testo integrale con note e bibliografia
1. Gli esercizi di equilibrismo della Corte. – L’accesso selettivo alla costituzione delle rappresentanze in azienda è stato ridisegnato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, la quale, anche recentemente, è tornata a pronunciarsi con un ulteriore passaggio manipolativo contraddistinto dalla chiara volontà di estendere lo spazio rappresentativo delle sigle sindacali presenti nei luoghi di lavoro.
Di primo acchito, la lettura della sentenza n. 156/2025 sembra offrire una prospettiva di equilibrata apertura: da un lato, tende a costruire un versante di estensione dell’impianto scaturito dall’art. 19 St. lav. post-referendario e rimaneggiato dalla medesima Corte e, dall’altro, per forgiare i nuovi contenuti, tenta di rintracciare parametri normativi nel diritto vigente predisposto dal legislatore. In questo senso è pregevole il tentativo di contemperare le istanze di pluralismo e libertà sindacale senza cedere alla tentazione di un allargamento incontrollato della rappresentanza in azienda. Tuttavia, è innegabile come si assista ancora una volta ad una riscrittura di una norma che evidentemente non fornisce convincenti risposte a significative istanze di rappresentanza provenienti dalla dialettica delle relazioni industriali.
La problematica che torna costante come un refrain riguarda il problema dell’accreditamento ovvero quella sorta di filtro datoriale che si esaurisce nell’ambito del processo negoziale che lascia un vuoto di disciplina “nell’interstizio tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge” . La soluzione approntata è volta ad individuare nell’ordinamento un modello di ‘rappresentatività oggettiva’ a partire da altre disposizioni legislative, riguardanti i soggetti sindacali ma non pertinenti rispetto alla dimensione della rappresentatività.
Il ragionamento della Corte è chiaramente messo in luce dal passaggio in cui si revoca in dubbio “l’idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica”: “tale idoneità non è assicurata nell’ ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato” e da qui discende la necessità di criteri selettivi che riflettano la effettiva capacità rappresentativa del sindacato.
L’assenza di una via alternativa al reciproco riconoscimento negoziale ha indotto, pertanto, la Corte a circoscrivere una terza via riconducibile alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Indubbiamente, il criterio enucleato dalla Corte ha il carattere della novità nei contenuti laddove mira a spostare l’asse della rappresentanza in azienda dal piano del riconoscimento reciproco – per definizione condizionato dalla volontà delle parti e quindi frutto di concessione – a quello della dimostrazione oggettiva, scevra da condizionamenti soggettivi. L’operazione è funzionale a tirare fuori la rappresentatività dall’ambito soggettivo tipico della volontà negoziale per oggettivizzare i ‘titoli’ di accesso al sistema di rappresentanza in azienda.
2. Le radici della pronuncia del 2025. – La decisione è meritoria, in astratto, in un’ottica di valorizzazione delle istanze di pluralismo , se non fosse che si scontra, sul versante teorico, con la tradizionale impostazione delle relazioni industriali – imperniata sulla conquista del riconoscimento di controparte – e, sul versante pratico, con il problema atavico della misurazione della rappresentatività – ad oggi priva di effettiva attuazione.
Il primo profilo segna evidentemente un momento di rottura rispetto alla lettura dell’art. 19 St. lav. fornita dalla Corte nel periodo immediatamente post-referendario, ma sul medesimo terreno non può obliterarsi come in realtà il passaggio manipolativo del 2025 sia da leggere alla stregua di momento di sviluppo della vocazione aperturista inaugurata nel 2013 con la nota sentenza relativa al caso Fiat, la n. 231 . In questo senso, i presupposti che hanno indotto la Corte già più di dieci anni fa ad uscire dal dato letterale e dalla dimensione puramente negoziale, sulla scorta del mutato scenario delle relazioni sindacali, sono i medesimi e fanno perno sul concetto di rappresentatività effettiva, ovvero quella che esiste “nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva” . Se è vero che la sentenza del 2013 ha costituito un fronte di apertura limitato a quel caso specifico, il presupposto e gli argomenti che hanno indotto la Corte a perseguire una linea ermeneutica adeguatrice della norma trovano radice nella medesima “aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori”: tale condizione di favore dal basso “rende non eludibile l’accesso alle trattative” sulla base della nozione di “effettività dell’azione sindacale” . È in quel momento storico che si registra il vero punto di svolta per cui diffusione e consenso di un sindacato si affiancano a rapporti di forza e libertà negoziale.
La lettura negoziale pura poteva essere soddisfacente dal punto di vista del pluralismo sindacale nella misura in cui si registrava una dinamica più omogenea delle relazioni sindacali, ma il mutato contesto di frammentazione dei soggetti ha indotto la Corte a ritenere già allora costituzionalmente ‘pericolosa’ la configurazione della rappresentatività sulla scorta del solo principio del mutuo riconoscimento, potendosi lo stesso tradurre in una “forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato” . Il dato oggettivo è l’unica via di riequilibrio per un modello incastonato nel solo negoziato che, per espressa indicazione della Consulta nel 2013, “condiziona il beneficio” del conseguimento dei diritti sindacali “ad un atteggiamento consonante con l’impresa”. Da qui discende l’illegittimità costituzionale emersa nel 2013 che accantona l’interpretazione formalista riduttiva dell’art. 19 St. lav., anche al di là della circostanza precisa divisata dal petitum del giudice rimettente di allora.
Pertanto, le argomentazioni richiamate costituiscono il sostrato ermeneutico della situazione posta all’attenzione della Consulta nel 2024 che ne costituisce lo sviluppo in una sorta di continuum. In questa prospettiva il solo riconoscimento reciproco di matrice negoziale, quale unico filtro di accesso alla rappresentanza in azienda, è stato già superato dal percorso aperturista disegnato nel precedente del 2013 in funzione suppletiva del legislatore. Se si potesse procedere in ordine sparso, raccogliendo solo input ‘di comodo’ estrapolati dalla sequenza storica, allora già dal 1990 la Consulta ha denunciato come il “congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo” di cui all’art. 19 lett. b) non sia stato sufficiente ad esaurire lo spettro delle organizzazioni rappresentative in un quadro di relazioni sindacali estremamente frastagliate. Il percorso logico, dunque, viene da lontano, attraversa le tempeste del referendum del 1995, per poi riaffacciarsi all’orizzonte in maniera più circoscritta nel 2013 e in versione più ampia nel 2025, quando la Corte – nella permanente inerzia del legislatore – prova a mettere in campo un nuovo congegno di verifica della rappresentatività .
3. L’oggettivazione della rappresentatività e la nota dolente della sua misurazione. – Per compiere un passo ulteriore, rispetto al percorso storico-argomentativo seguito dalla Corte, occorre chiedersi se la rappresentatività possa esaurirsi nel solo riconoscimento reciproco tipico dell’approccio negoziale oppure possa giovarsi di altri argomenti a supporto. È chiaro come la risposta più immediata possa orientarsi verso la prima opzione in ragione del significato testuale dell’art. 19, lett. b, st. lav. Tuttavia, una più accurata riflessione suggerisce di riflettere sulla circostanza che ove un soggetto sindacale riesca ad affermarsi tramite il riconoscimento reciproco (profilo soggettivo-volontaristico) non dovrebbe avere difficoltà a replicare la sua rappresentatività in termini oggettivi; ragione per cui, a contrario, un processo di oggettivazione della rappresentatività potrebbe rivelarsi utile per smascherare quelle situazioni di ‘riconoscimento funzionale’ che vanno a detrimento dell’autenticità del gioco delle relazioni industriali. In questa direzione il costo dell’ammissione alle prerogative sindacali che aggrava il datore non appare una ragione significativa rispetto al beneficio di una dialettica sindacale più consonante all’assetto reale delle forze in gioco.
Al di là del bilanciamento dii valori si agita il conflitto tra lettura formalista e sostanzialista che coincide con la distanza esistente tra criterio astratto e concreto in merito alla rappresentatività: il primo fedele al dato letterale e il secondo attento alla dinamica reale. In proposito, il dato costituzionale dell’art. 39, comma 4, potrebbe entrare in discussione almeno per il rinvio alla valenza numerica degli iscritti, che certamente mette in luce una predilezione per il percorso di oggettivazione intrapreso dalla Consulta .
Alla luce delle problematiche evidenziate, allora, la domanda di fondo che bisogna porsi, come già fatto dalla medesima Consulta nel 2013, è se l’art. 19 St. lav. assolva ancora oggi correttamente, nella sua dimensione letterale, alla funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività o se, invece, nello stravolto contesto di relazioni industriali, per eterogenesi dei fini, non possa trasformarsi in un meccanismo di esclusione di soggetti rappresentativi a livello aziendale. Il problema del potere di accreditamento, che riaffiora cronicamente con riferimento al metodo negoziale di selezione, “si configura qui non nella dimensione (negativa) della libertà di non negoziare, quanto piuttosto nella dimensione (positiva) del potere di escludere dal negoziato un certo sindacato” : in altre parole, ferma la libertà di negoziare o meno, permane quella esigenza, che sta al di sopra a ogni negoziato, di dare luoghi e voce in azienda a quei soggetti che dimostrino di essere oggettivamente rappresentativi . Tale impostazione sottende la complessa dialettica tra la logica del rapporto di forza e istanze pluralistiche più estese che si colloca in uno snodo cruciale del diritto delle relazioni industriali .
A meno che non si sostenga apertamente che il nostro ordinamento sindacale, sviluppatosi nell’alveo del diritto privato, ammetta l’estromissione dalla rappresentanza in azienda di un soggetto sindacale anche ove lo stesso abbia fornito prova del suo consenso diffuso e dimostrato con dati oggettivi la sua capacità rappresentativa. Se si conviene che questa ipotesi non sia da avallare, allora chi concretamente abbia un seguito verificabile non può de plano essere messo da parte sulla scorta del dato formale: in questa direzione, rappresentanza e rappresentatività costituiscono un unicum inscindibile che il metodo negoziale non riesce ad obliterare.
Tuttavia, anche ove questa strada consentisse di oltrepassare definitivamente il dato letterale quale unico parametro di lettura della rappresentanza, rimarrebbe non superato, invece, il nodo cruciale dei requisiti richiesti per la rappresentatività . È qui che, invero, si annida la nota più dolente della pronuncia, che la Corte prova a bypassare facendo leva su un lavoro di recupero dei dati normativi esistenti nell’ordinamento per accreditare il concetto, quanto mai incerto, di rappresentatività comparata . Un modello, come afferma la stessa Corte, che il legislatore ha adottato con riguardo alla contrattazione collettiva e non alla selezione per la rappresentatività ai fini degli organismi . Il trapianto è giustificato sulla scorta della funzione “interinale” del criterio e sulla necessità di allineamento con il livello nazionale dei soggetti legittimati all’azione ex art. 28 St. lav.: entrambe le ragioni appaiono un po’ fragili, la prima perché la storia racconta inequivocabilmente di un legislatore che rimane assente, la seconda perché si tratta di un percorso “illusorio”, laddove le ragioni fondanti dei criteri selettivi delle due norme non sono le medesime .
Ciononostante, la Corte – per assecondare il procedimento di oggettivazione della rappresentanza già intrapreso nel 2013 – arretra ulteriormente la soglia spostandola dalla partecipazione attiva al negoziato (2013) alla possibilità stessa di accedere al tavolo di negoziazione attraverso la voce delle rsa (2025) e procede con l’introduzione del criterio della rappresentatività comparata su base nazionale. In questa logica, la ratio dell’intervento additivo non è tanto quella di aggiungere un nuovo varco tale da creare una classe di soggetti scelti ex ante – alla stregua della misura dell’art. 19 lett. a) abrogata dal referendum – quanto evidentemente di evitare che si possa determinare “un abuso della libertà contrattuale con possibile violazione della libertà sindacale” , specie in quei contesti (come quello del caso ORSA che ha dato origine alla sentenza della Consulta ) non incardinati nel sistema interconfederale. Che l’intenzione di correggere distorsioni sia alle origini della scelta della Corte lo si evince da due passaggi di rilievo, il primo in cui richiama il precedente del 2013 nella parte in cui sottolinea l’idoneità del criterio della sottoscrizione a prestarsi ad “abusi”, ma soprattutto il secondo in cui rimarca il presidio della buona fede oggettiva, in fase precontrattuale (art. 1337 c.c.), quale argine all’abuso della libertà contrattuale.
Senza approfondire in questa sede se il termine abuso sia adoperato in senso atecnico – trattandosi di un provvedimento di legittimità e non di merito – la Consulta stessa si sottrae al bivio tra abuso dell’esercizio del potere del datore di consentire o meno la costituzione di rsa, da un lato, e debolezza del sindacato di ‘appropriarsi’ di una postazione al tavolo negoziale, dall’altro. Per uscire fuori dall’impasse, sceglie la via dell’oggettivazione della rappresentatività attraverso il modello comparativo su base nazionale, rendendo irrilevante l’approfondimento sul primo o sul secondo dei profili evidenziati. Del resto le rsa non sono esclusivamente funzionali al negoziato, godendo anche di altri modi e strumenti utili a dare voce ai lavoratori nell’impresa. In questa logica, accedere all’idea per cui un soggetto che goda di un certo grado di rappresentatività debba potere costituire rsa è assolutamente condivisibile e certamente in linea con il diritto di libertà sindacale enucleato dall’art. 39, comma 1, Cost. e rafforzato dalla legislazione di sostegno nei luoghi di lavoro.
4. Alcune opzioni ermeneutiche. – Se l’intenzione è buona, la proposta interpretativa non è risolutiva perché apre a una serie di incertezze applicative tipiche dell’espressione “comparativamente più rappresentative”: è vero che la locuzione evoca uno standard oggettivo inclusivo di un novero aperto di soggetti ammissibili alla costituzione delle rappresentanze in azienda, ma il percorso di oggettivazione per essere efficace e produttivo di esiti necessita di dati certi che ad oggi, come noto, non sono dotati del crisma della definitività con riferimento a perimetri e parametri.
Non si può certamente ancorare la selezione al livello interconfederale perché, come espressamente dichiarato, sarebbe una riproposizione di uno schema espunto dal referendum del 1995. D’altra parte, l’esito in apparenza più ‘naturale’ delle statuizioni della Consulta sarebbe quello di far passare la misurazione della rappresentatività attraverso il filtro della categoria, se non fosse che la duttilità della stessa rende periglioso il cammino della misurazione , a meno che non si acceda ad una idea oggettivata della stessa , quantomeno con riguardo alla nozione di rappresentatività.
Una prima opzione ermeneutica potrebbe muovere, dunque, in questa direzione valorizzando il processo di oggettivazione del settore merceologico che è stato avviato con riferimento alla individuazione del c.d. contratto leader. I limiti, lo si ribadisce, sono legati agli ‘esercizi di fantasia’ che possono essere messi in campo dalle parti sociali secondo le declinazioni che può assumere la libertà sindacale: l’ambito è per definizione mutevole e può essere composto e ricomposto a seconda degli interlocutori del momento .
Per superare le criticità legate alla strumentalizzazione dell’ambito categoriale, da un lato, e i limiti di intervento del legislatore, dall’altro, si potrebbe prospettare un’altra possibilità, ovvero quella di allargare lo spettro valutativo del giudice alla presenza intersettoriale del soggetto da valutare come comparativamente più rappresentativo, secondo un approccio più limitato del modello interconfederale classico. Più precisamente, il giudice del caso concreto, assumendo come perimetro il territorio nazionale, sarebbe chiamato a verificare che il sindacato reclamante una rsa in azienda sia in grado di dimostrare la sua presenza anche in settori differenti da quello dell’azienda in cui nasce la vertenza, ponendosi anche in altri luoghi e ambiti come interlocutore contrattuale. Questa finestra esterna di tipo sostanziale si rivelerebbe complementare, agendo in funzione compensativa rispetto all’altro criterio formale della firma del contratto e della partecipazione alle trattative che sono inserite per litteram nell’art. 19 St. lav. Per questa via, il soggetto sindacale che non riuscisse ad imporsi nella sfera contrattuale di una determinata azienda potrebbe fare leva sulla sua capacità impositiva in altri ambiti produttivi, disvelando per altre vie la sua capacità di essere un soggetto sindacale comparativamente più rappresentativo. È chiaro che una tale proposta presti il fianco a critiche, sia perché elaborata in modo ancora embrionale, sia per il numero di variabili da tenere in considerazione per l’organo giudicante, specie quando è chiamato ad individuare caso per caso una soglia di settori in cui dover dimostrare la forza (due, tre, quattro, ecc.).
Ma è altrettanto vero che sul punto l’opera di ‘determinazione dei confini’ da parte della Consulta è, da un lato, volta all’esclusione necessitata del modello interconfederale e, dall’altro, è indirizzata in modo che l’operazione di comparazione si svolga esclusivamente sul piano nazionale (non aziendale e territoriale): all’interno di questi margini c’è spazio per un modello intersettoriale di rappresentatività comparata. Probabilmente, l’interpretazione non è risolutiva del rebus lanciato dalla Corte costituzionale, ma è evidente come tutte le opzioni che si collocano al di fuori del dato letterale hanno valenza se ancorate ad elementi oggettivi (es. deleghe sindacali). Inoltre, il modello applicativo prospettato va incasellato quale ulteriore via di accesso – rispetto a quella negoziale classica, poi rivisitata dalla Corte – che obbliga le parti, in un giudizio, a fornire prova su numeri, contratti e scioperi e dimostrare empiricamente il livello di consenso che non ammette esclusioni. Il che appare tanto più credibile nell’ambito di un giudizio di comparazione – quale quello richiesto dalla Consulta ai giudici di merito – affinché emerga l’effettiva consistenza organizzativa e operativa del sindacato ricorrente.
Il dato quantitativo può acquisire maggiore peso, solo se il concetto di rappresentatività transita da concetto pre-giuridico, di difficile catalogazione, a misura certa dell’idoneità rappresentativa nei luoghi di lavoro.
5. La prima scelta della giurisprudenza di merito: il settore merceologico. – In ogni caso, lo stato dell’arte mette in luce con palmare evidenza i rischi e le incertezze applicative che l’aggettivazione nazionale introduce nel modello di accesso alle rsa: la Corte costituzionale ha forzato lo strumento normativo per allargare l’accesso al consenso democratico dei lavoratori, al prezzo di riversare sui giudici di merito le battaglie su dati e numeri.
In questa direzione è da leggere la prima sentenza sul tema che ha visto protagonista la sigla sindacale Snalv, aderente a Confsal, quest’ultima considerata confederazione comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale dal Cnel. Il Tribunale di Perugia, rigetta il ricorso per condotta antisindacale, sostenendo che la pronuncia della Consulta n. 156/2025 abbia esteso la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative “nel settore di riferimento”. L’asse del breve ragionamento del giudice si incentra su un concetto di rappresentatività settoriale che non vive di luce riflessa dalla mera adesione a una confederazione rappresentativa sul piano nazionale. Posto che il criterio integrativo enucleato dalla Consulta non costituisce una riedizione dell’abrogata art. 19, lett. a), il giudice assume come necessario il passaggio dimostrativo della rappresentatività in capo alla singola organizzazione e alla sua collocazione nel settore di riferimento (nel caso di specie si indica il commercio) per ottenere l’effetto utile di costituzione della rsa. Difettando di una dimostrazione in tal senso ed essendo privi di pertinenza i riferimenti forniti con riguardo al livello interconfederale, il Giudice dichiara insussistente il diritto alle prerogative di cui all’art. 19 St. lav. In questo primo esperimento il giudice, tra le due opzioni esposte, propende senz’altro per quella merceologica, ma non è escluso che altri tribunali di merito si affidino con maggiore consapevolezza ai numeri che le sigle portano in giudizio: si aprirebbe .
