L’anno appena trascorso segnala una cospicua presenza di pronunzie emesse dalla Corte costituzionale italiana su temi rilevanti di diritto del lavoro, con una quantità e una frequenza che evidenziano una rinnovata centralità della giurisprudenza sui temi inerenti al diritto e alla realtà del lavoro.
Si pensi alle sentenze del Corte costituzionale n. 156 in materia di rappresentanza sindacale; n. 115 in materia di congedo di paternità; n. 188 in materia di salario minimo; n. 141 in materia di blocco dei licenziamenti dei dirigenti.
Si tratta di temi di centrale importanza nell’architettura giuslavoristica sui quali la giurisprudenza costituzionale ha espresso principi di grande incisività e rilevanza. Spesso nel silenzio del legislatore o, addirittura, nell’inerzia di questo, pur a fronte di specifiche sollecitazioni della Corte a un intervento volto a colmare lacune ordinamentali non procrastinabili.
Si è realizzata ancora, e più che mai, la funzione ordinamentale e propulsiva della giurisprudenza costituzionale, che tanto ha contribuito alla sempre maggior definizione della cornice ermeneutica entro la quale si è nel tempo collocato il sistema giuslavoristico italiano.
Non si può che esprimere soddisfazione per questa confermata centralità della giurisprudenza, ancor più perché essa si invera in un contesto nel quale sempre più frequente si manifesta l’insofferenza di gran parte del ceto politico-governativo verso pronunzie ritenute non conformi alle aspettative.
Una insofferenza che non è nuova per la giurisprudenza del lavoro, se si pensa ai rilievi e alle critiche e agli attacchi che ad essa sono stati rivolti negli anni passati, specialmente nei primi anni ’70 e ’80 (ma anche successivamente) a fronte di una lettura coraggiosa e coerente della legislazione lavoristica innovativa introdotta in quel periodo.
A onore del vero, si deve rilevare, da un lato, che molto è cambiata da quegli anni la cultura di impresa e, più in generale, la qualità delle relazioni fra i protagonisti collettivi di essa e, dall’altro lato, che la maturazione intervenuta (anche per effetto della giurisprudenza) ha attenuato la refrattarietà di taluni settori imprenditoriali al riconoscimento di diritti collettivi e individuali dei lavoratori.
Così come si deve rilevare che talune linee giurisprudenziali innovative e coraggiose, criticate aspramente nella fase iniziale, sono diventate successivamente acquisizioni pacifiche e condivise nella giurisprudenza fino alla sede di legittimità, ma anche nella pratica contrattuale, nella diffusa consapevolezza della necessità di tutela di diritti in precedenza negati.
E non pare fuori luogo ritenere che quella giurisprudenza innovativa e coraggiosa -fondata, per altro, sui principi costituzionali e sugli interventi legislativi di riforma- abbia potuto svilupparsi beneficiando di un contesto ordinamentale di effettiva autonomia e indipendenza, che metteva i Pretori del lavoro al riparo da interferenze esterne, che pure vi sono state e che si sono concretizzate non solo sul piano delle opinioni avverse, ma anche con iniziative disciplinari aventi spesso effetti oggettivamente intimidatori e tendenzialmente dissuasivi.
Certamente, non è un fenomeno recente l’insofferenza di quella che per semplicità e convenzione viene genericamente chiamata “la politica” verso le decisioni giurisprudenziali non allineate alle proprie attese. Ma sono recenti le accuse di alti esponenti del Governo che imputano ai giudici il fallimento di qualche loro progetto in materia di emigrazione; e, in altra occasione, suggeriscono come formulare un capo di imputazione; per non parlare dell’invito ai giudici a collaborare con il Governo. In proposito è sufficiente fare riferimento alle parole nette e incisive del Capo dello Stato nell’auspicare il rispetto fra le Istituzioni e la rinuncia a una ricercata conflittualità che spesso travalica il limite del legittimo dissenso fra opinioni.
Pare solo il caso di “ricordare a noi stessi” che, semmai, il giudice deve “collaborare” con lo Stato, che è cosa diversa dal Governo. Qualche cultore del diritto corporativo pare aver colto in questa pretesa di “collaborazione” qualche eco di passate dottrine.
Ma, pur senza sviluppare tale illazione o suggestione, si deve ricordare che la più alta forma di collaborazione del giudice con le Istituzioni, l’unica possibile, è quella di ben svolgere la propria funzione, che impone di interpretare la legge e di dare a essa applicazione; fatti salvi i margini di fallacia o, più in generale, di mancata condivisione della decisione, per i quali sono previsti i rimedi processuali, anch’essi regolati dalla legge.
Qualunque altra richiesta di “collaborazione” avrebbe carattere tecnicamente eversivo, nel senso del ribaltamento degli equilibri costituzionali fra i Poteri dello Stato.
E qui si torna al tema iniziale della centralità (per il diritto del lavoro, ma non solo) del ruolo benemerito della Corte costituzionale, che ci porta ad apprezzare sempre più il valore dell’autonomia e indipendenza, da garantire ai giudici di ogni ordine e grado.
Lasciando a ciascuno di valutare se e in che misura tali garanzie siano in gioco nel referendum ormai prossimo.
