Testo integrale con note e bibliografia 

 

Sommario: 1. Le esternazioni tramite i social media. – 2. Libertà di pensiero nella Costituzione e limiti all’attività giornalistica. – 3. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di dipendenti privati. – 4. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di dipendenti pubblici privatizzati e non privatizzati (Militari e Forze di Polizia). – 5. Le esternazioni telematiche dei Magistrati e i risvolti disciplinari. – 6. Conclusioni. 

1. Le esternazioni tramite i social media.

Tra i più rilevanti riflessi dell’epoca telematica che stiamo vivendo va annoverata la assoluta e generalizzata libertà di pensiero, manifestabile attraverso social media che si affiancano, e quasi assorbono, i tradizionali strumenti di comunicazione cartacei, radiofonici e televisivi, aperti parimenti a tutti dopo il proliferare di radio e tv “libere” .
Con il termine social media si indicano tecnologie e pratiche in Rete che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, audio e video; con essi cambia radicalmente il modello di comunicazione tipico dei media tradizionali (radio, stampa, televisione): il messaggio non è più del tipo "da uno a molti", ma le fonti “emittenti” diventano aperte a tutti e interagiscono in tempo reale tra di loro. Con i social media cambia dunque il modello lavorativo e comunicativo, che potrebbe portare ad una asserita democratizzazione dell'informazione, trasformando le persone da "mere" fruitrici di contenuti, ad editori esse stesse. I social media sono però una realtà variegata e possono assumere differenti forme, che raggruppabili in 13 categorie: Blog, reti professionali (business network), progetti collaborativi, reti aziendali (enterprise social network), Forum in Internet, microblog, condivisione di foto, recensioni di prodotti/servizi, social bookmarking, giochi su reti sociali, servizio di rete sociale, condivisione di video (video sharing) e realtà virtuali (virtual world).
Come è stato molto efficacemente rimarcato , “la normalità, direi anzi la familiarità, con cui queste forme di comunicazione e di socializzazione entrano nel quotidiano, spesso fanno tuttavia il paio con un loro uso scriteriato o inopportuno o, quantomeno, privo di buon senso e razionalità. Alcuni fattori ricorrenti nelle dinamiche di utilizzo e approccio dei social concorrono a tale cortocircuito mentale:
- la ricerca dell’approvazione sociale (virtuale) a qualunque costo, del piacere e riscuotere consensi, con relativa perdita del senso critico e della dimensione reale dell’esistenza,
- altrettanti effetti sono dati dall’assoluta eterogeneità dei contenuti e delle opinioni: si può credere di poter dire di tutto e discettare di tutto, rapportarsi con tutti, annullare distanze (sociali e culturali) che invece realmente esistono e ingannarsi sulle reali capacità personali di comprensione e di dibattito;
- la forma di immediatezza e velocità delle risposte e delle azioni, che da un lato determinano un uso dell’intelletto inversamente proporzionale alla rapidità delle stesse e, dall’altro, richiedono talvolta un bisogno di superconnessione quasi in tempo reale (d’altronde, se si arriva a confondere quella con la vita vera, il tempo in cui si è disconnessi è parificato a un non-vivere)”.
Questi ultimi strumenti social, pur agevolando l’agire quotidiano privato e pubblico e pur consentendo una più ampia libertà di manifestare le proprie idee, in molti casi trasmodano in mezzi di dilagante diffusione di affermazioni diffamatorie, calunniatorie o quanto meno denigratorie (a cui sono equiparabili anche immagini o filmati offensivi o fonti di dileggio o di discredito per lo stesso divulgatore oltre che di terzi) ed affiancano, sul piano (dis)informativo, alcune testate telematiche e cartacee dove il vero ed il falso si confondono, gli onesti e i parassiti vengono sovrapposti o affiancati, anche attraverso meri suggestivi “catenacci”, o accostamenti fotografici o di notizie ben diverse (e solo apparentemente simili), o tramite differimenti temporali nella pubblicazione di datate notizie, o con omissioni di dettagli o, viceversa, con arricchimento gratuito della notizia con circostanze e aggettivi ulteriori, non essenziali, maliziosamente evocativi e/o non veri.
Occorre prendere dunque atto che, accanto ai tradizionali comunicatori, storicamente rappresentati da politici, giornalisti, studiosi e scrittori, operano nel firmamento mediatico milioni di esternatori tramite social network (chat, blog, twitter, mail, sms etc.): come ben disse Umberto Eco nel 2015 “I social media hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”.
Va inoltre rimarcato che chi scrive su una mailing list o su diverse piattaforme dedicate alla socializzazione deve considerare come conseguenza altamente probabile che il suo messaggio possa avere una diffusione ulteriore e non possa essere considerato, secondo un indirizzo giurisprudenziale prevalente ma non univoco , alla stregua di corrispondenza privata, salvo valutare in concreto se le modalità di accesso ad alcune informazioni o foto non siano state dall’interessato, con idonee modalità di protezione (password, previo proprio consenso etc.), riservate solo a singoli .
Quest’ultimo distinguo tra strumenti aperti o chiusi dovrebbe essere più accuratamente ponderato dalla Magistratura ordinaria e amministrativa in futuro, anche se è innegabile, a nostro avviso, sul piano disciplinare, che la diffusione del messaggio ad un numero determinato o illimitato di persone rilevi solo per valutare la gravità della condotta in punto di proporzionalità punitiva o la più o meno vasta potenzialità lesiva dell’immagine aziendale (parimenti per una valutazione di proporzionalità punitiva), ma non certo per affermare la liceità tout court di un comportamento comunque offensivo o denigratorio: la riservatezza della comunicazione non esclude infatti né, tanto meno, legittima la diffamazione, che ha sempre risvolti disciplinari evidenti .
Appare dunque ormai indispensabile adottare un vero e proprio sistema generale di governance per le esternazioni tramite social media, pur essendoci delle condotte che vengono riconosciute come corrette nell’ambito del web e sono riunite sotto il termine di Netiquette: una serie di regole che “dovrebbero” essere rispettate durante un’interazione con utenti di internet (blog, forum, community, semplici commenti). Tali regole permettono una buona condotta degli utenti nel rispetto degli uni verso gli altri, ma si tratta di regole non riconosciute dalla legge, e quindi un utente è con maggior difficoltà soggetto a sanzioni (penali, civili o disciplinari) se il rispetto di esse viene a mancare. In aggiunta a tale auspicio di una normazione generale, in ogni caso, come si vedrà nei successivi paragrafi, nei singoli “micro-ordinamenti” (es. impiego pubblico, ordini professionali, impiego privato) esistono già, ma andrebbero meglio codificate, delle regole interne comportamentali per un uso consapevole delle piattaforme social.
Lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un recente intervento tenuto il 5 aprile 2019 presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci, ha rimarcato la necessità di una maggior attenzione alla sobrietà nei comportamenti e nelle esternazioni mediatiche anche perchè gli strumenti social sono “strumenti che, se non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l’azione dei magistrati e offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria" ed inoltre i gli strumenti mediatici non devono incidere sule decisioni, in quanto “la magistratura, tra l’altro, non deve mai farsi suggestionare dalla pressione che può derivare dal clamore mediatico alimentato intorno ai processi, poiché le sue decisioni non devono rispondere alla opinione corrente – né alle correnti di opinione – ma soltanto alla legge….. nel nostro sistema costituzionale la magistratura non è composta da giudici o pubblici ministeri elettivi e neppure ovviamente da giudici o pm con l’obiettivo di essere eletti” .
Ma il problema della libera manifestazione via internet del proprio “pensiero” è assai più ampio e riguarda non solo i Magistrati, ma tutti i cittadini: a fronte di questa “invasione di imbecilli” delle più variegate categorie professionali, che esternano liberamente, prevalentemente in via telematica, ma anche attraverso più “antichi” strumenti cartacei, radiofonici, o televisivi (o contemporaneamente attraverso versioni sia cartacee che telematiche di talune testate giornalistiche o televisive), obiettivo del presente studio è quello di offrire qualche spunto di riflessione in ordine alla libertà di pensiero e ai suoi limiti, con particolare attenzione agli argini che incontra questo basilare diritto, costituzionalmente rilevante, per i giornalisti e per i pubblici dipendenti, due categorie di “esternatori qualificati” nel variegato ed allargato panorama comunicativo.
Giova premettere che l’ampliamento del numero degli esternatori attraverso lo strumento social acuisce in via generale sia il preesistente ed antico rischio, sul piano giudiziario, di diffamazioni ed offese dell’altrui reputazione (di valenza civile, penale e per taluni anche disciplinare), sia il delicato problema, di valenza sociale, della disinformazione. Difatti, accanto all’ “informazione” e ai suoi ordinari ed etici divulgatori, esiste da sempre uno sgradevole giornalismo diffamatorio ed una crescente e pericolosa “disinformazione” telematica che ha molti cultori nel mondo.
La disinformazione, nelle scienze della comunicazione, è l’attività malevola che mira a fornire e diffondere deliberatamente informazioni false, fuorvianti o non oggettive, o, aggiungiamo noi, ad omettere informazioni, distorcendo o alterando la realtà dei fatti allo scopo di ingannare, confondere o modificare le opinioni di qualcuno verso una persona (per delegittimarla), un argomento, una situazione, traendone spesso vantaggio. In senso lato il termine, oggi espresso anche dall’inglesismo “fake news”, indica una cattiva forma di informazione, senza cioè il rispetto dei suoi principi cardine (obiettività, completezza, trasparenza, precisione, citazione delle fonti) a prescindere dall’intenzionalità o meno di alterare la realtà dei fatti .
Questa “disinformazione”, espressa talvolta in modo più subdolo (e dunque illecito) attraverso sottintesi sapienti, accostamenti suggestionanti, toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, insinuazioni, stralci mirati di pensieri più ampi e articolati, trasmoda poi, in alcuni casi giornalistici, in vera e propria “campagna del fango” , ben descritta in studi specifici e da acuti giornalisti come Giuseppe D’Avanzo o Roberto Saviano (in più occasioni, tra le quali il noto monologo al festival internazionale del Giornalismo del 2011 a Perugia) con ricche esemplificazioni e pertinenti richiami: dal caso montato da Camilla Cederna che portò alle dimissioni del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, ai persecutori servizi nei confronti del direttore di Avvenire Dino Boffo, ad opera del Giornale di Vittorio Feltri, agli insulsi servizi di Canale 5 sui calzini del giudice civile Raimondo Mesiano, mero estensore di una routinaria (seppur rilevante) condanna civile di Mediaset a risarcire il gruppo De Benedetti nel “caso Mondadori” (connotato da plurime illiceità a danno di De Benedetti e da erogazioni tangentizie ad un giudice corrotto della Corte d’Appello di Roma). Ma tanti altri, e meno noti, sono i casi menzionabili che si presterebbero ad un’ attenta ricognizione in uno studio scientifico sulle distorsioni giornalistiche e degli esternatori telematici, o alla realizzazione di un reportage, o ancora, con maggior utilità, ad un istruttivo seminario in Scuole di Giornalismo o per pubblici dipendenti sugli errori da evitare nello scrivere su giornali o nel firmamento social.
Ma l’attualità di una riflessione sui risvolti giuridici delle patologie delle esternazioni mediatiche in generale e dei giornalisti e dei pubblici dipendenti in particolare , si palesa necessario anche alla luce di due novità che connotano questi due peculiari “esternatori qualificati”:
a) la pendenza in Parlamento, nella pregressa legislatura, di un complesso disegno di legge (anche) sulla diffamazione a mezzo stampa: il vecchio disegno di legge “Costa”, approvato a ottobre 2013 e poi a giugno 2015 dalla Camera e passato all’esame del Senato (DDL S-1119-B, rel. Filippin), che ha impegnato il pregresso Legislatore in un complesso bilanciamento tra diritti contrapposti, quali la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero da un lato e la reputazione e l’onore dall’altro: ciò implica doverose soluzioni di compromesso, punendo (seppur in modo meno rigoroso rispetto all’attuale normativa) giornalisti diffamatori, ma drenando iniziative giudiziarie tese solo ad intimorire giornalisti e testate, assumendo come parametro, in tale calibratura tra diritti contrapposti, la gerarchia dei valori costituzionali. Il rilevante testo non sembra essere stato ripreso dall’attuale compagine Parlamentare se non per alcuni aspetti (dal d.d.l. S.856, rel. Di Nicola e altri), proponendo il Legislatore in carica solo una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, in linea con il predetto precedente tentativo parlamentare, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa;
b) l’introduzione per i pubblici dipendenti di un nuovo codice di comportamento, il d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (recepito da tutte le singole amministrazioni in un codice aziendale più mirato e dettagliato ai sensi dell’articolo 54, co. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.1, co.2, d.P.R. n.62 cit.) che, prendendo atto di diverse cadute di stile (o di veri e propri illeciti) in via telematica, impone ai lavoratori pubblici una maggiore attenzione alle esternazioni tramite strumenti social, valorizzate anche da circolari interne e momenti formativi.

 

2. Libertà di pensiero nella Costituzione e limiti all’attività giornalistica.

Partendo dal corretto esercizio dell’attività giornalistica , la stessa costituisce estrinsecazione della libertà di informazione che, tuttavia, nel nostro ordinamento costituzionale non gode di testuale tutela autonoma (come nella Costituzione spagnola). Ciononostante, se ne rinviene nell’art. 21 Cost. il fondamento costituzionale, potendo e dovendo la libertà di cronaca essere ricompresa nella libertà di manifestazione del pensiero, condividendone la stessa struttura, la stessa natura e le stesse garanzie. L’attività giornalistica è dunque la massima espressione della libertà di pensiero codificata nell’art. 21 della Costituzione, da annoverare tra i diritti inviolabili dell’uomo garantiti dall’art. 2 Cost., con conseguente legittima apponibilità di limiti a tale diritto solo quando questi ultimi a loro volta trovino fondamento in altre disposizioni costituzionali di pari rango, tra le quali lo stesso art. 2 che riconosce altri diritti inviolabili, quali la dignità, l’onore, la reputazione, la riservatezza.
Secondo l’art. 21 Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 recita all’art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”, mentre l’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848 ribadisce che “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”, pur garantendo la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione stessa.
La Convenzione si preoccupa, altresì, di fornire un elenco degli interessi la cui salvaguardia può giustificare una limitazione della libertà di espressione e tra queste si segnalano in particolare la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché l’esigenza di impedire la divulgazione di informazioni riservate o di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Emerge chiaramente da tale fonte sovranazionale l’attenzione riservata alla libertà di informazione e alla possibilità che la stessa possa collidere con il diritto alla riservatezza, ponendo un problema di bilanciamento tra diritti parimenti fondamentali.
Sebbene si escluda l’avvenuta “comunitarizzazione” della Cedu, l’importanza rivestita nell’ordinamento italiano delle norme in essa contenute, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, è testimoniato dalla giurisprudenza costituzionale costante, secondo cui le disposizioni Cedu integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale di cui all’art. 117, co. 1, Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
La principale manifestazione della libertà di pensiero per un giornalista è data dal diritto di cronaca, o diritto d’informare, quale ius narrandi (diritto di trasmettere notizie e riferire pensieri prevalentemente altrui) consistente nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico . Lo strumento, cartaceo, televisivo, radiofonico o strumenti telematici non mutano l’essenza del problema, a fronte dell’ampia dizione dell’art. 21 Cost., che fa riferimento alla più ampia manifestazione di pensiero tramite “parola, scritto o ad ogni altro mezzo di diffusione”.
La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo, riprendendo su un piano giuridico il pensiero già espresso sul piano filosofico da Kant, il quale riteneva che la libera circolazione delle idee fosse il fondamento della conoscenza e dell’emancipazione dell’uomo.
Ma tale libertà, al pari di tutte le libertà costituzionali, come ben chiariscono i basilari referenti deontologici e i pronunciamenti della magistratura e degli organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti e della magistratura, non è incondizionata. Il concetto di limite è infatti insito nel concetto di diritto: l’esercizio di un diritto, quale quello di pensiero (di cronaca, di critica, di satira) non cagiona un danno ingiusto a terzi solo se esercitato in modo legittimo, ovvero non travalicando i limiti posti dall’ordinamento a tutela degli interessi altrui di pari rango.
Del resto, dalla lettura dello stesso art. 21 cost. si desumono chiari ed evidenti limiti non solo afferenti al testuale “buon costume”, ma rinvenibili implicitamente (c.d. limiti impliciti) dall’esistenza di beni o interessi diversi, quali i diritti fondamentali della persona scolpiti dall’art. 2 cost., che sono parimenti protetti e garantiti dalla Costituzione. Tali limiti, individuati dalla giurisprudenza e dagli stessi organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, sono così schematizzabili:
1) il buon costume, unico limite espressamente previsto dalla Costituzione per tutte le manifestazioni di pensiero (anche quelle riguardanti spettacoli come le attività teatrali e cinematografiche) da mettere in correlazione non con una accezione civilistica di moralità pubblica, ma con la nozione penalistica di pubblica decenza e di pudore (o morale) sessuale e, dunque, con gli “Atti e oggetti osceni” degli artt. 528 e 529 del codice penale che rechino pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale. La nozione di buon costume è notoriamente connotata da relatività, variando notevolmente, secondo le condizioni storiche di ambiente e di cultura, ovvero secondo la sensibilità sociale di cui anche la magistratura prende necessariamente atto in sede civile e penale;
2) il diritto alla riservatezza, icastica espressione che, per antonomasia, è l’esatto contrario della libertà di pensiero, da applicarsi indistintamente non solo a giornali, radio e TV, ma anche a tutti i social network o su forum privati. Tale diritto, pur non testualmente previsto dalla Costituzione, è implicitamente presente (in quanto già riconducibile ai diritti fondamentali dell’art. 2 cost.) ed è affermato dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e dall’art. 8 della Cedu, oltre che dal Codice della privacy, secondo cui la diffusione e la comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche deve rispettare il requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, d.lgs. n. 196 del 2003), nonché i principi di correttezza, proporzionalità, pertinenza, qualità e sicurezza dei dati (art. 11). La valenza penale, civile e disciplinare di una violazione di tale basilare diritto, soprattutto se involgente minori o malati, è oggetto di studi specifici ;
3) i segreti, posti a tutela di interessi pubblicistici (Patria, giustizia, sicurezza pubblica), come il segreto di Stato (256, 261, 262 c.p. espressivi dell’art. 52 cost. e del connesso dovere di difesa della Patria), il segreto d’ufficio (326 c.p. espressivo del dovere di fedeltà di cui all’art. 54 cost.), il segreto istruttorio/investigativo (artt. 114, 115 e 329 c.p.), o di tipo privatistico, quale il segreto industriale e professionale (art. 622 c.p., art. 200 c.p.p.). Quest’ultimo assume peculiare rilevanza per la professione del giornalista in ordine alla rivelazione delle fonti di notizia, obbligatoria se indispensabile per l’accertamento di un reato;
4) l’onore, da intendersi, come rimarcato anche dalla Consulta con sentenza n. 86 del 1974, sia come dignità personale (la cui violazione dà luogo all’ingiuria ex art. 594 c.p.) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione ex art. 595 c.p.) che come diritto all’identità personale. In tal senso, in difetto dei requisiti della verità dei fatti (anche putativa, ovvero frutto di serio e diligente lavoro di ricerca delle fonti e di fedeltà attenta al contenuto di eventuali provvedimenti giudiziari), della forma civile dell’esposizione (c.d. continenza, più tenue nella critica politica e nella satira, ma sempre rispettosa “di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone”) e dell’utilità sociale o pertinenza dei fatti riferiti (soprattutto attraverso un uso scrupoloso delle fonti e una adeguata valutazione della notorietà della persona coinvolta e del suo ruolo sociale), si concretizza una palese violazione, sanzionabile penalmente e disciplinarmente e risarcibile pecuniariamente, dell’onorabilità di una persona, anche con riferimento all’attualità della informazione. Altri reati perfezionati con la parola o con lo scritto (calunnia, concorso morale o istigazione in altri delitti, minaccia, vilipendio, aggiotaggio ecc.) rientrano in modo evidente nei limiti all’ampio diritto alla libertà di pensiero;
5) tra i limiti alla libertà di pensiero, riconducibili alla utilità sociale o meno dell’informazione, vi è, infine, il diritto al silenzio, ovvero a che non siano resi noti fatti e valutazioni disonorevoli, e all’oblio sugli stessi dopo alcuni anni venendo meno la predetta attualità della informazione , da bilanciare però, in taluni casi, con l’ulteriore diritto alla ricerca storica e scientifica (ad esempio sul negazionismo) e alla memoria, come diritto a non dimenticare crimini contro l’umanità, il cui ricordo è indefettibile per l’educazione dei giovani.
Tali limiti, come si è rimarcato in studi specifici , sia in ordine ai profili civili, che a quelli penali e soprattutto disciplinari, sono stati scandagliati e valutati in concreto in relazione ad una vasta casistica vagliata dalla magistratura e dagli organi disciplinari, che hanno contribuito alla creazione di un vero e proprio decalogo dei limiti (scolpiti dalla nota sentenza “Borruso”: Cass., sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259 ), soprattutto in riferimento alla libertà di cronaca.
Tale basilare sentenza, ripresa dalla successiva giurisprudenza, afferma che il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1. utilità sociale dell’informazione; 2. verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3. forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.
In particolare, la verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.
La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite, nonché la previsione di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria.
Proprio per questo, il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione. Lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre – con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato – ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):
A. al sottinteso sapiente: cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole – se non apertamente offensivo – nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;
B. agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee, ovvero con giudizi (anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;
C. al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione: classici a tal fine sono l’uso del punto esclamativo – anche là ove di solito non viene messo – o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, “notevole”, “impressionante”, “strano”, “non chiaro”;
D. alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che … “ riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione, a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.
Ma il problema vagliato dalla richiamata basilare sentenza della Cassazione n.5259 del 1984 (a cui si è conformata la successiva giurisprudenza) è stato affrontato anche per il diritto di critica (che, in quanto tale, non può essere in sé né vera né falsa, mentre veri devono essere i fatti su cui la critica si fonda) e di satira (che non è soggetta ad un giudizio di verità, avendo come fine lo stravolgimento della stessa, senza però inserire elementi informativi che esulino dall’intento di satira) con diversi pronunciamenti in sede civile e penale.
Da qui la tensione fra libertà e vincoli, che a sua volta evoca il rapporto tra potere e responsabilità in cui consiste uno degli aspetti qualificanti della forma democratica di governo ed impone la ricerca di un coerente contemperamento fra diritti, nonché la necessaria proporzionalità delle misure introdotte dal legislatore (ad esempio con il disegno di legge attualmente in discussione sul reato di diffamazione), stante l’insopprimibile esigenza di salvaguardare il nocciolo duro del diritto, che di volta in volta deve recedere.
È stato merito della giurisprudenza bilanciare questi contrapposti diritti-valori, valutando in concreto variegate situazioni in contenziosi civili, penali e disciplinari.
Né va poi trascurato il profilo passivo della libertà di informazione, ovvero lo speculare diritto a ricevere notizie e quindi ad essere informati: trattasi di un diritto soggettivo a fruire di una informazione corretta, completa ed obiettiva che presuppone, oltre ad un pieno rispetto di regole deontologiche e codicistiche da parte del giornalista, un pluralismo informativo e una indipendenza dell’editore o della TV, che si traduce in un vero e proprio diritto sociale al pluralismo che giustifica l’intervento positivo dello Stato per evitare posizioni dominanti.
Sicuramente non rientra nell’ambito della tutela dell’art. 21 Cost. la menzogna (intesa come manifestazione soggettivamente falsa) che, pur non essendo vietata in sé (in quanto comunque espressione della libertà di pensiero), non gode di tutela qualora confligga con uno dei limiti costituzionalmente imposti alla stessa libertà di pensiero, limiti di cui sono espressione le norme del codice penale che incriminano la diffamazione , la calunnia, la truffa, il falso ideologico o l’istigazione a delinquere.
Più discutibile, ma è prevalentemente esclusa, appare invece la riconducibilità all’art. 21 di altre manifestazioni, quali l’eccitamento al dispregio delle istituzioni, le grida e le manifestazioni sediziose, l’apologia idonea a provocare la commissione di reati.
Va poi rimarcato come sia annoverabile nella nozione costituzionale di libertà di pensiero, secondo dottrina e giurisprudenza costituzionale, il basilare diritto di tacere, a cui molti dovrebbero ispirarsi non tanto a fronte del prevalente obbligo di testimoniare o di rendere informazioni all’autorità giudiziaria, ma soprattutto, a nostro avviso, nel quotidiano esercizio dell’attività giornalistica quando non si ha nulla di rilevante da segnalare alla collettività, o quando il dare la notizia ha finalità distorsive o diffamatorie: in quest’ultimo caso il diritto di tacere diviene dovere!
Ma soprattutto, recependo i prevalenti indirizzi giurisprudenziali, i basilari limiti contenutistici e formali all’incondizionata libertà di pensiero del giornalista vengono da sempre, e soprattutto in tempi recenti, fissati dallo stesso Ordine di appartenenza attraverso il Testo unico dei doveri del giornalista del 2016 (che raccoglie le previgenti 13 Carte deontologiche) e gli interventi degli organi disciplinari interni, equilibrati garanti dell’osservanza dei precetti deontologici.
Detti organi, non coincidenti con i Consigli degli Ordini (ed autonomi dagli stessi a seguito di riforma apportata dal d.P.R. n.137 del 2012), al pari di quanto accade nei giudizi civili o penali afferenti casi di diffamazione a mezzo stampa, sono di regola impegnati, nei vari procedimenti loro affidati, a valutare casisticamente proprio il rapporto tra libertà di pensiero ed “essenzialità della notizia” , o la “continenza” delle espressioni , o il “rispetto della altrui dignità” (soprattutto se minori o soggetti deboli), ivi compresa quella dell’Ordine e di colleghi , o la “corretta verifica della notizia” , o “la verità sostanziale dei fatti” . Più frequenti dovrebbero essere poi gli interventi disciplinari in ordine alle maliziosa scelta sulla tempestività della notizia, ovvero sulla c.d. “informazione ad orologeria”, che porta a optare per tempi di pubblicazione dolosamente tesi a ledere qualcuno .
Ruolo basilare per una corretta informazione ha anche la formazione etica del giornalista in sede di esame di abilitazione e di aggiornamento professionale, studiando in volumi e seminari le ricche casistiche disciplinari e le pronunce giurisprudenziali. Ma soprattutto un basilare esempio etico dovrebbero essere le redazioni dei giornali, ove “maestri” del giornalismo hanno il compito di trasmettere ai giovani, tecnica, mestiere e, soprattutto, etica comportamentale.
Anche il giornalista professionale, tuttavia, risente fatalmente, e quasi “per contagio”, della imperante cultura superficiale, rapida, iconica, digitale e talvolta volgare e rissaiola, che porta a svilire la ricerca della verità, il ragionamento ed il senso critico che rappresentano “l’in sé” del giornalismo: se i TG, per i serrati tempi imposti (e per l’insuperabile sudditanza politico-datoriale delle redazioni e dei suoi direttori), sono da sempre, almeno in Italia, mera (seppur suggestiva per il mezzo utilizzato) enunciazione acritica di fatti, il giornalismo cartaceo, televisivo o quello telematico “di approfondimento” stanno progressivamente assumendo, con rare e sporadiche eccezioni, analoga connotazione meramente enunciativa-descrittiva, o anche distruttivamente denigratoria, o persino inutilmente canzonatoria. E ciò sta avvenendo sia per la scarsa cultura degli autori, che limita alla fonte il ragionamento critico, sia per l’ansia narcisistica di dare la notizia senza previamente riscontrare, analizzare e riflettere, sia, sempre più spesso, per attirare e “stupire” il lettore (o ascoltatore) con fraseggio aggressivo e rissoso e contenuti tesi alla mera spettacolarizzazione della notizia.
Ma, soprattutto, la progressiva scomparsa della ricerca della verità e del ragionamento critico si spiega, a nostro avviso, per la ormai rara effettiva “indipendenza” del giornalista, che, pur svolgendo un compito analogo a quello del magistrato, ovvero ricercare la “verità”, non gode di analoga indipendenza ideologica ed economica da un datore (editore o titolare di TV) di regola invasivo, schierato politicamente ed erogatore di uno stipendio mensile (tra l’altro poco elevato) correlato ad un posto di lavoro che non gode di stabilità e di tutela reale. L’autonomia, anche economica, del giornalista serve invece, a nostro avviso, a garantire l’obiettività dell’informazione. L’informazione obiettiva serve unicamente la collettività dei lettori e degli ascoltatori, ossia persegue un interesse generale. Il dovere di autonomia vuole impedire che la funzione giornalistica venga subordinata ad interessi particolari.
La vita insegna che in ogni categoria (civile e militare, pubblica o privata, laica o ecclesiastica) esiste il bene ed il male, la competenza e l’incompetenza, l’onestà e la disonestà, la sobrietà e l’animosità espressiva, lo zelo e la superficialità, l’errore doloso e quello colposo, e questo vale anche per i giornalisti, la cui sempre più flebile indipendenza di pensiero ed economica rende lo strumento comunicativo come una pericolosa arma che solo la deontologia, ancor più del legislatore primario, può disinnescare.
In conclusione, la realtà virtuale del mondo della comunicazione e dei media non può e non deve, nella “rappresentazione”, stravolgere il mondo reale e il valore delle persone che lo popolano.
Se ciò avvenisse, l’ordinamento appresta però idonei strumenti di tutela: accanto a quelli penali e civili, operanti per qualsiasi “comunicatore” (anche occasionale), per i giornalisti professionisti si aggiunge anche lo strumento punitivo interno disciplinare, fortemente voluto dall’Ordine stesso e di recente novellato , ma applicabile a nostro avviso, come si vedrà nei successivi paragrafi, anche nei confronti di inopportuni esternatori o scrittori che, seppur non giornalisti (dipendenti pubblici o privati, militari, poliziotti, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici, professionisti etc.), ben possono essere sanzionati dalle regole interne del proprio micro-ordinamento di appartenenza (impiego pubblico, impiego privato, altre libere professioni etc.) a fronte di dichiarazioni, affermazioni, commenti cartacei o mediatici, foto e filmati che, anche in contesti extralavorativi, ledessero l’immagine, l’onore e la reputazione del proprio ordinamento, del proprio datore o di colleghi, o la dignità delle proprie funzioni, soprattutto se pubblicistiche.
E’ difficile, in conclusione sul punto, dare una risposta certa al basilare quesito di quale sia il modello di etica a cui un serio giornalista deve ispirare il proprio comportamento: innegabilmente deve tendere ad una etica della verità sostanziale e della responsabilità, ma, ancor prima, all’etica del dubbio, che deve ispirare la ricerca di risposte agli interrogativi che l’attività professionale pone. Ed il percorso, in tal senso, non può che darlo l’Ordine di appartenenza con le sue evolutive regole deontologiche e, nei casi più gravi, la magistratura civile e penale con la sua sapiente opera di bilanciamento dei valori contrapposti. Un ruolo guida assume anche l’attento Garante della privacy e, non da ultimo, il “capo bottega”, ovvero il Direttore di testata e i suoi vice, che devono ritornare ad essere, ancor prima che maestri di tecnica, modelli etico-comportamentali per le nuove leve del giornalismo e filtro drenante nei confronti di eccessi linguistici e contenutistici.

 

3. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di dipendenti privati.

Ma non sono solo i giornalisti a scrivere e parlare. Ieri lo strumento cartaceo o televisivo, oggi lo strumento social, come si è detto, consentono di esprimere opinioni e commenti a chiunque, di postare e divulgare foto, filmati e suoni.
Nel vasto panorama comunicativo, che si presterebbe ad una lettura sociologica e talvolta psichiatrica di mail, blog, twitter, commenti a notizie, interviste, comunicati, espressivi del sentire comune in un certo momento storico (per lo meno di molti degli utilizzatori di internet), occorre ora soffermarsi su una peculiare categoria di esternatori: i dipendenti privati e pubblici, per i quali un uso non accorto degli strumenti social li espone non solo ad azioni civili e penali come qualsiasi cittadino, ma anche a reazioni disciplinari interne.
Costoro, al pari di altri cittadini, esprimono idee, concetti, critiche attraverso strumenti telematici, articoli o interviste, senza, talvolta, una piena consapevolezza dei riflessi di tali contenuti, che lasciano invece traccia indelebile nell’etere, sia nei rapporti interpersonali con altri individui, sia nei rapporti con il proprio peculiare ordine di appartenenza: la pubblica amministrazione.
Il problema di queste “libere” esternazioni si pone poi con maggior rilievo qualora si tratti di un pubblico dipendente, soprattutto ove rivesta qualifiche particolarmente espressive della legalità e dell’etica comportamentale, quali Magistrati, Militari o appartenenti alle Forze di Polizia.
Il tema, attenzionato negli ultimi anni dagli ordinamenti, civili e militari, di appartenenza, non è nuovo nella letteratura giuridica, in quanto si è da molto tempo posto in relazione alle critiche del lavoratore privato al proprio datore. Da questo esplorato punto di partenza occorre partire, chiarendo, in fatto, che le casiste venute al pettine della magistratura (ma lo stesso vale per altre categorie, quali i pubblici dipendenti), sono schematicamente riconducibili a tre macro-ipotesi:
a) comportamenti offensivi, ingiuriosi, denigratori o comunque fonte di disprezzo o dileggio o palese ostilità verso il datore, colleghi o terzi;
b) comportamenti che violano il dovere di riservatezza, segretezza, di fedeltà e affidabilità in genere;
c) comportamenti personali del tutto estranei all’ambito lavorativo, ma che sono idonei a determinare una perdita del vincolo fiduciario in relazione agli aspetti legati al rapporto di lavoro.
Premesso, come si ribadirà per il lavoro pubblico, che anche le condotte extralavorative (ivi comprese quelle tramite strumenti social) possono assumere valenza disciplinare , nell’impiego privato il problema delle esternazioni, con qualunque mezzo, dei lavoratori, pur espressive di libertà di pensiero ex art.21 cost. e ex art.1 St.lav. (“nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”), è tradizionalmente fatto refluire, sul piano giudiziario, nella possibile perdita del rapporto di fiducia con il lavoratore per talune condotte espressive di scarsa diligenza e di scarsa fedeltà (art. 2105 c.c.), potenzialmente lesive del datore, o negli inadempimenti di “non scarsa importanza”, con conseguenti sanzioni disciplinari, anche espulsive.
La dottrina e la giurisprudenza hanno dunque sovente messo in collegamento tale principio con la perdita di fiducia verso il lavoratore, vagliando casistiche molto varie, che ben si attagliano anche al lavoro pubblico.
I tradizionali approdi giurisprudenziali in materia di legittimo esercizio del diritto di critica del lavoratore sono riassumibili nel rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale e nella lesività della condotta della lavoratrice del decoro dell’impresa datoriale, suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro; pertanto il giudice di merito è di regola chiamato a valutare in concreto se la condotta sia inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così integrando violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c., e giusta causa di licenziamento.
Anche in tempi recenti, la Corte di Cassazione, nel lavoro privato, ha più volte affermato il principio per il quale l’obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Dovendosi di conseguenza il lavoratore astenere non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso .
La libertà di pensiero del lavoratore, scolpita dall’art. 21 Cost. e ribadita dall’art.1, St.lav., non è dunque esente da limiti posti a tutela di altri beni giuridici egualmente meritevoli di protezione, quali, ad esempio, l’onore, la riservatezza, la reputazione e l’immagine della persona fisica e giuridica .
E’ stato poi evidenziato, come già rimarcato per il giornalista, che il diritto di critica del lavoratore deve rispettare il principio della continenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verità) e quello della continenza formale (secondo cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente), precisandosi al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza c.d. formale, comportante anche l’osservanza della correttezza e civiltà delle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite .
In particolare, il limite di continenza formale è superato dall’uso di espressioni diffamatorie o denigratorie nonché di epiteti ingiuriosi . La giurisprudenza ha altresì precisato come il medesimo limite di continenza formale imponga la manifestazione di un “dissenso ragionato” senza trascendere nella mera denigrazione personale. Denigrazione che non è consentita nemmeno ove la critica del lavoratore sia espressa in forma satirica, essendo comunque preclusa l’attribuzione alla persona di qualità disonorevoli, di riferimenti volgari ed infamanti o di deformazioni tali da suscitare disprezzo e dileggio .
La Cassazione ha nel contempo vagliato con maggior larghezza di vedute le critiche mosse a datore privato da sindacalisti , evidenziando che il contesto delle relazioni sindacali, è indubbiamente caratterizzato dall’usuale ricorso ad espressioni più forti, in quanto si è comunque nell’ambito di una fisiologica situazione di conflittualità, senza che si possa configurare però la fattispecie dell’ingiuria o della diffamazione, limiti immanenti a qualsiasi attività sindacale.
E’ stato dunque più volte ribadito il principio secondo cui il dipendente-rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica in tale qualità. Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., non può (in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro) essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Consegue che la contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro, siccome caratteristica della dialettica sindacale ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all'attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente.
Tale approdo giurisprudenziale si palesa assai rilevante anche per sindacalisti operanti nel pubblico impiego, ivi compreso quello militare dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza 120/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali” .
Ed anche il diritto di critica al datore tramite social network, seguito da licenziamento, è stato oggetto di crescenti interventi della dottrina e di varie recenti sentenze della Cassazione e di merito tese a valorizzare le peculiarità dei singoli casi , ma tendenzialmente senza mai considerare la natura “riservata” della corrispondenza né l’assenza di volontà divulgativa, e valutando invece la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal lavoratore e l’eventuale esercizio del diritto di critica . Persino l’uso denigratorio nei confronti del datore di lavoro di messaggi whatsup è assurto a rilevanza disciplinare e poi giudiziaria , al pari di critiche via skype .
Giova però ribadire, come già rimarcato nel paragrafo 1, che la diffusione del messaggio ad un numero determinato o limitato di persone rileva per valutare la gravità della condotta in punto di proporzionalità punitiva o la potenziale lesione dell’immagine aziendale (parimenti per una valutazione di proporzionalità punitiva), ma non certo per affermare la liceità tout court di un comportamento comunque offensivo o denigratorio: la riservatezza della comunicazione non esclude infatti né, tanto meno, legittima la diffamazione che ha risvolti disciplinari evidenti.

 

4. Libertà di pensiero ed esternazioni disciplinarmente rilevanti di dipendenti pubblici privatizzati e non privatizzati (Militari e Forze di Polizia).

Il problema dei limiti alle critiche nei confronti del datore di lavoro e quello, ancor più ampio, delle esternazioni inopportune (configuranti illeciti disciplinari, civili o penali) anche verso terzi (colleghi o altri soggetti) in interviste, dichiarazioni pubbliche, strumenti social, anche attraverso foto o filmati, si ripropone però, con ulteriori e ben più rilevanti implicazioni, con riferimento ai pubblici dipendenti, tenuti a garantire il “buon andamento della p.a.” e a servire con “onore e disciplina” l’amministrazione-datore.
Oggetto di questa analisi non sono le comunicazioni istituzionali, attinenti cioè a comunicazioni esterne ufficiali sull’attività dell’ente pubblico di appartenenza nella sua veste formale (il tema è normato da apposite Circolari interne alle varie P.A., e soprattutto delle Forze Armate e di Polizia, oltre che per la Magistratura e per altre categorie espletanti attività di notevole interesse sociale), bensì le sole dichiarazioni private attraverso canali di diffusione quali community, blog, social network, posta elettronica, e persino whatsup e skype (come si è visto nel precedente paragrafo alla luce di precedenti nel lavoro privato), oltre che attraverso più tradizionali missive cartacee , volantini o dichiarazioni pubbliche verbali.
Le considerazioni che si svilupperanno saranno dunque incentrate sul contenuto sostanziale di talune esternazioni cartacee, verbali o telematiche, non espressive di libertà di pensiero, ma di offesa di altri valori costituzionali; ma va ben chiarito che qualora la commissione di tali condotte illecite (tramite PC, smartphone, tablet, cellulari) avvenga in orario d’ufficio con uso non istituzionale di strumenti di lavoro, tale evenienza aggrava la valenza disciplinare (e penale) della condotta. Parimenti aggrava il trattamento punitivo l’esternazione che palesi in modo evidente la qualifica dell’autore, rendendolo riconoscibile quale “uomo delle Istituzioni” e non già quale “cittadino qualsiasi” (attraverso l’uso della divisa, la spendita del nomen dell’Amministrazione o altri indici identificativi).
Tuttavia, sul piano contenutistico, va sempre ben valutato da parte della Magistratura se, secondo i mutevoli parametri del sentire etico-morale del momento storico e dell’evoluzione linguistica verso espressioni (ancorchè “forti”) socialmente più tollerate, talune affermazioni, talune modalità espressive o talune foto o video siano realmente lesive dell’immagine del datore pubblico e dello stesso status professionale del protagonista delle esternazioni .
Giova premettere che è assolutamente pacifico in dottrina e in giurisprudenza – ma l’approdo è già desumibile da fonti normative presenti in tutti i micro-ordinamenti disciplinari – che anche le condotte extralavorative di un dipendente pubblico (ma lo stesso vale, come si è detto, per dipendenti privati e liberi professionisti) possono assumere valenza disciplinare ove abbiano una ricaduta lavoristica, anche in punto di lesione dell’immagine datoriale o del decoro e dignità del dipendente steso . Pertanto l’uso infelice di social, anche in contesti privati, ben può assumere valenza disciplinare. A maggior ragione se l’uso avviene in ufficio e/o con strumenti datoriali.
E del crescente uso improprio di tali comunicazioni telematiche è conferma una recente sentenza del 2017 della Cassazione , che ha ribadito la necessaria valutazione, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., del canone di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ., che rende recessiva la normativa sulla tutela del wistleblowing (art. 54-bis, d.lgs. n. 165) a fronte di critiche al datore (nella specie un Comune) espresse in esposti-denunce infondati inviati a vari organi amministrativi da un proprio dipendente.
Parimenti, in altro precedente del 2013, la Cassazione ha ritenuto che le affermazioni lesive del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico nel suo complesso e direttamente del suo Commissario straordinario da parte di un insegnante integrano una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore, in quanto in alcun modo possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell'operato del datore di lavoro, a maggior ragione se ad essi si accompagna il suggerimento ad alcuni genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per l'Istituto scolastico. Tali inadempienze plateali, gravi e radicalmente lesive di obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti, non necessitano di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evitare simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge.
Nel lavoro pubblico va poi ben rimarcato che, accanto alla consueta violazione dei canoni di fedeltà-fiducia-buona fede nei confronti del datore, si rinviene, a nostro avviso, una possibile ulteriore e ben più “alta” violazione, ad opera di infelici esternazioni di dipendenti, sia se rivolte al datore, sia se rivolte a colleghi o terzi, ovvero quella del canone costituzionale di buon andamento della p.a. (art.97 cost.) e di espletamento con “disciplina ed onore” (art.54 cost.) delle funzioni pubblicistiche svolte anche in un regime di pubblico impiego privatizzato (e ciò vale a maggior ragione per tutte le categorie non privatizzate quali Magistrati, Militari, Forze di Polizia, diplomatici, carriera prefettizia etc.).
In tali evenienze, non vi è solo la posizione dei singoli dipendenti a venire in rilievo, o il loro rapporto di lavoro con il datore - p.a., bensì è la stessa identità istituzionale ad essere messa in discussione.
La c.d. “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego , infatti, non esclude – come invece pervicacemente propugnato da tanto autorevole quanto ostinata dottrina di matrice privatistica – che la P.A. non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che resta funzionalizzato al rispetto dell’art. 97 cost.), in quanto ogni scelta gestionale di un dirigente pubblico (anche in materia disciplinare per critiche mosse dal lavoratore), ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sempre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla pubblica amministrazione. In altre parole, la logica privatistica del profitto e dell’utile di impresa, la logica del raggiungimento di un obiettivo ”con ogni mezzo lecito”, la logica dell’interesse esclusivo datoriale, non si attaglia pienamente alla pubblica amministrazione, che sottostà al preminente obiettivo di rendere un servizio pubblico in modo terzo ed imparziale, rispettando tutto il quadro normativo vigente (e non solo il codice civile e le norme lavoristiche) fatto di fonti di natura anche pubblicistica (norme tributarie e previdenziali, norme in materia di gare, appalti, concorsi, trasparenza, anticorruzione, privacy, informatizzazione etc.) e che, soprattutto, sottostà agli obiettivi costituzionali (artt. 97 e 54 Cost.), che sono un fine assolutamente preminente nella gerarchia delle fonti, anche costituzionali.
La rilevanza di tali momenti e fini pubblicistici, di matrice costituzionale (art. 97 e 54 Cost., prevalenti nel lavoro pubblico, sull’art. 41 Cost.), anche in un sistema di pubblico impiego privatizzato, è stata di recente ben rimarcata, sulla scorta di enunciati della stessa Consulta 24 ottobre 2008 n. 351, nella nota sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 della Cassazione , relativa alla non applicabilità delle modifiche all’art. 18 St. lav. apportate dalla riforma Fornero n. 92 del 2012 al lavoro pubblico.
Dalla non pretermissione di tali ontologici momenti e fini pubblicistici discendono altre rilevanti deroghe, anche nell’attuale regime “privatizzato”, alla generale normativa privatistica per il pubblico impiego . E tale momento pubblicistico non va, a nostro avviso, dimenticato neanche dai pubblici dipendenti-sindacalisti (oggi ammessi anche nelle forze armate dalla sentenza n.120 del 2018 della Consulta in precedenza richiamata), che sebbene “protetti” nella libertà di critica datoriale da una largheggiante giurisprudenza di legittimità sopra ricordata nell’impiego privato , devono pur sempre interpretare il loro delicato ruolo con “onore e disciplina” , evitando critiche con fraseggio inadeguato o diffamatorio teso a denigrare l’immagine della p.a. e dei suoi funzionari.
Pertanto, la doverosa valutazione, in occasione di infelici esternazioni cartacee, radiofoniche, televisive o telematiche (tramite strumenti social, mail ed sms) di pubblici dipendenti, di tali profili di possibile violazione di canoni pubblicistici, oltre che dei consueti predetti principi civilistici e lavoristici (valevoli per qualsiasi lavoratore), è stato di recente esaltato, come detto, dal nuovo codice di comportamento, il d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (recepito da tutte le singole amministrazioni in un Codice aziendale più mirato e dettagliato) che, prendendo atto di diverse cadute di stile (o di veri e propri illeciti) in via cartacea, televisiva o telematica, impone ai lavoratori pubblici una maggiore attenzione alle esternazioni in generale, e dunque anche tramite strumenti social.
In particolare, l’art. 12, co.2 del d.P.R. citato recita: “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione”. Aggiunge poi l’art.3, co.3 che “Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti”. Infine, l’art.10, relativo al “comportamento nei rapporti privati”, che “Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”.
Ovviamente, in base a tali norme e ai principi generali, a questi obblighi nei confronti del datore, di palese matrice lavoristica (ma arricchita dai suddetti profili pubblicistici), si affianca l’analogo obbligo di correttezza nei confronti dei colleghi e di terzi, in contesti pubblici e privati, come rimarcato da diversi codici interni che hanno dettagliato il restrittivo precetto del d.P.R. n.62 nel recepirlo doverosamente all’interno delle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, co.5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’art.1, co.2 del d.P.R. n.62.
Più delicato è il problema delle esternazioni per alcune peculiari carriere pubbliche non privatizzate, espressive più di altre dell’etica comportamentale.
Per le Forze Armate e di Polizia, oltre che per i Magistrati e per le restanti carriere non privatizzate, a fronte della non diretta applicabilità del d.P.R. n.62 del 2013 (i cui precetti, in base all’art.2, co.2, “costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”), le eventuali inopportune esternazioni potranno comunque essere disciplinarmente sanzionate in base alle ampie clausole dei rispettivi ordinamenti disciplinari, ispirati ad una opportuna “tipizzazione attenuata” delle condotte illecite, non vertendosi in materia penale (retta da una doverosa maggiore tipizzazione ex art.25 cost.) .
Si pensi, tra le varie settoriali norme di riferimento:
a) per la Polizia di Stato, alla violazione dei doveri di fedeltà, correttezza, lealtà, imparzialità e riserbo sanciti espressamente dal Regolamento di servizio (artt. 12, 13, 14, 15, 34 del d.P.R. n.782 del 1985) e dal Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n.3 del 1957, in quanto applicabile). Anche fuori dal servizio, come stabilito dall’art. 68 della legge n.121 del 1981, l’appartenente alla Polizia di Stato deve attenersi ai suoi doveri generali e particolari in quanto permane il vincolo funzionale con l’Amministrazione della P.S. e, quindi, gli obblighi che derivano dalle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. La violazione comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al d.P.R. n.737 del 1981 .
Diverse questioni circa l’uso improprio di strumenti social in contesti privati sono state disciplinarmente sanzionate, e solo una parte di esse è ad oggi venuta al pettine della Magistratura ;
b) per l’Arma dei Carabinieri , alla circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 19 dicembre 2011 n. 1104/43-1-1994, avente ad oggetto “Contegno e riservatezza dei militari nelle relazioni sociali”, con cui viene ricordata la “rilevanza pubblica” che assumono determinati comportamenti tenuti su questi nuovi mezzi di comunicazione, richiamando gli appartenenti all’Arma ad “un utilizzo prudente e responsabile delle opportunità offerte dal web, ispirando qualsiasi condotta (manifestazione del pensiero, pubblicazione di immagini, rapporti affettivi, amicizie, ecc.) a quella sobrietà e compostezza che costituiscono, per norma oltre che per tradizione, irrinunciabile riferimento nello stile di vita di ciascun appartenente all’Istituzione” come previsto dalle norme del Codice dell’Ordinamento Militare e del relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (art. 1472 , d.lgs. 15 marzo 2010 n.66, sulla corretta manifestazione del pensiero, art. 722, d.P.R. 15 marzo 2010 n.90, sul principio del riserbo professionale e art. 732, d.P.R. n.90, delle regole sul contegno). Quest’ultima circolare richiama, inoltre, l’attenzione sul rischio conseguente alla pubblicazione di contenuti, foto, video che rendono di pubblico dominio procedure operative riservate o che violano le norme in materia di privacy per la divulgazione di dati personali di terzi, oppure, ancora, il rischio di violazione delle norme che disciplinano il segreto di indagine. I doveri di sobrietà e decoro e i doveri del grado (n. 423 Regolamento Generale Arma dei Carabinieri e art. 713, d.P.R. n.90 cit.) devono essere attentamente osservati anche quando il comportamento tenuto in rete è riferito nell’ambito di “una mera socializzazione su base sentimentale o amicale”. Alcune vicende sono state oggetto di sanzioni disciplinari vagliate dalla Magistratura ;
c) per il personale (privatizzato e non) dell’amministrazione penitenziaria, alla circolare DAP n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015 (seguita dalla nota 5 febbraio 2018, n. 0042341) che, richiamando gli obblighi comportamentali imposti d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dall’art. 10, co. 2 del d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria), per cui “Il personale, anche fuori servizio, deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni” e dalla Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 11 gennaio 2006 sulle Regole Penitenziarie Europee (il cui punto 75 stabilisce che “il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un’influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto”), ha rimarcato come la crescente diffusione dei social network (Facebook, Twitter, WhatsApp, chat e forum di discussione) e le enormi possibilità che tali strumenti offrono a tutti gli utenti di poter esprimere opinioni, commenti a fatti, critiche e proposte. Ha però rammento “che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni di doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell’Amministrazione” attinenti alla continenza verbale e sostanziale, alla rilevanza sociale delle dichiarazioni rispetto allo status di chi le fa e alla platea dei destinatari. Inoltre, il dipendente che attraverso il suo “profilo” pubblica “post” visibili ad una cerchia di utenti aperta e indeterminata, “soggiace a valutazioni di ordine deontologico ed alle azioni di responsabilità disciplinare” quando i suoi commenti, foto e video, integrino una lesione del rapporto fiduciario che lo lega all’Amministrazione. Tale comportamento sarebbe aggravato qualora dal profilo utilizzato emergesse il proprio status di appartenente all’Amministrazione Penitenziaria, creando evidenti violazioni alla riservatezza e danni all’immagine, alla continuità e regolarità dell’azione della stessa.
Anche per l’amministrazione penitenziaria, le inopportune esternazioni cartacee, verbali o telematiche possono configurare un illecito disciplinare di cui agli artt.3-6, d.lgs. n.449 del 1992 , ed hanno portato ad interventi della magistratura addirittura su un like (“mi piace”) espresso da un appartenente alla Polizia penitenziaria su un articolo postato su “Facebook” che riportava notizie critiche su un suicidio di un detenuto del penitenziario di Opera ove questi svolgeva servizio. Il dipendente veniva sospeso per un mese poiché il suo “like” veniva ritenuto dall’Amministrazione Penitenziaria nocivo per la sua immagine ; non mancano poi ricorsi fondati sul libero esercizio della libertà di pensiero ;
d) per la Guardia di Finanza, a cui sono applicabili, sul piano degli obblighi disciplinari, le medesime norme sostanziali sopra richiamate per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (d.lgs. n.66 del 2010 e d.P.R. n.90 del 2010), sul tema dell’esercizio di attività sui social network, il riferimento è alla circolare n° 355927/11 del I Reparto recante “Partecipazione a “social forum” presenti nella rete internet”del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha individuato le regole a cui i finanzieri devono attenersi. Rilevato che in alcuni casi è “accaduto che alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza, conosciuti o individuati come tali da altri utenti, avessero utilizzato espressioni o si fossero lasciati andare a esternazioni che hanno suscitato imbarazzo istituzionale se non addirittura arrecato pregiudizio all'immagine dell’Amministrazione” e inoltre “i rischi che l'identificazione di appartenenti alle Forze dell'ordine, specie in alcune aree operative di elevata sensibilità criminale, possa seriamente compromettere la sicurezza della propria e dell'altrui persona nel corso o al di fuori dell'attività di servizio”, il Comando Generale ha ritenuto di individuare le modalità da attuare nella fruizione dei social da parte dei finanzieri. Al riguardo è stato stabilito che ogni appartenente deve: “evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo” e “anche nella vita privata e quando la sua figura non è immediatamente riconducibile alle Forze o ai Corpi armati dello Stato, astenersi da comportamenti che possano condizionarne l'esercizio delle funzioni ovvero, in qualunque modo, recare pregiudizio all'immagine dell’Amministrazione”; la successiva Circolare 25 marzo 2015 n.7260 ha ribadito poi che “In particolare, i contenuti versati in rete dovranno risultare rispettosi delle disposizioni attinenti al riserbo sulle questioni militari e di servizio, alla pubblica manifestazione del pensiero e al contegno nella vita privata, evitando esternazioni che, anche senza recare direttamente pregiudizio all'immagine del Corpo, possano ingenerare strumentalizzazioni e sfavorevoli generalizzazioni ovvero condizionare il militare nell'esercizio delle proprie funzioni. A ogni modo occorrerà che la condivisione di contenuti e l'esternazione di commenti siano attentamente ponderate, valutandone di volta in volta l'opportunità in maniera equilibrata e avveduta. Ciò si rende tanto più necessario in ragione dell'eterogeneità della platea degli interlocutori (peraltro in tali contesti non sempre individuabili a priori sotto il profilo soggettivo e numerico) e della possibilità, comunque, di originare fraintendimenti, interpretazioni arbitrarie o polemiche”; non mancano casi vagliati dalla Magistratura .

 

5. Le esternazioni telematiche dei Magistrati e i risvolti disciplinari.

Per la Magistratura il tema delle esternazioni in via mediatica, giornalistica o tramite social è ancor più pregnante , stanti le funzioni, di rilevanza costituzionale, assolte.
Oltre ai recenti moniti del Presidente della Repubblica Mattarella ricordate nel paragrafo 1, lo Stesso Procuratore Generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, ha rimarcato sia le troppe esternazioni di magistrati, soprattutto pubblici ministeri, sui social e non solo, sia che persino le ipotesi di illeciti extra funzionali di cui al decreto legislativo 109/2006 non danno la possibilità di giungere ad un «equilibrio tra la tutela della libertà di espressione del magistrato come cittadino e il suo ruolo istituzionale». Le risultanze sono il vuoto normativo che rischia di far venir meno l'imparzialità del magistrato .
Il problema è quasi inesistente nelle magistrature speciali, numericamente meno poderose, ma che hanno comunque regolamentato con minimali direttive interne la materia .
Ben più rilevante è il tema per i quasi 9.000 magistrati ordinari, per i quali, come è noto, è testualmente considerato illecito disciplinare, in via generale, dall’art.5, lett. u), v) e z) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n.109: “u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui; v) pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria; z) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150”.
Giova ribadire che l’oggetto di questo studio concerne le dichiarazioni tramite social o altri mezzi più tradizionali in contesti extralavorativi e non già le comunicazioni “istituzionali” alla stampa, normate da varie fonti. Su quest’ultimo punto il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 settembre 2008, ha stabilito con formale delibera che, per le comunicazioni istituzionali, il Procuratore della Repubblica, come previsto dall’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006 n.106, mantiene stabilmente e personalmente i rapporti con gli organi di informazione, ovvero a mezzo di un unico Magistrato appositamente delegato, evitando sempre nella diffusione delle informazioni di fare riferimento ai Magistrati assegnatari del Procedimento.
Anche l’art. 6 del codice etico approvato il 13 novembre 2010 (“rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa”) fissa direttive sul tema delle comunicazioni istituzionali e non, ma il testo, come è noto, non ha diretta incidenza disciplinare .
Ma a prescindere da tali esternazioni legate ad attività d’ufficio (indagini in corso o altro ) ed espresse in modo non conforme alla normativa ed al principio di riserbo, ben diverso è il tema del diffuso utilizzo di scritti, mail, strumenti social o radiotelevisivi per un distorto esercizio da parte del Magistrato della pretesa libertà di pensiero, su vari temi e nei confronti di vari soggetti, in contesti aperti, qualora risulti lesiva di altri valori costituzionali (dell’onore e reputazione altrui, oltre che del decoro, dignità, riserbo e imparzialità delle proprie funzioni anche in contesti extragiudiziari).
In passato il problema si era posto per le partecipazioni televisive di Magistrati divenuti commentatori seriali di processi in corso o da poco conclusisi, ed il CSM ha da tempo stabilito che è sottoposta ad autorizzazione del CSM la partecipazione programmata continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica da chiunque gestite, nella quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti, (art.4.2 bis, circolare sugli incarichi extragiudiziari, approvata con delibera del 2 dicembre 2015).
Oggi il problema è però più ampio, e riguarda qualsiasi esternazione tramite strumenti social.
Come ben rimarcato, anche per i magistrati, dalla nota sentenza 8 giugno 1981 n.100 della Consulta, “per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è senza limiti, purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale (cfr. sent. 9 del 1965). I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità: nell'adempimento del loro compito. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione; assicurano, nel contempo, quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che la norma denunziata qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa”.
Pertanto, con pronuncia n. 20 del 2018, la sezione disciplinare del CSM, dopo l’intervento cassatorio del giudice di legittimità di un primo provvedimento assolutorio per scarsa rilevanza del fatto, ha ritenuto che costituisce condotta disciplinarmente rilevante quella tenuta dal magistrato che, in violazione di norme di legge (violazione dell’ art. 4, co. 1, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006: violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo) e deontologiche, posti un messaggio offensivo, a mezzo del proprio profilo personale del social network “Facebook”, nei confronti del Sindaco della città di Roma Ignazio Marino ove esercita le funzioni giudiziarie requirenti. Tale comportamento è stato ritenuto scorretto e rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare, in quanto idoneo a rendere percepibile l’offesa da una pluralità indefinita di utenti della rete, a prescindere dalla considerazione della percezione dell’offesa che il destinatario della medesima ne abbia avuto. Inizialmente, con provvedimento 8 luglio 2016 n.207, la Sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto il fatto di scarsa rilevanza per la sua occasionalità il fatto, ma l’intervento della Cassazione ha imposto la successiva sanzione.
Con sentenza 25 luglio 2017 n.127 la sezione disciplinare del CSM ha invece ritenuto in parte escluso l’addebito e in parte di scarsa rilevanza il fatto che una pubblico ministero avesse tramite Facebook espresso giudizi e apprezzamenti sull’avvenenza di un attore (Gabriel Garko) coinvolto, come parte lesa, nel crollo di una palazzina ed il cui fascicolo era stato assegnato alla predetta Magistrato, non ritenendo violati gli artt.1 e 2 co. 1 lett. d) e v) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
Con provvedimento 3 aprile 2016 n.64, la Sezione disciplinare del CSM ha assolto un Magistrato fuori ruolo per mandato politico da Sindaco, ritenendo che le affermazioni fatte tramite Facebook rispondessero in parte a finalità politiche e in parte non ledessero l’immagine del magistrato.
Con provvedimento 25 settembre 2016 n.95, la Sezione disciplinare del CSM, ha vagliato la sussistenza o meno dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perchè, in violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo, postava nel proprio profilo del social networktwitter commenti asseritamente sconvenienti su colleghi e su un neo Giudice costituzionale, assolvendo il Magistrato in quanto l'interpretazione delle frasi oggetto di contestazione deve essere effettuata in senso unitario e globale e una lettura logica delle frasi in oggetto, debitamente inserite nel contesto delle frasi degli interlocutori, evidenzia che trattasi di una conversazione sviluppatasi "sul filo dell'ironia".
Con provvedimento 19 gennaio 2007 n. 1 la Sezione disciplinare del CSM ha affermato la responsabilità disciplinare di un magistrato che, usando uno pseudonimo, aveva formulato su un sito internet giudizi dal contenuto altamente diffamatorio nei confronti di diversi colleghi, affermando che essi avrebbero agito nell'ambito di un processo per ragioni politiche, usando reiteratamente espressioni gratuitamente lesive, prove di qualsiasi prova o fondamento e, comunque, diffamatorie, esorbitanti gli ordinari limiti di continenza, ed idonee, quindi, a ledere il prestigio dell'ordine giudiziario
Tuttavia, a fronte di crescenti casi di uso non consapevole degli strumenti mediatici, soprattutto da parte delle generazioni più giovani frutto di una società meno cartacea e più telematica, va fatto tesoro dei moniti del Consiglio Superiore della Magistratura a proposito del rispetto dei criteri di equilibrio, dignità e misura nei rapporti del magistrato con i mezzi di informazione. Gli stessi attengono “allo stile magistratuale, al buon costume giudiziario e forense, all'educazione civile e alla cultura di chi esercita una pubblica funzione in generale e la funzione giudiziaria in particolare”, e “si tratta di tutta una trama di prassi e di stili difficilmente catalogabili e controllabili, che deve rimanere eminentemente affidata all'autoregolamentazione e all'autocontrollo, alla formazione culturale, alla riprovazione all'interno del mondo giudiziario, del mondo forense e, più in generale, della pubblica opinione, piuttosto che alle sanzioni disciplinari”, in quanto “è sempre, del resto, una velleità assurda quella di giuridificare tutte le regole sociali, morali e deontologiche”.

 

6. Conclusioni.

Come si è visto da questa breve rassegna sull’attività giornalistica e su alcune carriere pubbliche particolarmente espressive di etica comportamentale e legalità nell’agere quotidiano, numerose fonti legislative, contrattuali, regolamentari (di solito nell’ambito delle previsioni disciplinari) di ampia formulazione (che, nei vari ordinamenti civili e militari esaminati, fanno riferimento a “doveri di fedeltà, correttezza, lealtà, imparzialità, riserbo”, a “mancanza del senso dell’onore o del senso morale”, a “denigrazione dell’amministrazione o dei superiori”, a “violazione dei generali doveri di correttezza, equilibrio, riserbo”) impongono cautele nelle dichiarazioni pubbliche e un uso consapevole degli strumenti social da parte dei propri adepti.
Quanto detto vale anche in altri ordinamenti, libero-professionali, sportivi, ove stanno progressivamente emergendo analoghe casistiche .
Tali “cadute di stile” sono talvolta dolose e consapevolmente volute, ma molto spesso sono meramente colpose e dovute, oltre che ad impulsività, reattività e scarsa ponderazione, alla convinzione che il silenzio di una tastiera e di uno schermo implichino una comunicazione riservata e ristretta. Ma, come si è già detto, la più o meno ampia diffusività di una frase diffamatoria per la giurisprudenza non rileva (se non in punto di gravità dei fatti in sede di applicazione del principio di proporzionalità punitiva) a fronte della realizzata lesione dei valori, interni ed esterni all’ordine di appartenenza, lesi dalla improvvida esternazione telematica.
Persino le condivisioni di altrui affermazioni offensive o minatorie possono configurare un illecito, quanto meno disciplinare, di un dipendente pubblico: si pensi, oltre ai già segnalati “like” , i richiami in una propria pagina Facebook di dette illecite affermazioni di terzi .
Lo strumento telematico, oltre al tema dei risvolti disciplinari (o civili e penali) delle esternazioni analizzati in questo studio, pone poi tante ulteriori nuove questioni giuridiche che la Magistratura sta progressivamente vagliando:
- se una amicizia su Facebook possa configurare una frequentazione abituale (c.d. commensale abituale) o una “notoria amicizia” implicante obbligo di astensione per conflitto di interesse dal trattare una pratica (ex art.51 c.p.c., oggi art.7, d.P.R. n.62 del 2013) .;
- se sia legittimo un falso profilo Facebook creato dal datore per verificare un reiterato uso improprio (affettivo/sentimentale) del PC d’ufficio da parte del lavoratore in orari d’ufficio, per poi licenziarlo ;
- in che misura il novellato art.4 St.lav. consenta controlli datoriali su “strumenti utilizzati “per rendere la prestazione lavorativa” telematici del dipendente (PC, smartphone, cellulari, tablet, etc.) ; inoltre tali controlli datoriali pongono problemi, secondo taluni, di incidenza sulla privacy dell’autore, originando così problemi di utilizzabilità in sede disciplinare di acquisizioni illegittime. Può solo sinteticamente affermarsi che la Cassazione, sezione lavoro , nonostante qualche divergente pronuncia di merito , ha chiaramente ritenuto pienamente effettuabili controlli sull’uso non istituzionale di postazioni lavoro del lavoratore e utilizzabili le relative acquisizioni, in perfetta sintonia con la giurisprudenza penale , che ha ritenuto che l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente dell'art. 240, co. 2, c.p.p. non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade per gli scritti anonimi.
In ogni caso, per prevenire inopportune iniziative disciplinari (o civili, se non addirittura penali) nascenti da uso improprio delle piattaforme social, vanno a nostro avviso assunte doverose iniziative (una vera e propria social media policy), soprattutto a favore delle nuove generazioni, che nascono “geneticamente telematiche”, e come tali probabilmente non hanno ben chiara la distinzione tra comunicazioni personali “a quattrocchi” e comunicazioni tramite social, ritenendo che le due forme relazionali siano equiparabili, ma dimenticando che, oltre ai contenuti comunicativi (potenzialmente diffamatori, calunniatori o denigratori del datore o di terzi), è proprio lo strumento utilizzato, aperto (talvolta inconsapevolmente per l’autore dello scritto) ad una comunità indistinta, a far assumere alla affermazione, alla critica, alla foto, al filmato, una valenza giuridica, disciplinare, civile o penale.
In primo luogo, vanno dunque implementate alcune occasionali ma meritorie attività formative attivate dai vertici delle p.a., valendosi sia della figura del “Responsabile per la transizione digitale”, prevista dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, sia dell’Ufficio procedimenti disciplinari, oltre che della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che da anni ha in catalogo corsi su Etica e procedimenti disciplinari aperti anche a queste nuove forme di illiceità telematica.
In sintonia con quanto sopra auspicato, le Forze Armate e di Polizia, e la stessa Magistratura, hanno più volte pungolato l’attenzione, in contesti accademici e formativi, sulla sobrietà espressiva in generale e tramite strumenti social in particolare, non solo nelle comunicazioni ufficiali alla stampa, ma soprattutto nell’uso privato di tali strumenti. Del resto l’art. 13, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, impone l’attuazione di politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Da qui, ad esempio, la presentazione, il 15 giugno 2017 presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, alla presenza dei vertici delle FF.AA. e della Polizia di Stato, del progetto dal titolo “L’uso consapevole dei social network” da parte degli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze Armate, in cui è stato proiettato il video "Siamo quello che postiamo", contenente, accanto a video relativi ad eventi realmente verificatisi, anche le simulazioni di pubblicazioni e interventi ritenuti inopportuni sui social network in cui gli appartenenti ai delicati Corpi dello Stato possono incorrere.
Un ulteriore opportuno intervento preventivo potrebbe tradursi in un più sistematico richiamo all’uso consapevole, anche in contesti privati, degli strumenti social attraverso i codici di comportamento interni alle singole p.a. (o, per militari, polizia e Magistratura attraverso regolamenti o deliberati consiliari) che ai sensi dell’articolo 54, co. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.1, co.2, d.P.R. n.62 del 2013, recependo e adattando il codice-tipo del d.P.R. n.62 cit., esaltino il profilo comunicativo dei dipendenti, dettagliando e sconsigliando talune condotte telematiche inopportune o vietate.
Tale uso consapevole degli strumenti social non va però limitato alle dichiarazioni scritte o verbali pubbliche, ma va esteso, a nostro avviso, alle fotografie o filmati spesso inseriti in pagine telematiche aperte, che possono evidenziare condotte sconvenienti o frequentazioni di soggetti (es. destinatari, in sedi istituzionali, di provvedimenti di varia natura facenti capo al pubblico dipendente immortalato) non consone allo status ed alla qualifica rivestita: si pensi a foto di dipendenti (soprattutto appartenenti a Forze di Polizia) con pregiudicati, o espressive di gesti scomposti in contesti pubblici (es. istigazioni alla violenza in una tifoseria), o di aperta convivialità ludico-ricreativa con soggetti nei cui confronti va mantenuta terzietà (es. un magistrato in atteggiamenti intimi o estremamente amichevoli con un avvocato patrocinante nel suo distretto), o di denigrazione del rispetto delle norme (es. istigazioni a condurre motoveicoli a folli velocità in autostrada da parte di un Poliziotto), o di istigazione all’odio razziale a discriminazioni (es. in commenti a filmati whatsup durante l’arresto di un extracomunitario o in post su Facebook dedicati offensivamente ai parcheggiatori abusivi) etc.
Tutto quanto sopra espresso non deve ovviamente andare a scapito della libertà di ordinaria aggregazione attraverso tali strumenti social e, soprattutto, della libertà di pensiero (es. di critica), espressa con pacatezza, ma anche talvolta in modo garbatamente ironico, umoristico e in una corretta contestualizzazione storico-ambientale (es. in esemplificazioni didattiche, o in scambi di opinioni ioci o docendi causa tra colleghi o amici).
In conclusione, in un’epoca connotata da diffuso degrado etico in vari contesti, il recupero della sobrietà espressiva, della ponderazione su ciò che si scrive, si fotografa e si posta, oltre che della ricerca della verità dei fatti e della onestà valutativa degli stessi, deve essere un basilare obiettivo a tutela della vera libertà di pensiero sia per i giornalisti, sia per i pubblici dipendenti, oltre che per liberi professionisti, per lavoratori privati.
Ma tale monito va rivolto, non da ultimo, anche ai politici, modello etico-comportamentale a cui la società fatalmente si ispira, vedendo ogni giorno esternazioni televisive, radiofoniche, cartacee e telematiche di autorevoli parlamentari, non sempre ispirate a logiche di sobrietà e compostezza. Queste ultime che possono pericolosamente indurre il “cittadino qualsiasi” ad emulare un certo lassismo verbale, abbandonandosi a critiche infelici o commenti inopportuni a fraseggi scurrili, che possono tradursi in illeciti disciplinari sostanzialmente assenti per la classe politica (basti pensare al carente sistema disciplinare dei parlamentari sul piano normativo e all’occasionale esercizio punitivo interno ai partiti), ma ben presenti nel pubblico impiego e che in taluni casi possono trasmodare in illecito civile e addirittura penale (diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità, quale è Facebook o altro strumento social: art.595, co.3, c.p.) .
Difatti, anomalmente latitanti in punto di regole etiche e disciplinari appaiono la politica e gli organi di governo centrali e locali, carenti nel fissare precetti non solo per le esternazioni verbali e scritte, ma per tutte le condotte morali che devono presiedere al quotidiano vissuto. Solo di recente si è sopperito a tale carenza per i deputati, con un codice di condotta approvato il 12 aprile 2016, ma inspiegabilmente connotato dalla presenza di obblighi…privi di sanzione !
Tirando le somme, e ciò vale per ogni individuo, solo la presenza (anche sul piano mediatico-televisivo) di buoni modelli comportamentali, il recupero ed un consolidamento dei principi etici in contesti familiari, scolastici e lavorativi, la valorizzazione della fatica dello studio (che insegna compostezza mentale) e una più pregnante educazione civica diffusa anche attraverso idonee attività formative, possono aiutare a comprendere meglio la distinzione tra le regole della vita reale offline e quelle, parimenti insidiose, di quella online, e ad attenuare in parte questa deriva sociale che si manifesta anche attraverso l’attivismo telematico, sintetizzabile in un solo concetto: la dilagante incapacità di autocontrollo e di soppesare le parole da parte della “legione di imbecilli” di cui parla plasticamente Umberto Eco!
L’alternativa, per molti auspicabile, è il più dignitoso silenzio.

Questo sito utilizza cookie necessari al funzionamento e per migliorarne la fruizione.
Proseguendo nella navigazione acconsenti all’uso dei cookie.