Testo Integrale con note e bibliografia

L’articolo considera dapprima alcuni noti casi che hanno indotto la Corte Suprema degli Stati Uniti a porre degli argini alla concessione dei punitive damages nelle cause civili.
L’articolo percorre, poi, le decisioni che, nel nostro Paese in sede di delibazione di sentenze statunitensi caratterizzate dalla concessione dei danni punitivi hanno dovuto affrontare il tema della compatibilità con il nostro ordinamento di una condanna avente anche finalità sanzionatorie e deterrenti.
E’ esaminata, infine, la sentenza n. 16601 resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione il 5 luglio 2017, che appare senz’altro di spiccata rilevanza per molte ragioni: considerata l’evoluzione della nozione di ordine pubblico essa nega, infatti, che possano ravvisarsi ragioni ostative alla riconoscibilità di sentenze statunitensi che si pronuncino favorevolmente sui punitive damages; esclude che debba continuarsi a considerare estranea al sistema della responsabilità civile la funzione sanzionatoria, alla luce anche di non pochi elementi già presenti nel nostro ordinamento; invita, infine, il legislatore a considerare senza pregiudizi la delicata questione.

Sommario
1. I tratti dei punitive damages
2. I punitivi damages di fronte alla giustizia italiana
3. Le Sezioni Unite si pronunciano rendendo un principio di diritto nell’interesse della legge

1. I tratti dei punitive damages
I punitive damages, o exemplary damages secondo la dizione britannica, hanno natura non compensatory, e sono liquidati a favore del danneggiato in aggiunta ai compensatory damages: mentre quest’ultima espressione corrisponde al risarcimento della tradizione di civil law, la prima assolve ad una vera e propria funzione sanzionatoria nei confronti del soggetto che –essenzialmente nell’ambito del tort, quindi della sfera extracontrattuale- si sia comportato in modo eticamente riprovevole, scorretto, malvagio, violento o fraudolento.
I punitive damages, pertanto, non hanno lo scopo di risarcire il danneggiato, bensì di punire il danneggiante: vengono infatti riconosciuti qualora quest’ultimo abbia agito in malafede, o per colpa grave, oppure abbia creato un grave rischio per la salute, la sicurezza ed il benessere delle persone.
L’origine di questa figura è fatta risalire all’Inghilterra del XIV secolo, quale condanna di una condotta disdicevole, sviluppatasi in un sistema ove la distinzione fra illecito civile ed illecito penale è sempre stata più sfuocata rispetto alla nostra tradizione , rispetto alla quale viene talvolta prospettata la assimilabilità alle cosiddette pene private delle quali beneficia il danneggiato .
I punitivi damages in Inghilterra sono andati assumendo una peculiare connotazione quale sanzione specie per le violazioni commesse da organi pubblici e sono, comunque, oggetto di riflessione: la Law Commission, autorità indipendente britannica presieduta da un giudice della High Court cui è conferito il compito di mantenere efficace l’ordinamento proponendo agli organi legislativi sia nuove leggi, sia l’abrogazione di quelle obsolete od inefficaci, da tempo con un ponderoso studio ha indicato possibili alternative nell’eventualità del superamento dell’attuale sistema .
Negli Stati Uniti, invece, si è enfatizzata la loro funzione deterrente, volta ad indurre in modo esemplare non soltanto il responsabile, ma chicchessia, ad astenersi in futuro da porre in essere comportamenti simili a quello sanzionato: tuttavia, proprio questa prospettiva ha portato ad applicazioni estreme, in seguito alle quali gran parte delle legislazioni statali ha adottato limitazioni più o meno rigorose.
Non è estranea alla impressionante lievitazione degli importi accordati a titolo di punitive damages la circostanza che negli Stati Uniti i procedimenti per responsabilità civile si caratterizzano per l’intervento in primo grado della giuria, cui sono demandate le questioni di fatto, mentre il giudice decide quelle di diritto: anche in ciò, ai nostri occhi, è ravvisabile una non netta demarcazione fra la sfera penale e quella civile, ed è un dato di fatto che le giurie siano assai generose nell’accordare importi pressocché invariabilmente destinati ad essere ridimensionati dalle Corti chiamate a pronunciarsi in sede di ricorso del soccombente.
Il caso che ha dato modo alla Corte Suprema di dettare i criteri per arginare la inquietante lievitazione dei punitive damages ha riguardato un medico che nel 1990 acquistò a quarantamila dollari presso un concessionario un’auto Bmw nuova ,, scoprendo in seguito che era stata riverniciata in conseguenza dei danni riportati prima della vendita.
Nel corso del giudizio emerse che questo era il normale comportamento di Bmw ogniqualvolta i danni riportati durante i trasporti non eccedessero il 3% del prezzo di listino.
In primo grado Bmw venne condannata dalla giuria al pagamento di quattromila dollari a titolo di danni compensativi e quattro milioni di dollari a titolo di punitive damages, motivati in ragione della “gross, oppressive and malicious fraud” (‘malice’ nella nostra cultura corrisponde sostanzialente al dolo) ravvisabile nell’aver nascosto all’acquirente le riparazioni che avevano interessato un costoso veicolo venduto come nuovo.
Alla astronomica cifra –ed alla esorbitante sproporzione fra le due facce della condanna – il rapporto è di 1 a 500- la giuria pervenne facendo leva sul profilo sanzionatorio-deterrente, calcolando il plausibile numero di casi in cui, per anni, Bmw of North America aveva operato in questo modo: una sanzione, quindi, ex post per tutti i pregressi comportamenti fraudolenti o, quantomeno, commercialmente scorretti .
Su ricorso della Bmw la Corte d’Appello dell’Alabama dimezzò l’importo dei punitive damages, ma la pur sempre esorbitante somma di due milioni di dollari venne successivamente ritenuta ‘grossly excessive’ dalla Corte Suprema federale, che ridusse l’importo a cinquantamila dollari formulando tre regole da osservare nella liquidazione dei punitive damages: il non elevato grado di reprovevolezza del comportamento di Bmw -fra l’altro non era ravvisabile alcun pericolo per la salute o la sicurezza delle persone- la sproporzione fra le voci di danno liquidate, ed infine la comparazione fra l’ammontare liquidato a titolo di punitive damages e le sanzioni penali ed amministrative che avrebbero potuto applicarsi alla stessa Bmw in ragione dei suoi ‘fraudulent purposes’ commerciali.
Un altro caso che, in tutto il mondo, ha acceso i riflettori sui punitive damages è quello egualmente deciso dalla Corte Suprema : un fumatore di tre pacchetti di sigarette al giorno morì a 67 anni a causa di un tumore ai polmoni e la vedova agì in giudizio nei confronti di Philip Morris, il produttore delle sigarette fumate dal marito.
Come è noto, a fondamento delle numerose sentenze statunitensi in tema di ‘tobacco litigation’, vi è l’imputazione di una condotta di mala fede ai produttori di sigarette, in quanto i rischi da fumo erano a loro ben noti quantomeno dagli anni sessanta, ma sono stati maliziosamente occultati, e sono state –anzi- realizzate campagne pubblicitarie volte ad associare l’idea del fumo a quella del benessere fisico, facendo altresì tavolta ricorso a pseudo ricerche scientifiche volte a negare i rischi del fumo.
Alla vedova vennero in primo grado riconosciuti 821 mila dollari a titolo di compensatory damages e settantanove milioni e mezzo di dollari a titolo di punitive damages ; dopo alterne sentenze, anche in sede di rinvio da parte della Corte Suprema federale ai giudici dell’Oregon, Philip Morris nel 2011 ha pagato la somma complessiva di 99 milioni di dollari, comprensiva degli interessi maturati.
Nello sterminato repertorio delle sentenze che hanno accordato punitive damages d’importo per noi sbalorditivo, merita richiamare anche il ben noto caso della signora settantanovenne che nel tentativo di aprire il coperchio della tazza di caffè acquistata da McDonald’s appoggiandola sulle ginocchia, riportò ustioni di terzo grado alle ginocchia stesse, che resero necessario un trapianto cutaneo e trattamenti medici protrattisi per due anni.
Emerse poi, nel corso del giudizio, che nel decennio 1982-1992 si erano verificati almeno altri 700 analoghi casi di ustioni, pur se non tutti di eguale entità.
Rispetto all’iniziale liquidazione da parte della giuria di 200.000 dollari quale risarcimento, e due milioni e settecentomila a titolo di punitive damages, la decisione definitiva ha ridotto a 480.000 dollari la seconda voce.
Non a caso ai punitive damages negli Usa si coniuga, con una efficace espressione, il ‘windfall myth’, il mito di poter facilmente raccogliere la manna che piove dal cielo, miracolo cui certo non sono estranei i legali ai quali il sistema di contingency fee o patto di quota lite che dir si voglia- fa premio mediamente della metà di quanto riconosciuto al cliente: abbastanza inevitabile, quindi, che molti Stati progressivamente reagissero dotandosi di strumenti legislativi, cosiddetti ‘split-recovery’, a norma dei quali una percentuale di ogni importo liquidato a titolo di punitive damages compete allo Stato stesso, che la destina ad iniziative di rilevanza etica e sociale, quali sono, ad esempio, i fondi a favore delle vittime di reati; al contempo in gran parte degli Stati vi sono precisi limiti, spesso in sede legislativa, altre volte giurisprudenziale, volti a contenere esorbitanti liquidazioni .
I tratti punitivi ed espiatori della condotta del danneggiante mantengono, comunque, inalterata la loro funzione grazie alle legislazioni dei singoli Stati recanti divieti e limitazioni alla assicurabilità dei punitive damages che, ove consentita, ridurrebbe con tutta evidenza, ad un simulacro la loro indubbia funzione sanzionatoria e deterrente.

2. I punitivi damages di fronte alla giustizia italiana
Nelle nostre aule giudiziarie la voce dei danni punitivi (come, per consolidata traduzione, sono definiti) risuona sempre più spesso, non soltanto in sede di delibazione di sentenze statunitensi ma anche nell’applicazione di norme dell’ordinamento nazionale nelle quali si vuole vedere –più o meno fondatamente- l’eco di questa discussa figura peculiare degli ordinamenti di common law.
Fra i casi più noti, innanzitutto la Corte d’appello di Napoli si è pronunciata in relazione alla delibazione di una sentenza californiana recante la condanna per concorrenza sleale e contraffazione di marchio: la particolarità risiede nella circostanza che l’illecito è stato commesso tramite internet, mediante la creazione di un website contraddistinto dai segni distintivi altrui ove erano commercializzati beni e servizi .
Un comportamento doloso le cui conseguenze, come ben sottolineato dalla Corte, si producono globalmente, imponendo così l’adattamento delle tradizionali formule per la determinazione del locus commissi delicti.
La sentenza napoletana è lineare nell’indicare le ragioni che precludono l’esecuzione in Italia delle decisioni volte a liquidare i punitive damages: come è noto, dal 1995 al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia non osta più la contrarietà ‘all'ordine pubblico italiano’, bensì semplicemente ’all'ordine pubblico’ nell’accezione internazionale , che è “costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico - giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico" , sì che "la nozione di ordine pubblico internazionale [...] non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno [... ] dovendo, di contro ravvisarsi nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale" ).
Siamo, pertanto, di fronte alla circolazione transnazionale delle regole, fenomeno che vieppiù caratterizza l’odierno diritto, ma ciò necessita, comunque, di parametri certi onde evitare di dilatare la sfera della discrezionalità .
Opportunamente la Corte di appello di Napoli rileva come la sentenza statunitense non dia alcuna prova del danno effettivo derivante dalla violazione dei marchi commerciali dell'attore protrattasi per quattro o cinque mesi, ma nondimeno riconosca i punitive damages in relazione alla violazione di un diritto tutelato dalla legge come deterrente nei confronti del futuro utilizzo dei marchi stessi da parte del convenuto.
Accordare una somma di denaro in assenza della prova di danni effettivi, a totale discrezionalità ed in funzione deterrente ed afflittiva, si pone in contrasto con l'ordine pubblico per la estraneità sia agli ordinamenti dell’Europa continentale, sia a quello italiano, fondato su una netta separazione tra sanzioni civili e penali .
La Corte napoletana non può, quindi, che ritenere contrarie all'ordine pubblico le sentenze che si prefiggono anche finalità deterrenti, sanzionatorie o punitive mediante somme determinate discrezionalmente dal giudice, avulse da qualsiasi prova dell’esistenza del danno, ed in modo non dissimile è indirizzata la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, sovente in ambito giuslavoristico, orientata a rispettare la correlazione fra danno e risarcimento .
Su di un piano assai diverso si colloca l’azione intrapresa presso la Corte di appello di Torino da un giovane (trentasettenne all’epoca del sinistro) reso totalmente disabile da una lesione permanente provocatagli da un difettoso macchinario industriale prodotto in Italia: due identiche sentenze della Corte Suprema di Cambridge (Massachussets) gli avevano riconosciuto il diritto di ottenere indennizzi di notevole consistenza da due società appartenenti al medesimo gruppo italiano produttore del manufatto .
Un infortunio sul lavoro, quindi, in relazione al quale la Corte torinese dichiarò il riconoscimento e l’efficacia in Italia di una soltanto delle due sentenze , e questa decisione giunse successivamente al giudizio della Corte di cassazione .
La particolarità del caso, dal punto di vista che qui si considera, risiede nella circostanza che le due sentenze statunitensi, pur liquidando complessivamente circa 18 milioni di dollari, mai menzionano i punitive damages: lecito pensare che dovendo il giudicato trovare riconoscimento ed esecuzione in Italia la Corte del Massachussets abbia deliberatamente ritenuto opportuno non fare alcuna menzione ai punitive damages, pur se la imbarazzante somma liquidata li evoca con immediatezza?
La Corte torinese (efficacia dell’escamotage della Corte del Massachussets ?) da un lato esclude che possa affermarsi in via presuntiva la ricorrenza dei punitive damages, dall’altro ricorre ampiamente alle presunzioni escludendo la configurabilità di interessi usurari, o ritenendo il danno ascrivibile a profili diversi da quelli punitivi, quali il danno biologico o alla vita di relazione, nella perdita della capacità lavorativa anche in rapporto alla giovane età del danneggiato, scordando che negli Stati Uniti la condanna di tipo punitivo è comminata secondo criteri che prescindono dalle sofferenze del danneggiato; infine, neppure valuta la circostanza che negli Usa il giudizio si era svolto in contumacia, circostanza ivi ritenuta riprovevole e meritevole di sanzione punitiva, né si interroga sulle ragioni che hanno portato ad una condanna di importo pari a volte volte il richiesto, segnando così una plateale distanza dal sistema italiano di risarcimento del danno.
I cripto-danni punitivi accordati dalla Corte del Massachussets vengono, invece, riscontrati dal Supremo Collegio che cassa con rinvio ad altra sezione torinese la decisione, ricordando che nella nostra tradizione l’idea di sanzione è estranea al risarcimento del danno, avendo la responsabilità civile il “compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell’obbligato, ma occorre altresì la prova dell’esistenza della sofferenza determinata dall’illecito, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re ipsa” ).
Quello che è comunemente considerato il leading case italiano in tema di danni punitivi, vale a dire Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 , trova ascendenza in una sentenza della Corte di appello di Venezia che, facendo ricorso anche ad accurati riferimenti comparatistici, escluse che negli ordinamenti dell’Europa continentale possano trovare riscontro i punitive damages.
Il tragico caso sottoposto ai nostri giudici ha riguardato la delibazione della sentenza di una Corte dell’Alabama che condannò una società italiana a pagare un milione di dollari alla madre di un ragazzo deceduto in un incidente motociclistico per aver perso il casco a causa di un difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura, prodotta per l’appunto dalla società italiana.
Non è secondario sottolineare che è stata questa una delle molteplici azioni promosse dall’attrice, che già aveva ottenuto ragguardevoli somme dalla conducente dell'auto che provocò l’incidente, dalla società produttrice del casco e da ulteriori soggetti convenuti in giudizio.
Il Supremo Collegio condivide il percorso seguito dalla Corte veneziana nel rilevare innanzitutto la carenza di qualsiasi indicazione circa i criteri seguiti per la determinazione sia dell'importo del risarcimento, sia della natura e della specie del danno arrecato, alla eliminazione delle cui conseguenze è volta la condanna; in secondo luogo sottolinea come non ci si possa esimere da una valutazione di eccessività della somma liquidata in relazione ai criteri generalmente seguiti dai giudici italiani.
Nel rigettare tutti i motivi addotti dalla ricorrente, la Cassazione ha modo di affrontare la questione prospettata dalla stessa secondo la quale il riconoscimento dei danni punitivi non sarebbe contrario all'ordine pubblico, in quanto anche il nostro ordinamento disporrebbe di istituti “aventi natura e finalità sanzionatoria e afflittiva, quali la clausola penale e il risarcimento del danno morale o non patrimoniale”.
Ma la clausola penale, innanzitutto, è priva di finalità sanzionatorie o punitive, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale mediante la preventiva estimazione della prestazione risarcitoria che, qualora secondo l'apprezzamento del giudice, dovesse eccedere i limiti dell’equilibrio contrattuale, può dallo stesso essere equamente ridotta, in ciò differenziandosi totalmente dai punitive damages che prescindono dal tipo di lesione del danneggiato e si caratterizzano per la sproporzione fra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito, per tacer poi del ruolo del giudice, che in un caso liquida, nell’altro riduce.
Bene avrebbe fatto, inoltre, la Corte a sottolineare che la somma indicata in contratto a titolo di penale è preventivamente concordata fra le parti, anche in ciò distaccandosi totalmente dai punitive damages, pur se l’esperienza anglosassone proprio in tema di penali contrattuali conosce una autonoma figura, senz’altro affine ai punitive damages: alla nostra nozione di penale corrisponde, infatti, la figura dei liquidated damages, cui può affiancarsi una penalty volta a sanzionare l’inadempimento rafforzando così la funzione deterrente che della penale è propria, la cui legittimità, tuttavia, è attualmente negata proprio in quegli stessi ordinamenti ove si è sviluppata, mentre sembrerebbe godere di maggiore considerazione in Europa .
Non meno infondata è qualsiasi equiparazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai danni punitivi: il primo corrisponde infatti ad una lesione subita dal danneggiato che, in ogni caso, deve essere provata; l'accento cade, inoltre, nella sfera del danneggiato e non del danneggiante, in quanto la finalità perseguita –pecunia doloris !- è quella di compensare –per quanto possibile- la lesione, mentre nel caso dei punitive damages non rilevano in alcun modo la sfera del danneggiato, l’entità e la tipologia del danno da questo subito, la corrispondenza fra l'ammontare del risarcimento e il danno stesso.
La decisione della Corte, in totale armonia con quella, impugnata, della corte veneziana, ancora una volta rimarca che nel vigente ordinamento punizione e sanzione sono estranee al risarcimento del danno, in quanto alla responsabilità civile è assegnato il compito di reintegrare la sfera patrimoniale del danneggiato mediante il pagamento di importi che tendano ad eliminare le conseguenze del danno arrecato: ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perchè non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, occorre la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito mediante concrete circostanze di fatto da cui presumerla, escludendo che la prova possa considerarsi in re ipsa .
Ai rapporti fra i punitive damages ed il nostro ordinamento è impressa una svolta dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 9978 del 16 maggio 2016, est. La Morgese, secondo la quale “deve essere rimessa al Primo Presidente, perché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. L’attuale vigenza nell’ordinamento del principio di non delibabilità, per contrarietà all’ordine pubblico, delle sentenze straniere che riconoscano danni punitivi desta infatti perplessità, alla luce della progressiva evoluzione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione del principio di ordine pubblico, originariamente inteso come espressione di un limite riferibile esclusivamente all’ordinamento giuridico nazionale, ma che è andato successivamente ad identificarsi con l'ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela, comuni ai diversi ordinamenti, dei diritti fondamentali dell’uomo e desumibili dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”.
A monte di questa ordinanza, per lo più accolta quale epocale apertura nei confronti dei punitive damages, vi è la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 3 gennaio 2014 in sede di delibazione di tre sentenze statunitensi, ancora una volta concernenti un casco rivelatosi inidoneo all’uso con conseguenti danni per un motociclista .
Gli esiti, però, in questo caso, furono meno drammatici: il motociclista ha subito danni alla persona per un incidente avvenuto nel corso di una gara di motocross a causa dei vizi del casco prodotto in Italia e distribuito da una società statunitense: nel giudizio promosso dal danneggiato, anche nei confronti di un terzo soggetto, la società importatrice del casco, il distributore aveva accettato la proposta transattiva del motociclista, forfettariamente riferita anche ai danni punitivi, ed il giudice ha ritenuto sussistere un obbligo di manleva da parte del produttore italiano.
La Corte veneziana ha escluso la violazione del principio di ordine pubblico in quanto la condanna del produttore del casco non trova titolo nel risarcimento del danno in favore del motociclista danneggiato, bensì nell’obbligo di manleva del medesimo produttore nei confronti del distributore statunitense.
Il produttore italiano aveva avuto, peraltro, la possibilità di costituirsi nell’interesse del distributore e di difendersi nel giudizio contro il danneggiato, eventualmente contestando la propria responsabilità, ma non lo ha fatto, e mai ha sollevato obiezioni alla proposta transattiva del danneggiato stesso, che gli è stata comunicata ed è stata giudicata seria dal giudice americano tenuto conto del rischio della soccombenza nel giudizio che avrebbe comportato per il distributore –ed indirettamente per il produttore- un risarcimento ben maggiore del milione di dollari effettivamente corrisposto al motociclista dal distributore medesimo.
Il produttore è quindi nella condizione di subire gli effetti della transazione stipulata negli Usa avendone beneficiato, poiché ha successivamente concluso una propria transazione con il motociclista per l’esiguo importo di 50.000 $, ammontare ritenuto accettabile da quest'ultimo in ragione di quanto già ricevuto dal distributore.
In questo modo il produttore ha tacitato le richieste del danneggiato nei suoi confronti, evitando l’accertamento della propria responsabilità nel merito; la sentenza americana si limita quindi a riconoscere che il produttore è tenuto a rifondere al distributore l’importo della transazione principale, senza specificare di quali voci di danno si tratti ed, ammesso anche che le parti nel determinare il quantum dell’accordo transattivo abbiamo convenzionalmente considerato pure i danni punitivi, ad essi non è fatta però alcuna esplicita menzione.
L’ordinanza di rimessione alle S.U. sviluppa approfondite riflessioni sui limiti alla riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna al pagamento dei danni punitivi ed, al contempo, sulla opportunità di considerare la circolazione dei modelli giuridici i cui tempi e modalità sono accentuati dalla globalizzazione.
Se è vero, come ritenuto dalla già richiamata sentenza dello stesso Supremo Collegio relativa alla difettosità del macchinario causa di un infortunio sul lavoro che a giustificare il diniego di riconoscimento è sufficiente anche il solo dubbio dell’esistenza di una condanna ai punitive damages, non essendo necessario che nella pronuncia straniera ricorra la loro esplicita menzione, ne consegue che al giudice della delibazione, ai fini della verifica di compatibilità con l’ordine pubblico, si chiede di conoscere il percorso giuridico seguito dal giudice straniero, in particolare per quanto concerne la qualificazione della responsabilità e delle conseguenti voci di danno risarcibili, onde evincere la causa giustificatrice dell’attribuzione e potere, quindi, controllare la ragionevolezza e la proporzionalità di quanto liquidato all’estero in rapporto non solo alle specificità dell’illecito ed alle sue conseguenze dannose, ma altresì ai criteri risarcitori nazionali.
Ciò tenendo conto, come si legge nell’ordinanza del 16 maggio 2016, della evoluzione del concetto di ordine pubblico, che “segna un progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei, purché compatibili con i principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, indirettamente, dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”.
La giurisprudenza della Corte di cassazione non ha mancato di rilevare come il rispetto dell’ordine pubblico sia garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari stranieri, con riferimento non già all’astratta formulazione della disposizione straniera o alla correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano, bensì “ai suoi effetti” quanto alla compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento: “in altri termini, l’ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente interno, poiché, altrimenti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato” .
Il principio di ordine pubblico, che tradizionalmente ha rappresentato un ostacolo alla circolazione di taluni modelli giuridici, va così affievolendosi a favore del sistema del diritto internazionale privato e può trovare un limite soltanto nella potenziale aggressione recata dalla figura giuridica straniera ai valori essenziali dell’ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale.
La lucida analisi dell’ordinanza affida pertanto al giudice della delibazione il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con questi valori, desumibili direttamente da norme e principi sovraordinati -costituzionali ed internazionali- dovendosi escludere il contrasto con i valori dell’ordinamento in presenza di una incompatibilità della norma straniera con l’assetto normativo interno qualora l’incompatibilità possa considerarsi ‘temporanea’, in quanto ascrivibile alla discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico.
Non può che sottolinearsi la portata dirompente di una simile interpretazione evolutiva che, astrattamente, socchiude la porta ad una più indolore sovrannazionalizzazione delle regole giuridiche: con le parole dell’ordinanza, “si tratta di un giudizio simile a quello di costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere il contrasto con l’ordine pubblico soltanto nel caso in cui al legislatore ordinario sia precluso di introdurre, nell’ordinamento interno, una ipotetica norma analoga a quella straniera, in quanto incompatibile con i valori costituzionali primari”.
Riportando, in modo ancor più esplicito, il discorso dal piano generale a quello particolare, l’ordinanza afferma che “in questa prospettiva, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale (e, quindi, all’ordine pubblico internazionale) l’istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo: una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in astratto, solo quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme, in conseguenza di una valutazione, in concreto, che tenga conto delle ‘circostanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito’ secondo il Considerando 32 del Regolamento CE 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali”.
L’ordinanza, che apre la strada alla sentenza delle Sezioni unite 5 luglio 2017, n. 16601, propone, poi, una riflessione sui limiti della funzione riparatoria-compensativa quale unica finalità attribuibile al rimedio risarcitorio, ad esclusione quindi di qualsiasi connotazione punitiva-deterrente quali sono quelle offerte dalle sentenze straniere.
Opporre un principio di ordine pubblico desumibile da categorie e nozioni di diritto interno sortisce l’effetto di trattare la sentenza straniera alla stregua di una di merito pronunciata da un giudice italiano, ma soprattutto, la funzione del rimedio risarcitorio, attualmente configurato in termini esclusivamente compensatori, finisce con l’essere elevata a rango costituzionale. conclusione questa cui non si spinge neppure Cass., s. u., 22 luglio 2015, n. 15350 nel porre ristretti limiti al riconoscimento del danno cosiddetto tanatologico.
I tempi potrebbero essere quindi maturi, anche in ragione “della dinamicità o polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale, che invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro frammentazione tra i diversi ordinamenti nazionali” per considerare la “evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente”, come si espresse Cass., sez. I civ., 15 aprile 2015, n. 7613 considerando le affinità fra i punitive damages e le astraintes di matrice francese .
Resta fermo, in ogni caso, l'apprezzamento del giudice della delibazione sull’eventuale sproporzione dell'importo liquidato dal giudice straniero, nonché sulla qualificazione della natura punitiva e sanzionatoria della condanna, poiché si tratta di un giudizio di fatto, riservato al medesimo giudice, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Nel caso di specie la sentenza statunitense, come già si è rilevato, non ha specificato quali danni siano stati indennizzati, poiché ha recepito l'importo della transazione con il danneggiato, un milione di dollari (due, considerando la parallela transazione stipulata dall'infortunato con la società importatrice) che non può considerarsi ‘un quantum risarcitorio abnorme’, come rilevano le S.U., a fronte di lesioni craniche e postumi invalidanti subiti dall'infortunato, oltre alle spese mediche sostenute per 335.000 dollari, ed una perdita della capacità di guadagno dello stesso corridore professionista stimata dai due a tre milioni di dollari.
Pertanto, pur in assenza di indicazioni nella sentenza circa le regole ed i criteri di liquidazione del danno, non può presumersi una natura parzialmente sanzionatoria del quantum transatto, che si mantiene sotto i limiti della sola componente patrimoniale del danno subito: ne consegue, come rilevano le S.U., “che non v'è alcun modo per ipotizzare il carattere ‘punitivo’ della condanna pronunciata, carattere che comunque non si può presumere sol perché manchi nella sentenza, o meglio nella transazione recepita dal giudice americano, una chiara distinzione delle componenti del danno”.

3. Le Sezioni Unite si pronunciano rendendo un principio di diritto nell’interesse della legge
L’importante sentenza delle S.U. del 5 luglio 2017 avrebbe potuto così concludersi, ma il Collegio ha ritenuto di andare oltre, avvalendosi del potere riconosciutogli dal terzo comma dell’art. 363 cod. proc. civ., secondo il quale: “il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza”.
Viene così sottolineato, innanzitutto, che al tendenziale rifiuto opposto dal Supremo Collegio all’ampliamento della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguato riscontro normativo, si contrappone tuttavia quanto offerto dalle traiettorie seguite dall'istituto della responsabilità civile: se la funzione primaria rimane quella riparatoria, nondimeno “è emersa una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”, come mostrano non pochi interventi legislativi, segno della “urgenza che avverte il legislatore di ricorrere all'armamentario della responsabilità civile per dare risposta a bisogni emergenti”.
Non a caso l’espressione ‘danni punitivi’ ricorre in un gran numero di sentenze nazionali che nulla hanno direttamente a spartire con l’istituto di matrice anglosassone: è un fenomeno interessante, che denota il successo, almeno sul piano terminologico, della circolazione di questo modello presso i nostri giudici in conseguenza dell’adozione, ad opera del legislatore, di figure che –in qualche modo- la evocano .
Sebbene quindi questo istituto rimanga estraneo al nostro ordinamento secondo i tratti che gli sono propri, nondimeno diverse norme, anche recenti, si prestano ad una istintiva assimilazione, pur nella immensa distanza dei valori pecuniari che ad esse, rispettivamente, si riferiscono.
Necessario ricordare che, in alcuni casi, le radici possono essere trovate in norme presenti da tempo nel nostro ordinamento, quali l’art. 96 cod. proc. civ. sulla responsabilità aggravata per lite temeraria , cui la l. 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il terzo comma a norma del quale “il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, contestualmente è stato abrogato il quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. volto a disincentivare azzardati ricorsi per cassazione, riconoscendo alla stessa il potere di condannare “la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave" .
La legge di riforma del 2009 ha pertanto conferito valenza generale al principio sanzionatorio, così manifestando non soltanto la preoccupazione nei confronti dei futili contenziosi che inflazionano i ruoli delle sedi giudiziarie, ma –per quanto qui di interesse- ha riconosciuto la possibilità di attribuire funzione sanzionatoria al pagamento disposto dal giudice di una somma di denaro non già a favore dell’erario, bensì della controparte indipendentemente dalla prova del danno.
L’entità dell’ammontare dell’importo liquidato dal giudice costituisce un tema sul quale si è pronunciato anche il Consiglio di Stato , affermando che “nel silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all'interessato di colpire l'autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguiti). Tale impostazione ha trovato ingresso nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di liquidazione del risarcimento del danno all'immagine ammesso in una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito); in questo caso gli eventuali utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata, ben potrebbero costituire parametro di riferimento, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri, come quello del valore della controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.pc.”
Il principio espresso dal terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rimasto alquanto sotto traccia, è in realtà dirompente in quanto codifica una forma di pena privata in funzione sanzionatoria di un comportamento dannoso nei confronti della controparte e della collettività, che ha interesse ad un efficiente funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia.
E’ anche interessante osservare che una tipica figura statunitense presenta indubbie analogie con questo strumento sanzionatorio: le frivolous lawusit sono azioni legali senza reale fondamento, ad esempio perché escluse dalle leggi: in base alla Rule 11 delle Federal Rules of Civile Procedure, (c) Sanctions, “ If, after notice and a reasonable opportunity to respond, the court determines that Rule 11 has been violated, the court may impose an appropriate sanction on any attorney, law firm, or party that violated the rule or is responsible for the violation” .
Una innovazione di questa portata non poteva non suscitare reazioni di rigetto: il Tribunale di Firenze ha infatti sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., e la Corte, con sentenza 23 giugno 2016, n. 152, ha quindi affrontato il tema del diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento di “una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosterebbe dalla struttura tipica dell'illecito civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96 e confluirebbe, invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette ‘condanne afflittive’”.
La Corte non ha alcun dubbio circa la natura essenzialmente non risarcitoria, bensì sanzionatoria -con finalità deflattive del carico giudiziario- della disposizione chiamata a valutare, sottolineando che depongono in questo senso anche significativi elementi lessicali, quali la condanna al ‘pagamento di una somma’ che segna una netta differenza terminologica rispetto al ‘risarcimento dei danni’, oggetto della condanna cui si riferiscono i primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ.; inoltre, la condanna di cui al terzo comma è sistematicamente collegata al contenuto della ‘pronuncia sulle spese’ e la sua adottabilità ‘anche d'ufficio’ la sottrae all'iniziativa di parte e ne conferma, ulteriormente, la funzione volta alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, assumendo tratti indubbiamente pubblicistici in ragione di una lesione arrecata al puntuale funzionamento del sistema giudiziario.
Deve, infatti, essere garantita la ragionevole durata di un giusto processo in attuazione di un interesse di rango costituzionale: in questa prospettiva il beneficiario della sanzione, come prospettato dal Tribunale fiorentino in sede di remissione, avrebbe potuto essere, con una diversa scelta legislativa, lo Stato medesimo.
Come in altri casi considerati dall’ordinamento sarebbe stata una soluzione ragionevole, ma ciò non comporta per sé la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, ascrivibile alla finalità di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, per tacer, poi, del fatto che la regola così delineata si presta a soddisfare una concorrente finalità indennizzatoria nei confronti della parte vittoriosa -pregiudicata anch'essa da una temeraria chiamata in giudizio- nelle non infrequenti ipotesi in cui sia arduo per essa provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento accordato dai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non presenta, quindi, connotati di irragionevolezza, ma riflette una fra le possibili opzioni del legislatore, la cui discrezionalità non è costituzionalmente vincolata nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo fungendo, al contempo, da deterrente al radicarsi di simili condotte.
Non appare fuori luogo, a questo punto, ritenere che la funzione sanzionatoria di una condanna correlata ad un comportamento socialmente reprovevole abbia pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, con quali ripercussioni future è da vedere.
Altrettanto risalenti sono le radici di un altro caso in cui il legislatore ha dato recentemente prova di guardare con favore alle sanzioni di tipo ‘privato’: è curiosa la sorte dell’art. 70 disp. att. cod. civ. istitutivo della sanzione di cento lire a favore del bilancio condominiale per ogni infrazione al regolamento, a lungo forse l’unico caso di pena privata presente nel nostro ordinamento, lasciato -di fatto- morire per la mancata rivalutazione della sanzione –ridicolmente divenuta € 0,05- che la l. 11 dicembre 2012, n. 220 in sede di riforma del condominio ha rivitalizzato elevando l’importo a € 200 ed, in caso di recidiva, a € 800.
Molte sono le fattispecie rispetto alle quali il legislatore ha dato accesso in epoca recente, ma non solo, a strumenti sanzionatori, ed è forse l’ambito giuslavoristico quello che presenta le maggiori opportunità di sviluppo dei rimedi non direttamente risarcitori: la sentenza delle S.U. è molto accurata nella ricognizione delle numerose fattispecie .
L’indicazione delle S.U. è chiara: è sterile la ricerca di una piena corrispondenza fra istituti stranieri ed istituti italiani, e non presenta alcuna “utilità chiedersi se la ratio della funzione deterrente della responsabilità civile nel nostro sistema sia identica a quella che genera i punitive damages. L'interrogativo è solo il seguente: se l'istituto che bussa alla porta sia in aperta contraddizione con l'intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione”.
La risposta si trova, sempre ad avviso delle S.U., nella verifica del principio di legalità, secondo il quale la condanna straniera a ‘risarcimenti punitivi’ deve essere riposta “su una fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia ‘secondo principi e soluzioni’ di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con l'ordinamento italiano”.
Fondamentale per l’analisi della compatibilità è, comunque, l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo ai "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene", la cui applicazione comporta che “il controllo delle Corti di appello sia portato a verificare la proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione” in quanto “la proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, a prescindere da questo disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile”.
Grande attenzione deve essere prestata agli effetti che la pronuncia del giudice straniero può produrre in Italia, con la profondità della verifica che si deve dedicare al recepimento “di un istituto sconosciuto, ma in via generale non incompatibile con il sistema”.
L’affermazione è, comprensibilmente, di enorme portata innovativa, e risolve, quindi, in modo affermativo l’annosa questione della compatibilità con l’ordinamento delle sanzioni punitive, o deterrenti, consentendo alle S.U. di enunciare un principio di diritto dalle grandi implicazioni evolutive.
“Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.
Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico”.
La decisione resa a s. u. dal Supremo Collegio il 5 luglio 2017 appare potenzialmente foriera di sviluppi di grande interesse, specie –ma non solo- se il legislatore vorrà cogliere le dirompenti indicazioni che essa offre.
L’approfondimento dell’attuale latitudine della nozione di ordine pubblico, nella prospettiva transnazionale, il riconoscimento al sistema della responsabilità civile di funzioni diverse da quella meramente risarcitoria, costituiscono principi con i quali non ci si potrà non confrontare di fronte ad “un humus comune in cui si sviluppano e si radicano principi generali che finiscono per comporre un diritto privato non più domestico, ma tale da pervadere tutti i Paesi europei, e perciò denominato ‘diritto privato europeo’” .

 

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