TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
sentenza cass. sez. lavoro n. 4974 del 5 marzo 2026
1. Il caso e la questione
La recente ordinanza Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2026, n. 4974, resa in materia di avviso di addebito INPS notificato direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, conferma l’indirizzo secondo cui, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, non trova applicazione l’art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, bensì la disciplina del servizio postale ordinario . In particolare, la Corte cassa la decisione di merito che aveva richiesto la prova della raccomandata informativa, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione del perfezionamento della notifica alla stregua delle regole proprie del servizio postale ordinario .
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta contro un’intimazione di pagamento, sul presupposto che l’avviso di addebito prodromico non fosse stato mai ritualmente notificato e che fosse, pertanto, maturata la prescrizione quinquennale dei contributi. La Corte d’appello di Napoli aveva respinto il gravame dell’INPS, ritenendo irregolare la notifica perché l’Istituto non aveva provato che fosse stata inviata all’indirizzo del debitore, temporaneamente irreperibile, una raccomandata con ricevuta di ritorno recante l’attestazione dell’avvenuta immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza .
La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS muovendo da un presupposto ritenuto pacifico: l’avviso di addebito era stato notificato mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 30, comma 4, ultima parte, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. Da tale premessa la Corte ricava che, nella notifica diretta dell’avviso di addebito, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, non occorre applicare la disciplina della comunicazione di avvenuto deposito prevista dalla legge n. 890/1982.
La pronuncia, tuttavia, non esaurisce il problema. Esclusa la necessità della CAD propria della legge n. 890/1982, resta da stabilire quale prova sia necessaria per ritenere effettivamente rilasciato l’avviso di giacenza previsto dal servizio postale ordinario. La questione assume particolare rilievo quando la cartolina A/R rechi soltanto sigle manoscritte, non codificate, non sottoscritte e prive di significato univoco.
In tali ipotesi, il tema non è più soltanto quello della disciplina applicabile, ma quello della idoneità probatoria del segno grafico. Il rinvio alle regole del servizio postale ordinario apre, infatti, un problema autonomo: non basta stabilire che la CAD non sia necessaria; occorre verificare se risulti provato l’adempimento sostitutivo proprio del modello ordinario, e cioè l’avviso lasciato al destinatario affinché possa ritirare il plico presso l’ufficio postale o il centro di distribuzione. Diversamente, la presunzione di conoscenza rischia di fondarsi non su un fatto noto, ma su un dato equivoco, con il pericolo di trasformarsi in una presunzione di fatto quasi assoluta.
2. Dal falso problema della CAD al vero problema dell’avviso
La decisione annotata si colloca nel solco dell’indirizzo inaugurato, o quantomeno consolidato, da Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2025, n. 21847, richiamata espressamente dall’ordinanza del 2026, insieme a Cass. n. 25162/2025 e Cass. n. 27617/2025. La formula adoperata dalla Corte è significativa: in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, ovvero dalla data di spedizione di tale avviso, ove l’agente postale vi abbia provveduto .
Questo passaggio merita attenzione. Esso non dice semplicemente che la CAD non occorre. Dice, piuttosto, che il perfezionamento si ricollega al rilascio dell’avviso di giacenza e al deposito presso l’ufficio postale, secondo il regolamento del servizio postale ordinario. In altri termini, l’esclusione della CAD non equivale all’irrilevanza dell’avviso; comporta soltanto che l’avviso rilevante non è quello procedimentalizzato dall’art. 8 l. n. 890/1982, ma quello previsto dal diverso modello del servizio postale ordinario.
La distinzione è decisiva. Se il destinatario non riceve il plico e non lo ritira, la compiuta giacenza può svolgere la propria funzione soltanto se sia dimostrato che egli sia stato posto in condizione di sapere che il plico era disponibile per il ritiro. Il problema, allora, non è più: “occorre la seconda raccomandata?”. Il problema diventa: “vi è prova chiara che l’avviso di giacenza sia stato lasciato al destinatario?”.
3. Il contrasto giurisprudenziale e la sua perdurante rilevanza
Il tema non nasce con l’ordinanza in commento. Esso si inserisce in un contrasto giurisprudenziale che ha riguardato, negli ultimi anni, la possibilità di estendere alla notifica diretta, in caso di irreperibilità relativa, il presidio conoscitivo proprio dell’art. 8 l. n. 890/1982. Da un lato si colloca l’indirizzo che valorizza la necessità della raccomandata informativa, o quantomeno della prova di una comunicazione idonea ad assicurare la reale conoscibilità dell’atto; dall’altro, l’indirizzo che insiste sulla specialità della notifica diretta e sulla conseguente applicazione delle regole del servizio postale ordinario .
In questa cornice, l’ordinanza n. 4974/2026 non può essere letta come soluzione integrale di ogni problema probatorio. Essa afferma che il giudice deve applicare il modello corretto, cioè quello del servizio postale ordinario. Ma proprio per questo impone di verificare se il modello postale ordinario sia stato rispettato nelle sue formalità essenziali. Il punto, dunque, non è eludere l’indirizzo più recente, bensì prenderlo sul serio fino alle sue conseguenze logiche.
3-bis. L’originaria soluzione della Sezione lavoro: Cass. n. 9125/2024
L’ordinanza Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2024, n. 9125, non appartiene solo al passato del contrasto : rappresenta il punto in cui il contrasto è stato posto nella sua forma più esatta, come problema non di formalismo notificatorio, ma di prova della conoscibilità .
Essa merita quindi di essere valorizzata non come semplice precedente isolato, ma come prima espressione nitida della soluzione poi rimasta sullo sfondo del successivo contrasto. La pronuncia muoveva da una fattispecie assai significativa: la Corte d’appello aveva ritenuto rituale la notifica dell’avviso di addebito “effettuata mediante semplice raccomandata postale”, affermando che a tale forma di notifica si applicassero “le regole generiche di consegna della raccomandata postale” e che, pertanto, “non occorre alcuna seconda raccomandata”.
La censura accolta dalla Cassazione era, però, precisamente centrata sul punto oggi decisivo: la mancata produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di un avviso di addebito INPS effettuato dall’Ente avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in una fattispecie di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio.
L’ordinanza richiama espressamente Cass. civ., Sez. Un., n. 10012 del 2021, osservando che le Sezioni Unite avevano risolto il contrasto “sulla questione di quale sia il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario”, e ne riproduce il principio secondo cui, quando l’atto notificando non venga consegnato per rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di persone abilitate, la prova del perfezionamento può essere data “esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale”, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata.
Il rilievo dell’ordinanza n. 9125/2024 sta, dunque, non tanto nell’avere meccanicamente trasposto la disciplina della legge n. 890/1982 alla notifica diretta, quanto nell’avere colto il nucleo funzionale del problema: quando la consegna non avviene, il perfezionamento della notifica non può essere affidato alla sola esistenza di un procedimento postale interno, ma richiede la prova del passaggio che consente di ricollegare il deposito dell’atto alla sfera di conoscibilità del destinatario . In altri termini, la pronuncia individua nella comunicazione dell’avvenuto deposito non un formalismo aggiuntivo, ma il presidio minimo che impedisce alla compiuta giacenza di trasformarsi in una conoscenza soltanto presunta e, in definitiva, fittizia.
In tal modo la pronuncia anticipa, più che una soluzione formale, un metodo: individuare, anche nel procedimento semplificato, il fatto minimo che consente di ricollegare il deposito dell’atto alla sfera di conoscibilità del destinatario.
È questa, a ben vedere, la “direzione originaria” che conserva attualità anche dopo gli arresti successivi. Se l’indirizzo più recente esclude l’applicazione dell’art. 8 l. n. 890/1982 al modello della notifica diretta, esso non elimina il problema che l’ordinanza n. 9125/2024 aveva posto: quale prova consenta di affermare che, in assenza di consegna del plico, il destinatario sia stato comunque posto in condizione di conoscere l’esistenza del deposito. La risposta può oggi essere riformulata nei termini del servizio postale ordinario, ma non può essere elusa: esclusa la CAD, resta necessaria la prova chiara dell’avviso di giacenza.
4. Le modalità di notificazione: cartolina “bianca”, notifica ordinaria e irreperibilità relativa
La premessa sistematica è nota. La notifica degli atti della riscossione può avvenire, da un lato, mediante notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviata dall’ente o dall’agente della riscossione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario; dall’altro, mediante le forme ordinarie curate dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, secondo gli artt. 137 ss. c.p.c., l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e, ove pertinente, la l. n. 890/1982. La prima ipotesi è la c.d. cartolina “bianca”, modello semplificato che trova il suo fondamento nell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e, per l’avviso di addebito INPS, nell’art. 30 d.l. n. 78/2010 .
La semplificazione, però, non equivale a eliminazione del requisito di conoscibilità. Quando il plico viene consegnato al destinatario, a persona legittimata o al portiere, il collegamento con la sfera del destinatario è documentato dalla ricezione. Quando, invece, il plico non viene consegnato e resta in giacenza, il punto di contatto tra procedimento notificatorio e destinatario non è più la consegna, ma l’avviso lasciato affinché il destinatario possa ritirare l’invio.
5. Le sigle sulla cartolina: attestazione o segno grafico?
Nella prassi, il tema emerge in una forma assai concreta. Le cartoline di compiuta giacenza spesso recano timbri, date e sigle manoscritte. Talvolta vi sono abbreviazioni o segni grafici apposti dall’agente postale; altre volte non vi è alcuna annotazione intelligibile. Il punto è che tali sigle, per quanto potenzialmente riferibili all’attività dell’operatore postale, non sempre risultano codificate, non sono accompagnate da una legenda e non vengono spiegate dall’Ufficio che le produce in giudizio .
In queste ipotesi, attribuire automaticamente a una sigla manoscritta il significato di “avviso immesso in cassetta” rischia di sovrapporre due piani diversi: quello dell’esistenza materiale di un segno e quello del suo significato giuridico. Prima ancora di domandarsi se l’attestazione sia vera o falsa, occorre stabilire se vi sia davvero una attestazione, e quale fatto essa intenda rappresentare.
La compiuta giacenza, di per sé, prova che il plico è rimasto depositato e non è stato ritirato entro il termine. Non prova necessariamente che il destinatario sia stato informato del deposito. Se tale informazione viene desunta da una sigla non codificata, l’onere di chiarire il significato della sigla non può che gravare sull’Ufficio che intende farne discendere l’effetto decadenziale o preclusivo. Diversamente, il giudice sarebbe chiamato a trasformare in prova ciò che prova non è ancora, perché necessita prima di essere interpretato.
6. La querela di falso e il problema logicamente anteriore della significatività
A questo punto potrebbe obiettarsi che, ove la sigla provenga dall’agente postale, essa faccia fede fino a querela di falso. L’obiezione, tuttavia, presuppone ciò che occorre dimostrare: che il segno grafico abbia un contenuto attestativo chiaro e univoco.
La querela di falso è rimedio contro la falsità di un’attestazione; non è, invece, il mezzo ordinario per risolvere l’ambiguità semantica di un’annotazione. Se la cartolina recasse la formula chiara “avviso immesso in cassetta”, il problema potrebbe effettivamente spostarsi sul piano della veridicità dell’attestazione. Ma se il documento contiene soltanto una sigla non decifrabile, o comunque non codificata, il problema è anteriore: non si tratta ancora di stabilire se il fatto attestato sia vero, ma di comprendere quale fatto sia stato attestato.
Prima della veridicità viene la significatività. E una sigla priva di significato univoco non può essere elevata, senza ulteriori chiarimenti, a prova privilegiata dell’avvenuta immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta del destinatario.
7. Art. 1335 c.c. e presunzione di conoscenza: il fatto noto non può essere incerto
La notifica diretta viene spesso ricondotta alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Ma tale presunzione presuppone un fatto noto: che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario. Quando il plico viene consegnato al destinatario, a un familiare, al portiere o ad altro soggetto abilitato, oppure quando il plico viene rifiutato, il fatto noto è percepibile e documentabile: l’atto è arrivato nella sfera del destinatario.
Diversa è l’ipotesi della compiuta giacenza. Qui il plico non è consegnato, non è rifiutato, non è ritirato. Esso resta nel circuito postale. Il collegamento con la sfera del destinatario è assicurato non dal deposito in sé, ma dall’avviso lasciato affinché il destinatario possa conoscere il deposito e ritirare l’invio.
Se questo passaggio viene provato attraverso una sigla ambigua, la presunzione di conoscenza rischia di poggiare non su un fatto noto, ma su un fatto incerto. E la presunzione relativa finisce così per avvicinarsi pericolosamente a una presunzione quasi assoluta.
8. La notifica diretta è semplificata, non cieca
La notifica diretta dell’avviso di addebito è certamente un modello semplificato. Non richiede l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario; non segue integralmente la disciplina della legge n. 890/1982; risponde all’esigenza di efficienza della riscossione dei crediti pubblici e previdenziali. La specialità del sistema di recupero dei contributi previdenziali è stata efficacemente ricostruita in dottrina e nella prassi formativa, evidenziando che il contributo previdenziale è prestazione obbligatoria collegata al sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie fondato sull’art. 38 Cost., e che il relativo sistema di riscossione presenta regole proprie, anche per effetto dell’art. 30 d.l. n. 78/2010 sull’avviso di addebito .
Ma la semplificazione non può tradursi in opacità probatoria . Proprio nella riflessione dottrinale sulla notifica semplificata nei casi di irreperibilità relativa è stato evidenziato che la riduzione delle garanzie incontra un limite nella reale conoscibilità del deposito dell’atto; oltre quel limite il diritto di difesa rischia di ridursi a una garanzia soltanto apparente .
La giurisprudenza costituzionale consente di precisare il limite entro cui la semplificazione può ritenersi compatibile con il diritto di difesa. Quando la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui consente all’agente della riscossione di procedere alla notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ha valorizzato la funzione pubblicistica dell’agente della riscossione e la compatibilità del modello semplificato con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Tuttavia, il nucleo di quella decisione appare riferito alla fisiologia della notifica diretta, ossia alla situazione in cui il plico sia effettivamente consegnato al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo , sicché risulti comunque documentato un contatto dell’atto con la sfera di conoscibilità del destinatario .
Diversa è l’ipotesi, qui problematica, della compiuta giacenza senza consegna. In tale evenienza, l’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 mostra una sua evidente zona d’ombra: la disposizione disciplina espressamente la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e collega il perfezionamento alla data risultante dall’avviso sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati; non regola, invece, in modo altrettanto espresso, il caso in cui il plico non sia ricevuto da alcuno e la notifica venga fatta discendere dalla sola compiuta giacenza .
È proprio in questa frattura tra consegna riuscita e mancata consegna che torna ad assumere rilievo la ratio sottesa alla giurisprudenza costituzionale e alle Sezioni Unite. Cass. civ., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012, pur riferita alla notificazione a mezzo posta secondo la legge n. 890/1982, individua nella comunicazione di avvenuto deposito il presidio necessario a garantire al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto, in una prospettiva fondata sugli artt. 24 e 111 Cost.
Tale ratio non può essere semplicemente espunta dal modello della notifica diretta ogni volta che la consegna non avvenga: se non opera la CAD ex art. 8 l. n. 890/1982, deve comunque risultare provato l’adempimento funzionalmente equivalente previsto dal servizio postale ordinario, ossia il rilascio dell’avviso di giacenza.
In questa prospettiva, l’ordinanza annotata può essere letta in modo non distruttivo, ma esigente: non occorre la CAD ex art. 8 l. n. 890/1982; occorre però accertare che il modello postale ordinario sia stato rispettato. E tale modello, secondo la stessa ricostruzione accolta dalla Corte, non prescinde dall’avviso di giacenza: lo richiede come passaggio minimo di conoscibilità .
Se, invece, l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 fosse interpretato nel senso di consentire il perfezionamento della notifica diretta per compiuta giacenza anche in assenza di una prova chiara dell’avviso lasciato al destinatario, il problema non sarebbe più soltanto ermeneutico, ma costituzionale. Si determinerebbe, infatti, una disciplina della notifica a soggetto relativamente irreperibile meno garantita non solo rispetto alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ma anche rispetto alla notificazione postale ex art. 8 l. n. 890/1982, entrambe già oggetto di interventi correttivi della Corte costituzionale proprio per assicurare la concreta conoscibilità dell’atto .
Da ciò potrebbe derivare, in via subordinata, un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ove inteso nel senso di consentire che, in caso di mancata consegna del plico e di compiuta giacenza, la notifica si perfezioni senza che risulti provato l’avviso al destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale o il centro di distribuzione. L’intervento richiesto non sarebbe demolitorio del modello semplificato, ma manipolativo-additivo: non per imporre sempre e comunque la CAD della legge n. 890/1982, bensì per esigere che, nei casi di mancata consegna, la validità della notifica diretta sia subordinata almeno alla prova chiara e verificabile del rilascio dell’avviso di giacenza .
In definitiva, la notifica diretta può restare semplificata, ma non può diventare cieca. La semplificazione riguarda il modulo procedimentale, non il nucleo minimo della conoscibilità. Quando il plico è consegnato, l’art. 26 opera nella sua dimensione fisiologica; quando il plico non è consegnato, la compiuta giacenza può sostituire la ricezione solo se sia provato il fatto che consente al destinatario di sapere che l’atto lo attende presso l’ufficio postale. In mancanza, la presunzione di conoscenza non poggia più su un fatto noto, ma su una finzione; e una finzione di conoscenza, quando da essa decorrono termini decadenziali e si consolida una pretesa pubblicistica, è precisamente il punto in cui l’efficienza amministrativa deve arrestarsi davanti al diritto di difesa.
9. Conclusioni
Il vero punto di equilibrio non consiste nel riespandere automaticamente la disciplina della legge n. 890/1982 dentro la notifica diretta. Consiste, piuttosto, nel pretendere che la notifica diretta resti fedele al proprio modello.
Se il modello è quello del servizio postale ordinario, allora bisogna verificare che il destinatario abbia ricevuto, o che sia stato almeno documentato il rilascio, dell’avviso che gli consente di sapere dove ritirare il plico. L’esclusione della CAD non equivale all’esclusione della prova dell’avviso. La semplificazione riguarda le forme, non il fondamento minimo della conoscibilità.
In definitiva, al di là della suggestione evocativa del titolo, non rileva qui stabilire se il postino debba “bussare due volte” : deve almeno risultare, in modo chiaro e verificabile, che sia arrivato all’indirizzo del destinatario e abbia lasciato l’avviso necessario perché il deposito non resti un fatto interno al circuito postale.
Quando questa prova manca, o resta affidata a sigle non codificate, non spiegate e non univoche, la compiuta giacenza rischia di trasformarsi da meccanismo ragionevole di perfezionamento della notifica in finzione di conoscenza.
E una finzione di conoscenza, quando da essa decorrono termini decadenziali e si consolida una pretesa pubblicistica, è il punto in cui l’efficienza amministrativa deve arrestarsi davanti al diritto di difesa.
