testo integrale con note e bibliografia

1. La crisi della regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 13 marzo 2026

Sono ormai diversi anni che la complessa architettura giuridica che in Italia presiede alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si trova al centro di una profonda crisi, in cui le critiche alla legge 146/1990 vengono avanzate anche da prospettive del tutto contrapposte.
Da un lato, se ne contesta il trend iper-regolatorio e le spinte a ridimensionarne pesantemente il suo esercizio , dall’altro, si lamenta come sia lo stesso conflitto collettivo ad essere diventato un polverone , nella misura in cui la sua proclamazione da parte di organizzazioni sindacali ritenute di scarsa rappresentatività produce (o può comunque produrre) effetti di ampia portata, potendo contare sull’innesco dei meccanismi di pubblicità e di controspinte da parte delle amministrazioni ed imprese erogatrici dei servizi. Si può dire che le regole legali assecondino comportamenti opportunistici, realizzando un “effetto annuncio”, dal significato assai diverso da quello con cui la legge 83/2000 lo aveva vietato: esso funge da briglia preventiva per l’effetto inibitorio che si produce sugli scioperi successivamente proclamati (magari da organizzazioni più rappresentative) e che insistono nello stesso spazio temporale e/o settoriale, oltre che autorizzazione alla predeterminazione rigida dei servizi minimi che le aziende erogano comunque, svuotando di significato l’adesione dei lavoratori.
E, fuori dai ragionamenti di stretto diritto, viene pervicacemente offerta l’immagine di un sistema produttivo paralizzato dalle astensioni dal lavoro , nonostante l’evidenza dica il contrario, anche in settori ritenuti altamente conflittuali come quello dei trasporti pubblici locali .
L’impressione, tutt’altro che sorprendente, è che sia la stessa idea di sciopero a caricarsi di una valenza negativa , subendo persino l’attacco frontale di una sua possibile “disconnessione” come corollario della libertà sindacale, per fortuna di recente scongiurato .
Sotto così tante pressioni, la decisione pronunciata il 13 marzo 2026 dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali (di seguito, CEDS) , su reclamo collettivo promosso dall’Unione Sindacale di Base (n. 208/2022) per violazione, da parte dello Stato Italiano, dell’art. 6 par. 4 e dell’art. G della Carta Sociale Europea Riveduta, può ben rappresentare il punto di rottura di questo instabile equilibrio, obbligando a verificare, come è stato giustamente osservato, «se e fino a che punto la legge 146, nell’opera dei suoi protagonisti, riesca a conservare intonso il nucleo fondamentale ed intangibile di questo diritto, così da consentire al conflitto collettivo di continuare a esercitare il suo ruolo chiave nell’ambito del sistema democratico costituzionale» .

2. Le censure del CEDS al modello italiano: la (troppo) ampia nozione di servizio essenziale…

L’intervento censorio del CEDS non si limita a rilievi marginali, ma investe il fulcro, e persino la stessa filosofia, della regolamentazione italiana in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La decisione mette in discussione, in particolare, il processo di “accumulazione” – non solo delle norme, ma anche della prassi applicativa da parte della Commissione di garanzia – che nel corso di un trentennio ha finito per imbrigliare, ben oltre la prospettiva del necessario bilanciamento con i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, il conflitto collettivo.
Si tratta di una valutazione a tutto campo del quadro regolativo italiano, agevolata dalla circostanza che il reclamo collettivo presentato dall’organizzazione sindacale abbia lamentato l’incompatibilità con i principi dell’art. 6, paragrafo 4 e dell’art. G della Carta Sociale di ben sei diversi profili della legge 146/1990: la nozione di servizio essenziale che determina l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili; la predeterminazione della durata dello sciopero sin dal momento della sua proclamazione; l’obbligatorietà delle procedure di raffreddamento; le limitazioni all’esercizio del diritto di sciopero legate alla rarefazione oggettiva e alle c.d. franchigie; la (limitata) sindacabilità tanto dei poteri della Commissione di Garanzia di inibire, o comunque limitare, l’esercizio del diritto di sciopero e, infine, la vaghezza dei presupposti per il ricorso al potere di precettazione. Di questi, il CEDS ne accoglie solo tre , ma è difficile non ricavare, nelle oltre trenta pagine del provvedimento, un complessivo giudizio di sfavore.
Il primo, e più rilevante, profilo di censura accolto dal CEDS investe la nozione stessa di servizio pubblico essenziale di cui all’art. 1 della legge nazionale, dalla cui ampiezza dipende l’attivazione dei gravosi vincoli procedurali e sostanziali a carico delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Il Comitato collega il richiamato art. G della Carta Sociale Europea, ai sensi del quale ogni restrizione del diritto di sciopero deve essere caratterizzata da una stretta necessità, finalizzata alla «tutela dei diritti e delle libertà altrui o per la tutela dell’interesse pubblico, della sicurezza nazionale, della salute pubblica o della morale», agli standard internazionali elaborati dal Comitato per la Libertà Sindacale (CFA) e dal Comitato di Esperti per l'Applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni (CEACR) dell’OIL in relazione alle Convenzioni n. 87 e n. 98 , per avvalorarne una interpretazione assai restrittiva. Si sottolinea così come «la definizione di servizi essenziali deve fondarsi su un’analisi chiara, adeguata e motivata che dimostri l’importanza e l'impatto di tali servizi sui diritti e sulle libertà altrui, sull’interesse pubblico, sulla sicurezza nazionale, sulla salute pubblica o sulla morale» .
Tanto, in linea di principio, potrebbe anche non confliggere con quella che è stata definita la «concezione dinamica» di servizio pubblico essenziale, nel rapporto che si realizza tra la tassatività dell’elenco dei diritti costituzionali in bilanciamento ex art. 1, co. 1, della legge 146/1990 e la natura meramente esemplificativa del catalogo offerto dall’art. 1, co. 2. Lo stesso CEDS sottolinea come «i servizi non essenziali possono diventare essenziali qualora uno sciopero si protragga oltre un determinato periodo di tempo o si estenda oltre una certa portata, mettendo così a rischio la vita, la sicurezza personale o la salute di tutta la popolazione o di una parte di essa, oppure qualora possa provocare una grave crisi che comprometta le normali condizioni di vita della popolazione e/o il funzionamento dei servizi pubblici di importanza fondamentale» .
Ma se il novero dei servizi essenziali può essere «suscettibile di ampliamento, o riduzione, in linea con l’evoluzione della complessità sociale» , resta ferma l’impossibilità di allargare lo spazio dei diritti protetti e, per l’effetto, di sottrarsi al test di proporzionalità che collega l’individuazione del servizio sottoposto ai vincoli legali al contenuto, per l’appunto, essenziale dei diritti alla cui tutela quel servizio è destinato. Ed è proprio questa connessione che, a parere del CEDS, è stata trascurata tanto dal legislatore nazionale – il riferimento è al decreto-legge 146/2015 , che ha aggiunto all’elenco dei servizi pubblici essenziali, accanto ai «servizi [...] di vigilanza sui beni culturali» anche «l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» , assegnando dunque alla fruizione del patrimonio storico-artistico una presunzione assoluta di essenzialità, a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura nel quale esso sia ospitato – quanto dalla stessa Commissione di Garanzia. Ed invero, in un passaggio appena tratteggiato ma assai significativo della decisione, viene attribuita all’Autorità garante la responsabilità di aver ricondotto nell’alveo applicativo della legge servizi non stricto sensu essenziali , ben oltre il limite della Carta.
Il processo di espansione è ben noto e documentato , e si è sviluppato nel corso degli anni su una pluralità di piani:
In primo luogo, l’interpretazione piuttosto larga dell’espressione «in particolare nei seguenti servizi» dell’art. 1, co. 2 ha portato ad esempio a ricomprendere nella garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini non solo i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario, aereo e marittimo, espressamente menzionati dalla legge, ma anche i servizi di taxi, distribuzione di carburante, sicurezza e soccorso autostradale, nonché autonoleggio con conducente .
A ciò va aggiunta la torsione concettuale operata sui servizi strumentali, attenzionati solo all’art. 13, co. 1, lett. b), a proposito del potere della Commissione di formulare una proposta intesa a rendere omogenei i (diversi) regolamenti sulle prestazioni indispensabili nel caso di servizio svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, per decretarne invece l’assimilazione diretta al principio di essenzialità.
L’applicazione della legge si è così progressivamente allontanata dal solco tracciato nei suoi primi anni di vigenza, laddove «l’essenzialità di un servizio può essere dedotta dall’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il servizio di cui si tratta ed un servizio pubblico senz’altro definibile come essenziale», necessarietà da valutare «tenendo conto dell’incidenza che l’esercizio del diritto di sciopero (anche in ragione delle sue modalità e della sua durata) può avere sul funzionamento del servizio pubblico essenziale, e sulla stessa erogazione delle prestazioni indispensabili, quando vi sia concomitanza di scioperi nei due servizi» .
Ed invece, nell’orbita di applicazione della legge 146/1990 sono stati via via attratti il servizio di mensa delle strutture ospedaliere e universitarie, funzionale al diritto alla salute , il servizio di trasporto valori riferito a Poste e Istituti di credito, ritenuto strumentale all’attività svolta da soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali , e persino l’attività di customer care (in altre parole, il call center) in favore dei clienti TIM, anche quando esternalizzato ad altre aziende del settore ; per quest’ultima, come sottolineato nella più recente Relazione annuale al Parlamento del Presidente della Commissione di Garanzia (12 giugno 2025) , l’orientamento oggi consolidato parte dall’assunto che il prolungamento nei tempi di attesa della risposta da parte dell’operatore debba essere considerato, di per sé, un pregiudizio all’utenza, e dunque, in maniera completamente autonoma rispetto al servizio principale.
Addirittura, per una infelice coincidenza con la condanna dell’Italia da parte del Comitato, la delibera della Commissione n. 26/88 dell’11 marzo 2026 ha incorporato l’intero settore della logistica nell’ambito di applicazione della legge 146/1990 sulla base dell’assunto che l’espressione «approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità», letteralmente più ampia di “trasporto”, manifesterebbe la scelta del legislatore di qualificare come servizio pubblico essenziale l’intero insieme delle attività finalizzate alla distribuzione di tali beni .
Per di più, come osserva il CEDS, la genericità della nozione italiana di servizio essenziale ha permesso un’ulteriore dilatazione, nella misura in cui la Commissione di Garanzia determina le prestazioni indispensabili «spesso abusando del margine di apprezzamento» concesso dalla legge. Basterà qui ricordare che, sebbene l’art. 13, co. 1, lett. a) preveda già soglie elevate di quantificazione delle prestazioni indispensabili (50% delle prestazioni normalmente erogate, 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio), il sistema del trasporto locale è ancora oggi governato da una delibera di provvisoria regolamentazione , secondo cui i regolamenti di servizio aziendali devono assicurare la presenza in tempo utile del personale necessario «al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all’orario di inizio delle fasce di garanzia», intensificando l’imposizione, sotto il profilo temporale e quantitativo, del servizio garantito.
Non stupisce allora che proprio questo primo motivo di ricorso sia stato accolto all’unanimità: quanto più ci si allontana dal concetto di essenzialità, tanto più si lascia il campo a una regolamentazione che, anziché contemperare gli interessi in gioco, realizza una ingiustificata regressione del diritto di sciopero.

3. Segue: … e lo svuotamento di efficacia dello sciopero.

Possono essere letti insieme gli altri due profili sanzionati dal CEDS, relativi ai vincoli procedurali che gravano sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e che contribuiscono a depotenziarne fortemente il suo utilizzo.
Finisce così nel mirino innanzitutto l’art. 2, co. 1 della legge 146/1990 e l’obbligo di indicare la durata dello sciopero in via preventiva, sin dal momento della sua proclamazione. Si tratta di una restrizione, introdotta dalla legge 83/2000 e per di più pesantemente sanzionabile, su cui il Comitato di esperti si era già espresso negativamente nella sua ordinaria attività di monitoraggio sin dal 2006, e poi nuovamente nel 2010 e nel 2014 , ritenendola sproporzionata («excessive») rispetto ai principi sanciti dalla Carta Sociale Europea e dunque non conforme con l’art. 6, paragrafo 4. Tale prospettiva – assunta con fermezza anche con riferimento alle legislazioni di altri Paesi – è resa più evidente dalla combinazione della pluralità di vincoli che il legislatore italiano ha fissato per la legittimità dello sciopero: la preventiva comunicazione della durata dello sciopero (magari anche autoritativamente limitata a poche ore ) appare ancor meno congrua quando si somma al preavviso di almeno dieci giorni e, come si è detto, riguarda una gamma assai ampia di servizi essenziali . L’opinione, separata ma conforme, di George Theodosis rafforza la tesi, evidenziando più efficacemente il corto circuito che tale sovrapposizione va a determinare: «informato in anticipo della durata dell’astensione dal lavoro e perfettamente a conoscenza di ogni altro condizionamento legale (il rispetto del termine di preavviso, il divieto di indire un nuovo sciopero per un certo lasso temporale), il datore di lavoro si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai sindacati, poiché può valutare in anticipo se lo sciopero, di cui conosce già le condizioni di attuazione, avrà o meno gravi ripercussioni sulla propria attività» .
Analogamente, il CEDS dichiara incompatibili con gli standard europei sia le regole sulla rarefazione oggettiva ex art. 2, co. 2, legge 146/1990 sia quelle che stabiliscono le franchigie, ovvero i periodi di divieto assoluto di sciopero, menzionati all’art. 13, co. 1, lett. d). È un tema inedito per il Comitato, e perciò affrontato nel solco della giurisprudenza esistente e dei principi generali che guidano l’interpretazione della Carta Sociale Europea. Ancora una volta, è il principio di stretta necessità e proporzionalità dell’art. G della Carta che porta ad affermare come «ciò che garantisce l’efficacia di uno sciopero include la possibilità di attuarlo durante periodi cruciali» e che anche nel caso dei servizi essenziali, la tutela dell’interesse pubblico e dei diritti costituzionali «deve essere limitata nel tempo e nella portata. Soprattutto, non deve minare l’essenza del diritto di sciopero né privare i lavoratori del loro diritto fondamentale di intraprendere azioni collettive» .
Su queste basi, non appare contraddittorio che gli stessi vincoli legittimati nel 2022 durante il monitoraggio periodico , vengano oggi dichiarati non conformi: ciò che si rivela sproporzionato è la loro concreta regolazione da parte della Commissione di Garanzia, che la legislazione naturalmente abilita con larghi poteri, al punto da rendere ben poco efficace il diritto di sciopero. Del resto, basta ricordare la deliberazione con cui la Commissione, modificando l’accordo del 28 febbraio 2018 sulle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, aveva esteso da 10 a 20 giorni la durata della c.d. rarefazione oggettiva, annullata poi dal Consiglio di Stato , proprio sulla scorta dell’osservazione che «l’ampia discrezionalità decisionale della Commissione […] merita di essere esercitata con particolare cautela e attenzione, assumendo decisioni […] che siano caratterizzate, nell’individuazione della misura più opportuna da mettere in campo, da una motivazione puntuale dalla quale siano possibile poter ricostruire nella sua interezza e completezza il corredo informativo che ha consentito di indirizzare la manifestazione di volontà della Commissione verso scelte proporzionate all’interesse pubblico che si intende salvaguardare».

4. L’impatto della decisione sulla legislazione e sul ruolo della Commissione di Garanzia...

Delineato il quadro di profonda asimmetria tra il diritto sovranazionale e quello interno, occorre interrogarsi sull’impatto della decisione del CEDS e le concrete prospettive di riforma del sistema.
Un primo piano di intervento è affidato allo stesso legislatore nazionale. Nonostante il riconosciuto valore “quasi-giurisdizionale” e non vincolante delle decisioni del Comitato , l’esito del ricorso collettivo viene trasmesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che ha il compito di gestire la fase successiva e più politica del provvedimento. Che questa prenda la forma di una risoluzione, con cui formulare eventuali richieste e indicazioni per lo Stato, o quella, più forte, della raccomandazione, con cui sollecitare un percorso di vera e propria conformazione alla Carta Sociale Europea , si andrà in ogni caso ad innescare un meccanismo di follow-up che, da un lato, obbligherà l’Italia a riferire in merito alle misure attuate per conformarsi alla decisione del CEDS e, dall’altro, consente a quest’ultimo di verificare tale conformità .
Quel che è certo è che si potrebbe da subito dare corso ad alcuni emendamenti della legge 146/1990, come quello di espungere dal testo dell’art. 2, co. 1 il riferimento alla durata dello sciopero. Il problema non sta tanto nella tecnica normativa, quanto nella complessità della sua percorribilità sul piano politico, in un clima che appare tutt’altro che sereno e aperto, come gli interventi a gamba tesa sugli scioperi generali e il dibattito intorno all’approvazione del c.d. decreto sicurezza 2025 hanno ampiamente dimostrato .
D’altra parte, la versione vigente della legge sullo sciopero sui servizi essenziali è il frutto di due anime diverse, e persino antitetiche. Come ha ricordato Mario Rusciano , se le norme originarie del 1990 erano state “contrattate” con il sindacato, la novella del 2000, e il percorso di irrigidimento e istituzionalizzazione che ha determinato, non è stata frutto di una mediazione, ma piuttosto di una non opposizione da parte delle più grandi confederazioni, che in quel momento assecondavano il bisogno di un sistema di regole più stringenti. Con l’effetto, però, di aver realizzato anche la metamorfosi del ruolo della Commissione di Garanzia, a cui non è stato più chiesto di essere autorevole, ma, secondo necessità, autoritativa; in altre parole, di diventare un vero e proprio attore delle relazioni intersindacali, e non più solo consigliere e paciere del conflitto collettivo.
In questi termini, un nuovo intervento unilaterale rischierebbe di produrre esiti ancor più regressivi, recependo magari l’indicazione europea in un trade-off tra l'alleggerimento dei vincoli procedurali e il condizionamento della proclamazione dello sciopero alla verifica di una determinata soglia di rappresentatività sindacale. Al di là delle questioni legate alla tenuta di un capovolgimento dogmatico del diritto di sciopero non più individuale ad esercizio collettivo , si tratta di uno scenario tutt’altro che ipotetico e che ritorna ciclicamente, prima ancora che in dottrina, nei disegni di legge che si sono accavallati nel corso del tempo (a partire dai d.d.l. nn. 550, 1286 e 2006, nell’arco temporale 2013-2015), il cui comune denominatore è rappresentato dall’apposizione di un filtro in ingresso all’azione collettiva per governare la pluralità sempre più frammentata della rappresentanza .
Quantomeno, si può dire che la decisione del CEDS riapre un dibattito, fissando alcuni punti fermi e ineludibili per qualunque schieramento sia chiamato a darvi attuazione.
Al contempo, la decisione parla direttamente all’autorità garante, il cui concreto operato ha dato vita – Commissione dopo Commissione – a una disciplina concreta dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sovente invasiva e sempre più capillare, una law in action che tradisce le aspettative e le ambizioni originarie.
Le affermazioni degli esperti di Strasburgo sono di certo un invito alla moderazione e al self-restraint. E tuttavia non sembrano aver fatto ancora breccia nei provvedimenti che l’attuale Commissione ha assunto già nelle settimane successive. Solo a titolo esemplificativo, lo sciopero nazionale della logistica – trasporto su gomma, proclamato per il 15 maggio 2026 e fondato sulla evidenza del collasso del settore a causa del caro gasolio, è stato prontamente colpito, a tre giorni dalla sua effettuazione, dall’«invito a riformulare la proclamazione dello sciopero, escludendo le imprese che movimentano i beni essenziali» ; ancora, uno sciopero nazionale plurisettoriale per l’intera giornata del 12 giugno 2026 relativo agli appalti ad alta intensità (in particolare per i servizi di pulizia) è stato invocato come ostativo, per ragioni di rarefazione oggettiva, ad una astensione di qualche giorno successiva da parte del personale della azienda incaricata dei servizi di vigilanza non armata e controllo degli accessi negli Uffici Giudiziari di Taranto .

5. Segue: …e il ruolo strategico del controllo giudiziario.

Se le risposte della politica e della autorità amministrativa indipendente potrebbero farsi attendere, la partita per la difesa dello statuto costituzionale ed europeo dello sciopero si sposta interamente sul terreno dell’effettività della tutela giurisdizionale.
In prima battuta, si può immaginare un intervento della Corte costituzionale che, già nel 2018 a proposito del decreto legislativo 23/2015 e del contratto a tutele crescenti, ha riconosciuto l’idoneità delle disposizioni della Carta Sociale Europea ad assumere valenza propria di parametro interposto rispetto all’art. 117 Cost. . Non è passato inosservato che in quella sede si sia compiuta una vera e propria inversione di rotta circa la tradizionale relazione tra la (non) vincolatività e l’autorevolezza delle decisioni del CEDS : l’interpretazione offerta dal Comitato è autorevole nonostante la circostanza che le sue decisioni non siano vincolanti.
A tal proposito, però, vanno sollevati due caveat.
Per un verso, infatti, con la successiva sentenza n. 7/2024 – questa volta in materia di licenziamento collettivo e violazione dei criteri di scelta – l’entusiasmo nei confronti dell’influenza che il Comitato può esercitare sembra essersi ridimensionato: per il giudice delle leggi, infatti, «le disposizioni della CSE costituiscono di per sé, e per il loro contenuto oggettivo suscettibile di autonoma interpretazione, un parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost., ma nessun vincolo conformativo può derivare allo Stato contraente dall’interpretazione che di esse venga fatta dal Comitato europeo dei diritti sociali» . È lecito domandarsi se l’interpretazione fornita dal Comitato nella decisione che qui si commenta sia, per così dire così “creativa”, e non invece legata a una oggettiva interpretazione dell’art. 6 paragrafo 4 e dell’articolo G della Carta.
Per altro verso, comunque, la Corte costituzionale ha sin qui sempre salvaguardato l’impianto e l’equilibrio della legge 146/1990 , ed anzi, con la sentenza n. 14/2019, ha ribadito come le garanzie legali (e, nel caso che le era sottoposto, dai codici di autoregolamentazione degli avvocati) sono presidiate proprio dagli ampi poteri di intervento e di regolazione attribuiti alla Commissione di Garanzia .
Insomma, il ricorso alla Corte costituzionale potrebbe chiudere la porta che il CEDS ha invece inteso aprire.
Discorso diverso va fatto per quello che potrebbe accadere presso i Tribunali amministrativi e quelli del lavoro, i quali potrebbero già valorizzare il meccanismo dell’interpretazione conforme alla decisione del CEDS e superare a piè pari la questione di un possibile rinvio al giudice delle leggi. Ma vi è di più.
Come si è già avuto modo di accennare, si registrano alcuni timidi ma significativi segnali di cambiamento nella giurisprudenza amministrativa, a testimonianza del fatto che l’attivismo restrittivo della Commissione e del Governo sembra aver superato i livelli di guardia. Accanto alle sentenze del Consiglio di Stato sull’estensione della rarefazione oggettiva nel settore del trasporto pubblico locale; a queste si è aggiunta, nel gennaio 2026 da parte del Tar Lazio , la pronuncia di illegittimità dell’ordinanza ministeriale di precettazione in occasione dello sciopero generale del novembre 2023 per carenza di motivazione sul requisito del «fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati». Se è vero che il giudice amministrativo non entra nel cuore del tema, quello cioè del bilanciamento degli interessi in gioco, e si muove invece più sul piano dei vizi dell’atto amministrativo, è anche vero che ragionare sull’eccesso di potere o sul difetto di motivazione fa emergere situazioni patologiche, come quelle stigmatizzate dal Tar Lazio quando scrive che «la cancellazione dei treni, i ritardi nelle partenze, la necessità di trovare soluzioni alternative per i passeggeri, di regola non si pongono di per sé come circostanze straordinarie ma come conseguenze naturali della proclamazione di uno sciopero nel settore del trasporto aereo» e non giustificano dunque l’utilizzo della precettazione.
Ancor di più potranno fare i Tribunali del lavoro, chiamati a valutare la legittimità delle sanzioni irrogate in ragione della (presunta) violazione della legge 146/1990. Anche in ragione di una maggiore sensibilità di questa magistratura ai temi del lavoro e della protezione dei diritti sociali, si può aprire uno spazio importante di strategic litigation che ponga al centro della riflessione giudiziale il portato più importante della decisione del CEDS, ovvero come sia possibile sanzionare il comportamento del singolo o del sindacato realizzato nel contesto di un servizio non essenziale. Attraverso l’impugnazione della sanzione, si realizzerebbe la disapplicazione della lettura troppo espansiva della normativa italiana, come condannata dal Comitato.
Bisognerà dunque attendere i diversi sviluppi, e più ancora le scelte strategiche del sindacato sull’attivazione del processo, ma proprio su quest’ultimo punto valgono le considerazioni contenute nell’opinione dissenziente di Carmen Salcedo Beltrán e condivisa da Olivier De Schutter. Gli esperti europei, a maggioranza, non hanno ritenuto non conformi con la Carta le previsioni italiane sulla impugnabilità dei provvedimenti della Commissione di Garanzia o di quelli governativi in tema di precettazione; ma proprio la richiamata vicenda dello sciopero generale del 2023 mette in evidenza che il problema non risiede nella ricorribilità in giudizio, bensì nei tempi della risposta giudiziaria. «Justice delayed is not justice done», scrivono perspicacemente i due esperti. Una giustizia che arriva in ritardo è una giustizia negata, e anche per questo è necessario un cambio di passo da parte degli attori coinvolti.

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