testo integrale con note e bibliografia
1. Il lavoro, filo conduttore della Costituzione
Il lavoro attraversa, come un filo conduttore, la diverse parti della Costituzione. Esso è principio; ma anche diritto e dovere; e, insieme, come espressione di partecipazione, è elemento costitutivo dell’organizzazione della Repubblica democratica, la cui tessitura si svolge prima e oltre il momento del voto. Una tale ricchezza di dimensioni restituisce il senso della centralità di questo lemma nell’architettura della Costituzione. Esso assurge a figura sineddotica della libertà e, in questo ruolo, soppianta la proprietà. A differenza di questa, il lavoro esprime un’immagine di libertà che non si accontenta del neminem laedere, perché non vive di una separazione entro spazi privati e immunizzati dalla relazione con l’altro da sé; il lavoro è piuttosto libertà che si svolge nella cooperazione e nell’impegno collettivo di costruzione di una società orientata al bene comune.
Il lavoro è anche vettore privilegiato di inclusione in una cittadinanza pensata essenzialmente come partecipazione e come contribuzione, anziché come appartenenza di sangue o etnico-nazionale. Esso è così centrale che la Costituzione incappa perfino in una specie di contraddizione, laddove (art. 38), da un lato, correla l’inabilità al lavoro al diritto al mantenimento e, dall’altro, impegna la Repubblica a perseguire ostinatamente, anche per «gli inabili e i minorati», le vie del reinserimento sociale e professionale (attraverso educazione e avviamento), affinché tutti possano prendere pienamente parte alla vita sociale economica e politica.
Impressiona constatare quanto questa ricchezza di significati sia stata inaridita in fase di attuazione.
2. Il fine dell’elevazione dei lavoratori
Il senso di una simile rilevanza è reso dalla scelta dei termini che la Costituzione accosta al lavoro. Su uno, in particolare, si intende concentrare l’analisi, sia perché ricorre (due volte), sia perché risuona particolarmente evocativo. Ciò nonostante, sul punto non si è registrata particolare attenzione da parte della dottrina e degli interpreti. La locuzione in questione è l’elevazione dei lavoratori, declinata testualmente, nell’articolo 35 Cost., come compito della Repubblica, compreso nel più ampio impegno di tutela del lavoro, di «cura(re) la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori»; e nell’articolo 46, come «elevazione economica e sociale del lavoro», obiettivo verso cui tende il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi previsti dalla legge e in armonia con le esigenze della produzione, alla gestione delle aziende.
Nei lavori preparatori della Costituzione, il termine era stato inizialmente collocato dalla terza Sottocommissione della Commissione dei 75 nell’attuale art. 44 Cost., approvato in una versione che così recitava: «La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell’interesse di tutto il popolo, allo scopo di promuovere l’elevazione morale e materiale dei lavoratori. In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l’esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private». La Commissione dei 75 aveva poi incluso nel progetto presentato all’Assemblea un testo simile: «Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l’elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà».
L’elevazione era dunque riferita ai lavoratori della terra , per poi confluire in norme di contenuto più generale (gli articoli 35 e 46, appunto), rivolte a tutti i lavoratori . In entrambe le formulazioni definitive, il termine “elevazione” è accostato al lavoro inteso in senso stretto e cioè come attività professionale di rilievo socio-economico. La locuzione esprime un’esigenza promozionale di tutela di condizioni dignitose per il lavoro, di valorizzazione dello stesso come strumento di crescita (personale e professionale) e di partecipazione economica, riconoscendo nel lavoro medesimo una risorsa preziosa di sviluppo della personalità e un veicolo di riconoscimento e di inclusione sociale.
Si può ben dire che nella scrittura della Costituzione sia stato ascoltato e accolto il monito della filosofa Simone Weil , particolarmente sensibile alla questione, a non «svilire il lavoro», cosa che sarebbe «un sacrilegio esattamente come calpestare un’ostia». Nella definizione delle condizioni contrattuali dei lavoratori, bisogna tenere presente che «l’oggetto su cui si contratta (…) non è altro che la loro anima». Ciò che avvicina queste posizioni è la correlazione tra le condizioni del lavoro e la dimensione spirituale della persona-lavoratrice. Questo legame, peraltro, è presente nell’art. 4 della Costituzione che assegna al cittadino-lavoratore il dovere di concorrere «al progresso materiale e spirituale della società».
Per Aldo Moro (intervento in Assemblea Costituente del 13.3.47), si trattava di affermare «un’idea cristiana, un’idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese». Curare «l’elevazione professionale» significava assumere risvolti molto concreti, che lo stesso Moro declinava come «un complesso di provvedimenti tendenti ad ottenere un livello più alto di vita professionale, culturale e tecnica dei lavoratori italiani».
Nella seduta del 29.10.46 della I Sottocommissione, lo stesso Moro aveva affermato che «bisogna educare il popolo, e l’alfabeto è lo strumento fondamentale non solo agli effetti della elevazione spirituale e politica della gente, ma anche nei riguardi della produzione economica del Paese. Con biblioteche circolanti in tutti i villaggi, con insegnanti volanti nelle campagne, si potrà ottenere l’invocata diffusione della cultura popolare». La formazione popolare, e dei lavoratori in particolare, emerge come componente fondamentale di questa elevazione che esige risorse materiali, ma che, appunto, è anzitutto spirituale e non manca di presentare riverberi politico-democratici. Attenzione alla concretezza delle condizioni di vita popolare e obiettivo di fioritura dell’umano si tengono insieme, come cifra sintetica della Costituzione italiana e, in termini più generali, del costituzionalismo post-moderno .
3. I profili dell’elevazione
Elevare significa portare all’altezza: della (pari) dignità umana e, insieme, di relazioni - sociali ed economiche - che siano luoghi di svolgimento della personalità, perché sedi di un dialogo paritario e non viziato da posizioni di potere; a quell’altezza necessaria, cioè, ad aprire a una piena cittadinanza economica, sociale e, infine, politico-democratica.
L’elevazione al livello della relazione libera è un obiettivo che richiama l’approccio filosofico e il lessico del “repubblicanesimo”, la cui preoccupazione è garantire a ogni essere umano la libertà intesa come non dominio, e cioè la possibilità effettiva di stare, come suggestivamente si ripete, “a faccia a faccia” dinanzi agli altri, senza che alcuno debba abbassare il capo, in segno di sottomissione, per timore di ritorsioni .
Di nuovo, per meglio comprendere questa preoccupazione dei Costituenti giunge ancora in soccorso il pensiero della Weil. Molte volte, frequentando i tribunali, ella era rimasta profondamente colpita dal mutismo disarmato dell’uomo incapace di prendere la parola e di rendere presenti le proprie, magari legittime, pretese. Le malheur (la sventura), di per sé, è senza parole . E negli scritti dedicati alla condizione operaia riaffiora di continuo questa consapevolezza, maturata come esperienza personale : in fabbrica, il silenzio è un «phénomène général»: l’oppressione, a partire da un certo grado di intensità, non genera spirito di rivolta, bensì una tendenza quasi irresistibile alla più assoluta sottomissione .
La subalternità in cui si trovano alcuni uomini fa loro perdere completamente il senso di avere dei diritti, quand’anche li avessero; in loro subentrano la tentazione della rinuncia a pensare e «una docilità da rassegnata bestia da soma» . Non sono sufficienti il consenso di chi si trovi in questa condizione di fragilità e, invero, nemmeno il mero riconoscimento formale dell’eguaglianza dei diritti. Per questo, per la Weil, la posizione dell’obbligo è prioritaria rispetto a quella di diritto soggettivo.
All’opposto dell’elevazione si collocano lo svilimento e l’abbrutimento del lavoro. Si può provare a identificare quali siano, in Costituzione, i motori dell’elevazione o, meglio, le dimensioni con cui questa può essere misurata. Si può distinguere anzitutto una fioritura personale: essa, sintetizzabile con il riconoscimento del valore dell’apporto di ciascuno, è frutto di una formazione e diviene la premessa di una certa serenità, anche economica (art. 36 Cost.), di carriera e di esistenza ; vi è poi una fioritura che si realizza nella partecipazione, prima di tutto economica, che passa attraverso la dimensione collettiva e cooperativa del lavoro; e, a compimento, la fioritura sfocia in una piena cittadinanza e partecipazione democratica . Queste tre dimensioni della elevazione non sono collocate in una rigida scansione cronologica, ma si implicano mutualmente. Come infatti aveva già osservato la Weil, con brutale ma efficace sintesi, «è chiaramente impossibile che uomini trattati come cose nel mercato del lavoro e nella produzione siano trattati come cittadini nella vita pubblica» .
4. Elevazione vs enhancement
Al di là di una superficiale consonanza lessicale, l’elevazione cui la Costituzione mira non può essere confusa con l’obiettivo, al centro di certa riflessione cosiddetta post-umanistica, del potenziamento individuale, al cui esito il singolo, grazie all’ausilio simbiotico della tecnologia, si vorrebbe sottratto, almeno parzialmente, alla condizione della finitudine e al piatto grigiore dell’eguaglianza . L’elevazione secondo la Costituzione non deve tendere a generare posizioni individuali di dominio e di potere. All’opposto, essa è strumento di contrasto del potere e di riconoscimento effettivo della pari dignità sociale (art. 3 Cost.). Essa è in armonia con il senso profondo del costituzionalismo democratico. Elevando i lavoratori, la Costituzione persegue, se così può dirsi, l’elevazione dell’umanità e della società. Essa mette infatti al centro della cura repubblicana la condizione più vulnerabile, perché anche questa possa trovare i percorsi di una fioritura personale e sociale. Non insegue un’emancipazione che proceda per punte e che, programmaticamente, non possa valere per tutti .
Questa netta distinzione tra elevazione e potenziamento individuale emerge piuttosto chiaramente anche nella recente enciclica Magnifica Humanitas. Al par. 37 si recupera una concezione del lavoro assai affine, non casualmente, a quella costituzionalistica: «il lavoro non è considerato solo un problema da gestire o un mezzo per ottenere reddito, ma un bene fondamentale per la persona, principio dell’attività economica e chiave dell’intera questione sociale. In esso l’essere umano mette in gioco la propria libertà, la propria creatività e la capacità di cooperare, contribuendo all’elevazione culturale e morale della società». Elevazione individuale e sociale proseguono di pari passo. Viceversa (par. 232), «nelle promesse del transumanesimo e di alcune correnti postumaniste, che inseguono un’umanità potenziata e quasi disincarnata, riconosciamo un desiderio che ci riguarda: il bisogno di una vita più piena, meno esposta alla fragilità e alla sofferenza», che però, in queste proposte, portano «l’uomo al superamento tecnico del limite e a elevarsi sopra gli altri per affermare un dominio».
Come si è sostenuto , la concezione post-umanistica non muove da un criterio di eguaglianza o di coesione, ma investe sulle “punte”, lasciando coesistere, a fianco a fianco, o, meglio, sopra e sotto, situazioni estreme. Il successo dell’enhancement si misura sull’incidenza su singoli "campioni", che divengono le eccellenze della specie. Anche i rischi, in questo paradigma, diventano sfide individuali e non originano azioni collettive. In questo modo, il punto di osservazione privilegiato coincide con la soglia più avanzata dell’umanità, non con la condizione più arretrata, segnando così un rovesciamento completo del criterio rawlsiano del maximin.
5. Il paradigma della sussidiarietà
Nella tutela costituzionale del lavoro si scorge in filigrana il paradigma della sussidiarietà: anzi la sussidiarietà è, in Costituzione, ben prima dell’esplicitazione avvenuta con la riforma del titolo V del 2001 (nell’art. 118), anticipata dal lavoro, perché è al lavoratore che la Costituzione affida (art. 4) il dovere di concorrere «al progresso materiale o spirituale della società». Come sta scritto nell’enciclica Caritas in Veritate (par. 57), a proposito del principio di sussidiarietà, si tratta di rispettare «la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri». Tale principio è chiamato in causa dal fine dell’elevazione, che mira a dare valore al contributo di ciascuno.
La sussidiarietà non equivale a confidare nella spontaneità dei rapporti sociali ed economici: anzi il principio predica come essenziale l’intervento ri-equilibratore dei pubblici poteri, specialmente nella sfera economica, affinché questa sia spazio di libertà e non di potere. Il mercato non lo è spontaneamente e l’evocazione della sussidiarietà non deve valere a perpetuarne l’immunitas, che Dossetti contestava allo Stato liberale , rispetto all’azione conformatrice delle pubbliche istituzioni.
Lo ha riaffermato, da ultima, l’enciclica Magnifica Humanitas (par. 69-70): «la sussidiarietà non giustifica il disimpegno dello Stato, ma ne orienta l’azione: l’intervento pubblico è richiesto proprio per permettere a tutti i soggetti sociali di svolgere la loro missione senza essere schiacciati. Spetta alla comunità politica creare le condizioni perché persone, famiglie, associazioni e corpi intermedi possano realizzare la propria vocazione sociale, senza essere sostituiti o ridotti a meri esecutori. Questo principio incoraggia a superare ogni forma di gestione paternalistica o assistenzialistica della vita sociale, promuovendo uno stile di corresponsabilità: uno Stato che valorizza l’iniziativa dei cittadini, una società civile capace di generare legami e attivare energie a servizio del bene comune. In una logica di sussidiarietà, le scelte si prendono al livello più vicino possibile alle persone coinvolte, valorizzando la vita associativa, così che il popolo non si trovi davanti a decisioni già prese, ma possa entrare nel loro cammino di costruzione». In tale compito sussidiario, rientrano la promozione e la difesa del lavoro (par. 168 ).
L’intervento pubblico deve procedere con la preoccupazione di non sterilizzare la sfera economica e di non trasformare il lavoro in una componente assistita. Le vie preferenziali di inveramento della promozione sussidiaria del lavoro sono pertanto la responsabilizzazione delle sfera di libertà (sul modello della “responsabilità sociale di impresa” o mediante la previsione dei doveri, in capo al datore di lavoro, di garantire la sicurezza dei lavoratori), nelle forme graduabili della doverosità e della volontarietà ; la valorizzazione dell’azione collettiva dei lavoratori e della dimensione, a questa collegata, della loro partecipazione alla vita economica, in funzione difensiva (come contropotere), ma anche costitutiva dell’organizzazione gestionale (artt. 39 e 46 Cost.).
L’utilizzo del paradigma sussidiario non è esente da insidie e da possibili abusi. Un rischio è che esso si traduca in azioni di scarsa incidenza trasformativa, di “social washing”, come accade con riguardo a tanta partecipazione civica ed economica, che ha solo funzione decorativa e interstiziale . La “responsabilità sociale d’impresa”, per come è implementata, non è al riparo da limiti di questo tipo .
Sul piano culturale opera un’insidia differente, non irrilevante. È radicata, nella cultura e nella mentalità individuale, un’impostazione che si potrebbe definire neoliberale, che propone al soggetto la seducente lusinga delle possibilità dell’auto-imprenditorialità, a discapito della consapevolezza del limite, ma anche dell’azione collettiva e della conseguente condivisione delle fragilità. Tale modello è stato efficacemente tratteggiato da S. Zizek, per il quale «l’ideologia dominante spaccia l’insicurezza causata dallo smantellamento dello stato sociale come un’opportunità per nuove libertà. Se flessibilizzazione del lavoro significa che devi cambiare lavoro ogni anno, perché non considerarla una liberazione dalle catene di una occupazione fissa, come una possibilità di reinventare te stesso e realizzare il potenziale nascosto della tua personalità?»; e «se questo ragionamento ti spaventa, gli ideologi della “seconda modernità” concluderanno che desideri “sfuggire alla libertà”, che sei attaccato in modo immaturo a vecchie forme di stabilità» . Per questa via soft , si accredita un paradigma competitivo di ordinamento dei rapporti sociali, che scarica sull’individuo meriti e responsabilità dell’ascesa e dei rovesci. Ascesa e declino diventano destini meramente individuali.
6. Elevazione del lavoro e qualità della democrazia
Un ultimo punto merita di essere considerato, relativo alle ricadute dell’elevazione del lavoro sulla struttura democratica della Repubblica. La consapevolezza di tale connessione, come si è visto, era ben presente ai Costituenti e centrale rispetto alla loro idea di democrazia sostanziale. La progettazione costituzionale della Repubblica democratica fondata sul lavoro ha però lasciato posto a una forma democratica meramente di investitura, verticistica, che riduce la partecipazione al voto. Su questa degenerazione incide la sorte riservata al lavoro nella legislazione attuativa: il riconoscimento e l’elevazione dei lavoratori avrebbero infatti dovuto rinsaldare uno stile cooperativo, che è la materia prima per la costruzione dell’ordinamento repubblicano, e quindi porre le premesse, teoriche e concrete, di una partecipazione piena alla vita democratica.
All’opposto, il degrado delle condizioni di valorizzazione e di sicurezza del lavoro retroagiscono sulla qualità della democrazia politica. Una conferma empirica di questo nesso ci viene da recenti studi politologici negli Stati Uniti d’America, che hanno posto in correlazione (in)sicurezza crescente del lavoro e patologica polarizzazione politica. In un influente studio sulla crisi della democrazia americana, Levitsky e Ziblatt individuano tra le cause profonde di una perniciosa polarizzazione politica le trasformazioni economiche che hanno portato a «minore sicurezza del posto di lavoro», con effetti – a cascata – di «risentimento sociale» e di comportamenti polarizzati di voto. Essi osservano pertanto che «un modo per combattere questa divisione politica sempre più profonda (…) sarebbe quello di affrontare concretamente i problemi di sussistenza di segmenti della popolazione da tempo trascurati, a prescindere dalla loro etnia» .
Nell’ipotizzare percorsi rimediali, gli studiosi fissano gli obiettivi: «ridurre il risentimento, costruire ponti fra larghe fette dell’elettorato americano e assicurare un consenso sociale per politiche di riduzione della disuguaglianza di reddito più stabili, e che non forniscano la materia prima per reazioni ostili con motivazioni razziali» .
Tale lezione d’oltreoceano, al netto delle specificità dei due ordinamenti, conferma a contrario la bontà dell’intuizione dei Costituenti di fondare la democrazia sul lavoro e cioè su processi partecipativi e inclusivi che permeino le sfere dei rapporti sociali, economici e, quindi, anche politici.
