testo integrale con note e bibliografia

Il 15 giugno del 1982, Francis Blanchard, allora Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II alla Conferenza Internazionale del Lavoro, indirizzava al Pontefice alcune parole di benvenuto che risuonano, oggi, particolarmente rilevanti di fronte all’Enciclica di Papa Leone XIV, che, a distanza di quarantaquattro anni, tornano a rinnovare l’ispirazione e la determinazione di tutti coloro che, a diversi livelli, operano per la causa della promozione dei diritti umani, della dignità e libertà dei lavoratori.
Nel 1982, Blanchard, parlando dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), dopo aver descritto la Conferenza Internazionale come “il luogo in cui l’umanità forgia una coscienza comune”, espresse al Pontefice una preoccupazione profonda, derivante dal fatto che “esiste ancora un grande divario tra gli obiettivi enunciati nei testi e la realtà quotidiana della maggior parte dell’umanità. Questa è una sfida per le nostre coscienze e per la giustizia. Il tempo stringe, il tempo è duro per chi soffre, uomini e donne senza lavoro, milioni di bambini privati della loro infanzia, lavoratori relegati ai margini della società, i disabili. Tutto questo è una grave minaccia alla pace”.
Meno di un anno prima, Giovanni Paolo II, nell’Enciclica Laborem exercens, aveva espressamente menzionato l’OIL, sottolineandone il ruolo centrale nella promozione dei “diritti soggettivi dell’uomo” nella prospettiva del lavoro, e, nel discorso del 15 giugno 1982, evocando quel passo dell’Enciclica, ebbe modo di chiarire di essersi espresso in quei termini “sia per attirare l’attenzione sulle sue molteplici realizzazioni, sia per incoraggiarla a rafforzare le proprie attività in favore dell’umanizzazione del lavoro” .
Le parole di Giovanni Paolo II si ponevano in piena continuità con il discorso che Papa Paolo VI aveva rivolto tredici anni prima all’Assemblea dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, esprimendosi in questi termini: “Ve lo diciamo: Noi siamo un osservatore attento dell’opera che voi svolgete qui, di più, un ammiratore fervente dell’attività che spiegate, un collaboratore anche, felice di essere invitato a celebrare con voi l’esistenza, le funzioni, le realizzazioni e i meriti di questa istituzione mondiale, e di farlo da amico” .
Leone XIV, a differenza di Giovanni Paolo II, non menziona espressamente, nell’Enciclica, l’OIL, ma dedica ampio spazio al problema della crisi del multilateralismo, valorizzando, in continuità con quanto affermato anche da Papa Francesco , l’insostituibilità del dialogo e sostenendo la necessità di riforme profonde, e colloca in questa prospettiva un forte richiamo al ruolo delle Organizzazioni internazionali.
L’OIL può ritenersi, dunque, implicitamente richiamata nel più ampio contesto della valorizzazione del ruolo di tutte quelle Istituzioni e strumenti nei quali “il desiderio di bene si traduce concretamente in forme pubbliche – norme, istituzioni, pratiche – capaci di limitare la forza e difendere i vulnerabili”.
Al par. 123 dell’Enciclica il Pontefice, nel condannare la situazione attuale e le diverse forme di contrasto ai risultati raggiunti dalle istituzioni multilaterali, ne indica i frutti come “la prova che l’umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune”.
Nella ricca trama della Magnifica Humanitas di Leone XIV è presente un ampio riferimento al problema della regolamentazione e dell’adozione di strumenti normativi adeguati, “capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico” (par. 5), è valorizzata la “logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture” (par. 13), e sono indicati cinque “criteri di discernimento” (dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della Casa comune, pace), da tradurre in una serie di prassi, esplicitamente individuate nella “progettazione responsabile, valutazione d’impatto umano e sociale, inclusione dei più fragili, alfabetizzazione digitale, ricerca e industria orientate alla giustizia e alla pace” (par. 14).
La riflessione sollecitata da Papa Leone XIV ha un orizzonte vastissimo, si dirige ben oltre il discorso relativo alle cosiddette “intelligenze artificiali” ed evoca, tra i tanti aspetti, quello della regolazione delle c.d. catene globali di fornitura che, pur non essendo prese in considerazione in maniera esplicita, traspaiono molto chiaramente, come problema, nel par. 173, con riferimento a quella “catena di mediazioni” che il Pontefice indica come attivata e implicata dall’economia digitale.
Più in particolare, Leone XIV rileva come il funzionamento dell’economia digitale “si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani, impiegati in attività poco visibili ma essenziali”, all’interno di un modello costruito “su una catena di sfruttamento che resta deliberatamente invisibile”. Questo ragionamento, evidentemente, vale più in generale per qualsiasi forma di catena di sfruttamento, digitale, non digitale o mista che sia.
Queste “catene di sfruttamento” sono caratterizzate, nell’analisi offerta dall’Enciclica, da differenti effetti nei diversi luoghi del Pianeta, donde la valorizzazione della necessità di “un nuovo sforzo convergente di responsabili politici, organizzazioni dei lavoratori, mondo imprenditoriale e comunità scientifica per elaborare in tempi rapidi regole e tutele adeguate e condivise, anche a livello internazionale” (par. 155).
Il richiamo, e il sostegno, al ruolo internazionale, riprendono le chiare sollecitazioni di Benedetto XVI che, nella Caritas in Veritate, già aveva trattato il tema della responsabilità sociale d’impresa, in relazione al quale Leone XIV precisa che “serve una responsabilità d’impresa che includa la qualità e la dignità del lavoro tra gli indicatori di successo” (par. 156).
Tutto questo in un quadro generale in cui assume rilievo centrale il riconoscimento del fatto che “la libertà economica non è assoluta e va sempre misurata sul bene comune e sulla dignità di ogni persona”; al par. 159 viene sollecitata l’introduzione di parametri di misurazione del grado di sviluppo, e, poco più avanti, viene ulteriormente sottolineata la necessità di “una cooperazione internazionale capace di definire strategie comuni, soprattutto a favore dei Paesi e dei gruppi più vulnerabili” (par. 163).
Ampia parte della riflessione di Leone XIV poggia sulla dimensione globale della solidarietà (par. 76) e, nel par. 77, il Pontefice afferma che “la giustizia […] non riguarda soltanto i comportamenti dei singoli, ma anche il modo in cui sono pensate e organizzate le strutture della convivenza”.
Questo passaggio merita una riflessione specifica in ragione degli spunti rilevantissimi che offre con riferimento alla problematica della regolazione globale delle catene di fornitura.
Non pare, infatti, che il Papa intenda limitare il concetto di “strutture di convivenza” all’ambito dei modelli abitativi progettati per unire la sfera privata a spazi e servizi condivisi, e, dunque, ai modelli di co-housing, co-living o co-working, ma voglia (o comunque ci solleciti ad) estendere la riflessione ad ogni forma di convivenza in qualsiasi modo strutturata.
Da qui lo spunto a considerare le catene di fornitura in termini di “strutture di convivenza”, da pensare e organizzare in modo coerente con l’obiettivo di perseguire la giustizia sociale globale.
Che i legami contrattuali, diretti e indiretti, costitutivi e caratteristici delle filiere/catene di fornitura, rappresentino e vadano considerati come una forma strutturale di convivenza, è il necessario portato della trama di relazioni che intreccia le filiere globali, e questa trama di relazioni (par. 74), che è innanzitutto una trama di relazioni giuridiche, “non è ancora solidarietà in senso pieno se non diventa una scelta consapevole” di solidarietà.
Non si dimentichi, a questo riguardo, che Papa Paolo VI, nella Populorum progressio, poneva esplicitamente il problema della giustizia dei contratti a livello dei popoli, richiamando, nel par. 59, quanto affermato da Leone XIII nel 1892 in ordine alla insufficienza del consenso delle parti quando queste versano in una situazione di eccessiva disuguaglianza: il consenso delle parti “non basta a garantire la giustizia del contratto e la legge del libero consenso rimane subordinata alle esigenze del diritto naturale”. In questa prospettiva Paolo VI valorizzava il ruolo delle convenzioni internazionali, purché “a raggio sufficientemente vasto”.
Ora, considerare le filiere come strutture di convivenza o, quantomeno, come strutture funzionali alla convivenza, agevola l’emersione della consapevolezza della interdipendenza (par. 75) tra i diversi soggetti che operano all’interno delle filiere, svolgendo e realizzando ciascuno una parte del complessivo processo di realizzazione del complessivo obiettivo economico/funzionale, e sollecita l’attribuzione di rilevanza sociale, etica, morale e giuridica ad un legame che, una volta riconosciuto, implica responsabilità .
La convivenza umana, nella sua dimensione globale, per realizzare i principi di destinazione universale dei beni, sussidiarietà e solidarietà, non può non tenere conto della rete di relazioni che lega ogni essere umano “agli altri, ai popoli, al creato” (par. 73), e l’interdipendenza che si instaura tra lavoratori e utenti/fruitori d’opere e servizi nella trama dei rapporti contrattuali delle reti di subfornitura costituisce un formidabile ambito di verifica del livello di giustizia delle relazioni sociali tra diversi popoli e sistemi giuridici .
L’invito e la sollecitazione a “pensare e organizzare” le “strutture della convivenza” in modo solidaristico e responsabile, anche in prospettiva riparativa (par. 79), in un quadro di giustizia sociale globale, può essere un valido ausilio e una cifra di analisi del modello delle filiere e delle correlate catene di appalti e subappalti.
Regolazione, solidarietà, responsabilità, dimensione riparativa, lotta allo sfruttamento, integrazione, abolizione della schiavitù (par. 123), contrasto ad ogni forma di sfruttamento (148), limitazione dei poteri privati (par. 4), responsabilità sociale d’impresa (155-156), ruolo del diritto internazionale sono i concetti chiave che convergono nell’affermazione del principio in forza del quale “la giustizia esige il riconoscimento dei diritti sociali e dei diritti dei popoli” (par. 83).
Alle sollecitazioni del Pontefice fanno eco gli sforzi di quella parte della dottrina che rileva che “la grande questione della contemporaneità non è il regresso dei principi di diritto e delle leggi. Piuttosto, è l’alto grado di ineffettività di quei principi e delle leggi stesse, derivante dal limite intrinseco alla loro territorialità oltreché dalla debolezza degli strumenti a disposizione delle istituzioni internazionali” .
Questa stessa dottrina sottolinea anche che gli effetti sociali della globalizzazione economica richiederebbero un governo giuridico di dimensione globale che, purtroppo, allo stato, sembra essere molto lontano dall’orizzonte.
Ora, c’è da notare che nel ventesimo secolo, le nazioni e il nuovo ordine internazionale hanno subito denunciato l’idea del lavoro come merce da sfruttare. Eppure, nel ventunesimo secolo, le promesse di rispetto dei diritti umani e del lavoro su scala globale sembrano aver poco a che fare con lo sfruttamento e gli abusi subiti da milioni di lavoratori nel mondo.
L’esigenza di una regolamentazione normativa delle catene di sub-fornitura, e, dunque, in ultima istanza, delle imprese multinazionali, era stata segnalata come uno dei problemi più impellenti del momento già nel 1974 da Francis Blanchard nel suo primo rapporto alla Conferenza Internazionale del Lavoro .
L’OIL, dal canto suo, ha ben focalizzato la necessità di orientare le imprese verso finalità sociali. E, per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un modello di governance strettamente privato e volontario delle catene di fornitura non è mai stato il modello di riferimento. L’obiettivo ultimo a cui tende l’azione dell’OIL sta nella combinazione articolata della governance privata con il rafforzamento della governance pubblica.
Nel 2004, del resto, il Direttore Generale Somavia ha detto molto chiaramente che è lo Stato e non le parti private che deve svolgere il ruolo primario nella messa in opera di un quadro istituzionale che permetta di conciliare flessibilità e sicurezza.
Peraltro, nella prospettiva dell’OIL, se pure compete agli Stati l’obbligo di promuovere, rispettare e realizzare i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale lungo l’intera catena di fornitura, agli Stati spetta anche l’obbligo di attribuire alle imprese la responsabilità e di punire le violazioni; ed in questa prospettiva i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Dichiarazione OIL sulle imprese multinazionali riconoscono il compito delle imprese di adottare processi di vigilanza per identificare, prevenire e mitigare le ricadute negative della loro azione e rendere conto del modo con cui affrontano tali problemi.
Nonostante tutto questo, i progressi nel raggiungimento di condizioni di lavoro dignitose sono stati deludenti: l’applicazione pubblica degli standard del lavoro nei paesi in via di sviluppo e l’adesione privata alle normative di tutela attraverso codici di responsabilità sociale d’impresa non sono riusciti, in larga misura, ad affrontare le pessime condizioni di lavoro nelle catene globali di fornitura, per abbigliamento, calzature, elettronica, agricoltura e altri prodotti.
Ora, risultati deludenti, si è detto, ma non inesistenti, soprattutto sul piano giuridico.
Si consideri, innanzitutto, che l’OIL è impegnata, quantomeno dal 1998, nell’opera (assai complessa) di ricerca di un consenso tripartito in ordine alla costruzione di uno standard internazionale che regolamenti il lavoro nelle c.d. catene globali di fornitura.
La Dichiarazione del 1998 ha “fondamentalizzato” una serie di standard internazionali (tra i quali la Convenzione sulla libertà di associazione, con il correlato problema del riconoscimento del diritto di sciopero), e questo ne ha enormemente potenziato la rilevanza su scala mondiale.
Le norme fondamentali dell’OIL si sono viste riconoscere da allora un ruolo sempre più forte da parte di tante giurisdizioni nazionali e internazionali (si pensi alla Corte EDU, in materia di diritto di sciopero).
Parallelamente, le Convenzioni fondamentali dell’OIL sono richiamate espressamente:
 dalle “clausole sociali” incluse negli accordi commerciali di libero scambio: questo ne rafforza l’efficacia, soprattutto nei Paesi che non le hanno ratificate (si pensi alla Convenzione sul lavoro forzato, non ratificata da USA e Cina);
 da strumenti (pur non vincolanti) di altre Organizzazioni Internazionali (si vedano i Principi guida su imprese e diritti umani adottati dalle Nazioni Unite nel 2011 e le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali);
 dai codici di condotta adottati dalle multinazionali nell’ambito della “responsabilità sociale d’impresa”;
 da molti accordi quadro transnazionali, negoziati da Aziende globali con federazioni sindacali internazionali.
Inoltre, a livello regionale, ci sono normative vincolanti che richiamano espressamente le Convenzioni dell’OIL (si pensi al Regolamento UE sul divieto di importazione ed esportazione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato 2024/3015, che entrerà in vigore dal 14 dicembre 2027 e alla direttiva UE 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità).
Tutto questo dimostra la portata sempre più ampia e vincolante degli standard fondamentali dell’OIL, da cui deriva, quantomeno in parte, la reazione della componente datoriale a questa “diffusione crescente” nel mondo della rilevanza non solo delle norme fondamentali del lavoro, ma anche della interpretazione che delle stesse viene fornita dagli organi di controllo .
Tuttavia, l’OIL è ancora e costantemente impegnata nella ricerca di un compromesso per la regolazione del lavoro dignitoso, sia pure con riferimento settoriale all’economia delle piattaforme (che, infondo, è una parte del più grande problema delle trasformazioni globali del lavoro) e nell’opera di espansione del campo di applicazione delle norme del lavoro, come dimostra il testo della Convenzione sul lavoro nelle piattaforme digitali, votato e adottato il 12 giugno 2026 .
Ne esce tratteggiato un percorso fatto di passi avanti e fallimenti, in cui campeggia un’azione fortemente promozionale, non conflittuale, multilaterale e di sostegno finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita dignitose.
Un metodo che, in qualche misura, alieno da forme di radicalizzazione, può iscriversi tra quelle iniziative che il Pontefice auspica siano concretamente volte ad orientare l’economia alla dignità (par. 164), nel solco dunque di quel compito che Papa Giovanni XXIII definiva nella Pacem in terris come “immenso e nobilissimo”, consistente nel “ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà: i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani; fra i cittadini e le rispettive comunità politiche; tra le stesse comunità politiche; fra individui, famiglie, corpi intermedi e comunità politiche da una parte e dall’altra la comunità mondiale. Compito nobilissimo quale è quello di attuare la vera pace nell’ordine stabilito da Dio” (par. 87).

Questo sito utilizza cookie necessari al funzionamento e per migliorarne la fruizione.
Proseguendo nella navigazione acconsenti all’uso dei cookie.