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Con tratto analitico rivolto a una disciplina non del tutto lineare e di recente introduzione (2017) l’A. coglie con chiarezza la centralità di un istituto apparentemente marginale, e in realtà voluto e calibrato nelle tutele da un legislatore che fuoriesce dall’esperienza dei vouchers, senza rinnegarne la logica, per definire nell’ordinamento lavoristico lo statuto complessivo delle cd. prestazioni occasionali: fattispecie contrattuali ai confini tra il sommerso e l’episodico che appartengono invece a tutto diritto alle esigenze estemporanee, ma non per questo meno significative, dei privati, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
L’analisi si dipana attorno all’art. 54 bis d. l. 50/2017 secondo un disegno ordinato e non senza prendere posizione sui principali tratti della disciplina alla luce della contrattualistica generale del diritto del lavoro. Intanto, a vantaggio della chiarezza sistematica dell’istituto, viene ricostruita nel dettaglio la serie delle discipline ultime del contratto di lavoro occasionale a partire dalla vicenda binomica del lavoro occasionale e del lavoro accessorio, istituito nel 2003 in ragione della marginalità delle collaborazioni, e che produsse nell’ordinamento, per differenza di confini, nel linguaggio comune, le cd. mini-co.co.co. L’A. mostra sensibilità alle rationes di politica del lavoro sottese al lavoro accessorio, ripercorrendone l’evoluzione normativa, a mezza via tra il taglio anti-elusivo e promozionale dell’istituto e la necessità di provvedere in qualche misura a tutele di lavoro dignitoso ai lavoratori occasionali.
Uno stile asciutto e chiaro, con completezza e accattivante sintonia sui “sette tempi” delle modifiche di discipline accompagna il lettore alla disciplina vigente, distinta in fattispecie e disciplina, non senza scomporre la descrizione nel core comune ad ogni rapporto di lavoro occasionale, oggi, e nelle quattro sotto-discipline specifiche per via della differenza dell’utilizzatore. Di queste viene ripreso l’intero articolato in chiave di assicurare standard – seppur limitati - di decent work a tutti gli occasionali senza far mancare differenze in base al committente, nella consapevolezza che ci si trovi di fronte ad un istituto che si colloca ai confini tra la domanda e l’offerta di lavoro e, per altro verso, tra il lavoro sommerso e il lavoro regolare. Qui viene messo in evidenza il disegno legislativo sulle tutele in materia di corrispettivo minimo e riposi/pause, nonché in materia previdenziale, posti esattamente in relazione, seppur non rigida, coi principi costituzionali di tutela del lavoro e dei bisogni (rispettivamente ex artt. 36 e 38 Cost.).
Bene argomentato e quindi condivisibile il nocciolo della questione: che la pluralità di discipline risponderebbe ad un modello unitario di contratto di lavoro occasionale, non privo di elementi sistematico-ricostruttivi e, nell’ermeneutica dell’istituto, idoneo a condurre il giurista di domani, de jure condendo, alla estensione dell’istituto alle nuove tecnologie (app incluse). Per questa via, in un crescendo denso di collegamenti valoriali, l’A. arriva a prospettarne l’implementazione nella grande impresa tramite piattaforma, dove per integrare o comporre un reddito dignitoso, alla fine, il contratto di lavoro occasionale rientrerebbe, in autonomia delle parti, nel disegno costituzionale del diritto al lavoro, anche per ridurre il fenomeno del lavoro povero e - in ultimo - come elemento di una politica del lavoro necessaria e intelligente di contrasto alla povertà.
Il testo è piacevole alla lettura, arricchito da una bibliografia completa sulla dottrina che si è espressa negli anni sulle diverse versioni legislative, e il quadro che ne esce è lucido, rispettoso del dettato normativo e allo stesso tempo agganciato al reale e prospettico.

 

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