TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA
1. Brevi cenni sulla disciplina applicabile alla figura del c.d. influencer
La progressiva diffusione dei social media ha inciso sulle modalità di comunicazione e di interazione sociale, consentendone l’affermazione quali strumenti di comunicazione di massa.
Non è in dubbio il fatto che la modalità operativa di tali forme di contatto interpersonale siano connotate da un severo indice di pervasività e di intrusione nella sfera privata e personale.
La pervasività di tali piattaforme assume rilievo, conseguentemente, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, posto che tali modalità di comunicazione hanno la capacità di incidere sui comportamenti individuali e collettivi, nonché sui processi decisionali degli utenti, con ricadute che possono estendersi anche alle dinamiche di consumo e alle correlate scelte di acquisto.
In questo quadro, assume un rilievo il fenomeno del c.d. “influencer marketing” e, più nello specifico, l’attività degli “influencer” , ossia di quei soggetti che svolgono, nell’ambito delle piattaforme digitali, attività di promozione e diffusione di prodotti o di servizi nell’interesse di imprese e marchi commerciali, avvalendosi della propria presenza e visibilità sui social media .
L’attività promozionale è così realizzata attraverso la produzione e la diffusione di contenuti rivolti ad una platea potenzialmente indeterminata di destinatari, senza i tradizionali vincoli territoriali, temporali e strumentali propri delle altre forme di comunicazione commerciale .
Con riferimento alla disciplina legislativa applicabile, va evidenziato che l’ordinamento non prevede, ad oggi, una disposizione che individui la figura del c.d. influencer, per quanto attiene ai requisiti di qualificazione del loro rapporto di lavoro , limitandosi piuttosto la legge a riferirsi ad altri profili inquadramentali.
Nello scenario delle disposizioni funzionalmente applicabili alla comunicazione commerciale realizzata dagli influencer , assume, anzitutto, rilievo la normativa recata dal c.d. Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), e, in particolare, dall’art. 21, che, nel vietare le comunicazioni pubblicitarie ingannevoli, impone che la natura promozionale del messaggio risulti chiaramente percepibile dal consumatore.
Ne deriva l’esigenza che l’attività di promozione veicolata attraverso i contenuti degli influencer sia connotata da adeguati requisiti di trasparenza, tali da consentire al destinatario di distinguere la comunicazione avente finalità commerciale dalla libera manifestazione di un’opinione personale.
In questa prospettiva si collocano, altresì, le linee guida allegate alla delibera n. 7/24/CONS, emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel gennaio 2024 al fine di assicurare il rispetto, da parte degli influencer, delle disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.
La disciplina delineata dall’Autorità assegna particolare rilievo al principio di trasparenza, richiedendo che gli eventuali rapporti commerciali intercorrenti tra l’influencer ed il brand siano resi immediatamente riconoscibili al pubblico.
A tal fine, vengono in rilievo strumenti quali hashtag e disclaimer , da apporre all’inizio dei contenuti, così da rendere percepibile sin dall’origine la finalità promozionale della comunicazione ed evitare che il destinatario possa essere indotto a qualificare come spontanea e indipendente un’opinione che, invece, costituisce espressione di una relazione di natura commerciale.
Le linee guida hanno costituito, successivamente, oggetto di revisione, ad opera della delibera n. 195/25/CONS, con la quale nel 2025 è stato approvato lo specifico codice di condotta rivolto agli influencer.
La disciplina aggiornata accentua, in particolare, l’esigenza di consentire una netta riconoscibilità della natura commerciale dei contenuti, rafforzando gli obblighi di trasparenza nella distinzione tra contenuti organici e comunicazioni indotte da sponsorizzazioni o collaborazioni commerciali.
A tal fine, è richiesta l’adozione di formule linguistiche chiare e inequivocabili, idonee a rendere immediatamente percepibile quando un post, una storia o un video siano finalizzati ad un’attività promozionale.
In tale prospettiva, il mero ricorso a hashtag di carattere generico non appare sufficiente ad evidenziare tale finalità ove non sia accompagnato da indicazioni esplicite e facilmente comprensibili anche da parte dei consumatori meno provveduti rispetto alle dinamiche della comunicazione digitale.
La disciplina introduce, inoltre, specifiche prescrizioni con riguardo alla promozione di prodotti e servizi particolarmente sensibili, prestando attenzione, tra gli altri, ai settori del gioco d’azzardo, dei prodotti finanziari e dei prodotti concernenti la salute e la bellezza, in ragione dei potenziali effetti che la relativa comunicazione può produrre sui consumatori.
Gli influencer sono tenuti a fornire informazioni accurate e adeguatamente bilanciate, evitando rappresentazioni enfatizzate, esagerazioni o informazioni fuorvianti in ordine alle caratteristiche e ai benefici dei prodotti promossi.
Particolare rilievo assume, in questo contesto, la finalità di assicurare una più efficace protezione delle categorie maggiormente esposte al rischio di condizionamento, quali i giovani e i minori, che rappresentano una componente significativa del pubblico raggiunto dalla comunicazione degli influencer.
Un ulteriore profilo di novità concerne il ruolo attribuito alle piattaforme digitali che ospitano i contenuti degli influencer e le relative comunicazioni sponsorizzate.
Le Linee Guida ne valorizzano una partecipazione più attiva alle attività di controllo e moderazione, prevedendo l’adozione di strumenti funzionali a rendere chiara la natura pubblicitaria dei contenuti, nonché meccanismi che consentano agli utenti di segnalare eventuali comunicazioni prive di tali requisiti, o non conformi rispetto alla normativa vigente.
Si delinea, in tal modo, un modello di responsabilizzazione che tende a coinvolgere, autorità di regolazione, piattaforme digitali e influencer secondo una logica di reciproca integrazione, nella prospettiva di favorire un ecosistema digitale caratterizzato da più elevati livelli di trasparenza e responsabilità.
Laddove il contesto soggettivo riferibile a fornitori di servizi intermediari, riconducibili alla disciplina del Regolamento (UE) 2022/2065, non può essere imposto a costoro un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti veicolati attraverso i propri servizi, in ossequio al principio sancito dall’art. 8 del c.d. Digital Services Act (DSA) .
Tale previsione, tuttavia, deve essere coordinata con il sistema di responsabilità delineato dal medesimo regolamento, che, pur escludendo forme generalizzate di controllo preventivo, introduce specifici obblighi di diligenza a carico dei prestatori di servizi intermediari.
In questa ottica, se le indicazioni contenute nelle Linee Guida AGCOM assumono, in quanto tali, carattere non vincolante, il DSA prevede un articolato sistema di obblighi giuridicamente cogenti, particolarmente incisivo nei confronti delle piattaforme online di grandi dimensioni (Very Large Online Platforms, VLOPs).
Rileva, altresì, il regime previsto dall’art. 6 DSA, il quale subordina il mantenimento dell’esenzione dalla responsabilità del prestatore di servizi di hosting all’assenza di una conoscenza effettiva dell’attività o del contenuto illecito ovvero, una volta acquisita tale conoscenza, all’adozione tempestiva delle misure necessarie alla rimozione del contenuto o alla disabilitazione dell’accesso allo stesso .
Il successivo art. 16 DSA disciplina, a tal fine, uno specifico meccanismo di “notice and action”, imponendo ai prestatori di servizi di hosting di predisporre strumenti che consentano agli utenti ed agli altri soggetti interessati di segnalare la presenza di contenuti ritenuti illeciti.
La segnalazione, ove sufficientemente precisa e adeguatamente motivata, è idonea a determinare, per lo specifico contenuto cui si riferisce, l’acquisizione della conoscenza o della consapevolezza rilevanti ai fini dell’art. 6, purché consenta a un prestatore diligente di individuare la possibile illiceità senza la necessità di un esame giuridico approfondito.
Consegue che, a fronte di una segnalazione conforme ai requisiti previsti dal DSA, il prestatore è tenuto a esaminarla e ad assumere tempestivamente una decisione in ordine al contenuto segnalato, secondo criteri di diligenza, obiettività e non arbitrarietà. Siffatto apparato prescrittivo individua modalità della prestazione lavorativa riconducibili ad adempimenti dell’influencer, senza per altro configurare requisiti idonei funzionalmente a ricondurre la stessa al tipo della subordinazione o della autonomia.
Anche volendo tralasciare, allo stato, le disposizioni concernenti i profili connessi alla violazione del diritto d’autore , che saranno esaminati nel prosieguo.
La peculiare conformazione dell’attività di influencer, infatti, impone di interrogarsi sulla individuazione dei soggetti cui debbano essere sottoposti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di privacy, soprattutto laddove il trattamento dei dati si inserisca nell’ambito di campagne promozionali organizzate e gestite attraverso la cooperazione tra influencer, piattaforme digitali e imprese committenti.
La questione assume particolare rilievo ai fini della corretta qualificazione dei rispettivi ruoli e, conseguentemente, dell’individuazione delle responsabilità derivanti dal trattamento, non potendosi prescindere, a tal fine, dalle concrete modalità attraverso le quali vengono determinate le finalità e i mezzi del trattamento medesimo.
La disciplina applicabile agli influencer si presenta, pertanto, come un sistema composito, nel quale convergono disposizioni di diversa matrice e finalità, la cui applicazione deve essere coordinata in ragione della peculiare natura dell’attività esercitata e della pluralità degli interessi che essa è suscettibile di coinvolgere. Tale assetto, tuttavia, non risulta ancora accompagnato da una disciplina organica della figura dell’influencer, la cui qualificazione giuridica continua a essere affidata a un quadro normativo frammentario e non specificamente ritagliato in relazione alle peculiarità dell’attività svolta.
2. Attività creativa dell’influencer
Le citate “Linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo Unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico”, approvate con la delibera n. 7/24/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuano l’oggetto del contratto di influencer nella “fornitura di contenuti, creati o selezionati dall’influencer, che informani, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito direttamente in esecuzioni (recte esecuzione, n.d.a.) di accordi commerciali con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di monetarizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato”.
La tipologia di prodotti digitali realizzati può essere ricompresa nelle “opere dell’ingegno” tutelate dal diritto d’autore ai sensi della legge 22 aprile 633 del 1941.
Affinché tale protezione possa trovare applicazione, il contenuto deve costituire il risultato di un’attività intellettuale e presentare un apprezzabile grado di originalità e creatività.
Nell’ordinamento italiano, la creatività costituisce un presupposto necessario affinché una determinata creazione intellettuale possa essere ricondotta alla nozione di opera dell’ingegno e, conseguentemente, beneficiare della tutela autorale.
Tale requisito non deve essere confuso con la nozione di novità propria della disciplina delle invenzioni, poiché questa riguarda principalmente le modalità attraverso le quali l’idea o il contenuto vengono tradotti in una forma espressiva.
La protezione, infatti, non si estende all’idea considerata in sé, ma alla sua concreta elaborazione e manifestazione, purché questa presenti elementi di originalità e individualità.
La creatività non presuppone, tuttavia, l’assoluta novità dell’opera, né può essere accertata mediante l’applicazione di parametri rigidamente predeterminati, validi indistintamente per ogni tipologia di creazione.
Non è, pertanto, configurabile una soglia qualitativa o quantitativa uniforme oltre la quale un’opera possa dirsi necessariamente creativa.
L’accertamento della creatività non implica alcuna valutazione circa il pregio o il valore dell’opera, trattandosi di profili estranei alla funzione della tutela del diritto di autore .
Ciò che rileva è, piuttosto, che il risultato costituisca l’esito di un’attività intellettuale nella quale si manifesti un apporto personale dell’autore, idoneo a distinguere la creazione dalle altre espressioni appartenenti al medesimo ambito.
L’originalità, dunque, non deve essere ricercata nel mero tema o nell’idea sottostante, bensì nelle modalità attraverso le quali l’autore ne realizza l’elaborazione e la rappresentazione .
La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato come non è sufficiente il requisito di novità e originalità per il riconoscimento del diritto, ma, appunto, deve rinvenirsi nel carattere creativo, che consiste nell’apporto personale ed originale dell’autore alla realizzazione dell’opera, inteso come sforzo espressivo qualificato .
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha osservato che: “la nozione di «opera» (…) costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione” (punto 29) .
Quanto al primo di questi elementi “(…) è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo” (punto 30) .
Il secondo elemento “implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività”, di tal che, le autorità competenti a tutelare i diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti” (punti 32-33), non potendo tale esigenza dirsi soddisfatta quando l’identificazione “si fondi essenzialmente su sensazioni, intrinsecamente soggettive, della persona che percepisce l’oggetto in questione” (cfr. punto 34) .
Dalla citata giurisprudenza eurounitaria si evince la necessità di valorizzazione caso per caso, delle effettive dinamiche creative alla base dell’espressione considerata la peculiarità delle singole opere, aprendo la strada ad un approccio multidisciplinare relativo all’accertamento della creatività di un’opera .
Un’espressione, una frase, un’allocuzione, non possono costituire oggetto di protezione da parte del diritto d’autore, in quanto, trattandosi di influencer, non realizzano di per sé una individualità di rappresentazione – anche se tratte da un’opera letteraria o costituite da una frase poetico-musicale che raggiunge la notorietà come frase tipica di un personaggio televisivo – in quanto esse non presentano i requisiti tipici degli “oggetti protetti identificabili” sufficienti ad attingere alla protezione .
3. Le opere dell’ingegno e le invenzioni del lavoratore: disciplina civilistica e tutela nel rapporto di lavoro
La collocazione sistematica della disciplina del diritto d’autore operata dal legislatore del 1942 all’interno del Libro V del Codice Civile, dedicato al lavoro, assume particolare rilievo anche sotto il profilo della qualificazione dell’attività creativa. Tale scelta evidenzia, infatti, la possibilità di considerare l’opera dell’ingegno non soltanto quale espressione di una produzione culturale, artistica o scientifica, ma anche quale esito di un’attività intellettuale suscettibile di assumere rilevanza nell’ambito dei rapporti di lavoro.
L’art. 2575 c.c. dispone che formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il successivo art. 2576 c.c. disciplina il momento genetico del diritto, stabilendo che il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale . La medesima regola trova riscontro nell’art. 6 della l. n. 633/1941, dal cui combinato disposto determina il carattere originario dell’acquisto in favore del soggetto che ha realizzato l’opera.
La titolarità originaria dell’autore investe tanto le prerogative di natura morale quanto quelle aventi contenuto patrimoniale, relative, in particolare, all’utilizzazione economica della creazione. Queste ultime consentono di determinare le modalità attraverso le quali l’opera può essere riprodotta, pubblicata, distribuita o comunque sfruttata economicamente, attribuendo al titolare il potere di autorizzarne o impedirne l’utilizzazione da parte di terzi .
Quando, tuttavia, l’attività creativa viene svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro, la regola generale deve essere coordinata con le disposizioni disciplinanti la particolare posizione del lavoratore-autore e i rapporti con il datore di lavoro o con il committente.
Assume, pertanto, rilievo la distinzione tra la titolarità del diritto morale di autore e l’attribuzione dei diritti di utilizzazione economica, la quale può essere disciplinata in funzione della natura del rapporto e delle modalità attraverso le quali l’opera viene realizzata.
La questione presenta profili di particolare interesse con riferimento agli influencer, la cui attività si caratterizza per la produzione continuativa di contenuti suscettibili di tutela autorale. In tali ipotesi, l’individuazione del soggetto cui spettano i diritti di utilizzazione economica non può essere effettuata in termini generali, dovendo essere ricostruita in relativo, alla luce della concreta configurazione del rapporto instaurato con l’impresa o con il brand, nonché delle pattuizioni concernenti la realizzazione e l’utilizzazione dei contenuti.
La legge n. 633/1941, non contiene una disciplina organica specificamente dedicata alle opere dell’ingegno realizzate nell’esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Sotto questo profilo, assume particolare interesse il raffronto con la disciplina delle invenzioni dei lavoratori, per le quali il legislatore ha predisposto una regolamentazione espressa volta a coordinare l’interesse dell’autore con quello del datore di lavoro o del committente.
In tale prospettiva, l’art. 2590, comma 1, c.c. riconosce al prestatore di lavoro il diritto ad essere riconosciuto quale autore dell’invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto, rinviando alle leggi speciali la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti.
Il sistema trova il proprio principale riferimento nel Codice della proprietà industriale d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e, per quanto riguarda le opere dell’ingegno, nella legislazione speciale in materia di diritto d’autore, disciplinata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 .
Particolare rilievo assume l’art. 64 c.p.i. , che disciplina le invenzioni realizzate dal lavoratore subordinato e deroga, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, alla regola generale secondo la quale il diritto sull’invenzione spetta al soggetto che l’ha realizzata.
La disposizione consente di distinguere le diverse ipotesi di invenzione realizzata nell’ambito del rapporto di lavoro – tradizionalmente individuate nelle invenzioni di servizio, nelle invenzioni aziendali e nelle invenzioni occasionali – e, soprattutto, di tenere separati il diritto morale alla paternità dell’invenzione e i diritti di natura patrimoniale a questa connessi .
Il riconoscimento della paternità costituisce, infatti, una prerogativa strettamente personale del lavoratore e non viene meno per effetto dell’eventuale attribuzione al datore di lavoro dei diritti di sfruttamento economico dell’invenzione.
Questi ultimi, invece, possono competere al datore di lavoro secondo modalità differenti, in ragione della tipologia dell’invenzione e dei presupposti previsti dalla disciplina speciale. La normativa mira, in tal modo, a realizzare un contemperamento tra l’apporto creativo del prestatore e l’interesse dell’impresa che mette a disposizione l’organizzazione, le risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione dell’attività inventiva.
La disciplina delle invenzioni del lavoratore non appare, peraltro, direttamente sovrapponibile alla attività degli influencer.
Da un lato, la produzione di contenuti propria di tali operatori non coincide, di regola, con un’attività inventiva riconducibile alla nozione di invenzione industriale; dall’altro, la varietà dei modelli contrattuali attraverso i quali tale attività viene esercitata rende particolarmente complessa una loro riconduzione unitaria nell’ambito del lavoro, segnatamente subordinato.
Si è già detto, al riguardo, che l’apparato prescrittivo comportamentale della delibera 7/24/CONS non introduce requisiti di tipicizzazione della natura del rapporto, né vale ad identificare gli adempimenti come oggetto di direttive datoriali.
Non può, tuttavia, escludersi che, laddove ricorrano in concreto i relativi requisiti, l’attività possa essere svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione della disciplina propria di tale fattispecie.
Una specifica regolamentazione dell’attività inventiva nell’ambito del lavoro autonomo è stata successivamente introdotta dalla l. n. 81/2017 (c.d. Jobs Act autonomi). L’intervento legislativo ha assunto rilievo anche con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative originariamente riconducibili all’art. 409, n. 3, c.p.c., delineando un regime volto a tutelare l’apporto creativo del lavoratore autonomo.
Prima dell’intervento normativo, l’applicazione della disciplina prevista per il lavoro subordinato era stata prospettata, in determinate ricostruzioni, anche con riferimento al lavoro autonomo, attraverso il ricorso all’analogia e valorizzando il principio dell’originaria appartenenza al committente dei risultati dell’attività eseguita nell’ambito del contratto d’opera.
L’art. 4 della l. n. 81/2017 ha invece introdotto una disciplina specifica, attribuendo rilievo alla circostanza che l’attività inventiva costituisca o meno oggetto del contratto e sia stata specificamente remunerata .
La disposizione stabilisce, infatti, che, qualora l’attività inventiva non configuri oggetto del contratto di lavoro autonomo e non sia adeguatamente remunerata a tale titolo, i diritti di utilizzazione economica relativi alle invenzioni e agli apporti originali realizzati dal lavoratore autonomo rimangono nella sua disponibilità, ferma restando l’applicazione della disciplina prevista dalla legge sul diritto d’autore e dal Codice della proprietà industriale.
Ne deriva una distinzione significativa rispetto all’ipotesi in cui l’attività inventiva sia stata espressamente dedotta nel contratto e costituisca oggetto della prestazione remunerata. In quest’ultima eventualità, l’assetto dei diritti patrimoniali deve essere ricostruito alla luce dell’accordo negoziale e della disciplina speciale, senza che venga meno il diritto del lavoratore al riconoscimento della paternità dell’invenzione. Anche nel lavoro autonomo, dunque, l’ordinamento mantiene distinta la dimensione personale della paternità da quella patrimoniale relativa allo sfruttamento economico del risultato creativo.
4. (Segue) La cessione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell’ingegno realizzate dagli influencer per finalità pubblicitarie
Nell’ambito della tradizionale distinzione tra diritti morali e diritti patrimoniali spettanti all’autore di un’opera dell’ingegno, l’art. 2581 c.c. individua nei soli diritti di natura patrimoniale quelli suscettibili di disposizione da parte del titolare. Tale previsione trova specificazione nell’art. 107 l.d.a., che riconosce la libera trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, stabilendo che essi “possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”, fatta salva l’osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 108-155 l.d.a.
La disciplina del trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore consente, pertanto, di distinguere tra il negozio avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dei diritti, riconducibile allo schema generale della compravendita delineato dall’art. 1470 c.c. e l’attribuzione a terzi di specifiche facoltà di sfruttamento economico mediante licenza, secondo il modello della locazione di cui all’art. 1571 c.c. Tale assimilazione agli schemi contrattuali codicistici deve, tuttavia, essere intesa in termini non assoluti, dovendosi considerare le peculiarità derivanti dalla natura immateriale dell’opera e, conseguentemente, dell’oggetto dei diritti patrimoniali d’autore. Da ciò discende la necessità di valutare con cautela l’applicabilità alla relativa disciplina delle singole disposizioni proprie dei corrispondenti modelli negoziali del Codice Civile .
Parte della dottrina ha elaborato la nozione di “diritto contrattuale d’autore”, con la quale si individua quell’ambito della disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti specificamente riferibile alle posizioni giuridiche dell’autore, muovendo dai limiti che caratterizzano l’applicazione dei modelli contrattuali generali, la peculiarità di tale approccio risiede nella considerazione che il creatore dell’opera, proprio in quanto titolare originario dei diritti sulla stessa, assume direttamente la posizione di parte nel rapporto contrattuale . Tale impostazione trova particolare rilevanza anche con riguardo all’attività dell’influencer, laddove questa si traduca nella creazione e nello sfruttamento di contenuti qualificabili come opere dell’ingegno.
L’evoluzione delle modalità attraverso cui le opere dell’ingegno possono essere realizzate, diffuse e sfruttate economicamente ha determinato, inoltre, un progressivo ampliamento dell’ambito oggettivo della tutela autorale. L’emersione di forme innovative di utilizzazione delle opere ha, infatti, imposto di estendere la protezione oltre il nucleo originariamente considerato dal legislatore italiano del 1941, in una prospettiva volta a salvaguardare non soltanto l’espressione della creatività intellettuale, ma anche gli interessi economici e industriali ad essa connessi .
In tale prospettiva, i contratti aventi ad oggetto la commissione di opere dell’ingegno, nonché i contratti di lavoro nell’ambito dei quali la prestazione dell’autore sia diretta alla realizzazione di opere destinate a finalità pubblicitarie, si configurano quali ulteriori strumenti negoziali idonei a determinare il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera necessari al committente o al datore di lavoro per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale .
Dalla lettura dell’art. 119 l.d.a. può desumersi il principio generale dell’autonomia dei singoli diritti di utilizzazione economica dell’opera, in forza del quale l’autore è legittimato a trasferire uno o più dei diritti riconosciutigli dalla legge, entro i limiti e secondo le modalità dalla stessa previste. Ne consegue che il soggetto cui tali diritti siano stati trasferiti potrà, a sua volta, disporne in favore di terzi esclusivamente nei limiti dei diritti e delle corrispondenti modalità di utilizzazione acquisiti in virtù del precedente atto di trasmissione .
Tale principio trova significativa applicazione nella prassi contrattuale relativa alle attività degli influencer, nella quale possono individuarsi, da un lato, accordi aventi ad oggetto la realizzazione di contenuti creativi commissionati dal brand, destinati a essere successivamente utilizzati attraverso i relativi profili social e gli ulteriori canali di comunicazione e, dall’altro, forme di committenza concernenti singoli contenuti, veicolati mediante specifici post o altre modalità di diffusione, ciascuno dei quali può assumere autonoma rilevanza quale distinta forma di utilizzazione dell’opera.
La crescente attenzione riservata dalle imprese alla produzione di contenuti pubblicitari originali sembra, inoltre, aver determinato un progressivo spostamento delle strategie di comunicazione dalla mera associazione dell’immagine dell’influencer al brand o a determinati prodotti verso forme di collaborazione incentrate sulla realizzazione di contenuti dotati di una più marcata componente creativa. Tale evoluzione, accentuatasi anche in risposta alle criticità reputazionali derivanti da vicende giudiziarie e scandali concernenti celebrity influencer , contribuisce a valorizzare la dimensione creativa del messaggio pubblicitario, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, può trovare tutela attraverso gli strumenti del diritto d’autore secondo i termini e le modalità precedentemente esaminati.
5. Brevi riflessioni conclusive.
In conclusione, la figura dell’influencer evidenzia come, nell’attuale ecosistema digitale, creatività, identità personale e prestazione lavorativa tendano progressivamente a sovrapporsi, mettendo in tensione le categorie tradizionali del diritto del lavoro e della proprietà intellettuale e imponendo, conseguentemente, una rilettura sistematica degli strumenti di tutela alla luce delle nuove forme di produzione e circolazione del valore nella creator economy.
