testo integrale con note e bibliografia
1. Qualche precisazione preliminare
Prima di affrontare la questione della qualificazione del rapporto di lavoro degli influencer, è necessario fare alcune precisazioni preliminari.
Anzitutto, va chiarito che cosa si intenda per “influencer”.
La risposta a questa domanda è più articolata di quanto possa sembrare a prima vista.
Se guardiamo all’etimologia del termine, che deriva dall’inglese “to influence” con l’aggiunta del suffisso “-er”, l’influencer è una persona in grado di influenzare le scelte altrui ; questa capacità di influenza, nell’uso attuale del termine, viene esercitata soprattutto attraverso i social media.
Proprio in ragione dell’ampiezza del termine, si tende a ricondurre alla categoria degli influencer persone che svolgono, in alcuni casi anche contemporaneamente , attività molto diverse tra loro.
Tali attività possono, a grandi linee, essere ricondotte a tre aree principali: creazione di contenuti (generalmente digitali) , promozione di prodotti e brand , sfruttamento della propria immagine o della propria notorietà .
Nel prosieguo della trattazione si chiarirà, ove necessario, a quale o a quali attività degli influencer si faccia riferimento di volta in volta.
Non vanno neppure sottovalutate le differenze che sussistono tra gli influencer quanto alle dimensioni del pubblico raggiunto. Riferendosi prevalentemente al numero di follower, si distingue, secondo classificazioni e soglie spesso non uniformi, tra nano-influencer, micro-influencer, mid-tier influencer, macro-influencer e mega-influencer . A parte, vanno considerati i celebrity-influencer, ovvero coloro che sono diventati famosi anche al di fuori dei social. Di queste differenze occorre tener conto quando si discute della qualificazione del rapporto di lavoro, perché le esigenze di tutela, che vi si riconnettono, possono non essere le stesse se si considera un nano-influencer oppure un mega-influencer o un celebrity influencer. La posizione di debolezza contrattuale può infatti caratterizzare il primo in misura assai maggiore rispetto agli altri due , pur non potendosi far derivare automaticamente dal numero dei follower.
2. Il rapporto di lavoro degli influencer
A questo punto va chiarito se, per quanto riguarda gli influencer, sia effettivamente configurabile un’attività lavorativa e, in caso positivo, un rapporto di lavoro (a prescindere, per il momento, dalla relativa qualificazione) .
La risposta, a mio sommesso avviso, deve essere positiva, sia pure con alcune precisazioni. Le attività svolte dagli influencer possono certamente assumere natura lavorativa, a condizione che non abbiano carattere meramente amatoriale.
Diversa è l’ipotesi in cui l’attività sia organizzata in forma imprenditoriale, in quanto esula dal rapporto di lavoro in senso stretto.
Va anche precisato che gli influencer possono instaurare rapporti contrattuali, con modalità diverse, sia con la piattaforma digitale su cui operano (ad es. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok) sia con l’azienda per la quale svolgono attività promozionale .
Nel primo caso, il compenso dell’influencer, laddove previsto, può derivare da meccanismi di monetizzazione predisposti - quasi sempre unilateralmente - dalla piattaforma (ad es. il numero di visualizzazioni dei contenuti, le inserzioni pubblicitarie); nel secondo caso il compenso è corrisposto dall’azienda in relazione all’attività di promozione svolta e può essere determinato con modalità diverse (numero di visualizzazioni, numero di acquisti, codici sconto, ecc.).
Poiché le variabili in entrambe le ipotesi sono molteplici, le due fattispecie saranno trattate separatamente.
3. La qualificazione del rapporto di lavoro tra influencer e piattaforma digitale
Com’è noto, le piattaforme digitali sono sistemi informatici che, a pagamento o gratuitamente, mettono in relazione una pluralità di utenti, facilitandone le interazioni e lo scambio di contenuti, beni e servizi, attraverso sistemi automatizzati o algoritmi.
Le piattaforme di social media , nello specifico, consentono agli utenti non solo di fruire di contenuti, ma anche di crearli, pubblicarli e diffonderli.
Per quanto riguarda il rapporto tra influencer e piattaforma digitale, quest’ultima, in alcuni casi, si limita a favorire l’incontro tra domanda e offerta di contenuti; in altri casi, invece, gestisce – in modo più o meno pervasivo - l’attività degli influencer, imponendo condizioni relative al suo svolgimento (ad es. l’obbligo di pubblicare contenuti con regolarità) e limiti (ad es. quanto ai temi da trattare o sulle musiche da utilizzare), e prevedendo un corrispettivo.
In questa seconda ipotesi, il rapporto tra influencer e piattaforma può assumere natura lavorativa. In tal caso, potrà essere qualificato, di volta in volta, in base alle effettive modalità di svolgimento della prestazione, come rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, come collaborazione etero-organizzata ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, ovvero come rapporto di lavoro subordinato . Come la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato in più occasioni, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” .
In assenza tanto dell’esercizio di un potere direttivo quanto di un’ingerenza della piattaforma tale da incidere in modo significativo sulle modalità di esecuzione della prestazione, il rapporto di lavoro potrà essere qualificato come autonomo. L’autonomia dell’influencer nel decidere i contenuti da pubblicare sulla piattaforma costituisce un indice in tal senso. Non può escludersi, tuttavia, che, in alcuni casi, il rapporto possa assumere i tratti del lavoro subordinato ed essere qualificato come tale o, con maggiore probabilità, quelli del lavoro etero-organizzato, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Poiché le piattaforme di social media rientrano tra le piattaforme digitali , bisogna chiedersi se ai rapporti di lavoro degli influencer con tali piattaforme debbano applicarsi le norme che disciplinano il lavoro mediante piattaforme digitali.
Non si applica certamente la disciplina contenuta nel capo V-bis del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” perché le tutele ivi previste si applicano, tra i lavoratori delle piattaforme digitali, ai soli “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore”, il che esclude, chiaramente, gli influencer.
Per quanto riguarda, invece, la direttiva 2024/2831/UE del 23 ottobre 2024 “relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali”, attualmente in corso di recepimento nell’ordinamento italiano , ho qualche dubbio sulla possibilità di applicare la disciplina prevista dalla stessa anche agli influencer.
L’art. 2 della direttiva definisce, infatti, la “piattaforma di lavoro digitale” come “una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio”, richiedendo che tale servizio soddisfi tutti i seguenti requisiti: “è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile”; “è fornito su richiesta di un destinatario del servizio”; “comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo”; “comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati”.
Mi sembra che alcuni di questi requisiti non si verifichino normalmente nel contesto del servizio fornito dalle piattaforme di social media. In particolare, non sembra ricorrere, di regola, il requisito secondo cui l’organizzazione del lavoro svolto dall’individuo deve costituire una componente necessaria ed essenziale del servizio fornito dalla piattaforma. Il considerando n. 20 della direttiva chiarisce, infatti, che tale organizzazione presuppone almeno un ruolo significativo della piattaforma nell’abbinare la domanda di servizio all’offerta di lavoro da parte dell’individuo, mentre non rientrano nella nozione di piattaforma di lavoro digitale le piattaforme che si limitano a fornire ai prestatori i mezzi per raggiungere gli utenti finali, senza un ulteriore coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro.
Quest’ultima situazione sembra verificarsi normalmente con riferimento alle piattaforme di social media, quando l’influencer crea e diffonde i propri contenuti senza che la piattaforma organizzi l’attività lavorativa relativa.
Resta tuttavia ferma la possibilità che, in presenza di forme più intense di organizzazione dell’attività dell’influencer e qualora risultino cumulativamente soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 2 della direttiva, ricorrano i presupposti per qualificare la piattaforma di social media quale piattaforma di lavoro digitale ai sensi della direttiva.
4. La qualificazione del rapporto di lavoro tra influencer e azienda
Gli influencer che svolgono attività di promozione di prodotti o brand possono essere vincolati contrattualmente all’azienda o alle aziende i cui prodotti sponsorizzano, oppure a un’agenzia o a un altro intermediario . In questo paragrafo si prenderà in considerazione la prima ipotesi.
La prestazione, che può essere regolata in modo più o meno dettagliato, consiste generalmente nel pubblicare immagini o contenuti a carattere promozionale sui social media e, in alcuni casi, nello svolgimento di attività promozionali anche al di fuori di essi .
Questa attività può avere carattere puntuale o episodico, come avviene, ad esempio, quando l’impegno dell’influencer consiste nella pubblicazione di una sola foto o di un solo contenuto, oppure carattere continuativo.
L’influencer può instaurare contemporaneamente rapporti di lavoro con più aziende oppure avere un vincolo di esclusiva con una sola. Alcuni celebrity-influencer, ad esempio, associano stabilmente la loro immagine, tanto sui social media quanto al di fuori di essi, ad un unico brand, finendo per diventarne testimonial.
In base alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni e alla natura e all’intensità dei vincoli imposti dall’azienda, il rapporto di lavoro potrà essere ricondotto, al lavoro autonomo, eventualmente anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, alla collaborazione etero-organizzata ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 o al lavoro subordinato . La qualificazione dipende non solo dalla forma contrattuale scelta dalle parti, ma anche dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto di lavoro.
Come evidenziato da uno dei primi autori che si è occupato della qualificazione del rapporto di lavoro degli influencer, alcuni di essi, in particolare i celebrity-influencer e i macro-influencer, potrebbero non avere interesse o convenienza a ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto . Tale considerazione riguarda, tuttavia, la convenienza economica e professionale dell’influencer e non può incidere sulla qualificazione del rapporto, che deve essere effettuata in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Al contrario, i nano-influencer, i micro-influencer e i mid-tier influencer, riprendendo la classificazione adottata in premessa, possono trovarsi in una situazione di debolezza contrattuale, soprattutto laddove l’attività di influencer costituisca l’unica fonte di reddito e sussista una significativa dipendenza economica da un solo committente o, comunque, da pochi committenti.
Quando la prestazione lavorativa presenta i caratteri del lavoro autonomo, può essere svolta in modo occasionale o abituale. La soglia dei 5.000 euro l’anno assume rilievo esclusivamente ai fini previdenziali, poiché, al suo superamento, il lavoratore autonomo occasionale è assoggettato alla contribuzione presso la Gestione separata per la parte di reddito eccedente tale importo.
Qualora, invece, l’attività autonoma sia esercitata abitualmente, trovano applicazione il regime fiscale connesso e gli obblighi di apertura della partita IVA.
Sul piano civilistico, in entrambi i casi, si tratta di prestazioni d’opera riconducibili, qualora ricorrano i presupposti, all’art. 2222 c.c.
Se la prestazione ha carattere prevalentemente personale e continuativo e sussiste un coordinamento tra influencer e azienda, il rapporto può essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c.
Se, invece, le modalità di esecuzione della prestazione, prevalentemente personale e continuativa, sono organizzate dall’azienda committente, può trovare applicazione l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Qualora, infine, il rapporto di lavoro si svolga con le modalità tipiche del lavoro subordinato, l’influencer dovrà essere qualificato come tale e avrà diritto alle tutele che alla fattispecie si riconnettono, a prescindere dal nomen juris attribuito dalle parti al contratto e dall’eventuale apertura di partita IVA. Tale ipotesi non può essere esclusa a priori. Ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, va verificato se vi sia effettivamente l’assoggettamento dell’influencer al potere direttivo dell’azienda, non essendo sufficienti elementi quali le indicazioni dell’azienda relative alle modalità di presentazione dei contenuti e il controllo sulla conformità degli stessi all’immagine del brand.
5. La qualificazione del rapporto tra influencer e brand nelle prime sentenze di merito
La giurisprudenza di merito ha iniziato, seppur timidamente, ad affrontare il problema della qualificazione del rapporto di lavoro degli influencer.
Una pronuncia del Tribunale di Roma del 4 marzo 2024 , ha qualificato come rapporti di agenzia quelli intercorsi tra una società che commercializzava on-line integratori alimentari e tre influencer . La decisione si è concentrata sulla distinzione tra procacciatore di affari e agente. In particolare, il giudice di merito ha dato rilievo all’uso di un codice personale che consentiva di collegare causalmente l’attività degli influencer ai singoli acquisti. Oltre a questo elemento, ne sono stati considerati indicativi altri, quali, ad esempio, la continuità dell’attività promozionale, l’emissione periodica di fatture e la presenza di un compenso fisso per i contenuti pubblicati. L’assenza di ulteriori elementi, come l’esclusiva o istruzioni dettagliate da parte della società proponente, non è stata invece considerata decisiva.
In una pronuncia successiva, il tribunale di Milano ha ritenuto assoggettabili alla contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo alcune prestazioni promozionali svolte dagli influencer nell’ambito dei rapporti con un’agenzia di talent management. Il giudice ha adottato una nozione evolutiva di spettacolo, nella quale ha fatto rientrare anche la produzione di contenuti audiovisivi destinati alla diffusione attraverso i social media, e ha ricondotto le prestazioni considerate alle categorie tabellate degli indossatori e dei fotomodelli.
Le due decisioni si collocano su piani differenti. Il Tribunale di Roma ha qualificato i rapporti contrattuali degli influencer come rapporti di agenzia; il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito all’individuazione del regime previdenziale applicabile a determinate prestazioni, senza qualificarle come autonome o subordinate . In nessuna delle due decisioni si è pertanto posto il problema della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione .
Inoltre, le due sentenze di merito non hanno portata generale, ma si riferiscono alle specifiche fattispecie sottoposte ai rispettivi giudici di merito. Dalla prima non consegue che tutti gli influencer debbano essere considerati agenti di commercio, ma soltanto che lo erano quelli considerati dal giudice, in ragione delle concrete modalità con cui la loro attività si svolgeva. Dalla seconda non consegue che tutti gli influencer siano lavoratori dello spettacolo, dovendosi verificare se effettivamente l’attività svolta presenti i tratti di una delle categorie contemplate dalla relativa disciplina.
6. Conclusioni
In conclusione, mi sembra che la figura dell’influencer, anche in ragione della grande varietà delle attività ad essa riconducibili, non possa essere ricondotta ad un’unica fattispecie lavoristica. La qualificazione dipende dalle modalità concrete di svolgimento della prestazione e richiede, pertanto, una valutazione caso per caso.
