testo integrale con note e bibliografia
1. Introduzione
La certezza del diritto e la celerità delle decisioni giudiziarie rientrano senza dubbio tra le legittime aspirazioni di qualsiasi ordinamento giuridico .
D’altro canto, il processo di codificazione inaugurato, nell’Europa continentale, dal Codice Civile francese del 1804 (“Code Napoleon”) era radicato proprio nell’ambizione di disciplinare i rapporti privati tra gli individui attraverso poche regole chiare e semplici, che potessero pertanto essere interpretate e applicate quasi “automaticamente” da un giudice destinato ad atteggiarsi, riprendendo una celebre espressione di Montesquieu, a (mera) “bocca della legge”.
Successivamente, tali obiettivi sono assurti, nell’influente teorica di Max Weber, a condizioni per lo sviluppo del capitalismo moderno, in quanto fattori in grado di incidere direttamente sulle strategie di investimento degli operatori economici .
L’interrogativo che ci si pone in questa sede è se alle mete della calcolabilità e della celerità delle decisioni giudiziarie, quali corollari della certezza del diritto , si possa oggi giungere, in particolare nell’ambito del processo del lavoro, attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale (d’ora innanzi, AI) .
In altri termini, lo scopo della presente riflessione è di comprendere quali siano le potenzialità e, forse soprattutto, i limiti, ordinamentali prima che tecnici e/o informatici, della c.d. giustizia predittiva (in questo caso, del lavoro), la quale sta, come noto, calamitando l’attenzione degli ordini professionali, degli uffici giudiziari, della dottrina e, soprattutto, del legislatore (europeo e nazionale).
Al riguardo, il dato da cui partire è, da un lato, la classificazione, da parte del Regolamento UE n. 2024/1689 (di seguito, “AI Act”), dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati “da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti” come ad alto rischio (Allegato III, par. 8, AI Act) e, dall’altro lato, il divieto, sancito assai chiaramente (e, verrebbe da dire, definitivamente) nella disciplina europea e nazionale (art. 15 L. n. 132/2025), di sostituire il Giudice umano con il c.d. “Giudice-Robot”.
Proprio per questo, sarà necessario precedere innanzitutto ad una tassonomia dei sistemi di AI impiegabili nell’amministrazione della giustizia, distinguendo in particolare le tecnologie che mirano a sostituire (c.d. “Giudice-Robot”) da quelle che si limitano a integrare (c.d. “Assistente-Robot”) la persona del giudice nella decisione delle controversie di lavoro .
Tuttavia, si evidenzierà di seguito che la differenziazione tra Giudice-Robot e Assistente-Robot non dovrebbe essere sopravvalutata, come riconosce lo stesso AI Act, il quale postula che un sistema di AI capace in qualche modo di influenzare il ragionamento giudiziario (Assistente-Robot, per l’appunto) potrebbe essere comunque foriero di problemi, a cagione, più che della naturale tendenza del giudice a fare passivamente affidamento sul proprio “assistente automatizzato”, del radicamento assiologico della giustizia nel singolo caso e non nei dati aggregati.
Cionondimeno, nelle conclusioni non si negherà che la tecnologia possa costituire uno strumento utile per il miglioramento del sistema giudiziario, come dimostrato dagli esperimenti di digitalizzazione del processo avvenuti nel corso e a seguito della pandemia .
D’altro canto, come si legge nella monumentale Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV , la tecnologia, come ogni strumento, non può essere né “buona” né “cattiva” di per sé: tutto dipende dagli scopi e dalle finalità che animano i suoi fornitori e programmatori, oltre ai suoi fruitori .
2. Una tassonomia dei sistemi di Giustizia Predittiva: Giudice-Robot vs. Assistente-Robot
Con l’espressione Giustizia Predittiva si intende generalmente il mezzo informatico dotato di intelligenza artificiale capace di prevedere l’esito di una controversia giudiziaria sulla base di precedenti decisioni relative a casi analoghi .
In un’accezione più ristretta, la c.d. Predictive Justice funge da strumento per il potere giudiziario ed è quindi connessa all’idea di jus dicere (i.e. decidere) ben più che di jus prae-dicere (i.e. prevedere) .
Sotto questo profilo, si traccia comunemente la distinzione tra i sistemi tecnologici che mirano a sostituire il giudice umano (“Giudice-Robot”) e quelli che mirano ad assistere o supportare il giudice umano (“Assistente-Robot”). Secondo autorevole dottrina, i primi sistemi sarebbero dirompenti per l’intero sistema giudiziario, mentre i secondi sarebbero funzionali alla sua efficienza e al suo progresso , in particolar modo in presenza di casi semplici .
È tuttavia degno di nota che l’AI Act non distingua tra presunti casi semplici e difficili.
Piuttosto, come sostenuto persuasivamente dai teorici del diritto, anche quando un testo normativo appare chiaro – come potrebbe essere la regola “no vehicles in the park” – si possono incontrare seri ostacoli nella sua interpretazione: nel nostro esempio, la regola si applica certamente alle automobili, ma che dire delle biciclette elettriche, delle automobili giocattolo o dei passeggini? E, nel diritto del lavoro, al di là del modello tradizionale della catena di montaggio, quando è possibile stabilire con assoluta certezza e senza alcun dubbio che un’impresa conserva il potere di controllo sul lavoratore e che quest’ultimo ha quindi diritto a essere qualificato come dipendente anziché come lavoratore autonomo? Se le regole fossero davvero così chiare, è probabile che ben poche controversie arriverebbero davanti a un giudice , ma tale assunto si rivela, quanto meno al momento, controfattuale.
Ancora, i sistemi di IA destinati alle attività amministrative meramente ancillari – quali l’anonimizzazione o pseudonimizzazione delle decisioni giudiziarie, dei documenti o dei dati, la comunicazione tra il personale e le attività amministrative – non porrebbero, ad avviso di molti, minaccia alcuna , tanto è vero che lo stesso AI Act esenta l’uso dell’IA per finalità amministrative nell’ambito delle attività giudiziarie dalla classificazione tra i sistemi “High-Risk” .
Sul punto può essere ripreso un importante passaggio delle Raccomandazioni del CSM dell'8 ottobre 2025 sulla giustizia predittiva , relativamente alle ricerche nelle banche dati giurisprudenziali.
Il CSM sostiene che l'IA può assistere il magistrato nella consultazione delle banche dati e nella costruzione di stringhe di ricerca complesse. La situazione cambia, però, quando il sistema i) seleziona automaticamente la giurisprudenza “più rilevante”, ii) suggerisce gli orientamenti interpretativi prevalenti, iii) genera schemi motivazionali sulla base di pattern ricorrenti.
In queste ipotesi, secondo il CSM, non siamo più davanti a una semplice attività tecnico-organizzativa: il sistema può incidere sull'attività valutativa del magistrato e sull'indirizzo giuridico. A ragione, quindi, il CSM invoca una vigilanza sulla natura e sull'architettura del sistema, sulla trasparenza degli algoritmi di selezione/classificazione e, soprattutto, il mantenimento di un ruolo attivo e critico del magistrato nella valutazione dell'output: in sintesi, non deve essere considerato problematico (o “rischioso”) soltanto il sistema che decide, ma anche quello che seleziona la giurisprudenza, suggerisce l'orientamento prevalente o costruisce la motivazione sulla base di pattern ricorrenti.
3. Gli argomenti (decisivi) contro il ricorso al Giudice-Robot (anche) nelle controversie di lavoro
Ai sensi del considerando 61 dell’AI Act, “l'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana”.
Sulla scia della disposizione menzionata si colloca, a livello nazionale, l’art. 14 della Legge n. 132/2024, ove si stabilisce che, nei casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, il magistrato deve essere responsabile di ogni decisione concernente l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione delle prove e l’adozione di qualsiasi provvedimento rilevante.
La ratio di tale previsione non sembra risiedere nella mancanza di trasparenza o nelle potenziali disfunzioni (c.d. “hallucinations”) del decisore algoritmico, dal momento che le stesse riguardano anche l’Assistente-Robot, non per nulla classificato come strumento ad alto rischio (v. infra).
In effetti, ben prima dell’adozione dell’AI Act, gli studiosi e le studiose di diritto pubblico erano decisi nel sostenere l’incompatibilità ordinamentale e sistematica dell’uso di un Giudice-Robot , che non a caso è pressoché sconosciuto nell’esperienza comparata .
Una tecnologia che sostituisse il giudice naturale sarebbe innanzitutto incompatibile con il principio morale e giuridico del Due Process e con il principio di indipendenza della magistratura , nonché con l’intero sistema delle impugnazioni, che verrebbe compromesso da uno strumento difficilmente in grado di mettere in discussione e correggere le proprie determinazioni.
Non è solo una questione puramente tecnica, affondando la tematica nella stessa dignità umana e sociale delle persone che si rivolgono alla giurisdizione per dirimere le proprie controversie : se, ad esempio, viene contestata la legittimità di un licenziamento, il/la lavoratore/trice estromesso/a nutre una ragionevole aspettativa non soltanto circa la solida conoscenza della disciplina giuslavoristica rilevante da parte del/della magistrato/a, ma sulla sensibilità ed empatia di quest’ultimo/a, in quanto suo pari (persona), necessaria per comprendere le implicazioni che la perdita del lavoro comporta per un essere umano (indipendentemente dalla valutazione relativa alla sussistenza o meno in concreto della ragione addotta a sostegno del provvedimento datoriale) .
Tali qualità sembrano prima facie estranee ad un sistema di AI, della cui imparzialità relativamente ad una controversia tra un dipendente ed un operatore economico si potrebbe per di più dubitare laddove lo strumento venisse fornito da un’impresa privata, a sua volta presumibilmente datrice di lavoro . Qualora, di converso, il Giudice-Robot fosse fornito da un soggetto pubblico, si rischierebbe una compromissione del principio dell’indipendenza dei singoli poteri, mentre se il sistema fosse sviluppato da un organismo interno alla magistratura, la selezione dei membri di quest’ultimo sarebbe estremamente delicata e costoro finirebbero per esercitare una funzione para-normativa, più che interpretativa, paradossalmente quasi più incisiva di quella svolta dal Giudice delle Leggi.
4. L’opportunità di muovere oltre la dicotomia tra Giudice-Robot e Assistente-Robot
È già stato osservato che il Giudice-Robot è – comprensibilmente – una chimera quasi ovunque, mentre nell’esperienza comparata esistono significative aperture verso l’utilizzo dell’AI al fine di assistere il giudice naturale (e umano) nel processo di decisione delle controversie, civili e penali.
Tuttavia, sembra che la distinzione tra Giudice-Robot e Assistente-Robot non debba essere sopravvalutata e ciò specialmente laddove la normativa non imponga la trasparenza dei sistemi automatizzati.
Si pensi, ad esempio, al noto caso statunitense Loomis v. Wisconsin, noto anche come “Compas Case” . Nel 2013, il Sig. Loomis fu accusato dallo Stato del Wisconsin di aver dato corso ad una sparatoria da un’automobile in corsa. L’imputato ammise di aver guidato l’automobile in questione, ma negò il proprio coinvolgimento nello scontro a fuoco. Il Tribunale dello Stato fece ricorso ad un sistema automatizzato (il c.d. Compas, appunto), fornito da una società privata e dai parametri ignoti, per elaborare un profilo di rischio ai fini della determinazione della pena e, sulla base della valutazione algoritmica del Sig. Loomis come individuo con un “elevato rischio di recidiva” e “pericoloso per la comunità”, condannò quest’ultimo alla pena massima per i reati contestati. L’imputato sostenne che il ricorso ad uno strumento automatizzato come il Compas ai fini della determinazione della pena violasse il suo diritto costituzionale al due process, presentando una petition for certiorari che venne respinta dalla Corte Suprema del Wisconsin, la quale rilevò essenzialmente che l’uso dell’AI quale assistente del giudice naturale non avesse compromesso le garanzie difensive, posto che l’ultima parola era comunque rimasta in capo al giudice naturale.
Tale argomentazione appare eccessivamente formalistica e non tiene conto della varietà di fattori che incidono e influenzano il rapporto tra esseri umani e tecnologia in generale e tra il giudice naturale e il sistema di giustizia predittiva in particolare .
È difficile negare che tanto un’eccessiva fiducia nella neutralità e nell’oggettività della tecnologia (il cosiddetto automation bias) quanto il carico di lavoro (cartaceo) imposto al giudice naturale possano indurre quest’ultimo a seguire acriticamente (e senza riflettere) il “suggerimento” del sistema di AI.
Di conseguenza, una raccomandazione formalmente non vincolante dell’Assistente-Robot potrebbe in concreto avvicinarsi allo scenario del Giudice-Robot: in entrambe le ipotesi, l’esito sarebbe la perdita del ruolo centrale del giudice umano nel processo decisionale.
Si potrebbe forse replicare che, in alternativa all’Assistente-Robot, un giudice umano potrebbe comunque confrontarsi con un/a collega (umano/a) per risolvere una controversia, senza che da ciò derivi una compromissione definitiva dell’indipendenza del decisore.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, anche il/la collega più autorevole non potrebbe certo avere l’ultima parola su una determinata interpretazione della legge, mentre l’Assistente-Robot potrebbe, almeno in apparenza, avere godere dell’aura di oggettività che si associa comunemente ai calcolatori numerici.
Eppure, come si è puntualmente rilevato, gli algoritmi non sono altro che opinioni incorporate nella matematica : pertanto, se i dati del passato riflettono pratiche discriminatorie, anche i risultati avranno il medesimo carattere. Dalle stesse controversie relative al lavoro tramite piattaforma – in ambito nazionale e non solo – è emerso che, non solo gli algoritmi possono essere influenzati dai pregiudizi di coloro che li hanno programmati, ma pure che il loro utilizzo può involontariamente determinare un trattamento differenziato di coloro che sono protetti dalla normativa antidiscriminatoria .
Richiamando nuovamente “Loomis v. Wisconsin”, la generale mancanza di trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, che operano come “black boxes” , non consente di escludere che la razza e l’origine dell’imputato abbiano avuto un ruolo nella valutazione di Compas - e, a seguire, del Giudice-umano – circa l’elevata probabilità di recidiva del condannato .
Come verrà meglio illustrato infra, i dati aggregati relativi alla condotta passata di un gruppo di individui non possono automaticamente condurre a una valutazione della condotta futura di un singolo membro del gruppo : a ciascuno deve essere garantito il diritto di liberarsi dal proprio passato (“scegliere la propria differenza” ) e, ancor più, da quello di altri soggetti (ipoteticamente) appartenenti ad un medesimo “cluster”.
Soltanto a un giudice umano può essere affidato il compito di accertare quali siano le reali probabilità che un individuo costituisca un rischio per la comunità, esaminando le circostanze fattuali del singolo caso e dandone adeguatamente conto in sede di motivazione, la quale si pone in radicale antitesi con l’oracolare responso di uno strumento come Compas .
5. Ancora sui rischi nel ricorso all’Assistente-Robot nelle controversie di lavoro: la differenza tra probabilità e ricorrenza di un evento
Come già rilevato, i sistemi di AI destinati all’amministrazione della giustizia vengono classificati dall’AI Act come ad alto rischio, “in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” .
In quanto tali, gli strumenti de quibus vengono sottoposti ai requisiti di sostanziali e procedurali di cui agli artt. 6 ss. dell’AI Act .
In sintesi, i policy makers europei, come pure nazionali, hanno correttamente riconosciuto i rischi di bias e di errori dell’AI, insistendo sulla garanzia della trasparenza e della spiegabilità delle decisioni e/o dei suggerimenti algoritmici .
Un ulteriore argomento a favore di un approccio particolarmente prudente alla giustizia predittiva (anche nella forma “mite” degli Assistenti-Robot) nelle controversie di lavoro si radica sulla differenza tra la probabilità e l’effettiva ricorrenza di un evento: qualora, ad esempio, se un Assistente-Robot segnalasse che la maggior parte dei procedimenti in materia di discriminazione avviati presso un Tribunale locale si siano risolti con il rigetto della domanda, ciò finirebbe probabilmente per incidere, se non sull’esito della singola controversia, sulla disponibilità delle parti ad addivenire ad un accordo transattivo: per quanto la deflazione sia indubbiamente uno degli obiettivi meritevoli di un sistema giuridico, non sembra equo sacrificare, in nome della stessa (e, soprattutto, di una presunta efficienza), le possibilità di giungere a una decisione definitiva, specialmente nei casi che vedono coinvolti diritti fondamentali, come, per l’appunto, il diritto di non essere discriminati.
Del resto, un’autorevolissima dottrina, che aveva al contempo censurato un eccessivo attaccamento alle massime in un’epoca senz’altro anteriore all’evoluzione della giustizia predittiva , aveva avuto modo di osservare che, tanto nei procedimenti penali quanto nelle controversie civili e lavoristiche, la giustizia si radica nel singolo caso ed essa non può dunque trarre linfa vitale nei dati aggregati concernenti casi del passato, i quali, per quanto simili, non saranno mai del tutto sovrapponibili .
Richiamando il celebre esempio dei cigni di Popper, si opina che l’unico modo per verificare un’affermazione come “tutti i cigni sono bianchi” sarebbe poter osservare teoricamente tutti i cigni, il che non è ovviamente possibile. In altri termini, indipendentemente dal numero di cigni bianchi che possiamo aver osservato, non si può giungere alla conclusione che tutti i cigni siano bianchi . Traslando l’assunto nel campo che qui interessa, il frequente rigetto di una determinata rivendicazione non può compromettere le possibilità di successo di una futura domanda relativa alla medesima materia. Di converso, l’unica valutazione della prevedibilità (in senso ampio) dovrebbe rimanere nelle mani di giudici e avvocati, la cui esperienza e sensibilità costituiscono le sole lenti affidabili per distinguere a distanza i diversi tipi di “cigni” (ossia i casi giudiziari) e di offrire alle parti una valutazione qualificata circa l’opportunità (ed eventualmente i termini) di una transazione.
6. Tecnologia progressiva vs. interpretazione conservatrice
Come sostenuto persuasivamente in dottrina, per stimare il potenziale contributo di un Robot-Judge o di un Robot-Clerk, occorre tornare alle basi e valutare preliminarmente quale sia l’obiettivo ultimo della funzione giurisdizionale .
Invero, se si guarda al campo del diritto del lavoro, si nota che, all’indomani della crisi finanziaria del 2007/2008, in diversi Paesi europei sono state promosse delle riforme legislative volte a restringere il ruolo delle Corti nelle controversie di lavoro , spesso sulla base dell’assunto per cui la discrezionalità giudiziaria andasse contenuta in nome delle esigenze di certezza e di celerità utili a promuovere la competitività degli operatori economici .
Tuttavia, se tale progetto di riforma non è stato pienamente attuato, non è stato per una sorta di resistenza “politica” della giurisprudenza , bensì per una caratteristica intrinseca del diritto del lavoro, che, nell’incorporare naturalmente opzioni assiologiche, si avvale, sul piano della tecnica legislativa, del frequente ricorso a norme elastiche (si pensi al giustificato motivo oggettivo di licenziamento) e clausole generali (ordine pubblico, buona fede, buon costume…) , le quali conducono ad un’inevitabile valorizzazione del momento giurisprudenziale .
In un simile contesto, l’idea di affidare al Giudice-Robot, ma forse anche allo stesso Assistente-Robot, il compito di riempire di contenuto enunciati di carattere aperto o che rimandano ad un cangiante assetto valoriale risulta non soltanto problematico sul piano pratico (gli algoritmi si basano pur sempre su una logica binaria), ma anche discutibile sul piano teorico.
Infatti, ogni ordinamento giuridico respira attraverso i polmoni delle clausole generali , le quali consentono al primo di svilupparsi in uno con l’evoluzione della società e attraverso l’attività giurisprudenziale di “invenzione” – nel senso di Paolo Grossi – della soluzione giuridica corretta ed in linea con i valori del presente e non del passato (ad esempio, un comportamento che poteva dirsi contrario al “buon costume” nel 1942 potrebbe, nel 2026, integrare ogni canone di accettabilità, se non proprio di tipicità, sociale).
Dal momento che gli algoritmi hanno la tendenza, se non ad appiattirsi, quanto meno ad ispirarsi alle decisioni passate, l’affidamento cieco ad un sistema di AI finirebbe – in qualche modo paradossalmente, visto il livello di avanzamento tecnologico – per consolidare lo stato precedente dell’interpretazione giuridica .
Si potrebbe replicare che i sistemi più avanzati di intelligenza artificiale potrebbero essere tecnicamente in grado di cogliere anche l’evoluzione sociale , ma è nella logica della divisione dei poteri che della stessa si faccia portatore il giudice umano, per un basilare imperativo etico , tradotto, quanto meno nello spazio giuridico europeo, in una chiara direttiva di policy.
7. Osservazioni conclusive
Tirando le fila del discorso, si può innanzitutto osservare che l’idea di sostituire il giudice umano con un Giudice-Robot – come pure di affidarsi acriticamente ai “suggerimenti” di un Assistente-Robot – non solo risulta incompatibile con i principi fondanti del processo (anche del lavoro), ma si fonda, oltre che sull’esaltazione di una concezione assolutistica della celerità , sull’eccessivo affidamento in un sistema sostanzialmente probabilistico e, in sostanza, su una radicale sottovalutazione della complessità dell’arte del decidere .
Senonché, come sopra rilevato, la giustizia non è una questione di probabilità (che costituisce la base della “prediction” algoritmica), bensì una questione di correttezza ed equità della soluzione da individuare per il caso particolare e nello specifico momento e contesto.
Se è vero che nel processo del lavoro (e, in generale, nella tradizione di civil law e, ancor più, di common law) i precedenti svolgono un ruolo significativo, è tuttavia altrettanto vero che la realtà presenta molteplici sfumature e che i fatti non sono semplici dati .
La stessa disciplina lavoristica sostanziale ricorre frequentemente a norme elastiche e clausole generali, che rimandano ad un insieme di valori in evoluzione e richiedono un costante aggiornamento da parte di coloro che applicano le leggi e di coloro che decidono le relative controversie.
Tenere conto di una simile complessità non significa cedere all’estetismo dell’incertezza , ma, di converso, dovrebbe indurre ad un affidamento, in un senso propositivo e (cautamente) ottimistico, nell’integrazione cooperativa tra esseri umani (o, meglio, “intelligenza umana” ) e tecnologia .
Se il diritto (anche del lavoro) può essere descritto come un “discorso infinito” , circolare, plurale e progressivo, che connette le politiche, l’interpretazione dottrinale e la decisione giudiziaria delle controversie, una tecnologia normata e sorvegliata potrebbe in qualche modo potenziare e rafforzare il processo (da intendersi qui lato sensu) : operando alla periferia (ossia sulle attività ancillari), piuttosto che al cuore della decisione delle controversie (come farebbe un Giudice-Robot), essa consentirebbe ai giudici umani di risparmiare tempo nelle attività amministrative e di dedicarsi con un grado di intensità ancor maggiore alle funzioni di più alto livello, a partire dalla formazione e dalla riqualificazione, così da poter affrontare ancor più efficacemente le sfide poste da un sistema giuridico in rapida e continua evoluzione.