testo integrale con note e bibliografia

1. Dall’ipotesi al presente: la disciplina dell’I.A. e una lezione già appresa
Il tema dell’intelligenza artificiale applicata al diritto non appartiene più al dominio delle ipotesi future: al contrario, è ormai una realtà operativa, destinata ad incidere tangibilmente sul modo in cui gestire la conoscenza giuridica e sul modo in cui studiare, scrivere ed organizzare il lavoro in ambito giudiziario.
L’I.A. – è evidente – determinerà, per necessità, un cambio di mentalità nel Foro. Tuttavia, vale la pena ricordare, in apertura, che non è la prima volta che la giurisdizione si trova a fronteggiare uno snodo di questo tipo.
L’avvento di Internet e delle banche dati, per cominciare, ha prodotto un passaggio epocale dalla scarsità di informazioni all’abbondanza informativa, imponendo al magistrato nuove competenze: meno memoria e più selezione; meno “possesso” delle fonti e più capacità di governare flussi, aggiornamenti, reperti giurisprudenziali e dottrinali. In quel passaggio, l’identità professionale del magistrato si è, allora, dovuta adattare: dal “trovare” al “filtrare”; dal “reperire” al “gerarchizzare”; dal “consultare” al “comparare”.
Allo stesso modo, il magistrato ha dovuto “riprogrammare” abitudini cognitive e organizzative quando il lavoro è passato dalla carta al PC, quando il fascicolo si è dematerializzato, e quando l’implementazione del processo telematico ha spostato l’asse dal documento fisico allo schermo. L’avvento della giustizia digitale, infatti, non ha rappresentato un semplice cambiamento strumentale. È stato, piuttosto, un mutamento culturale, che ha inciso sul modo di leggere gli atti, di scrivere i provvedimenti, di concepire il fascicolo e, perfino, di percepire il tempo del processo. La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come la digitalizzazione non sia stata solo “mezzo di efficienza”, ma “fattore formante della giurisdizione”, capace di trasformarne i presupposti organizzativi e cognitivi. Il passaggio dalla carta allo schermo ha modificato, per eccellenza: il rapporto con la prova documentale; la gestione della conoscenza giurisprudenziale, resa improvvisamente circolante e accessibile; la stessa consapevolezza del giudice circa la visibilità esterna del proprio operato.
La digitalizzazione, tuttavia, pur incidendo profondamente sul lavoro giudiziario, non ha mai preteso di interferire direttamente con l’elaborazione del ragionamento decisorio. L’intelligenza artificiale, invece, si colloca nello stesso solco evolutivo, ma compie un passo ulteriore: non si limita a rendere disponibili i dati; li rielabora, li sintetizza e li propone, incidendo direttamente sulle fasi preparatorie del ragionamento. È qui, allora, che la questione smette di essere solo tecnologica e diventa culturale, istituzionale e costituzionale.
A differenza delle precedenti innovazioni digitali, infatti, l’I.A. introduce un’intermediazione cognitiva tra il magistrato e il materiale su cui si forma la decisione. La selezione delle fonti, l’ordine di presentazione dei precedenti, l’enfasi su alcune soluzioni rispetto ad altre non sono più il risultato esclusivo di una ricerca consapevole, ma possono dipendere dalla configurazione, “a monte”, del sistema. In tale prospettiva, l’origine e la governance de sistemi di I.A. diventano elemento decisivo per la tutela dell’indipendenza della funzione giudiziaria (art. 104 Cost.). Come è stato efficacemente osservato in dottrina, in particolare, attraverso la configurazione di un sistema di ricerca o di supporto basato su I.A. è possibile orientare le decisioni in modo tanto più incisivo quanto meno percepibile dall’utilizzatore. È, dunque, su questo punto che si innesta – e si comprende – il monito espresso dal C.S.M., nelle raccomandazioni dell’8 ottobre 2025, il quale ha sottolineato:
- l’inopportunità di demandare al Ministero della Giustizia in via esclusiva l’elaborazione dei sistemi di I.A. destinati agli Uffici Giudiziari, stante il rischio, per l’indipendenza della magistratura, sotteso ad una scelta di questo tipo;
- e la conseguente necessità di un coinvolgimento del C.S.M. nella progettazione e nell’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale destinati all’attività giudiziaria.
Il richiamo – si noti – non è corporativo, ma costituzionale: la garanzia dell’indipendenza della magistratura non può essere salvaguardata, se gli strumenti cognitivi del giudice sono progettati senza il concorso dell’organo di autogoverno.
Proprio in considerazione dei rischi poc’anzi illustrati, il legislatore europeo e nazionale è intervenuto con un impianto regolatorio che muove da un presupposto chiaro: l’uso dell’I.A. in ambito giuridico e giudiziario è possibile, ma solo entro confini rigorosi e sotto responsabilità umana.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (A.I. Act) qualifica come sistemi ad alto rischio quelli destinati a supportare l’attività dell’autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto. Non si tratta di una qualificazione neutra: al contrario, essa segnala che, qui, sono in gioco diritti fondamentali, indipendenza della funzione giurisdizionale e fiducia pubblica nella giustizia. Il Considerando 61 esplicita il punto di equilibrio: l’I.A. può assistere il magistrato, ma la decisione deve restare human driven, integralmente riconducibile al magistrato e non all’algoritmo.
A livello interno, la legge 23 settembre 2025 n. 132 recepisce e rafforza questo principio: la valutazione dei fatti, l’apprezzamento delle prove, l’interpretazione della legge e l’adozione dei provvedimenti restano compiti riservati in via esclusiva al magistrato. L’I.A. è relegata a funzione strumentale e accessoria, priva di qualunque valore prescrittivo o sostitutivo.
In questo quadro si innestano, altresì, le già citate raccomandazioni del C.S.M. dell’8 ottobre 2025, che meritano una sottolineatura particolare. Il C.S.M. non si limita a richiamare principi astratti, ma individua rischi concreti dell’uso dell’I.A. nel lavoro giudiziario, quali:
- da un lato, il trasferimento e il possibile riuso dei dati e il rischio di profilazione degli utenti;
- dall’altro lato, la variabilità intrinseca degli output (anche in funzione del prompting), la possibilità di “allucinazioni” o risposte compiacenti, l’opacità dei criteri di elaborazione, la selezione non consapevole delle fonti e, soprattutto, il rischio di affidamento acritico.
In un siffatto contesto, il messaggio del C.S.M. è netto: l’I.A. non è una fonte, non è un consulente, non è un co decisore. È uno strumento che accresce il dovere di controllo del magistrato, non lo attenua. In un contesto così mutato, allora:
- il magistrato è destinato a rispondere non solo dell’esito, ma anche del metodo cognitivo che conduce alla decisione;
- l’I.A. è chiamata a supportare – e non sostituire – alcune fasi preparatorie della decisione, ma deve essere integrata nel rispetto dei principi del processo, con trasparenza, verificabilità e subordinazione all’autonomia valutativa del magistrato;
- e, in ogni caso, nella fase transitoria, va evitato l’utilizzo non autorizzato di strumenti non certificati, va valorizzato l’impiego di strumenti istituzionali e attività meramente “accessorie”, e devono essere introdotte cautele operative su sovranità dei dati, protezione dei dati, qualità dei dati, supervisione e responsabilità individuale.
Questa impostazione, tra l’altro, è coerente con quella della CEPEJ del Consiglio d’Europa, che, già prima dell’A.I. Act, nella Carta etica sull’uso dell’I.A. nei sistemi giudiziari, aveva fissato alcuni cardini: centralità dell’essere umano; trasparenza; non discriminazione; qualità dei dati; e controllo effettivo del decisore.
2. Gli shift mentali indotti dall’I.A. e la nuova responsabilità del magistrato
2.1. I tre shift mentali fondamentali
Ciò posto, e venendo al cuore della questione oggetto dell’odierno convegno, l’ingresso dell’I.A. nel lavoro giuridico produrrà, verosimilmente, almeno tre trasformazioni profonde della mentalità professionale.
Il primo shift consiste nel passaggio dal “magistrato ricercatore” al “magistrato governatore” del processo conoscitivo. Come già avvenuto con le banche dati, il problema non sarà più “trovare” le fonti, ma governare il percorso conoscitivo: scegliere input; controllare output; verificare nessi logici.
Il secondo shift è dato dal passaggio dalla scrittura come produzione alla scrittura come assunzione di responsabilità. Se strumenti automatici supportano sintesi e riorganizzazione del testo, la motivazione diventerà ancor più il luogo della scelta consapevole del magistrato. Con l’I.A., infatti, una parte della scrittura potrà essere supportata, semplificata, accelerata; proprio per questo, la motivazione non potrà più essere vista come semplice output del lavoro istruttorio, ma come atto di responsabilità personale. Scrivere un provvedimento significherà rendere riconoscibile il percorso logico, mostrare le alternative considerate e scartate, manifestare la presa di posizione sul caso concreto. È qui che l’autenticità dell’agire giurisdizionale diventerà essenziale: del resto, se, in futuro, la motivazione si riducesse a un assemblaggio formalmente corretto ma impersonale, la funzione giurisdizionale perderebbe parte della sua legittimazione sociale.
Il terzo shift consiste nel passaggio dalla fiducia nella perizia individuale alla vigilanza epistemica. Il magistrato non dovrà fidarsi dell’autorità della macchina, ma esercitare una sorveglianza critica costante sul metodo. L’I.A. imporrà una vigilanza epistemica permanente: ogni output è plausibile, fluente, convincente; proprio per questo, andrà controllato. Il giudice dovrà interrogarsi non solo se un’affermazione suoni corretta, ma perché lo sia, e su quali basi poggi. La competenza distintiva non sarà più solo conoscere il diritto, ma sapere come viene costruita la conoscenza giuridica.
2.2. I quattro rischi cognitivi e le attitudini corrispondenti
A questi shift si accompagnano rischi cognitivi specifici.
Il primo è l’automation bias: la tendenza, spesso inconscia, a fidarsi dell’output proprio perché “prodotto da una macchina”, ovverosia percepito come oggettivo o più affidabile del giudizio umano. L’attitudine corrispondente, che auspicabilmente il “buon magistrato” sarà chiamato a sviluppare, è la diffidenza metodologica: il considerare, cioè, l’output come ipotesi di lavoro e non come dato, e pretenderne la verificabilità con fonti primarie.
Il secondo rischio è l’anchoring bias: la prima soluzione proposta dall’I.A. può diventare un’àncora idonea a orientare tutto il ragionamento successivo, restringendo lo spazio mentale delle alternative. In tale prospettiva, allora, l’attitudine da sviluppare sarà l’esplorazione deliberata delle alternative: chiedersi attivamente quali opzioni restano fuori dal primo inquadramento, e forzare – anche nella propria mente – un secondo percorso argomentativo, magari contrario.
Il terzo rischio è il confirmation bias accelerato: l’I.A. è molto efficiente nel fornire materiale coerente con l’ipotesi iniziale, e così può rinforzare la tesi che già abbiamo, lasciando in ombra gli argomenti contrari o i punti deboli. In questa prospettiva, il magistrato sarà, allora, chiamato a sviluppare la capacità di “contraddittorio interno”, che include anche il controllo delle omissioni: domandarsi che cosa manchi, che cosa sia stato “saltato”, quali fonti contrarie esistano, quali elementi del caso concreto possano non rientrare nel pattern.
Il quarto rischio è il deskilling, cioè la perdita progressiva di capacità interpretative e argomentative per eccesso di delega: se ci abituiamo a far sintetizzare, strutturare o perfino “impostare” da altri (umani o macchine) il ragionamento, la mano giuridica può indebolirsi. L’attitudine corrispondente, allora, sarà la formazione continua e l’uso attivo, non sostitutivo, dello strumento: l’I.A. come palestra (per controllare, verificare, migliorare), non come scorciatoia che rimpiazza la capacità di leggere e decidere.
Il rischio vero non è l’errore della macchina: è la rinuncia umana al controllo.
2.3. I possibili impatti dell’I.A. sul piano neuro-cognitivo
Sul piano neuro cognitivo, le prime evidenze suggeriscono che l’avvio di un uso abituale di strumenti di I.A., soprattutto quando “passivo” e non verificante, possa incidere sull’ingaggio delle reti neurali coinvolte nelle funzioni esecutive, con potenziali effetti (quantomeno) sulla connettività funzionale osservabile durante compiti complessi.
In particolare, uno studio sperimentale basato su E.E.G. , che ha confrontato condizioni “brain only”, “search engine” e “L.L.M. ”, ha riportato differenze nella connettività cerebrale: i partecipanti senza strumenti mostravano reti più distribuite, mentre i partecipanti che si affidavano al L.L.M. mostravano connettività più debole durante il compito, con persistente under engagement quando, in una sessione successiva, venivano spostati a lavorare senza assistenza.
In parallelo, una riflessione neuroscientifica recente ha sostenuto che gli “stili” di interazione con l’I.A. possono modulare processi di neuroplasticità, essendosi osservato che l’affidamento non critico rischia di indebolire la plasticità attività dipendente, mentre l’uso attivo e co costruttivo preserva l’agency cognitiva dell’utente.
Questa cornice si presta a un raccordo particolarmente rilevante per l’attività giudiziaria quando si considerano le decisioni sanzionatorie (c.d. punishment decisions), che la letteratura di law & neuroscience descrive come decisioni di terza parte “tipiche di giudici e giurie” e che chiamano in causa processi di integrazione e controllo esecutivo associati, tra l’altro, alla corteccia prefrontale dorsolaterale (D.L.P.F.C.). Ne deriva, in chiave prudenziale, un punto metodologico: se l’I.A. viene utilizzata in modo da anticipare, normalizzare o “pre formattare” la risposta sanzionatoria, il rischio non è solo l’errore puntuale dell’output, ma la progressiva riduzione dello spazio cognitivo in cui il decisore integra autonomamente fatti, contesto e criteri di proporzione, cioè proprio il nucleo umano della decisione punitiva.
2.4. Cinque esempi concreti di “nuova mentalità” del magistrato
Ma che cosa significa, allora, concretamente, “nuova mentalità” del magistrato nell’era dell’I.A.?
Anzitutto, significa rafforzare l’abitudine a verificare sempre le fonti primarie, anche quando l’output è persuasivo: una citazione che “suona bene” non è necessariamente vera, una sintesi che sembra coerente può essere incompleta o non pertinente. La soglia di controllo si deve alzare, non si deve abbassare.
In secondo luogo, significa curare la motivazione come rendicontazione del metodo, non solo del risultato. Diventa ancora più centrale mostrare il percorso logico, dare conto delle alternative, rendere trasparente perché una strada è stata preferita a un’altra. La motivazione diviene, ancor di più, la sede della responsabilità.
In terzo luogo, significa coltivare consapevolmente l’asimmetria umana rispetto alla macchina, cioè valorizzare ciò che l’I.A. non può replicare. È qui che si misurerà, prevalentemente, la qualità della giurisdizione: nella capacità di proporzione, nella ragionevolezza, nell’equità, nell’ascolto del caso concreto e delle persone. E vale ricordarlo con una formula efficace: l’I.A. è bravissima a imitare il linguaggio del diritto; ma il diritto è scienza umana: proporzione, ragionevolezza, equità, ascolto non sono semplici output testuali, né da questi ultimi possono essere validamente sostituite.
In quarto luogo, la nuova mentalità richiederà di separare nettamente supporto e decisione, anche nelle prassi organizzative:
- supporto significa: aiuto per attività accessorie, per organizzare, per costruire stringhe di ricerca, per revisionare stile e coerenza;
- decisione significa: valutazione dei fatti e delle prove, interpretazione e applicazione della legge, motivazione, scelta della soluzione da applicare nel caso concreto. Tutti aspetti che devono restare, anche normativamente, in capo al magistrato.
Infine, sarà fondamentale accettare e difendere una “lentezza buona” del giudizio in un contesto di accelerazione tecnologica: sarà importante ricordare che il tempo del controllo, del dubbio e della verifica non è inefficienza, ma presidio di legittimità.
Il punto da ultimo menzionato è tanto più importante se collegato ad un ulteriore elemento di contesto: la pressione esercitata dagli obiettivi del P.N.R.R. sulla produttività del sistema giustizia. La riduzione dell’arretrato e il rispetto delle scadenze europee, infatti, hanno introdotto, negli ultimi anni, una logica quantitativa sempre più pervasiva. In un simile scenario, allora, l’I.A. rischia di essere percepita – e utilizzata – come scorciatoia ideale per aumentare i ritmi di definizione dei procedimenti, comprimendo il tempo dello studio, del dubbio e della ponderazione. La tecnologia, così, rischia di non limitarsi a offrire un supporto, ma di innestarsi in una deriva produttivistica, già in atto, rafforzandola. Il pericolo, del resto, non è astratto: quando il parametro implicito di valutazione del lavoro giudiziario diventa il numero di fascicoli definiti, l’adozione di strumenti che accelerano scrittura, sintesi e selezione delle soluzioni “più frequenti” può tradursi in una progressiva marginalizzazione della qualità del percorso decisionale. La velocità dell’output rischia allora di prevalere sulla trasparenza del metodo.
Di qui l’esigenza – tutt’altro che nostalgica – di rivendicare una “lentezza buona” del giudicare, incompatibile con una visione puramente prestazionale della funzione giurisdizionale. In questo senso, il P.N.R.R. costituisce non solo una sfida organizzativa, ma anche un banco di prova culturale e costituzionale per la magistratura.
3. Avvocati e I.A.: responsabilità professionale e disciplina deontologica
Il tema riguarda necessariamente anche l’avvocatura.
A livello europeo, le linee guida degli organismi rappresentativi – e, in particolare, la Guide on the use of generative AI by lawyers, redatta dal C.C.B.E. (Council of Bars and Law Societies of Europe) e pubblicata il 2 ottobre 2025 – sottolineano che l’uso dell’I.A. non attenua gli obblighi professionali: verifica, trasparenza e tutela della riservatezza restano in capo al difensore. Al contrario, la presenza di rischi specifici (come allucinazioni, bias, opacità) impone un livello di controllo più elevato rispetto agli strumenti tradizionali.
A livello interno, poi, va sottolineato che, già oggi, il ricorso, non mediato da controllo professionale, all’I.A. nell’esercizio dell’attività forense sta cominciando a produrre conseguenze concrete, sia sul piano deontologico, sia su quello strettamente processuale, in particolare attraverso l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. La giurisprudenza di merito, infatti, ha iniziato a censurare l’uso acritico di strumenti di intelligenza artificiale nella redazione degli atti difensivi, ravvisando profili di colpa grave in ipotesi di citazioni giurisprudenziali inesistenti o non verificate, con conseguente condanna della parte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla segnalazione dell’Avvocato ai Consigli dell’Ordine per le valutazioni disciplinari di competenza.
Infine, anche la prassi comparata mostra chiaramente che le criticità sorgono non dalla tecnologia in sé, ma dall’uso acritico di tale tecnologia: negli Stati Uniti, ad esempio, si sono registrati provvedimenti e atti contenenti citazioni inesistenti attribuite a uso di I.A., con censura del difetto di controllo umano; nel Regno Unito è stato ribadito che l’uso non verificato può integrare violazioni dei doveri professionali fino a profili di contempt of court (i. e. oltraggio alla Corte).
4. Riflessioni conclusive – Che tipo di magistrati e di avvocati diventeremo?
La domanda, allora, non è se useremo l’I.A., ma che tipo di magistrati e di avvocati diventeremo usandola. Alla luce di quanto detto – sugli shift mentali, sui rischi cognitivi e neuro-cognitivi, sulle cautele normative e sulle raccomandazioni istituzionali – emerge un punto fermo: la tecnologia può accelerare i processi di lavoro, ma non dovrebbe sostituire il metodo della giurisdizione, la responsabilità e la fiducia pubblica, immanenti rispetto all’esercizio di tale funzione. D’altronde, se l’attività del magistrato perdesse la propria autenticità umana, se apparisse fungibile rispetto a un output algoritmico, la funzione giurisdizionale ne uscirebbe inevitabilmente svilita, perché verrebbe meno ciò che la rende riconoscibile e legittimata: la decisione come atto umano, responsabile e controllabile.
In un contesto in cui la tecnologia accelera, propone, suggerisce e organizza, quindi, la funzione giurisdizionale – pur coi nuovi cambi di mentalità che la riguarderanno e di cui si è dato conto – è chiamata a preservare ciò che ne costituisce la legittimazione: non la rapidità dell’output, ma la qualità del percorso; non l’automatismo, ma la responsabilità riconoscibile della decisione; non l’efficienza in sé, ma la fiducia che il metodo della giurisdizione continua a generare.
Tutto ciò conduce a una considerazione conclusiva: l’intelligenza artificiale non è una minaccia per la giurisdizione, a condizione che il magistrato resti il soggetto visibile, responsabile e riconoscibile della decisione, e, soprattutto, a condizione che il magistrato sappia mantenere questo ruolo, pur nel “Nuovo Mondo” che gli si para davanti. Ed è questo, oggi più che mai, il cuore, vero, della questione.

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