Fitra Italia, Union Formatori, Assobeautymanager, Sitlav, il 22 dicembre 2014 (I155). Differenziale che aumenta ancor più sensibilmente (nell’ordine dei 4.170,8 euro) considerando, altresì, le mensilità aggiuntive: in questo caso, ai 18.860,80 euro del contratto I170 , si contrappongono i 14.690 euro del contratto I155 .

Ccnl id

Mensile

Mensilità

Totale

I170

1.347,20 €

14

18.860,80 €

I14H

1.328,17 €

14

18.594,38 €

I134

1.250,00 €

14

17.500,00 €

I137

1.250,00 €

14

17.500,00 €

I142

1.232,00 €

13

16.016,00 €

I143

1.232,00 €

13

16.016,00 €

I141

1.215,00 €

13

15.795,00 €

I158

1.200,00 €

13

15.600,00 €

I135

1.050,00 €

14

14.700,00 €

I136

1.050,00 €

14

14.700,00 €

I155

1.130,00 €

13

14.690,00 €

 
 

Il contratto I170 riconosce un trattamento di particolare favore anche per quanto riguarda le maggiorazioni retributive : relativamente al lavoro straordinario, esso infatti prevede maggiorazioni che spaziano dal 30% per il lavoro straordinario feriale diurno, fino al 75% per il lavoro straordinario festivo notturno , con ciò contemplandosi una serie di percentuali sostanzialmente sovrapponibili a quelle assicurate dal contratto di Cgil, Cisl e Uil (I100).
Nel complesso, considerando le voci principali della retribuzione, risulta altrettanto vantaggioso per i lavoratori il trattamento previsto dal Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione, Unilavoro Pmi, Sistema Industria Italia, Confsal-Fisals (I14H) del 15 dicembre 2019, il quale riconosce per il livello di inquadramento più basso 1328,17 euro mensili (per 14 mensilità), per un totale annuo di 18.594,38 euro: a fronte di maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario analoghe a quelle del contratto I170, è inoltre fissata un’indennità di trasferta che, a seconda delle diverse fasce orarie, varia dai 20,60-39,96 euro per i servizi in territorio nazionale, ai 28,74-59,29 euro se essa si compie in territorio estero.
Seguono, in ordine decrescente, da un lato, il Ccnl I134 (per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di Autotrasporto e Spedizione Merci dell’artigianato, delle Pmi e della Cooperazione, Coopitaliane, Impresa Italia, Famar-Confamar del 30 gennaio 2019) e il Ccnl I137 (per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore dell’Autotrasporto e Spedizione Merci dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Adli, Coopitaliane, Famar-Confamar) – in cui la retribuzione mensile per l’ultimo livello si attesta sui 1250 euro – e, dall’altro, il Ccnl I142 (per i dipendenti delle micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini, Confimpreseitalia-Confsal, del 28 novembre 2011) e il Ccnl I143 (per i dipendenti delle micro e piccole imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini, Unsic-Confsal), dove il minimo tabellare scende a 1232 euro per un totale di 13 mensilità .
Giungendo, infine, nella fascia dei contratti collettivi che riconoscono le retribuzioni più basse, si incontrano:
- il Ccnl dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affini e/o ausiliarie, Confimpreseitalia-Cse del 6 marzo 2018 (I141), che riconosce l’importo di 1215 euro mensili , per un totale di 15.795 euro;
- il Ccnl del settore dei trasporti, spedizione merci, logistica ed attività affine e/o ausiliarie, siglato da Unione, Fdp Italia, Conflap, il 15 novembre 2021 (I158), dove si prevedono 13 mensilità da 1.200 euro, per un totale di 15.600 euro;
- i contratti, di identico contenuto, I135 (Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Fedimprese, Famar Nazionale, Snapel, del 10 dicembre 2014) e I136 (Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, Acis-Famar, del 23 marzo 2016), i quali fissano il minino mensile a 1.050 euro , per un totale di 14.700 euro;
- il contratto I155, che, come visto, con i suoi 1.130 euro mensili garantisce una retribuzione annua di 14.690 euro.
Per sottolineare la maggior povertà del trattamento retributivo contenuto in questi ultimi contratti, si possono portare ad esempio l’importo più esiguo delle maggiorazioni che il contratto I158 assicura in caso di lavoro straordinario (le cui percentuali raggiungono, al più, il 25% per il lavoro straordinario festivo notturno) , ovvero il minor numero di scatti di anzianità del contratto I155 (3, di durata triennale e pari all’1,5% della retribuzione) , così come la particolare disciplina della tredicesima ivi prevista, là dove si stabilisce che per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice abbia diritto a percepire la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della sua retribuzione.
Per concludere, dando uno sguardo al dato applicativo dei contratti che contemplano le retribuzioni più alte, le informazioni sulla relativa diffusione sono conosciute solo con riguardo al contratto I170, che risulta riguardare 85 datori di lavoro e 619 lavoratori, e al contratto I14H, applicato da 18 datori di lavoro, per un totale di 103 lavoratori.
Tra i contratti che si sono collocati nella fascia intermedia, si può osservare la scarsa diffusione dei contratti I134 e I137, che coinvolgono rispettivamente 38/9 datori di lavoro, e 919/90 lavoratori.
Nessuna informazione è, invece, disponibile per i contratti contenenti i trattamenti retributivi peggiori.

Ccnl id

Mens.

13a

14a

Scatti anz.

Magg. straord.

Magg. lavoro nott./
dom./
fest.

Magg. orario fless.

Indennità trasferta

Altre indennità

Ind. cassa e maneg. denaro

EDR

I170

1.347,20 €

-*

30-75%

15-50%

5%

diaria giornaliera D.C.

-

5%

-

I14H

1.328,17 €

5 ∀ biennio = 18,78-30,99 €

30-75%

50-75%

17%

20,60-59,29 €

mezzo di trasporto D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananz. centri abitati D.C.

4-5%

-

I134

1.250,00 €

operai 1,5% retr ∀ biennio
impieg. 1-4,5% retr. da 2 a 10 anni

15-25%

10-25%

-

16 €/die

mezzi di locomoz.  D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananz. centri abitati D.C.
lavoro disagiato 10%
rimozione scorie e pulizia reparti D.C.

5%

-

I137

1.250,00 €

operai 1,5% retr ∀ biennio
impieg.

1-4,5% retr. da 2 a 10 anni

15-25%

10-25%

-

16 €/die

mezzi di locomoz. D.C.
zona malarica D.C.
alta montagna D.C.
lontananz. centri abitati D.C.
lavoro disagiato 10%
rimozione scorie e pulizia reparti D.C.

5%

-

I142

1.232,00 €

no

6 ∀ biennio = 2,5% retr.

25-50%

8-45%

-

personale viaggiante 20-45 €
non viaggiante 10-35 €

mezzi di locomoz.  D.C.
lavoro disagiato 10%
lontananz. centri abitati D.C.
rimozione scorie e pulizia reparti D.C.
di turno 7-15%

4%

-

I143

1.232,00 €

no

6 ∀ biennio = 2,5% retr.

25-50%

8-45%

-

personale viaggiante 20-45 €
non viaggiante 10-35 €

mezzi di locomoz. D.C.
lavoro disagiato 10%
lontananz. centri abitati D.C.
rimozione scorie e pulizia reparti D.C.
di turno 7-15%

4%

-

I141

1.215,00 €

no

4 ∀ biennio = 13-20 €

15-25%

10-15%

15%

diaria D.C.

mezzi di locomoz. 5%
lavoro disagiato 10%
di alta montagna D.C.
lontananz. centri abitati D.C. rimozione scorie 3%

D.C.

-

I158

1.200,00 €

no

4 ∀ biennio = 13-20 €

15-25%

10-15%

-

diaria giornaliera D.C.

-

D.C.

 

I135

1.050,00 €

5 ∀ biennio = 21-31 €

15-65%

50-75%

5% per le ore eccedenti

25-60  €

-

-

-

I136

1.050,00 €

5 ∀ biennio = 21-31 €

15-65%

50-75%

5% per le ore eccedenti

25-60  €

-

-

-

I155

1.130,00 €

no

3 (=1% retr.∀ scatto)

15-50%

30-50%

-

20 € 8-24 h
30 € 24 h+

indennità di trasporto** 1-5 €/die

di cassa 8%


di alta montagna D.C.

di sede disagiata D.C.


di vestiario 100 €

8%

-

note:
* in luogo degli scatti di anzianità, l’art. 31 del Ccnl I170 prevede degli scatti di merito, collegati alla formazione, il cui importo mensile è determinato da un apposito accordo aziendale.
** per le imprese con più di 15 dipendenti.
D.C. = da concordare in sede di contrattazione di secondo livello.

6. Il corrispettivo nei contratti collettivi sul lavoro dei riders.
Nel contesto di una ricerca volta a fornire un quadro d’insieme della contrattazione collettiva nel settore logistico utile all’applicazione dell’art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p., uno sguardo specifico deve essere rivolto ai contratti collettivi che si sono incaricati di disciplinare la particolare attività di distribuzione e consegna di cibo a domicilio: l’interesse nei confronti del tema risulta tanto più stimolato dai noti interventi della magistratura penale che, recentemente, hanno portato alla luce l’esistenza del “caporalato digitale” .
Sennonché, nel procedere al relativo esame ed alla successiva comparazione, occorre avvedersi della diversa qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro operata nei testi contrattuali e, soprattutto, della circostanza per cui l’attività in discorso è destinataria di accordi collettivi che insistono su due macro-settori contrattuali diversi: quello dei trasporti (I) e il macro-settore «Ccnl plurisettoriali, micro-settoriali e altri», contrassegnato, nella classificazione del Cnel, dalla lettera V.
La questione se il food delivery rappresenti un settore specifico e, dunque, separato rispetto al trasporto-logistica si è posta all’attenzione della dottrina giuslavoristica in occasione della stipula del Ccnl Assodelivery-Ugl del 15 settembre 2020 (identificato dal codice Cnel V15A), il cui ambito di applicazione – riferito ai lavoratori che svolgono «attività di consegna di beni per contro altrui» – poteva ritenersi già ricompreso, per l’appunto, nel più esteso perimetro categoriale della logistica, dove, a partire dal luglio 2018, la figura del ciclofattorino era stata espressamente contemplata dal Ccnl Logistica Trasporto merci e Spedizioni I100 , contenente la disciplina «per la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc.)» . Essa risulta, del resto, complicata dalla successiva emanazione di ulteriori tre testi contrattuali, destinati alla regolazione del lavoro del rider.
Utilizzando le stesse indicazioni metodologiche finora adottate, si procederà all’analisi di tali contratti collettivi distinguendoli a seconda del macro-settore contrattuale nel quale sono inseriti.
Nel comparto logistico, l’attività di distribuzione delle merci effettuata con mezzi di trasporto che non richiedono il possesso di patente di guida B o superiore è regolata:
- dall’accordo integrativo al Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni I100, stipulato in data 18 luglio 2018 ;
- da una apposita appendice al Ccnl distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati I170.
I lavoratori ad essa adibiti – inquadrati, in entrambi i contratti, come lavoratori subordinati – afferiscono alla categoria del personale viaggiante cui non spetta l’indennità di trasferta e il loro compenso risulta differenziato a seconda del mezzo di trasporto utilizzato (cicli o ciclomotori/motocicli) e dell’anzianità di servizio.
In particolare, nel contratto I100, dai 1.460,09 euro previsti per i primi sei mesi , si passa, a partire dal settimo mese, a 1.539,71 euro , che salgono poi a 1.579,55 euro dal quindicesimo mese per il personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli . Importi, dunque, paragonabili a quelli previsti dal contratto I170, i cui minimi si attestano sui 1468,40 euro per i lavoratori di primo ingresso appartenenti ad entrambi i livelli di inquadramento e, dopo un certo periodo, raggiungono la cifra di 1588 euro per coloro che effettuano il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli .
Nel macro-settore V compaiono altri 3 accordi collettivi:
- in primis, come visto, il Ccnl Assodelivery-Ugl per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider (V15A);
- il Ccnl per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider, sottoscritto da Cnl, Fild Confsal, Fild Ciu, il 1 ottobre 2021 (V15B);
- il Ccnl per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto terzi, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider, siglato da Confimitalia, Snalp, Confael, il 13 dicembre 2021 (V15C) .
Ad accomunare tali accordi v’è, anzitutto, la natura autonoma del contratto di lavoro nel quale si concretizza la prestazione del rider : se si può ritenere che simile scelta non comporti, in quanto tale, alcuna preclusione nei confronti della possibile applicazione dell’art. 603-bis c.p., essa però impedisce la maturazione a favore del lavoratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituiti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.
Passando in rassegna i testi contrattuali occorre però notare come i contratti V15B e V15C consistano, di fatto, in una mera riproduzione del contenuto negoziale del Ccnl Assodelivery-Ugl V15A .
Di talché, il corrispettivo in essi stabilito risulta sempre così articolato: a un compenso minimo di 10 euro lordi (che diventano 11,50 euro lordi l’ora nel contratto V15C) per una o più consegne nell’arco di un’ora (tempo stimato), si aggiunge una indennità integrativa in misura variabile dal 10% al 20%, ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni: prestazione di lavoro svolto di notte (dalle ore 00,00 alle ore 7,00); prestazione di lavoro svolto durante le festività; prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Infine, è previsto un sistema premiale (pari a 600 euro, una tantum) al raggiungimento, da parte del rider, di un certo numero di consegne a favore di una singola piattaforma, nel corso di ciascun anno solare .
Poche parole possono spendersi, infine, con riguardo alla consistenza applicativa dei contratti qui considerati, essendo noto il solo dato riguardante i contratti del settore logistico I170 e I100, che, come visto, con sufficiente certezza può dirsi il più diffuso .

7. Osservazioni conclusive.
In conclusione, la ricerca effettuata consegna all’osservatore almeno due informazioni essenziali: da un lato, la sostanziale omogeneità, quantomeno sotto il profilo economico, di taluni contratti, pur scarsamente rappresentativi, rispetto a quello che, per convenzione, si definisce “leader” e, dall’altro, l’evidente divario tra i valori retributivi dei numerosi contratti collettivi del settore logistico, alcuni dei quali, come visto, possono comportare per i datori di lavoro che li applicano un risparmio sul costo del lavoro anche del 45%.
Nel fornire un’interpretazione dell’art. 603-bis c.p. non contrastante con il principio di libertà sindacale e coerente con il pluralismo contrattuale che esso consente , si è però escluso che possa costituire indice di sfruttamento la corresponsione di una retribuzione (anche palesemente) inferiore rispetto a quella fissata dai contratti collettivi dei sindacati più rappresentativi, allorché essa sia frutto di una libera determinazione delle parti sociali: la conclusione opposta richiederebbe, perlomeno, che sia fatta chiarezza sui criteri da utilizzare per misurarne la rappresentatività.
Proprio il riferimento al necessario rispetto dell’art. 39 Cost. permette, allora, di identificare nella natura autenticamente sindacale dei soggetti stipulanti il requisito in assenza del quale l’art. 603-bis c.p. potrebbe liberamente operare .
A questo proposito, più di un dubbio è lecito nutrire con riguardo a due ipotesi, entrambe verificate nel corso dell’analisi svolta .
La prima di esse riguarda i contratti collettivi cosiddetti “fotocopia”, il cui testo riproduce pressoché alla lettera il contenuto di altri contratti : il caso più eclatante, come visto, si è riscontrato con riguardo agli accordi collettivi per i riders autonomi V15B e V15C, che ricalcano fedelmente il (di per sé controverso) Ccnl Assodelivery-Ugl V15A.
Questi stessi accordi conducono a constatare la seconda circostanza segnalata e cioè l’esistenza di contratti collettivi che vedono la presenza della stessa associazione, ora dal lato datoriale, ora dal lato sindacale: mentre nel contratto V15B Fild-Ciu compare per parte sindacale, nel contratto V15C Confimitalia, aderente alla medesima Ciu, rappresenta invece l’interesse delle imprese. Tale promiscuità emerge in modo ancor più evidente nel Ccnl I160 , dove sempre Ciu appare sia sul versante aziendale, sia su quello sindacale per il tramite delle aderenti Onaps e Cli-Ciu .
Ciò premesso, a ridimensionare la questione della rappresentatività nella selezione della retribuzione-parametro contribuisce, come segnalato, il secondo periodo dello stesso art. 603-bis, co. 3, n. 1, c.p., là dove si stabilisce che è indice di sfruttamento anche la corresponsione di una retribuzione «comunque» sproporzionata «rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato», senza ulteriormente indugiare sulla particolare qualità dei soggetti collettivi che abbiano stipulato il contratto collettivo preso a riferimento.

 

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