C’è un tratto ricorrente e comune che caratterizza molti degli interventi legislativi adottati negli ultimi tempi in materia di diritto e di diritti del lavoro. Si tratta di  testi di legge che evitano di delineare un quadro preciso di previsioni in fatto e in diritto, limitandosi ad enunciazioni talvolta generiche talvolta contraddittorie, al punto da rendere arduo ,se non impossibile, un efficace inquadramento della realtà che vorrebbero regolare e una adeguata e pronta risoluzione delle controversie.

Sono davanti agli occhi di tutti i non pochi casi nei quali una tecnica normativa non certo raffinata (per usare un eufemismo)  e dal contenuto spesso oscuro e/o ambiguo, rende necessario, impone, un intervento di supplenza della giurisdizione. Sulla  quale ricade il compito di colmare le lacune e le imprecisioni colpevolmente o colposamente lasciate da un legislatore che non si accorge delle contraddizioni concettuali del testo; o, addirittura e ancor peggio, talvolta ne è consapevole e -non sapendo come sciogliere i nodi- lascia che a districare il groviglio sia l’opera  di supplenza dei giudici.

Si tratta, appunto, di una supplenza “necessitata” dalla superficialità di quei soggetti che, poi, magari sono pronti a gridare allo “scandalo” della invadenza dei magistrati.

Vanno ricordati , in tale prospettiva, i significativi interventi della Corte costituzionale, non solo nei casi di pronunzie “additive” ma anche quelli in cui il vuoto normativo è palese e palesemente evidenziato dalla Corte con l’invito al legislatore a intervenire per regolare una determinata materia. Invito frequentemente disatteso o, comunque, raccolto con ritardi del tutto ingiustificati e incuranti della rilevanza dei diritti da tutelare.

Un esempio recente -su un altro piano-  è dato dall’art 7 del c.d. Decreto Primo Maggio (il d.l. n.62 de 2026) , prima e dopo la legge di conversione, che, in materia di determinazione del trattamento economico del lavoratore , indica una serie di elementi non tutti adeguatamente definiti e richiede una comparazione fra previsioni contrattuali che -nella prevedibile assenza di precisi accordi fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori- finirà per rendere necessario il ricorso innanzi il giudice del lavoro, al quale sarà richiesta una ulteriore supplenza.

Il rischio concreto e prevedibile è che la supplenza -necessitata e imposta- comporti un intervento che conduce al di la del ruolo fisiologico di interpretazione della norma; e, quindi, che si pongano le condizioni per un intervento di integrazione del quadro normativo.

Non si può, certo, ignorare che una siffatta funzione è stata talvolta svolta da qualche intervento giurisprudenziale in modo autonomo, non necessitato; e anche con adesione e giustificazioni di principio.

Anche per tali episodi va espressa disapprovazione e dissenso.

In definitiva, occorre quanto più possibile prevenire ed evitare le condizioni per le quali i giudici si trovino ad esercitare -per scelta propria o altrui- una supplenza giudiziaria che comporti una ipertrofica torsione della fisiologia dell’interpretazione.

È necessario affermare con forza e con nettezza che l’intervento giudiziario -per legge e per previsione costituzionale già alquanto ampio- deve essere tenuto esente quanto più possibile da ulteriori forzate dilatazioni, anche per il rispetto dei ruoli degli altri protagonisti della scena politica e sociale: legislatore, parti sociali , soggetti dell’autonomia collettiva.

Ben diversa, e sicuramente molto auspicabile, è la supplenza che stanno svolgendo le Parti sociali con il Tavolo tecnico costituito fra le Associazioni più rappresentative delle organizzazioni dei datori di lavoro  e dei lavoratori per la realizzazione di un accordo in materia di rappresentanza e rappresentatività  sindacale e di assetti economici stipendiali.

Si tratta di un fatto meritevole della massima attenzione innanzitutto per il metodo, che è quello del confronto fra soggetti protagonisti del mondo del lavoro, nel quale agiscono attori collettivi titolari di interessi divergenti ponendosi a confronto e con l’obbiettivo di pervenire a una convergenza responsabile e pragmatica su un testo condiviso.

Si tratta di una proficua supplenza su materie che non hanno ancora trovato, e difficilmente possono trovare, un adeguato assetto sul piano normativo. E che, invece, possono raggiungere una composizione sul terreno del dialogo fra le Parti sociali titolari degli interessi in campo, con una supplenza virtuosa idonea a colmare le lacune delle previsioni legislative.

Naturalmente le buone intenzioni non sempre e non necessariamente sono garanzia di buoni risultati, ma è di buon auspicio che le Parti stiano procedendo a ritmi serrati e con positiva disponibilità pur nella dialettica insita nella loro natura costitutiva.

Del resto, la memoria storica ricorda che qualche tentativo analogo è stato realizzato con successo a metà del secolo scorso con altri Accordi interconfederali.

La posta in gioco è la realizzazione di un assetto nuovo delle relazioni industriali nel nostro Paese, risultato prezioso in se ma ancor più in un contesto economico e produttivo carico di difficoltà e con prospettive ancor più complesse e dense di preoccupazioni.

Molte sono, quindi, le ragioni per le quali tutti coloro che, a diverso titolo, sono protagonisti del mondo del lavoro  auspicano che tale Tavolo abbia esito positivo e diventi un modello da replicare  in altre occasioni simili.

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