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Con ricorso depositato il 23.04.2026 le Organizzazioni Sindacali UIL Funzione Pubblica e CGIL Funzione Pubblica convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, chiedendo l'accertamento e la repressione di una condotta antisindacale posta in essere dall'Amministrazione resistente.
Rilevavano che l’Azienda aveva escluso UIL FP e CGIL FP dai tavoli negoziali per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e dai procedimenti di informazione e confronto sindacale disciplinati dal Titolo II del CCNL Sanità 2024, motivando tale esclusione esclusivamente con la mancata sottoscrizione, da parte delle predette organizzazioni, dell'ultimo CCNL di comparto.
Le OO.SS. ricorrenti sostenevano l'illegittimità di tale condotta, deducendo che la rappresentatività sindacale è autonomamente disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 e non può essere subordinata alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale. Evidenziavano inoltre la distinzione tra titolarità della contrattazione integrativa e diritti di partecipazione sindacale, sostenendo che gli istituti dell'informazione e del confronto devono essere garantiti a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, indipendentemente dalla qualità di sindacato firmatario del CCNL. CGIL FP e UIL FP osservavano, inoltre, che l'esclusione dal circuito delle relazioni sindacali aziendali integrava una lesione della libertà e dell'attività sindacale, nonché una discriminazione fondata sulla mancata adesione al contratto collettivo nazionale e chiedevano che fosse dichiarata l'antisindacalità della condotta dell'Azienda resistente, con conseguente ordine di cessazione della stessa, di ammissione delle ricorrenti ai processi di informazione, confronto e contrattazione integrativa aziendale e di adozione delle ulteriori misure ripristinatorie indicate nel ricorso, nonché, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 18 gennaio 2024. Con vittoria di spese da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Con memoria del 26 maggio 2026 si costituiva in giudizio l’Azienda, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto, rilevando che l'esclusione delle organizzazioni sindacali ricorrenti dalla contrattazione integrativa e dagli altri istituti delle relazioni sindacali non costituiva una scelta autonoma dell'Amministrazione, bensì l'applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL Comparto Sanità 2022-2024 e dei pareri interpretativi resi dall'ARAN.
L’Azienda, inoltre esponeva che, successivamente alla sottoscrizione del CCNL 2022-2024, non sottoscritto da UIL FP e CGIL FP, erano pervenute all'Azienda contrapposte sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie e non firmatarie del contratto circa l'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa e alle ulteriori forme di relazione sindacale. La resistente riferiva che, a fronte di tale situazione, l'Azienda aveva richiesto all'ARAN specifici chiarimenti interpretativi sull'art. 9, comma 3, del CCNL Comparto Sanità e che l’Agenzia, con nota del 17 novembre 2025, aveva precisato che la partecipazione alla contrattazione integrativa e alle altre forme di partecipazione sindacale previste dal contratto collettivo era riservata esclusivamente alla RSU e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Con memoria del 26 maggio interveniva in giudizio ad adiuvandum della resistente ai sensi dell’art. 105 c.p.c. la CISL FP Messina, chiedendo il rigetto del ricorso, premettendo di essere organizzazione sindacale firmataria del CCNL comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025, e di essere portatrice di un interesse diretto ed attuale alla conservazione dell'assetto delle relazioni sindacali, delineato dal contratto collettivo nazionale.
La CISL FP nel suo intervento sosteneva che la mancata partecipazione di UIL FP e CGIL FP alla contrattazione integrativa, nonché agli istituti dell'informazione e del confronto, costituisce diretta conseguenza della scelta delle stesse di non sottoscrivere il CCNL Comparto Sanità 2022-2024, secondo gli artt. 40, 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 9, comma 3, del CCNL. L’O.S. interveniente, inoltre, rilevava che il medesimo criterio selettivo opera anche con riferimento agli istituti dell'informazione, del confronto e dell'organismo paritetico per l'innovazione, in quanto gli artt. 5, 6 e 8 del CCNL rinviano espressamente ai soggetti individuati dall'art. 9, comma 3, del contratto collettivo. La CISL FP richiamava, a sostegno della propria tesi, i pareri interpretativi resi dall'ARAN e numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito che avrebbero riconosciuto la legittimità dell'esclusione dei sindacati non firmatari dalla contrattazione integrativa e dalle correlate relazioni sindacali nel pubblico impiego.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso nel merito.
La Giudice del lavoro, con decreto del 24 luglio 2026, rigettava il ricorso, con il decreto secondo cui “la previsione, in sede di CCNL, di criteri anche selettivi di accesso alla contrattazione integrativa non integra una deroga arbitraria, bensì costituisce espressione coerente del medesimo sistema legale, il quale consente che la rappresentatività si traduca in forme organizzate e funzionalmente ordinate di partecipazione. Tale assetto non è sindacabile se non nei limiti della violazione di diritti fondamentali, ovvero di una concreta ed effettiva compressione della libertà sindacale, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti”.
Con la sentenza in commento, è stato ribadito il principio di diritto vivente come sia da escludere che l'amministrazione possa stipulare contratti integrativi in contrasto con le prescrizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto pubblico di riferimento: perché se lo facesse, tali pattuizioni risulterebbero nulle.
In definitiva, con il decreto in commento si è avuta la conferma dell’orientamento costante sostenuto da ARAN, i principi di diritto vivente della S.C., la giurisprudenza di merito, che hanno escludono rigorosamente i sindacati non firmatari del CCNL di un Comparto del pubblico impiego dalla contrattazione integrativa, in ragione della natura derivata di quest’ultima, così come dal sistema di relazioni sindacali decentrate.
Tra i principi generali del nostro ordinamento giuridico lavoristico è ricompreso, come noto, un istituto denominato “collegamento negoziale”. Ricorre, in termini generali, quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria.
L'ARAN ha mutuato il principio del collegamento negoziale e lo ha recepito in sede di contrattazione collettiva, in riferimento alla contrattazione integrativa.
