testo integrale con note e bibliografia
1. Premessa.
La questione dell’applicazione del c.d. massimale contributivo – di cui all’art. 2, co. 18, l. n. 335/1995 – rappresenta un terreno problematico dell’attuale diritto previdenziale.
Il contenzioso più recente evidenzia, infatti, la coesistenza tra due opposte esigenze: da un lato, quella, fatta propria dall’I.N.P.S., di ancorare l’efficacia dell’opzione per il sistema contributivo a rigorosi presupposti formali e documentali; dall’altro, quella, fatta propria dall’impresa, di tutelare l’effettiva manifestazione di volontà del lavoratore e l’affidamento ingenerato nei rapporti contributivi di lungo periodo.
La pronuncia in commento offre l’occasione per approfondire tre profili problematici: (i) il requisito della personalità dell’opzione e i limiti della sua interpretazione formalistica; (ii) il valore giuridico della comunicazione dell’atto e le conseguenze della sua mancata conservazione da parte dell’ente; (iii) la configurabilità – o meno – di un potere di “ratifica” in capo all’I.N.P.S.
2. Personalità dell’opzione, “ratifica” dell’I.N.P.S. e prova della comunicazione: il caso affrontato dal Tribunale di Roma.
La vicenda oggetto della pronuncia si presta a essere letta come caso emblematico delle criticità applicative che, nella prassi, accompagnano l’istituto dell’opzione per il sistema contributivo.
La Riforma Dini (l. n. 335/1995) ha profondamente modificato il sistema previdenziale italiano, introducendo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.
Accanto al nuovo regime contributivo “puro”, applicabile ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, la riforma ha previsto, all’art. 1, co. 23 , la possibilità di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo. L’esercizio dell’opzione comporta, tra l’altro, l’applicazione del massimale contributivo, di cui all’art. 2, co. 18, della medesima legge.
Per massimale contributivo si intende il limite massimo di retribuzione imponibile, annualmente rivalutato, oltre il quale non sorge l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale.
Con riferimento alla vicenda oggetto della pronuncia, il lavoratore interessato, in possesso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, decideva di esercitare l’opzione prevista dall’art. 1, co. 23, l. n. 335/1995, sottoscrivendo il c.d. ‘modello AP09’ e manifestando in modo espresso la volontà di transitare al sistema contributivo.
Tale scelta, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, era stata gestita in forma coordinata: più lavoratori avevano compilato e sottoscritto i rispettivi moduli, poi raccolti dall’ufficio del personale e trasmessi all’I.N.P.S. mediante un’unica raccomandata A/R spedita dal direttore amministrativo – anch’esso dipendente della società e interessato ad esercitare l’opzione – in un’ottica di razionalizzazione delle procedure interne.
È proprio questa modalità “collettiva” di invio che, a distanza di oltre un decennio, è stata posta dall’I.N.P.S. a fondamento della pretesa contributiva. L’Istituto, infatti, nell’ambito delle verifiche avviate sulla corretta esposizione in UniEmens dell’imponibile eccedente il massimale contributivo , contestava alla società l’applicazione del massimale, assumendo che l’opzione non risultasse dagli archivi dell’Ente e che, in ogni caso, la stessa non fosse stata validamente esercitata, in quanto non direttamente presentata dal lavoratore, né “ratificata” dall’Ente.
Come chiarito dal Tribunale nella pronuncia in commento «il punto decisivo del giudizio consiste, infatti, nell’accertare se, nel caso concreto, tale opzione sia stata validamente manifestata e ritualmente comunicata all’Istituto, nonostante la successiva mancata rinvenibilità del documento negli archivi dell’Ente».
La difesa dell’I.N.P.S. si colloca nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale che, valorizzando la natura personale dell’opzione, esclude che essa possa essere esercitata o anche solo mediata dal datore di lavoro, ovvero desunta da comportamenti concludenti, quali l’esposizione del massimale nelle denunce contributive .
Tuttavia, la pronuncia in commento prende le distanze da una lettura eccessivamente rigida di tale principio, chiarendo come il requisito della personalità dell’opzione non possa essere dilatato fino a ricomprendere anche le modalità materiali della sua trasmissione.
Nel caso di specie, infatti, l’istruttoria orale ha consentito di accertare che il lavoratore aveva personalmente compilato e sottoscritto il modello AP09, riconoscendone, altresì, la firma, e che l’intervento del datore di lavoro – per il tramite degli addetti all’ufficio risorse umane e del direttore amministrativo – si era esaurito nella mera attività materiale di raccolta dei modelli e di spedizione del plico, senza alcuna incidenza sulla riferibilità soggettiva della dichiarazione di volontà.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha operato una distinzione netta tra la formazione dell’atto – che deve essere personale – e la sua trasmissione – che può avvenire anche tramite terzi – purché resti intatta la riconducibilità della volontà al lavoratore.
In tale contesto si innesta, inoltre, il tema – centrale nella difesa dell’I.N.P.S. – della pretesa necessità di una “ratifica” dell’opzione da parte dell’Ente, intesa quale passaggio indispensabile affinché la dichiarazione del lavoratore possa produrre effetti nell’ordinamento previdenziale. Secondo l’Istituto, infatti, l’opzione non si esaurirebbe nella sua mera manifestazione e comunicazione, ma richiederebbe una formale presa in carico e validazione da parte delle competenti strutture amministrative, in difetto della quale essa non potrebbe ritenersi efficace, né idonea a legittimare l’applicazione del massimale contributivo.
Anche sotto questo profilo la sentenza si discosta dalla ricostruzione prospettata dall’I.N.P.S., escludendo che l’efficacia dell’opzione possa essere subordinata a un atto di accettazione o validazione amministrativa. L’art. 1, co. 23, l. n. 335/1995, infatti, configura un diritto potestativo del lavoratore che si perfeziona con la manifestazione di volontà e la sua comunicazione al destinatario, senza che residuino spazi per un potere autorizzatorio dell’I.N.P.S.
La nozione di ‘ratifica’, evocata dall’Istituto, si traduce, pertanto, nell’introduzione di un requisito (ulteriore) non previsto dall’ordinamento, finendo per trasformare un atto unilaterale recettizio in un procedimento amministrativo a struttura bilaterale, alterandone la natura e compromettendo la certezza dei rapporti previdenziali.
A ulteriore conferma dell’impostazione accolta, il Tribunale ha valorizzato il principio di cui all’art. 1335 c.c., ritenendo che, a fronte delle evidenze probatorie emerse in giudizio e del dimostrato rituale invio all’I.N.P.S. della documentazione controversa, dovesse operare la presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia. La mancata reperibilità del modello AP09 negli archivi dell’Ente non è, pertanto, stata considerata idonea a escludere il perfezionamento dell’opzione, né a trasferire sul privato le conseguenze di eventuali disfunzioni interne dell’apparato amministrativo.
3. Considerazioni conclusive.
La decisione cui è pervenuto il Tribunale di Roma appare espressiva di una chiara opzione di fondo, consistente nel ricondurre l’istituto dell’opzione per il sistema contributivo entro una logica coerente con la sua natura di diritto potestativo, sottraendolo a derive formalistiche che, nella prospettazione dell’I.N.P.S., finirebbero per irrigidirne i presupposti di efficacia.
Sotto un primo profilo, la pronuncia consente di chiarire i limiti dell’orientamento giurisprudenziale che insiste sulla necessaria personalità dell’opzione. Se è vero, infatti, che la dichiarazione deve provenire dal lavoratore e non può essere surrogata dal datore di lavoro, è altrettanto vero che tale requisito non può essere esteso fino a ricomprendere anche le modalità materiali della trasmissione, pena una indebita sovrapposizione tra il piano della formazione dell’atto e quello, distinto, della sua comunicazione. In questa prospettiva, la decisione segna un importante punto di equilibrio, riaffermando la centralità della volontà del lavoratore e, al contempo, evitando che soluzioni organizzative interne – come la spedizione cumulativa delle domande – possano incidere sulla validità dell’opzione.
Un secondo profilo attiene al valore giuridico della comunicazione dell’atto e alle conseguenze della sua mancata conservazione da parte dell’ente previdenziale. Il Tribunale, valorizzando la natura recettizia dell’opzione, riconduce la fattispecie entro il perimetro dei principi generali in tema di conoscenza degli atti, con la conseguenza che la prova della spedizione è idonea a radicare la presunzione di conoscenza in capo al destinatario. In tale quadro, la mancata rinvenibilità del documento negli archivi dell’I.N.P.S. viene correttamente qualificata come una «mera carenza organizzativa interna all’Ente», inidonea a riverberarsi in danno del privato, soprattutto a fronte di un comportamento protrattamente inerte dell’Istituto e dell’affidamento ingenerato nei rapporti contributivi di lungo periodo.
Un terzo e più rilevante profilo attiene al tema della c.d. “ratifica”, rispetto al quale la pronuncia in commento introduce un importante elemento di chiarificazione in relazione alla prassi amministrativa seguita dall’Istituto. Il rigetto esplicito di tale costruzione consente, infatti, di escludere qualsiasi potere dell’I.N.P.S. di condizionare l’efficacia dell’opzione a una propria attività di verifica o validazione, riaffermando la natura non discrezionale del rapporto previdenziale in questa specifica fase. L’opzione, in quanto atto unilaterale recettizio, produce effetti ex lege una volta portata a conoscenza dell’Ente, senza che possano essere introdotti, in via interpretativa, ulteriori requisiti procedimentali non previsti dal legislatore.
In definitiva, la decisione in commento si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione della dimensione sostanziale dei rapporti previdenziali, in cui assumono rilievo centrale i principi di buona fede, affidamento e autoresponsabilità dell’amministrazione. In questa prospettiva, il recupero contributivo fondato su carenze documentali interne all’ente – specie se a distanza di molti anni – appare difficilmente compatibile con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e con la funzione stessa del sistema previdenziale.
Resta nondimeno problematica la verifica della tenuta di tale impostazione sul piano applicativo. Non può, infatti, escludersi che l’I.N.P.S. continui a sostenere letture più rigorose del requisito formale dell’opzione, alimentando un possibile contenzioso con le aziende, onerate di fornire prova dell’avvenuta manifestazione e trasmissione della volontà del lavoratore anche a distanza di molti anni. In tale scenario, la pronuncia in commento potrebbe rappresentare un primo, significativo, punto di approdo verso una ricostruzione più equilibrata dell’istituto, capace di coniugare le esigenze di certezza dei rapporti previdenziali con la tutela effettiva delle posizioni soggettive coinvolte.
