testo integrale con note e bibliografia
HOROS CARTA DEI PRINCIPI ORDINE AVVOCATI DI MILANO
1. Una questione antica nella sua forma più nuova
Il 15 maggio 1891 Leone XIII firmava la Rerum novarum. La rivoluzione industriale aveva fatto della condizione operaia una questione e la Chiesa sceglieva di misurarsi con quella che si sarebbe chiamata la questione sociale. Centotrentacinque anni dopo, nello stesso giorno, Leone XIV ha firmato la Magnifica humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, richiamando espressamente l'anniversario (n. 3) . La coincidenza di data non è un omaggio di calendario. Suggerisce una tesi: la trasformazione in corso appartiene alla stessa famiglia di quella che generò il diritto del lavoro moderno.
Una differenza di struttura, però, separa i due passaggi e per un giurista è decisiva.
La macchina dell'Ottocento sostituiva la forza delle braccia; quella di oggi interviene sull'intelletto. Scrive, redige, sintetizza, argomenta. Per la prima volta, la trasformazione tecnologica non lambisce le professioni intellettuali, ma letteralmente le attraversa.
L'Enciclica lo coglie quando ricorda che il Magistero ha riconosciuto nel lavoro, con le parole della Laborem exercens, «la chiave essenziale» per comprendere l'intera questione sociale (n. 148), e quando avverte che i nuovi modi di lavorare non sono necessariamente migliori, perché possono dequalificare chi lavora e costringerlo ad adattarsi al ritmo delle macchine; di qui l'indicazione di «progettare sistemi centrati sulla persona e non soltanto sulla prestazione» (n. 150) .
L'Avvocatura è un osservatorio privilegiato di questo passaggio. Il lavoro dell'avvocato è lavoro intellettuale allo stato puro: conoscenza, interpretazione, scrittura, persuasione. Ed è, insieme, un lavoro che porta con sé una funzione di rilievo costituzionale, quella della difesa (art. 24 Cost.). Max Weber aveva affidato alla parola tedesca Beruf il doppio significato di professione e di vocazione, distinguendo dall'etica della convinzione un'etica della responsabilità: l'etica di chi risponde delle conseguenze prevedibili del proprio agire. Nessuna professione incarna quel legame più di quella forense, in cui la firma posta in calce a un atto significa che qualcuno, personalmente, ne risponde.
Questa Rivista ha già dedicato al tema un fascicolo monografico, interrogandosi sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel processo del lavoro e sul mutare del rapporto tra avvocati e giudice. Il presente contributo si colloca in quel solco, dal punto di vista dell'istituzione forense. La tesi è semplice da enunciare e impegnativa da sviluppare. L'ordinamento europeo e quello italiano hanno già compiuto una scelta: l'intelligenza artificiale può entrare nel lavoro forense come supporto, ma la responsabilità non si delega. Il compito delle istituzioni forensi è rendere quella scelta praticabile ogni giorno, in ogni studio, per ogni generazione di avvocati. L'esperienza che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha costruito dal 2023 è un tentativo, ancora in cammino, di farlo.
2. Il lavoro forense cambia composizione
I dati consentono ormai di parlare di tendenza, non di episodio. Le indagini che l'Ordine degli Avvocati di Milano conduce dal 2024 con Il Sole 24 Ore restituiscono una serie triennale: tra gli iscritti che vi hanno partecipato, la quota di chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale nella professione era del 32,9% nel 2024, del 54,5% nel 2025, del 67% nel 2026. I vantaggi sono ritenuti concreti dal 94% del campione (erano l'87,2% nel 2024); 7,8 avvocati su dieci ritengono che lo strumento vada maneggiato con cautela e con competenze specifiche . Le conclusioni della ricerca registrano un cambio di domanda: la professione non si chiede più se usare l'intelligenza artificiale, ma come governarla, con quali competenze e dentro quali limiti deontologici e organizzativi.
Il quadro nazionale conferma la direzione, con velocità diverse. Secondo il Rapporto sull'Avvocatura 2026 di Cassa Forense e Censis, per la prima volta la maggioranza degli avvocati italiani - il 55,3%, contro il 27,5% dell'anno precedente - utilizza strumenti di intelligenza artificiale; l'adozione raggiunge il 70,3% tra gli avvocati fino a 40 anni e scende al 38,8% oltre i 64. Tra le difficoltà percepite, il 47,1% indica la scarsa conoscenza tecnica e una formazione insufficiente, il 42,8% il timore di errori e di scarsa affidabilità degli strumenti .
Più dei numeri sull'adozione, colpisce il cambiamento nella natura dell'uso. Nel 2026, a Milano, l'elaborazione di una bozza di parere (53,3%) ha superato per la prima volta la ricerca giurisprudenziale (51,9%) tra le attività ritenute più compatibili con l'intelligenza artificiale . Lo strumento non è più soltanto un motore di ricerca evoluto: entra nella costruzione del testo e, potenzialmente, del ragionamento.
È qui che la trasformazione tocca il cuore del lavoro intellettuale.
Dal tempo alla responsabilità
Il valore della prestazione forense è stato a lungo misurato, in larga parte, attraverso il tempo: ore di ricerca, di studio del fascicolo, di redazione. Le attività che assorbivano quel tempo diventano ora più rapide e meno costose. Ciò che resta, e anzi cresce di peso, è ciò che nessun sistema può offrire: la scelta della strategia, l'interpretazione del caso concreto, la relazione fiduciaria, l'assunzione della responsabilità. Il valore si sposta dal tempo impiegato a cercare alla responsabilità assunta nel decidere.
Da questa constatazione discende la tesi che sosteniamo da tempo: l'intelligenza artificiale migliora il giurista che ridisegna il proprio lavoro attorno a essa, non quello che si limita a delegarle il proprio. La differenza non è meramente tecnica, ma culturale e organizzativa, investendo il modo in cui uno studio forma i collaboratori, verifica le fonti, comunica con il cliente, costruisce il proprio metodo.
Il rischio di una competenza che si consuma
Il dato più eloquente riguarda i giovani. Nell'indagine milanese, il 72% dei praticanti utilizza già l'intelligenza artificiale, una quota superiore a quella di qualsiasi altro gruppo professionale; eppure, proprio i praticanti esprimono le preoccupazioni più nitide: il 41% valuta negativamente l'impatto economico dell'intelligenza artificiale sulla professione e la preoccupazione per i suoi effetti sull'apprendimento raggiunge una media ponderata di 7,17 su 10 .
Lungi dall’essere un paradosso, rappresenta la percezione esatta di un rischio che la letteratura sull'automazione conosce bene: il deskilling, ossia l'erosione progressiva delle competenze che lo strumento dovrebbe sostenere. Chi costruisce il proprio ragionamento a partire dall'output di un sistema generativo impara a validare e la validazione non è pensiero giuridico .
Se la supervisione umana è la garanzia su cui l'intero ordinamento fa affidamento, la sua qualità dipende dalla capacità critica di chi la esercita. Una supervisione esercitata da chi non ha mai imparato a fare da sé ciò che controlla rischia di diventare un rito: la formazione delle nuove generazioni, dunque, costituisce il capitolo centrale della questione.
Divari, accesso, tempo di lavoro
La trasformazione non investe tutti allo stesso modo.
Nell'ultima indagine milanese, il 73,5% dei rispondenti lavora in studi con uno-tre avvocati . Sul versante delle imprese, l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano rileva che, nel 2025, ha avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale il 71% delle grandi imprese italiane, contro il 15% delle medie e il 7% delle piccole . Un'Avvocatura composta in larga parte di studi di dimensioni contenute deve guardare a questi divari con attenzione: il rischio non è che la tecnologia sostituisca l'avvocato, ma che allarghi la distanza tra chi dispone di strumenti, competenze e risorse per governarla e chi no.
Il tema investe anche l’accesso alla giustizia. Uno studio di Anand V. Shah (MIT) e Joshua Y. Levy (University of Southern California), condotto su oltre 4,5 milioni di cause civili dei tribunali federali statunitensi, segnala che la quota di procedimenti avviati senza difensore, stabile per vent’anni intorno all’11%, è salita al 16,8% nell’esercizio 2025; in un campione casuale di 1.600 atti introduttivi, la quota di quelli che il rilevatore segnala come contenenti testo generato dall’intelligenza artificiale supera il 18% nel 2026 . Sono dati di un ordinamento diverso dal nostro, nel quale la difesa personale ha un’ampiezza che quello italiano non conosce, e vanno letti con prudenza. Indicano però una direzione: lo strumento che può rendere il diritto più accessibile può anche indurre a credere che la difesa tecnica sia sostituibile. Spetta all’Avvocatura dimostrare, con la qualità del proprio lavoro, che non lo è.
Infine, il tempo. Ho osservato altrove che la flessibilità promessa dal digitale tende a tradursi in una reperibilità continua : secondo i dati raccolti dalla Fondazione Eurispes, il 58% dei lavoratori italiani comunica per motivi professionali fuori dall'orario di lavoro . Per il lavoro intellettuale, l'accelerazione resa possibile dall'intelligenza artificiale porta con sé un rischio analogo: che il tempo liberato non si traduca in qualità, ma in un'aspettativa di risposta sempre più immediata. Anche questa è una questione di dignità del lavoro, e riguarda i professionisti non meno dei lavoratori subordinati.
3. La scelta dell'Ordinamento: la prevalenza del lavoro umano
Sarebbe un errore descrivere l'Avvocatura come una professione che attende regole. Le regole esistono e una lettura d'insieme mostra una coerenza che merita di essere messa in luce, soprattutto da chi osserva il fenomeno con la sensibilità del diritto del lavoro.
Il lavoro sottoposto all'algoritmo
Il primo terreno su cui il diritto europeo ha tracciato una linea è quello del lavoro governato da sistemi automatizzati.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 classifica ad alto rischio i sistemi destinati alla selezione del personale e alle decisioni che incidono sui rapporti di lavoro (allegato III, punto 4); impone all'utilizzatore che sia datore di lavoro di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di mettere in servizio un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro (art. 26, par. 7); riconosce alla persona interessata da una decisione adottata sulla base dell'output di un sistema ad alto rischio, che produca effetti giuridici o incida significativamente su di lei, il diritto di ottenere spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema nel processo decisionale (art. 86) . Per effetto del Regolamento (UE) 2026/1744, gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio dell'allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027: la regola è scritta, la sua piena operatività è prossima .
La Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, da recepire entro il 2 dicembre 2026, costruisce intorno alla gestione algoritmica un sistema di trasparenza, di sorveglianza umana dei sistemi automatizzati (art. 10) e di riesame umano delle decisioni (art. 11) ; il 23 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento .
La legge 23 settembre 2025, n. 132 si muove nella stessa direzione.
L'art. 11 stabilisce che l'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori; che il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana; che il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore nei casi e con le modalità dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 152 del 1997; che l'organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro mediante intelligenza artificiale devono garantire i diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni. L'art. 12 istituisce presso il Ministero del lavoro un Osservatorio sull'adozione di questi sistemi nel mondo del lavoro .
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre, ha compiuto un passo ulteriore: quando il datore di lavoro si avvale di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali, le decisioni finali sulla costituzione, sulla modificazione e sulla cessazione del rapporto non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato (art. 41) .
Il lavoro intellettuale che si avvale dell'algoritmo
L'art. 13 della legge n. 132 affronta il problema dal lato opposto: non il lavoratore governato dall'algoritmo, ma il professionista che se ne serve. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera»; e, «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente», le informazioni sui sistemi utilizzati sono comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo» .
La norma va letta nel sistema. Il Codice civile conosce da sempre un principio affine: il prestatore d'opera intellettuale deve eseguire personalmente l'incarico assunto e può valersi di sostituti e ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.). La disposizione riguarda collaboratori umani e non va estesa per analogia a uno strumento tecnologico. Ne condivide però la logica, che l'art. 13 rende esplicita: qualunque ausilio il professionista impieghi, la titolarità della prestazione e la responsabilità restano sue. La «prevalenza del lavoro intellettuale», in questa lettura, non è un limite quantitativo da misurare in percentuale, ma un criterio qualitativo: il giudizio, la scelta e la responsabilità devono restare del professionista.
Mi pare significativa, inoltre, una simmetria che la legge non dichiara, ma che la sua struttura rivela. Quando l'intelligenza artificiale è usata sul lavoratore, l'ordinamento gli riconosce un diritto di informazione (art. 11); quando è usata per il cliente, impone al professionista un obbligo di informazione (art. 13). In entrambi i casi, la trasparenza è la condizione della fiducia e la persona non può essere lasciata all'oscuro del ruolo della macchina nelle decisioni che la riguardano.
L'art. 15 completa il disegno sul versante della giurisdizione: nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti . Avvocato e giudice, ciascuno nel proprio ruolo, sono vincolati alla stessa regola di fondo.
Responsabilità, rischio e compenso
L'art. 24, comma 2, lettera f), aveva indicato tra i criteri della delega al Governo percorsi di alfabetizzazione e formazione affidati agli ordini professionali e la possibilità di riconoscere un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale .
Il legislatore delegato ha dato attuazione a entrambi i profili con il decreto legislativo n. 179 del 2026, che si affianca al decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, dedicato all'attività di polizia e alla responsabilità civile e penale .
L'art. 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, articolati su un piano tecnico, giuridico e deontologico, con un monte ore minimo; i consigli nazionali sono chiamati ad adeguare i propri regolamenti entro il 23 aprile 2027.
L'art. 49 prevede che l'uso di tali sistemi possa comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengano conto della classe di rischio del sistema impiegato, da definire con successivi decreti .
La scelta merita di essere sottolineata. Se il tempo non è più una misura sufficiente del lavoro intellettuale, l'ordinamento comincia a cercarne un'altra nel rischio e nella responsabilità che l'impiego dello strumento comporta. Molto dipenderà da come quei parametri saranno scritti: una modulazione che si traducesse in una mera riduzione del compenso per chi usa l'intelligenza artificiale tradirebbe la logica della delega, che lega il compenso alle responsabilità assunte, non al tempo risparmiato.
Sul piano europeo, il Regolamento (UE) 2026/1744 - l'Omnibus digitale sull'IA, in vigore dal 27 luglio 2026 - ha rimodulato il calendario applicativo dell'AI Act, differendo al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati in prodotti disciplinati dalla normativa settoriale, e ha riscritto l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4: fornitori e utilizzatori sono ora chiamati ad adottare misure per sostenere lo sviluppo delle competenze, non più a garantirne un livello determinato . La legge italiana aveva già indicato negli ordini professionali uno dei luoghi in cui quella formazione deve avvenire; il decreto n. 179 lo ha reso un obbligo.
4. La verifica come dovere: la giurisprudenza ha già tracciato la linea
Il rischio più noto dei sistemi generativi ha un nome tecnico ormai entrato nel lessico giudiziario: allucinazione. Il sistema produce un risultato plausibile, coerente nella forma, ma falso nella sostanza. Per un atto giudiziario significa precedenti inesistenti o non pertinenti, massime attribuite a pronunce che dicono altro. Il caso che ha reso il fenomeno noto al grande pubblico, Mata v. Avianca, deciso il 22 giugno 2023 dal Tribunale federale del distretto meridionale di New York, ha aperto una lunga serie di vicende analoghe .
Anche la giurisprudenza italiana si è pronunciata, con esiti non uniformi.
Il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 14 marzo 2025, pur stigmatizzando l'omessa verifica di precedenti inesistenti reperiti con un sistema generativo, ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per difetto della mala fede.
Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, il 16 settembre 2025, ha invece condannato ex art. 96 c.p.c. la parte che aveva proposto un'opposizione con un ricorso «redatto col supporto dell'intelligenza artificiale», giudicato un coacervo di citazioni astratte e in larga parte inconferenti .
Il Tribunale di Siracusa, sezione II civile, con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 338, ha qualificato come gravemente colposa la citazione di precedenti inesistenti non riscontrati sulle banche dati ufficiali, applicando l'art. 96, comma 3, c.p.c. .
Sul versante amministrativo, il TAR Lombardia, sezione V, con la sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025, ha affrontato per la prima volta in quella sede un ricorso che richiamava giurisprudenza non pertinente, reperita - come ammesso dallo stesso difensore - con strumenti di intelligenza artificiale. Il Collegio ha escluso che l'uso di tali strumenti potesse avere valenza esimente e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza all'Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza . La sentenza ha richiamato la Carta HOROS dell'Ordine di Milano, che pur non avendo valore normativo ribadisce il principio della centralità della decisione umana e l'onere di verifica degli esiti delle ricerche svolte con questi sistemi . È un dato che merita di essere sottolineato: uno strumento di soft law elaborato da un'istituzione forense è entrato nel ragionamento del giudice come criterio di valutazione della condotta professionale.
Uno sguardo comparato
La stessa direzione emerge negli ordinamenti che più hanno sperimentato.
Negli Stati Uniti, in assenza di un quadro federale organico, molte Corti supreme statali si sono dotate di regole proprie. Con ordinanza del 17 giugno 2026 la Corte suprema del Rhode Island ha modificato il commento alla Rule 1.1 sul dovere di competenza, includendovi l’aggiornamento su benefici e rischi delle tecnologie, e ha adottato due linee guida provvisorie, distinte per gli avvocati e per i magistrati, che non modificano le regole deontologiche né hanno forza di legge, ma ne orientano l’applicazione . Agli avvocati si chiede di conoscere natura, capacità e limiti degli strumenti generativi, di verificare ogni output prima del deposito, a partire dalle citazioni, di accertare che lo strumento tuteli la riservatezza dei dati dei clienti e di fatturare soltanto il tempo effettivamente impiegato; ai magistrati, di evitare usi che possano compromettere indipendenza, integrità e imparzialità, di non fare mai affidamento su contenuti generati nella redazione di provvedimenti e decisioni e di considerare soltanto le prove acquisite e i fatti di cui si può prendere conoscenza d’ufficio, astenendosi da indagini autonome .
In Europa, la Guida del Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE) del 2 ottobre 2025 sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati individua come principi più direttamente coinvolti la riservatezza e la competenza professionale, che comprende la verifica degli output e la conoscenza dei limiti degli strumenti, e richiama inoltre l'indipendenza, esposta ai bias e alla compiacenza dei sistemi, la trasparenza verso il cliente e il conflitto di interessi .
La convergenza è evidente. Ordinamenti diversi, per tradizione e per struttura, arrivano alla medesima conclusione: l'avvocato può servirsi della macchina, ma non può nascondersi dietro di essa.
5. La deontologia come infrastruttura dell'innovazione
Nel dibattito pubblico, la deontologia è spesso raffigurata come un freno: un insieme di divieti che rallenta l'adozione delle tecnologie. È una rappresentazione rovesciata: la deontologia è l'infrastruttura che rende l'innovazione affidabile e quindi utilizzabile. Nessun cliente affiderebbe i propri dati, i propri segreti, la propria libertà a un professionista se non potesse contare su doveri certi di riservatezza, competenza e lealtà. La fiducia non è un costo dell'innovazione forense: ne è la condizione di mercato.
I doveri esistenti non hanno bisogno di essere reinventati per essere applicati all'intelligenza artificiale.
Il dovere di competenza (art. 14 del Codice deontologico forense) comporta oggi la conoscenza delle capacità e dei limiti degli strumenti impiegati e anche la consapevolezza necessaria per scegliere di non impiegarli.
Il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15), che la legge professionale configura come obbligo dell'avvocato (art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenuto anche nella legge 28 luglio 2026, n. 137 di riforma dell’ordinamento forense), si estende naturalmente alle competenze digitali e l'art. 47 del decreto legislativo n. 179 del 2026 ne fa ora un contenuto necessario della formazione.
I doveri di informazione verso il cliente (art. 27) trovano nell'art. 13 della legge n. 132 una specificazione legislativa.
Il dovere di mantenere il riserbo e il segreto professionale (art. 28) impone di verificare dove finiscano i dati inseriti in un sistema, chi possa accedervi, se siano utilizzati per addestrarlo.
Quanto all'indipendenza (art. 9), la Guida del CCBE la declina come obiettività del giudizio professionale, esposta ai bias e alla compiacenza dei sistemi ; a me pare che comprenda anche un profilo ulteriore: non diventare dipendenti da un unico fornitore di cui non si conoscono condizioni, dati e scelte.
Un'etica pubblica, non privata
Una ragione più profonda rende la deontologia forense preziosa in questa fase e l'Enciclica la illumina con una frase che considero tra le più importanti dell'intero documento: «Non serve un'IA più morale, se questa morale è decisa da pochi» . Il Papa osserva che, senza la possibilità di discutere il codice etico da usare sottoponendolo a criteri di giustizia sociale condivisa, chi controlla l'intelligenza artificiale imporrà la propria visione morale, destinata a diventare «l'infrastruttura invisibile dei sistemi».
La deontologia professionale è, per sua natura, l'opposto di un'etica privata. È scritta da un'istituzione rappresentativa - il Consiglio Nazionale Forense, cui la legge affida l'emanazione e l'aggiornamento del codice - ed è pubblicata perché sia conoscibile da tutti. È applicata da organi disciplinari distinti dai Consigli dell'Ordine, i Consigli distrettuali di disciplina, e le loro decisioni sono soggette al controllo del Consiglio Nazionale Forense e, in ultima istanza, delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
È, in altre parole, un'etica pubblica, discussa, contestabile davanti a un giudice. Per una cultura liberale questa è la differenza essenziale: una regola diventa legittima quando passa attraverso procedure aperte e controllabili, non quando è dichiarata da chi detiene il potere tecnico.
La domanda che resta aperta è se i principi deontologici generali, da soli, bastino a offrire ai professionisti parametri certi e uniformi. Nel volume L'avvocato esteso, abbiamo posto il tema dell'opportunità di un aggiornamento del Codice deontologico che traduca in norme vincolanti i principi oggi affidati alla soft law, osservando che la divergenza tra le prime pronunce di merito ne mostra l'utilità . È una scelta che spetta al Consiglio Nazionale Forense, nell'esercizio della sua competenza, e che l'esperienza maturata sul territorio può contribuire a istruire. La riforma dell'ordinamento forense in corso di attuazione, di cui si dirà, ne offre l'occasione.
6. HOROS e la regolazione di prossimità
La legge professionale definisce gli Ordini circondariali enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi della legge e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Quando la tecnologia corre più veloce della norma, quella finalità di tutela chiede di essere esercitata in modo nuovo: non soltanto vigilando, ma orientando. È ciò che abbiamo chiamato funzione di regolazione di prossimità: la capacità degli Ordini di declinare i principi generali della legge e della deontologia nella realtà concreta della trasformazione digitale .
Un percorso, prima di un documento
L'Ordine degli Avvocati di Milano ha scelto, dal 2023, di non attendere che le regole arrivassero dall'alto. Il percorso è cominciato con l'istituzione del Tavolo Intelligenza Artificiale e Giustizia ed è proseguito con corsi di alta formazione per gli iscritti e con un progetto di sperimentazione, comprensivo di una proof of concept sulle tecniche di anonimizzazione dei dati, i cui risultati sono stati pubblicati e condivisi con la comunità forense.
Solo dopo questo lavoro di formazione e di ascolto, nel dicembre 2024, è stata presentata la Carta HOROS - Carta dei Principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense - prima iniziativa organica in Italia di questo genere .
In greco, horos è il confine: così si chiamava la pietra che segnava l'ultimo punto conosciuto; l'acronimo Human Oriented Responsible Open System ne esplicita la visione . La Carta enuncia dieci principi, tra i quali il dovere di competenza, la trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale, la centralità della decisione umana, la protezione dei dati e la riservatezza, la valutazione del rischio, la diversità e la non discriminazione, la formazione continua. Nessuno di essi chiude la porta all'innovazione. Tutti indicano il punto oltre il quale l'innovazione cesserebbe di essere compatibile con la funzione difensiva. E la Carta è stata concepita fin dall'origine come un testo da aggiornare periodicamente, non come un monumento .
Un ecosistema
Da quella Carta è nato un ecosistema. HOROS Hub è un osservatorio dedicato alla mappatura delle soluzioni di intelligenza artificiale per il mondo forense, secondo criteri di qualità, affidabilità e coerenza con i principi della professione. HOROS Lab è uno spazio di sperimentazione, applicazione e formazione, in cui l'innovazione possa diventare comprensibile e accessibile per l'avvocato prima ancora che adottata .
Intorno a questi due pilastri si collocano Talk to the Future, che dal 2023 fa ogni anno del Palazzo di Giustizia un luogo di confronto internazionale sull'intelligenza artificiale e la giustizia; l'indagine annuale con Il Sole 24 Ore; una collana dedicata con Lefebvre Giuffrè, giunta nel 2026 al terzo volume, L'avvocato esteso .
Il metodo che tiene insieme questi strumenti si può riassumere in tre scelte.
La formazione prima della regola: i principi sono stati scritti dopo aver costruito competenze, non al posto di esse. La sperimentazione prima del giudizio: gli strumenti si valutano provandoli, con criteri dichiarati, non per sentito dire. L'apertura al confronto: con le imprese che sviluppano le soluzioni, con l'accademia, con le istituzioni forensi europee e internazionali.
I riscontri
I riscontri sono arrivati per vie diverse. La giurisprudenza, come detto, ha richiamato la Carta quale parametro nella valutazione della condotta professionale . Il Sole 24 Ore ha osservato che i principi del decalogo milanese sono stati poi trasposti, in sintesi, nella legge n. 132 del 2025 . È la conferma che l'autonomia ordinistica può essere una leva di governance e che una regolazione nata dal basso può anticipare quella del legislatore senza sostituirsi a essa.
L'Enciclica offre a questa esperienza una cornice di senso che va oltre la dimensione confessionale. Le comunità e i corpi intermedi, vi si legge, «non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove, ma devono poter contribuire al discernimento e alla vigilanza» (n. 108); e i processi di trasformazione vanno governati con lungimiranza da istituzioni «capaci di regolare senza soffocare e di proteggere senza sostituirsi» (n. 181) . Non conosco una definizione più esatta di ciò che un Ordine professionale dovrebbe essere nel tempo dell'intelligenza artificiale.
7. Lo sguardo lungo: dove si gioca la prossima partita
La stagione delle dichiarazioni di principio si è conclusa. Si apre quella, più esigente, dell'attuazione. Per l'Avvocatura, e per chi studia il lavoro, la partita si giocherà su quattro terreni.
La competenza come soglia di accesso
La competenza tecnologica non è più un elemento distintivo: è diventata la soglia di accesso alla professione nella sua forma evoluta. Il decreto legislativo n. 179 del 2026 ne ha tratto la conseguenza normativa, facendo dell'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale un contenuto obbligatorio della formazione organizzata dagli ordini .
La norma fissa un minimo: la qualità dipenderà da come le istituzioni forensi la tradurranno: fare in modo che quella soglia sia accessibile a ogni iscritto, a prescindere dalle dimensioni dello studio, dall'età, dal territorio.
Ma la formazione di cui l'Avvocatura ha bisogno non può limitarsi a insegnare come si usa uno strumento. Deve insegnare come si preserva il pensiero giuridico mentre lo si usa .
Per le nuove generazioni, la questione è cruciale. Il tirocinio forense è stato a lungo un apprendistato fondato proprio sulle attività che oggi la macchina svolge più rapidamente: la ricerca, la prima stesura, la sintesi del fascicolo. Se quelle attività scompaiono dal percorso formativo senza essere sostituite da altro, il rischio è una generazione di professionisti capaci di controllare un testo, ma non di costruirlo.
Ripensare il modo in cui si diventa avvocati - negli studi, nelle Scuole forensi, nelle università - è la vera riforma che l'intelligenza artificiale rende necessaria.
Gli standard tecnici, dove le parole diventano obblighi
Il secondo terreno è meno visibile, ma decisivo. Il significato operativo di nozioni come sorveglianza umana, trasparenza, accuratezza si sta definendo nelle norme tecniche armonizzate previste dall'art. 40 del Regolamento (UE) 2024/1689, elaborate dagli organismi europei di normazione . È lì, più che nelle dichiarazioni, che si decide se una garanzia proclamata diventerà una garanzia esigibile.
L'Enciclica coglie il punto con un'esattezza che sorprende in un testo magisteriale: la sussidiarietà chiede di proteggere la capacità delle comunità di scegliere e correggere, «senza relegare il loro intervento a una vigilanza, dopo che gli standard sono stati scritti altrove» . Per le professioni legali è un invito preciso. Chi difende i diritti deve contribuire a scrivere le regole tecniche che ne determineranno l'effettività, non limitarsi a contestarle a valle.
L'azionabilità dei diritti
Norberto Bobbio osservava che il problema di fondo dei diritti dell'uomo non è tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli: la stessa misura vale per la regolazione dell'intelligenza artificiale.
Una norma non vale per i principi che dichiara, ma per ciò che consente concretamente alla persona di fare: sapere, contestare, ottenere rimedio. È questo il criterio dell'azionabilità e l'Unione europea lo ha almeno in parte già tradotto in diritto positivo, con il diritto di presentare reclamo all'autorità di vigilanza del mercato (art. 85) e il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (art. 86) .
Per il diritto del lavoro, questa prospettiva apre un campo di tutela destinato a crescere. Il lavoratore sottoposto a una decisione assistita da un sistema di intelligenza artificiale - nella selezione, nell'assegnazione dei compiti, nella valutazione, nella cessazione del rapporto - avrà bisogno di qualcuno che sappia leggere un'informativa, chiedere una spiegazione, verificare che la decisione finale non sia stata adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, ottenere, quando lavora mediante piattaforme digitali, il riesame umano che la direttiva (UE) 2024/2831 gli riconosce.
Quel qualcuno è l'avvocato: le stesse competenze che l'Avvocatura costruisce per servirsi dell'intelligenza artificiale sono quelle che le servono per difendere chi la subisce.
Il valore e le generazioni
L'ultimo terreno è quello del valore economico del lavoro professionale.
Se il tempo cessa di essere la misura principale della prestazione, occorre una misura nuova. L'ordinamento ha cominciato a indicarla, collegando la modulazione dell'equo compenso al rischio dei sistemi impiegati ; i parametri sono ancora da scrivere. Il modo in cui lo saranno riguarda tutta l'Avvocatura e, in particolare, i più giovani: sono loro i più esposti alla contrazione delle attività a minore valore aggiunto e sono loro che dovranno costruire una professione fondata sulla qualità del giudizio. Una transizione che si limitasse a ridurre i costi, senza riconoscere il valore della responsabilità, tradirebbe proprio la generazione che la sta guidando.
8. Conclusione. A ciascuno il suo tratto di muro
Ogni atto giudiziario si chiude con una firma. È un gesto antico e oggi assume un significato nuovo: certifica che dietro le parole c'è una persona che le ha verificate, le ha scelte e ne risponde. Nessun sistema, per quanto potente, può apporla al nostro posto, perché questi sistemi - come scrive l'Enciclica - non assumono su di sé «il peso delle conseguenze» .
L'Avvocatura ha attraversato tutte le grandi trasformazioni del proprio tempo senza smarrire la propria funzione. Anche questa volta non le è chiesto di scegliere tra innovazione e principi: le è chiesto di dimostrare che i principi sono la condizione perché l'innovazione meriti fiducia. È una prova che riguarda gli avvocati, ma non soltanto loro: riguarda chiunque creda che il lavoro, anche il più qualificato, non sia una semplice funzione da ottimizzare, ma l'espressione di una persona che pensa, sceglie e risponde.
Nessuno, da solo, può governare una trasformazione di questa portata. Il legislatore europeo e quello nazionale hanno posto le fondamenta. La giurisprudenza ha cominciato a tracciare i confini. Agli Ordini spetta il tratto più vicino alla vita quotidiana della professione: formare, sperimentare, orientare, vigilare. A Milano, abbiamo cominciato a costruirlo nel 2023 e intendiamo proseguire, aperti al confronto con tutte le istituzioni forensi, italiane e internazionali, che condividono questa direzione.
La fiducia nella giustizia non nasce dagli algoritmi. Nasce dal giudizio umano, dall'indipendenza, dalla trasparenza. L'intelligenza artificiale può rendere l'avvocato più efficace. Non può renderlo meno responsabile.
