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Il contenzioso nasce dal ricorso ex art.28 Stat. Lav. proposto da una O.S. rappresentativa di più settori, tra cui la vigilanza, per denunciare l’antisindacalità della condotta datoriale in occasione dello sciopero generale del 04/04/2009 indetto dalla Confederazione Nazionale di appartenenza.
La Società svolgeva servizi di vigilanza in ambito aeroportuale quali il controllo accessi ai varchi dell’area cargo.
Ricevuta comunicazione dell’O.S. di adesione allo sciopero, la Società interpellava la Commissione di Garanzia per avere conferma che l’agitazione riguardasse anche il settore del trasporto aereo e che fosse stata esperita la procedura di raffreddamento di cui al regolamento provvisorio di settore, in cui dovevano ricomprendersi i servizi di vigilanza aeroportuali.
Con comunicazione del 03/04/2009 la Commissione di Garanzia replicava che altra O.S. della stessa Confederazione aveva dichiarato che per il settore del trasporto aereo non era stato proclamato alcuno sciopero.
Il 03/04/2009 la Società avvisava, quindi, i dipendenti interessati dall’agitazione della nota della Commissione di Garanzia, affiggendola in bacheca con un comunicato con cui informava che per il 04/04/2009 non era proclamato alcuno sciopero.
Seguivano azioni disciplinari nei confronti delle guardie giurate che il 04/04/2009 non avevano preso servizio.
L’O.S. denunciava, quindi, l’antisindacalità della condotta datoriale per avere impedito l’esercizio del diritto di sciopero indetto per il settore della vigilanza privata.
La Società si difendeva negando la sussistenza della lesione del diritto di sciopero sul presupposto che l’attività di vigilanza svolta in ambito aeroportuale rientra nei servizi pubblici essenziali del trasporto aereo e non in quelli della vigilanza privata, con conseguente applicazione della regolamentazione di settore.
La tesi della Società trovava supporto anche in due note della Commissione di Garanzia: in una era sta stata accertata, per altro sciopero indetto dalla stessa O.S., la violazione della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, limitatamente ai lavoratori addetti ai servizi aeroportuali, in quanto non era stata osservata la franchigia pasquale; nell’altra, si affermava che i controlli di sicurezza funzionali al trasporto merci di cui alla regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo sono riconducibili ai servizi aeroportuali previsti dalle medesima regolamentazione e che, in caso di sciopero, la stessa regolamentazione si applica con esclusione della procedura di raffreddamento.
I Giudici di merito accoglievano le doglianze dell’O.S., dichiarando che lo sciopero era stato regolarmente indetto per il settore della vigilanza e che la comunicazione di mancata adesione nel settore del trasporto aereo era invece stata resa da altra O.S. di altro settore. Inoltre, i giudici davano rilievo all’affermazione della Commissione di Garanzia per cui ai servizi di sicurezza aeroportuale non si applicano le procedure di raffreddamento previste per il trasporto aereo, ma della vigilanza privata.
Di tutt’altro avviso i Giudici di Piazza Cavour che, accogliendo il ricorso della Società, hanno stabilito che l’attività riguardante i controlli di sicurezza funzionali al trasporto aereo delle merci sono riconducibili ai servizi aeroportuali e ha affermato il seguente principio di diritto: i servizi di sicurezza aeroportuale rientrano nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 L. n. 146 del 1990 e il diritto di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 del medesimo art.1, con esclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo.

 

 

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