testo integrale con note e bibliografia
1. Una pronuncia in continuità con l’indirizzo storico.
Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 19, legge n. 300 del 1970, «nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Assume dunque oggi rilievo un terzo criterio, al fine di selezionare il sindacato nel cui «ambito» può essere costituita dai lavoratori la Rsa, accanto a quello previsto nella disposizione (la stipulazione «di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva») ed all’altro pure inserito dalla Corte costituzionale, ora con la decisione n. 231 del 23 luglio 2013 (la partecipazione «alla negoziazione relativa agli stessi contratti»).
La pronuncia n. 156 si collega esplicitamente ai propri precedenti n. 30 del 1990, n. 244 del 1996 e n. 231 del 2013. Evidenti tuttavia sono anche le connessioni con la prima e forse alla fine più importante delle sentenze della Corte costituzionale: la n. 54 del 1974. Dove la conformità al testo costituzionale degli elementi selettivi individuati dall’art. 19 è stata sostenuta, poiché essi risultavano «particolarmente significativi della forza rappresentativa» del sindacato. Questi non erano – si aggiunge – «attribuibili né dal legislatore né da altre autorità» né potevano «sorgere arbitrariamente o artificialmente» ma erano «sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri atti concreti» ed erano «oggettivamente accertabili dal giudice» .
In tal modo viene quindi valorizzato un aspetto presente all’interno di pressoché tutte le oramai numerose pronunce della Corte costituzionale, intervenute sull’art. 19 : quello della necessaria, adeguata rappresentatività dei sindacati, nel cui «ambito» è possibile costituire Rsa.
Non concordo dunque con chi ha osservato come nell’occasione siano emerse nette discontinuità con il passato . Elementi di distinzione con quanto sostenuto e argomentato in precedenza – senz’altro individuabili, in un arco temporale che ha peraltro oltrepassato mezzo secolo; alcuni dei quali saranno pure criticamente valutati di seguito – comunque non riguardano il profilo fondamentale, sulla cui base la Corte costituzionale ha da sempre valutato la legittimità della disposizione.
2. Il necessario distacco dalle dinamiche della contrattazione collettiva.
L’elemento di integrazione alla norma dell’art. 19, dovuto alla sentenza n. 156, è esterno ai processi di contrattazione collettiva, esattamente come avveniva secondo la lettera a) del testo originario dell’art. 19 . E appare imposto dalle chiarissime difficoltà che oggi emergono in tali contesti.
In definitiva né la stipulazione di contratti collettivi applicati nel luogo di lavoro né la partecipazione alle trattative che conducono ad essi, sono più, nella fase storica contemporanea, sicuri indicatori della rappresentatività dei sindacati coinvolti. D’altra parte l’esistenza, anche conclamata, del dato di rappresentatività sindacale, che senz’altro conduce ad esercitare un ruolo da protagonista nel sistema di contrattazione collettiva, può ben essere del tutto dissociata dalle decisioni delle imprese, concernenti l’applicazione dei contratti collettivi.
Questo, a ben considerare, non emerge oramai solamente o soprattutto in connessione alle distorsioni eventualmente prodotte dal c.d. “potere di accreditamento” del datore, su cui si concentrano i precedenti della Consulta n. 244 del 1996 e n. 231 del 2013. E cui dedica esclusiva attenzione la stessa pronuncia n. 156, quando considera l’ipotesi che «l’azienda selezioni tatticamente le associazioni sindacali, ammettendole alle trattative e alla firma, oppure dalle stesse escludendole, non sulla base del loro effettivo consenso presso i lavoratori, ma in ragione del differente grado di rivendicatività delle rispettive piattaforme» .
Piuttosto si manifesta quando il datore di lavoro non applica alcun contratto collettivo. Oppure rinvia, per quel che concerne la disciplina dei rapporti di lavoro, ad uno dei numerosi contratti collettivi esistenti, non sottoscritti dai sindacati storici, i quali sono firmati da organizzazioni poco rappresentative o addirittura non genuine (ed in tali casi non sembra improprio l’utilizzo del termine, oramai diffuso, di “contratti collettivi pirata”); tutti per lui comunque più convenienti.
Ebbene, a fronte di entrambe le situazioni, prima della sentenza n. 156 era impedita la costituzione di Rsa, nell’«ambito» dei sindacati più rappresentativi. Mentre il permanere della pregressa regolamentazione costituiva un incentivo (ulteriore) per il datore – destinato, si crede, ad essere sempre più valorizzato nel corso tempo - a non applicare appunto alcuna disciplina collettiva o far riferimento invece ad uno dei contratti “alternativi” menzionati.
In effetti non credo siano stati numerosi i casi - se ci sono stati - di costituzione di Rsa presso i sindacati stipulanti questi ultimi. Aspetto a sua volta rivelatore, a proposito della genuinità stessa di tali sindacati.
La crescente applicazione dei contratti collettivi o sedicenti tali di cui si sta parlando, nonostante autorevoli smentite , sembra difficile da contestare . E risulta destabilizzante per l’insieme delle relazioni collettive.
Perché alla loro diffusione poteva appunto del tutto plausibilmente corrispondere la riduzione del numero delle Rsa (oltre che delle Rsu ) nei luoghi di lavoro. Senza sottovalutare neanche la possibilità - per quel che consta non ancora esplorata, ciò però non risultando affatto rassicurante, rispetto a quel che potrebbe (o sarebbe potuto) accadere in futuro - di costituzione all’occorrenza di Rsa “accomodanti”. Magari anche al fine di sottoscrivere con esse contratti di prossimità !
L’individuazione di una possibilità ulteriore di costituzione delle Rsa, che prescinda dalla applicazione dei contratti collettivi nel luogo di lavoro, sembra allora logico e opportuno effetto delle palesi involuzioni indicate; permette alle organizzazioni storiche di tornare a costituire in piena libertà e autonomia propri presidi nei luoghi di lavoro, ciò favorendo la rappresentanza e tutela dei lavoratori, facilitando il proselitismo, promuovendo lo sviluppo stesso della contrattazione in azienda; rende di fatto molto più difficile che sorgano fenomeni patologici come quelli descritti, poiché la costituzione ad es. di Rsa “vicine” al datore costringerebbe molto probabilmente quest’ultimo a convivere con (almeno) due rappresentanze dei prestatori, nel luogo di lavoro; può infine consentire più facilmente la sorveglianza e il monitoraggio della diffusione stessa dei contratti collettivi già definiti “alternativi”, pure al fine di individuare forme adeguate di reazione.
3. Un profilo criticabile: la rappresentatività sindacale misurata esclusivamente in sede nazionale.
Non si ritiene invece condivisibile e tantomeno ben argomentata la decisione della Consulta di legittimare la costituzione di Rsa presso organizzazioni, la cui rappresentatività deve essere verificata - pur attraverso un concetto fonte di non pochi problemi, su cui si tornerà – esclusivamente «sul piano nazionale».
Nella sentenza n. 156 sono citate allo scopo diverse norme, comprese quelle dove «è lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le ‘loro rappresentanze operanti in azienda’». Viene sostenuta inoltre «la pertinenza e l’adeguatezza» dell’opzione, perché il «richiamo al criterio della comparatività su base nazionale» consente un «utile allineamento» con quanto stabilito dall’art. 28, l. n. 300/1970, a proposito dei sindacati legittimati ad agire.
Se ci si affida tuttavia alle molteplici previsioni di diritto positivo, esistono anche casi, pur minoritari, in cui la rappresentatività comparata non è misurata sul «piano nazionale»: per stare alle stesse previsioni citate, l’art. 2, lett. m, del d. lgs. n. 276 del 2003, non specifica alcun ambito; l’art. 8, d.l. n. 138 del 2011, considera pure la sede «territoriale» (qualunque cosa significhi). Ebbene la Corte costituzionale, in connessione alla specifica disciplina e funzione dell’art. 19, avrebbe ben potuto all’occorrenza valorizzare pure o soprattutto queste disposizioni.
Stabilire poi la necessità del riferimento nazionale, al fine di realizzare un parallelismo con quanto accade ai sensi dell’art. 28, sembra il più curioso ed opinabile dei rilievi avanzati . La differenza con il disposto dell’art. 28 comunque infatti permane, laddove un sindacato, presente e rappresentativo solo nell’impresa, sia però riuscito a firmare il contratto collettivo aziendale (o a partecipante alle trattative).
Soprattutto nell’occasione la Corte costituzionale si preoccupa di questa asimmetria, trascurando invece il profondo solco così creato proprio nel corpo dell’art. 19, dove sono legittimate la stipulazione contrattuale e la partecipazione alle trattative a tutti i livelli, quali indici di rappresentatività, ma quest’ultima assume come tale diretto rilievo solo sul «piano nazionale».
La sentenza n. 156 nello stesso tempo si distacca dall’immediato precedente, n. 231 del 2013, proprio su di un aspetto molto significativo, per i sindacati rappresentativi nel solo luogo di lavoro.
Viene infatti ora risolutamente fatta propria la tesi della piena libertà del datore di lavoro di ammettere ed escludere dalle trattative le organizzazioni sindacali, rappresentative o meno che siano . Si tratta di un indirizzo storicamente prevalente, anche se tutt’altro che indiscusso, specie nelle sedi di merito, in giurisprudenza, che tuttavia era stata proprio la sentenza n. 231 del 2013, sia pure attraverso obiter dicta, a mettere in discussione .
Ad esito di ciò, può essere dunque concluso che per un sindacato rappresentativo nella (sola) impresa – ma privo della forza necessaria per stipulare il contratto collettivo o almeno imporre la propria presenza al tavolo delle trattative – le possibilità di costituire una Rsa si siano addirittura ridotte .
Al punto che non è affatto detto il sindacato cui si deve nell’occasione l’iniziativa, cioè Orsa (Organizzazione sindacale autonomi e di base) settore trasporti - ben radicato, secondo quanto ricostruito dal Tribunale di Modena nella propria ordinanza di rimessione, nell’azienda dove intendeva promuovere la costituzione di una Rsa; escluso tuttavia da questa possibilità, perché non firmatario di contratti collettivi qui applicati come dalla partecipazione alle trattative - riesca ad avvantaggiarsi della ottenuta dichiarazione di illegittimità, costituendo una Rsa. Cosa che costituisce un aspetto quantomeno peculiare, se non paradossale.
La Corte si mostra per la verità consapevole del fatto che il criterio integrativo individuato possa «risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la Rsa, che vive in una dimensione tipicamente aziendale». Nel rilievo finale della propria sentenza precisa altresì che «compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa, dopo essere stata profondamente incisa dall’esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori». Così arricchendo ulteriormente la serie di propri giudizi sull’art. 19, dove sono rivolti inviti ad intervenire al legislatore .
Credo però che non sarebbe stato improprio né incoerente, ferma l’opportunità di un rinvio al legislatore, incidere da subito sul problema pure ben individuato, ad es. eliminando dall’integrazione realizzata il riferimento al «piano nazionale».
4. Una proposta interpretativa sulla individuazione del sindacato “comparativamente più rappresentativo al livello nazionale”.
La modificazione dell’art. 19 dovuta alla sentenza n. 156, ha innegabili assonanze – nonostante ci si affretti a precisare il contrario, «atteso che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare» – proprio con la «lettera a) del primo comma dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. abrogata in sede referendaria» . Perché si torna ad attribuire rilievo esplicito e diretto alla verifica di rappresentatività dei sindacati e perché viene stabilito che la misurazione di questa debba avvenire in sede nazionale.
Esistono però anche importanti differenze, legate appunto al venir meno del riferimento alla confederazione sindacale; all’impiego poi del canone di «rappresentatività comparata sul piano nazionale», indubbiamente assai valorizzato nell’ordinamento circa dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso , al diverso fine però di selezionare il contratto collettivo e non il sindacato .
Nell’interpretazione del nuovo disposto dell’art. 19, sembra innanzitutto corretto fare riferimento alla “categoria”, per individuare l’ambito in cui misurare la rappresentatività. In effetti il concetto selettivo, reperito dalla Corte costituzionale nell’ordinamento giuridico positivo, proprio a questa attribuisce, come noto, un ruolo decisivo, per quanto fonte di non pochi problemi . Cosa che credo imponga di dare rilievo, preliminarmente, alla attività svolta dalle imprese presso cui si intende costituire una Rsa, profilo decisivo per la configurazione strutturale delle organizzazioni sindacali (e in particolare per individuare le federazioni, presso i sindacati confederali), come anche per stabilire a chi si applicano i contratti collettivi nazionali (appunto di “categoria”) .
Ciò stabilito, potrebbe essere ritenuto legittimo e anche semplificatorio un approccio volto a sovrapporre il concetto di “sindacato comparativamente più rappresentativo” con quello di “sindacato maggiormente rappresentativo”, nonostante si tratti di nozioni ben diverse, anche considerando la genesi storica, con l’obiettivo di utilizzare almeno parte delle acquisizioni storicamente già raggiunte a proposito dalla fattispecie più antica .
La verifica però ora deve essere appunto realizzata in connessione ai settori produttivi, novità non da poco.
Poiché infatti anche a proposito del sindacato maggiormente rappresentativo è sempre esistito un elemento comparativo (implicito), volto a distinguere i sindacati legittimati dal titolo terzo dello Statuto dei lavoratori rispetto agli altri, possono sorgere problemi rilevanti, laddove le aree organizzative dei sindacati considerati non siano - esattamente come avviene per gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi - omogenee.
Ebbene in carenza di ambiti identici o anche solo simili, all’interno dei quali effettuare le verifiche, può risultare piuttosto complesso stabilire quale sindacato sia più rappresentativo e quale lo sia meno, escludendo il secondo. Senz’altro più difficile di quanto già non fosse esprimersi sulle confederazioni sindacali, come stabilito nel testo originario dell’art. 19.
All’interno di una opzione interpretativa diversa, forse meno immediata ma assai più coerente all’utilizzo storico del nuovo concetto (che è peraltro l’unico a renderne la formula linguistica comprensibile), può invece essere ritenuto corretto individuare, sempre in relazione alla attività svolta dall’impresa, il c.d. contratto collettivo “leader”, perché sottoscritto dalla coalizione più rappresentativa, all’incirca come accade ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti pubblici. E a partire da esso selezionare dunque i sindacati (anche) presso i quali risulta oggi possibile costituire Rsa.
Al rilievo critico per cui è proprio la connessione con il contratto collettivo ad essere stata messa in discussione dalla sentenza della Corte costituzionale qui commentata , è possibile replicare sottolineando come, secondo la lettura proposta, sarebbe per un verso ripristinato il legame tra stipula del contratto collettivo e rappresentatività dei soggetti che sottoscrivono, quantomeno in relazione all’insieme di essi, trattandosi appunto del contratto “leader”; soprattutto non assumerebbe alcun rilievo quanto deciso dalle imprese sulla applicazione (o meno) del contratto collettivo. Entrambi i profili eliminando gran parte delle distorsioni già sottolineate, anche dalla Consulta.
Ebbene seguendo questa impostazione - come l’ordinamento credo imponga, se si vuole conferire rilievo allo specifico criterio appunto introdotto dalla sentenza n. 156 – sarebbero proprio i sindacati stipulanti il “contratto leader”, secondo un primo indirizzo formulato, assieme ad altri adeguatamente rappresentativi, ad essere legittimati nel sistema dell’art. 19 .
Qui si ipotizza invece, sempre restando all’interno di questa prospettiva, che i “sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, cui la pronuncia n. 156 rivolge la propria attenzione, siano quelli la cui rappresentatività è verificata nell’ambito individuato dal “contratto leader”. Senza coincidere con i soli stipulanti, come pure già sostenuto; neanche però necessariamente comprendere tutti gli stipulanti.
Una volta individuato infatti un ambito omogeneo dove effettuare la verifica di rappresentatività, potrebbe essere possibile e opportuno – e senz’altro non sarebbe precluso - impiegare proprio i criteri individuati dal Testo unico del 10 gennaio 2014 . E dunque selezionare, in applicazione della pronuncia n. 156, tutti e solo i sindacati che raggiungano il 5% come media tra dato associativo ed elettorale.
Il Testo unico, legittimando questi ultimi, come noto, a partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria, indubbiamente infatti realizza un riconoscimento molto significativo di adeguata rappresentatività.
Alla luce di tale approccio, le operazioni interpretative troverebbero un più sicuro fondamento giuridico nell’ordinamento statuale (quanto all’impiego del concetto di “sindacato comparativamente più rappresentativo nella categoria”) come anche intersindacale (a proposito dei criteri di misurazione della rappresentatività). Le medesime d’altra parte, nonostante forse le apparenze iniziali, sarebbero pure notevolmente facilitate .
E’ vero che tuttora i riscontri di rappresentatività previsti dal Testo unico formalmente mancano.
Tuttavia presso alcune “categorie”, come quella individuata dal contratto collettivo nazionale “leader” dell’industria metalmeccanica, i dati sembra proprio siano stati raccolti e nella piena disponibilità di tutte le organizzazioni, pur in carenza ancora di ufficialità. Mentre non troppo diversa credo sia la situazione in altri settori, dove il contratto nazionale di categoria “leader” è stato sottoscritto da federazioni appartenenti a Confindustria. Ambiti questi, dove è molto elevato – se non in assoluto il più elevato - il numero di unità produttive presso cui è possibile costituire Rsa.
In ogni caso comunque, anche laddove gli indicatori in oggetto siano inesistenti o irreperibili, far riferimento, per individuare le organizzazioni legittimate da ultimo dalla Corte costituzionale, a tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto “leader” nonché ad altri (non molti, si ritiene), in grado di dimostrare in giudizio la propria rappresentatività - alla luce degli indici storicamente individuati per il sindacato maggiormente rappresentativo, resi però ora operativi in un ambito ben preciso e delimitato, aspetto che introduce una differenza sostanziale - penso esponga a margini di discrezionalità e pericoli di “soggettivismo”, se non di arbitrarietà, molto più contenuti di quanto paventato da non pochi commentatori.
