testo integrale con note e bibliografia

sent trib roma n.12899/2025

1. Premessa
La sentenza del Tribunale di Roma 15 dicembre 2025, n. 12899 si inserisce nel significativo filone giurisprudenziale stratificatosi in materia di lavoro carcerario .
Com’è noto il lavoro non rappresenta un elemento accessorio all’esecuzione della pena, ma costituisce uno degli elementi essenziali del percorso rieducativo del detenuto, ai sensi dell’art. 27, co. 3, Cost.
Il lavoro penitenziario si colloca in una zona di confine tra il diritto penitenziario e il diritto del lavoro, la giurisprudenza tuttavia ha progressivamente esteso le tutele spettanti al detenuto lavoratore .
La sentenza in commento affronta tre questioni di rilievo: la competenza territoriale nelle controversie in materia di lavoro carcerario; la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto lavoratore; il diritto all’adeguamento della remunerazione determinata ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinamento penitenziario.

2. I fatti di causa
La vicenda riguarda un detenuto che aveva lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, percependo una remunerazione determinata, nella misura dei due terzi, sulla base delle tabelle retributive risalenti alla contrattazione collettiva del 1993, mai aggiornate dal Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che il mancato adeguamento delle tabelle agli incrementi contrattuali intervenuti negli anni avesse determinato un’illegittima compressione della mercede spettante. In particolare, il lavoratore ha rivendicato il diritto alla corresponsione della remunerazione nella misura minima inderogabile dei due terzi, da calcolarsi con riferimento alle voci retributive previste dai contratti collettivi vigenti al momento dell’effettiva prestazione lavorativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, nonché alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
Il Ministero della Giustizia ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza territoriale e la prescrizione dei crediti, e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

3. La competenza territoriale
Il Tribunale di Roma ha affermato la propria competenza territoriale, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , secondo cui, alle controversie relative al rapporto di lavoro dei detenuti non si applica la competenza funzionale di cui all’art. 413, co. 5, c.p.c. relativa al pubblico impiego, bensì il criterio generale previsto dall’art. 413, co. 2, c.p.c. per i rapporti di lavoro subordinato privato.
La Suprema Corte ha chiarito che l’attività lavorativa dei detenuti - pur essendo finalizzata al trattamento rieducativo e gestita dagli istituti di pena - di fatto viene svolta all’interno di una vera e propria “struttura aziendale”, finalizzata alla produzione di beni ed erogazione di servizi, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato .
Pertanto, alle controversie relative al lavoro carcerario si applicano i criteri sanciti dall’art. 413, co. 2, c.p.c., che prevedono come fori alternativi quello in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza e, infine, quello in cui la prestazione lavorativa deve essere eseguita.
Nella specie il Tribunale di Roma ha affermato la propria competenza in applicazione del criterio del foro aziendale, considerando il Ministero della Giustizia come il datore di lavoro di un rapporto unico e continuativo che, tramite il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, opera quale “centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti” .

4. La prescrizione dei crediti retributivi
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, ritenendo che essa non decorra in costanza di rapporto.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza e la dottrina si sono espresse prevalentemente nel senso che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto non decorra durante lo svolgimento del rapporto, bensì dalla sua cessazione .
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto di lavoro carcerario deve essere qualificato come un unico rapporto continuativo con il Ministero della Giustizia, nel quale le inevitabili interruzioni legate ai meccanismi di rotazione e turnazione tra i detenuti non determinano la cessazione del rapporto, ma costituiscono mere sospensioni della prestazione, fatta salva la prova che l’attività lavorativa dedotta in giudizio non derivasse da un unico rapporto di lavoro, ma fosse esecuzione di distinti rapporti di lavoro (prova che nel caso specifico non è stata fornita).
Tale interpretazione si fonda sulla condizione di “metus” dei “detenuti che aspirano a lavorare, caratterizzata da una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” senza alcun potere di controllo o di scelta” .
La giurisprudenza più recente ha definitivamente affermato che il metus impedisce il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, con la conseguenza che il termine quinquennale inizia a decorrere unicamente dalla cessazione definitiva del vincolo lavorativo, che solitamente coincide con la fine dello stato di detenzione o con altre circostanze oggettive incompatibili con la prosecuzione dell’attività lavorativa (come l’età o lo stato di salute).

5. Il diritto all’adeguamento della remunerazione
Nel merito, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo il diritto all’adeguamento della remunerazione e condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive.
In base all’art. 22 della Legge n. 354/1975 - come modificato dal D.Lgs. n. 124/2018, che ha sostituito il termine “mercede” con “remunerazione” - la remunerazione del detenuto “è stabilita, il relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi” .
Secondo il Tribunale di Roma, pertanto, il parametro di riferimento della determinazione della remunerazione non può essere cristallizzato ad una data remota (nel caso di specie, al 1993), ma deve essere adeguato agli incrementi previsti dai CCNL vigenti al momento dell’effettiva prestazione lavorativa.
Inoltre la sentenza in commento ha chiarito che “il riferimento al “trattamento economico” nell’art. 22 L. 354/75, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contratti collettivi”. Il calcolo, pertanto, deve comprendere non solo la retribuzione base, ma anche tutti gli emolumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, come le mensilità aggiuntive e le indennità.

6. Conclusioni
La pronuncia in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che mira a garantire al lavoratore detenuto le tutele fondamentali proprie del lavoro subordinato “ordinario”.
Di particolare rilievo è la posizione assunta dal giudice in ordine all’inerzia dell’Amministrazione nell’aggiornare le tabelle retributive. Tale omissione integra una condotta contra legem, che non può tradursi in un risparmio di spesa ai danni del lavoratore detenuto, dovendo la remunerazione essere parametrata ai valori espressi dalla contrattazione collettiva vigente al momento della prestazione.
La corretta determinazione della remunerazione, infatti, assume una funzione non solo patrimoniale, ma anche sistemica, in quanto strettamente connessa alla finalità rieducativa della pena: solo il riconoscimento di condizioni lavorative dignitose e conformi ai parametri costituzionali consente, infatti, di attribuire al lavoro penitenziario un effettivo valore di reinserimento sociale.

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